Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
È causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia di un tifoso, ha precisato che all'inefficacia della relativa ordinanza di convalida segue anche la cessazione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Autorità di P.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20772 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 603
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 22893/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RI, N. IL 26/05/1983;
avverso l'ordinanza n. 3803/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 14/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG, in accoglimento del ricorso, cassare con rinvio l'impugnata decisione.
OSSERVA
IO AB propone, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il gip del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del questore di Roma emesso in data 14.4.2008 con cui si obbligava il predetto a presentarsi per quattro volte presso un ufficio di PG per tutte le partite che la squadra della Roma, della Lazio e della nazionale italiana disputeranno, per la durata di anni cinque.
Deduce in questa sede il ricorrente:
1) violazione di legge avendo il GIP convalidato il provvedimento (notificato all'interessato il 12.5.09 alle ore 18,30) il giorno 14.5.09 senza indicazione di orario ne' in calce al provvedimento ne' sulla certificazione di deposito. Di qui l'inosservanza del termine di 48 ore per presentare memorie o deduzioni difensive;
2) omessa motivazione in ordine all'attualità della pericolosità;
3) omessa motivazione in ordine alla convalida dell'obbligo di presentazione alla PG per le partite della nazionale italiana e per quelle della Roma;
4) violazione di legge con riferimento alla L. n. 401 del 1989, art.6, commi 1 e 2 laddove non risultano indicate in modo specifico le competizioni della nazionale italiana di calcio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
È da accogliere il primo motivo.
Effettivamente il provvedimento di convalida risulta privo dell'indicazione dell'ora.
Nulla consente pertanto di affermare che sia stato rispettato il termine di lavoro delle quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore;
termine la cui inosservanza determina la nullità dell'ordinanza di convalida del gip, come più volte affermato da questa Corte le cui motivazioni, in quanto integralmente condivise, si richiamano in questa sede (Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008 Rv. 240816). Di conseguenza deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione alla PG, restando il provvedimento questorile impositivo del divieto di accesso a impianti sportivi e luoghi adiacenti soggetto unicamente al regime ordinario di impugnazione degli atti amministrativi (Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009 Rv. 245893). Afferendo il vizio alla ritualità della procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. L'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata comporta anche la cessazione dell'efficacia del decreto del questore limitatamente all'obbligo di presentazione agli Uffici di Polizia. È la legge a stabilire, infatti, l'automatica decadenza della prescrizione a comparire all'ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine stabilito (S.U. n. 4441 del 29/11/2005 Rv. 232711). Rimangono così assorbiti i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara cessata l'efficacia del decreto del questore di Roma in data 14.4.08, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010