Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura monoffensiva, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Ne consegue che il privato controinteressato, che può eventualmente assumere la veste di danneggiato, non è persona offesa dal reato e non é pertanto titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2006, n. 40694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40694 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 14/11/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1939
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 46510/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persone offese:
1. TI AL, nato a [...] [...];
2. GA NO, nato a [...] [...];
avverso il decreto di archiviazione della notizia di reato emesso - ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e art. 409 c.p.p., comma 1 - il 25.08.2005 dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila:
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale in Sede, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato decreto e la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica de L'Aquila. FATTO E DIRITTO
Il 30.9.2004 i signori AL OT e NO IA presentavano presso la Procura della Repubblica di Ancona dettagliato atto di denuncia avente per oggetto l'operato degli organi della procedura del fallimento della società consortile Ce.M.I.M. S.c.p.a. corrente in Ancona, dichiarato dal Tribunale di Ancona nel 1994 (7/94 RF Trib. Ancona). In calce alla denuncia si enunciava, ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p., espressa istanza di avviso in caso di eventuale richiesta di archiviazione degli atti.
In particolare assumevano i denuncianti che, nel contesto di attività promosse dal Comune di Jesi e della società Interporto Marche S.p.A. erano state attivate opere esecutive del primo lotto di un progetto finalizzato alla costruzione dell'interporto; iniziative scandite da patenti irregolarità amministrative ed illegittimità (rese oggetto di ricorsi innanzi al giudice amministrativo), nel cui ambito si era proceduto all'espropriazione per ragioni di pubblica utilità di cespiti immobiliari facenti capo al detto fallimento CEMIM. I due denuncianti, direttamente interessati alla gestione della fallita società consortile, ipotizzavano gravi omissioni ed inerzie degli organi preposti al fallimento (ivi compresa la rinuncia a far valere pretese giudiziarie amministrative pendenti nei confronti della Interporto Marche S.p.A.), suscettibili di possibile rilevanza penale, nella salvaguardia degli interessi della massa creditoria e della stessa procedura concorsuale. Poiché si delineavano contegni colpevolmente omissivi - oltre che del curatore fallimentare e del comitato dei creditori - dello stesso giudice delegato al fallimento per non aver correttamente esercitato i poteri di vigilanza sull'attività del curatore e degli altri organi della procedura, il Procuratore della Repubblica di Ancona rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di L'Aquila ai sensi dell'art.11 c.p.p.. Il procedente Pubblico Ministero aquilano, esperiti preliminari accertamenti di p.g., formulava in data 1.4.2004 richiesta di archiviazione degli atti al locale giudice per le indagini preliminari, che con l'epigrafato provvedimento del 25.8.2005 decretava l'archiviazione della notizia di reato, altresì disponendo l'invio (rectius restituzione) dell'incarto processuale al Procuratore della Repubblica di Ancona per quanto di sua eventuale ulteriore competenza ("archiviata la posizione della dr.ssa Miconi - unico soggetto per cui sussiste la competenza di questa A.G. ex art.11 c.p.p. - va disposto l'invio del fascicolo al P.M. presso il
Tribunale di Ancona").
Nessun avviso della richiesta di archiviazione ne' del successivo decreto del G.I.P. era notificato ai denuncianti OT e IA, che ne acquisivano contezza occasionalmente. L'omissione non era frutto di dimenticanza, ma il risultato di una specifica valutazione del procedente P.M.. Questi, infatti, con separato provvedimento (o decreto) in data coeva alla richiesta di archiviazione della notizia di reato, iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. sotto la rubrica dell'abuso di ufficio ex art.323 c.p. (senza ulteriori specificazioni), esplicitamente disponeva non darsi avviso della richiesta ai due denuncianti, adducendo che "in relazione al reato per il quale si procede" il OT ed il IA non andavano considerati parti offese ma semplici denuncianti, non legittimati a ricevere avviso in merito ad un fatto reato, quale l'abuso di ufficio, nel cui contesto persona offesa deve qualificarsi unicamente la pubblica amministrazione. Il G.I.P. dal canto suo, decretando l'archiviazione della notizia di reato, senza ulteriori interventi o iniziative ai sensi dell'art. 409 c.p.p. e ss., comma 2, mostrava all'evidenza di condividere la descritta impostazione tecnico-giuridica del pubblico ministero. Contro il decreto di archiviazione hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, i denuncianti OT e IA, deducendo - quale unico articolato motivo di censura - la violazione della legge processuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento all'omessa spedizione alle loro persone dell'avviso della richiesta di archiviazione del P.M.. I ricorrenti sostengono di essere portatori di un interesse patrimoniale diretto in rapporto alla condotta di abuso di ufficio da essi denunciata, condotta dalla quale hanno sofferto indiscutibile danno, sì da dover essere qualificati come persone offese dal reato. Essi suffragano tale assunto con vasti richiami alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ha riconosciuto la natura di reato plurioffensivo alla fattispecie criminosa prevista dall'art. 323 c.p.. I ricorsi sono inammissibili per palese infondatezza del motivo dedotto.
L'omessa trasmissione dell'avviso della richiesta di archiviazione del P.M. è originata da una valutazione dello stesso Pubblico Ministero, esteriorizzata in un apposito provvedimento di formale reiezione dell'istanza di avviso ex art. 408 c.p.p. formulata a suo tempo dai due denuncianti, che è interamente sottesa al vaglio delle emergenze processuali e probatorie delle indagini preliminari ed attinge, per ciò stesso, il merito fenomenico dei fatti oggetto della denuncia dei due odierni ricorrenti. Una valutazione, dunque, pacificamente sottratta - tanto più perché sorretta da un provvedimento del P.M. che consacra gli effetti di siffatta valutazione - ad eventuale scrutinio del giudice di legittimità, che certamente non può operarne - in difetto di profili di astratta patente abnormità del citato provvedimento - una rivisitazione modificatrice ovvero correttiva/integrativa.
D'altro canto non va sottaciuto che il richiamo alle pronunce di questa S.C. in tema di abuso di ufficio e plurioffensività del reato operato dai ricorrenti è del tutto parziale. È ben vero che questa Corte è pervenuta a tale conclusione, ma a simile approdo interpretativo è giunta soltanto con riferimento alle ipotesi di abuso funzionale consumate espressamente o deliberatamente "in danno" di soggetti terzi, che in questo caso assumono (oltre a quella di danneggiati) la posizione di persone offese dal reato, in una alla pubblica amministrazione (donde la natura plurioffensiva, in detti casi concreti, del reato di abuso). Nei casi in cui la condotta antigiuridica di abuso sia indirizzata a procurare all'agente o a terzi un "vantaggio" patrimoniale la natura monoffensiva del reato non viene meno, i soggetti che da tali eventi abbiano riportato nocumento conservando la veste di danneggiati dal reato ma non anche di persone offese in senso tecnico-giuridico (cfr. nel senso indicato, tra le molteplici e più recenti decisioni di legittimità, Cass. Sez. 6, 26.10.2005 n. 44999, Scierri, rv. 232625: "il reato di abuso finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura monoffensiva, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali;
ne consegue che il privato controinteressato, che può eventualmente assumere la veste di danneggiato, non è persona offesa dal reato e non è pertanto titolare dei diritti processuali di cui agli artt.408, 409 e 410 c.p.p."). Tanto chiarito, è appena il caso di osservare che - nella vicenda oggetto del presente ricorso - la denuncia 30.9.2004 dei signori OT e IA, mentre non chiarisce in adeguata misura l'esistenza di una diretta relazione causale tra la condotta omissiva o inerziale attribuita ad organi del fallimento CEMIM ed altri pubblici ufficiali e la produzione del danno che i denuncianti assicurano di aver patito, appare prevalentemente incentrata nel focalizzare l'attenzione su una pluralità di condotte dirette in vario modo a determinare una situazione di ingiusto vantaggio per soggetti terzi ed in particolare per la società di gestione dell'interporto (Interporto Marche S.p.A.). Di tal che nel caso in esame non viene in discussione la verosimile qualità dei denuncianti come soggetti danneggiati dai presunti eventi illeciti, ma non si mostra censurabile (oltre che per le ragioni già esposte) la connotazione che - nel suo ruolo di autonoma titolarità delle indagini preliminari - il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover conferire alla notitia criminis in termini di abuso "in vantaggio" e non già "in danno". I ricorrenti, del resto, al pari di quanto emerso dalla loro originaria denuncia, neppure nell'odierno atto di gravame hanno offerto - al di là di evocati paradigmi assertivi - dimostrazione della sussistenza di diretta relazione causale tra l'asserito danno sofferto ed i fatti di abuso da essi stessi rappresentati.
Di tal che nel caso di specie le determinazioni del P.M. (provvedimento negativo della qualità di persone offese dei due denuncianti) e l'impugnato decreto del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila attestano come il giudicante e (prima) il magistrato requirente abbiano fatto corretto uso dei propri funzionali poteri valutativi, uso immune da vizi di illogicità o contraddittorietà, atteso che è stata operata una specifica delibazione delle valenze giuridiche riconoscibili alla posizione dei due denuncianti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ognuno di essi al connesso pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo - in difetto di dati escludenti profili di colpa nel determinismo della causa di inammissibilità - determinare per ciascuno in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006