Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, ha natura monoffensiva, tutelando soltanto l'interesse al buon andamento, alla imparzialità ed alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato, non può essere considerato persona offesa dal reato e non è quindi titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2013, n. 21989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21989 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
21989/13 Sentenza n. 846-1 camera di consiglio del 16 maggio 2013 [ n. 2 ruolo ] R. G. n. 49097/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai magistrati: Di Virginio presidente Dott. Adolfo Paoloni consigliere Dott. Giacomo Dott. Pierluigi Di Stefano consigliere Dott. Angelo Capozzi consigliere Dott. Emanuele Di Salvo consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO MA LE, nata a [...] il [...], persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso il 29/05/2012 dal G.I.P. del Tribunale di Rimini nel procedimento penale iscritto nei confronti di IGNOTI;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Procuratore Generale (sost. P.G. dott. Aldo Policastro), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Motivi della decisione 1. All'esito di indagini preliminari il procedente p.m. presso il Tribunale di Rimini ha richiesto l'archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato concernente ipotizzati fatti di abuso di ufficio riferibili a non identificati funzionari della Provincia di Rimini. Fatti integrati dalla ritenuta non necessità di specifica autorizzazione da rilasciarsi alla Hera S.p.A., quale società di gestione di una stazione ecologica attrezzata (s.e.a.) per la raccolta di rifiuti operativa in una ecopiazzola di Santarcangelo di Romagna. Conclusione liberatoria formulata dal p.m. in base al rilievo di un intervenuto indirizzo interpretativo della normativa speciale applicabile nel settore di riferimento emanato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna ed al quale i funzionari provinciali si sono adeguati ("l'autorità provinciale si è limitata ad aderire alla interpretazione normativa propugnata dalla Regione, cui competono i compiti di programmazione ...l'ecopiazzola è attualmente conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore che prevede la non assoggettabilità dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al regime autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.Lvo 152/2006″). A tale richiesta di archiviazione si è opposta, in qualità di persona offesa, MA LE NI, residente nei pressi dell'ecopiazzola di Santarcangelo di Romagna e autrice di vari esposti-denunce nei confronti dei responsabili della società Hera S.p.A. e dell'amministrazione provinciale di Rimini, invocando la prosecuzione delle indagini.
2. Con decreto del 29.5.2012, emesso de plano ex art. 410 co. 2 c.p.p., il g.i.p. del Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile l'opposizione della p.o. NI, avuto riguardo alla mancata indicazione di specifici temi investigativi idonei ad integrare e modificare il panorama valutativo della vicenda processuale già compiutamente definito dalle indagini preliminari e dagli acquisiti elementi conoscitivi, ed ha decretato l'archiviazione degli atti.
3. Per mezzo del difensore la p.o. MA LE NI impugna per cassazione il decreto di archiviazione del g.i.p., deducendo difetto di motivazione e violazione di legge per omessa fissazione dell'udienza camerale nel contraddittorio delle parti. Il g.i.p., si sostiene nel ricorso, non ha colto (al pari dello stesso p.m.) la rilevanza delle invocate indagini integrative afferenti ad una più analitica disamina degli atti amministrativi concernenti le attività di raccolta di rifiuti commesse dalla Provincia di Rimini alla società Hera S.p.A. Indagini suppletive tutte puntualmente indicate nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per pregiudiziale difetto di legittimazione all'impugnazione della ricorrente NI. In vero, chiarito che le doglianze della ricorrente imperniate sulla decretata inammissibilità dell'opposizione (essendo tautologico lamentare l'omessa udienza camerale derivante ex lege da tale previa inammissibilità) sono comunque oggetto di una valutazione del g.i.p. che esprime la completezza della negativa analisi di pertinenza e rilevanza dei suppletivi mezzi di prova indicati dall'opponente (cfr.: Cass. Sez. 5, 6.6.2012 n. 25302, P.O. in proc. Scicchitano, rv. 253306; Cass. Sez. 5, 12.12.2012 n. 3246/13, Vernesoni, rv. 254375), è agevole rilevare che alla NI non può essere riconosciuta la qualità di persona offesa dal reato di abuso di ufficio per cui è avvenuta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'instaurazione del procedimento oggetto di ricorso. Come statuito da stabile giurisprudenza di questa S.C., il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, quale quello unicamente ipotizzabile nel caso in esame (presunte condotte di pubblici funzionari volte a favorire la società Hera), a differenza dell'ipotesi alternativa ex art. 323 c.p. consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura monoffensiva, l'unica persona offesa essendo individuabile nella Pubblica Amministrazione. Nel senso che in simili casi l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice è soltanto quello costituito dal buon andamento, dall'imparzialità e dalla trasparenza delle condotte dei pubblici ufficiali. Di tal che il soggetto privato, che può eventualmente assumere la sola veste di danneggiato in forma indiretta, non è persona offesa dal reato e non é pertanto titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., sì da non essere legittimato né ad opporsi alla richiesta di archiviazione del p.m., né ad impugnare il susseguente conforme provvedimento 2 adottato dal g.i.p. (cfr.: Cass. Sez. 6, 14.11.2006 n. 40694, P.O. in proc. Ce.M.I.M., rv. 235552; Cass. Sez. 3, 14.4.2010 n. 18811, P.G. in proc. Quartieri, rv. 247112; Cass. Sez. 6, 29.3.2012 n. 13179, P.O. in proc. Picaro, rv. 252570). Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equamente fissata in euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2013 Il consigliere estensorerefestensore Presidente Adolfo Di Virginio Giacomo Paoloni Impiced DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Para Esposito 3