Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 478
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità notifica PEC da indirizzo non censito

    La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l'irritualità della notifica PEC non ne comporta la nullità se ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto. Inoltre, si evidenzia che una maggiore rigidità formale è richiesta per l'indirizzo del destinatario, non per quello del mittente. Il contribuente non ha provato alcun pregiudizio subito.

  • Rigettato
    Condanna alle spese in favore della P.A.

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione che ammette la liquidazione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate anche in caso di "difesa interna".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 478
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 478
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo