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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
RO MA, Relatore
D'URSO RI TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5806/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 17/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220191777877 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della CGT di Roma n. 6528/13/2024, depositata il 17/05/2024, del ricorso presentato dalla stessa società contro la cartella di pagamento n.
09720220191777877 REGISTRO 2015 (a fronte di contratto di locazione n. 2844/2014, risolto).
2. La società, nel far rilevare la pendenza del giudizio di appello avverso l'avviso di liquidazione n.
2014/3/00284/000/001/2015/001, chiede la riforma della sentenza della CGT di Roma per: a) erroneità della sentenza medesima nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica a mezzo Pec proveniente da indirizzo non censito;
b) illegittimità della condanna alle spese in favore della p.a. assistita da funzionario.
3. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società Ricorrente_1 s.r.l. non è fondato e va rigettato.
5.1. Al riguardo, merita conferma quanto già, al riguardo, ritenuto dal primo Giudice.
Infatti, il motivo di irritualità della notifica dell'atto impugnato, siccome proveniente da indirizzo pec non censito, non può essere accolto.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale agli effetti dell'art. 156 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 23620/2018).
Inoltre, con riguardo a fattispecie analoga, le medesime Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la notifica effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
le SS.UU. della Cassazione hanno anche affermato che, ai fini della notifica nei confronti della P.
A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82/2005 e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. civ., Sez. Un., n. 15979/2022).
Questo principio pur sancito con riferimento alle notifiche eseguite dalla Corte dei conti è estensibile, per evidente eadem ratio, alle notifiche dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
In ogni caso, il contribuente non ha provato in questa sede di aver ricevuto un pregiudizio dall'utilizzo di un indirizzo Pec non certificato.
5.2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
Infatti, anche di recente, la Cassazione (sent. n. 20043/2025) ha ritenuto che le spese di lite possono essere liquidate a favore dell'Agenzia delle entrate anche in caso di “difesa interna”.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il grado in euro 700,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 700,00 oltre oneri ed accessori se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
RO MA, Relatore
D'URSO RI TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5806/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 17/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220191777877 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della CGT di Roma n. 6528/13/2024, depositata il 17/05/2024, del ricorso presentato dalla stessa società contro la cartella di pagamento n.
09720220191777877 REGISTRO 2015 (a fronte di contratto di locazione n. 2844/2014, risolto).
2. La società, nel far rilevare la pendenza del giudizio di appello avverso l'avviso di liquidazione n.
2014/3/00284/000/001/2015/001, chiede la riforma della sentenza della CGT di Roma per: a) erroneità della sentenza medesima nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica a mezzo Pec proveniente da indirizzo non censito;
b) illegittimità della condanna alle spese in favore della p.a. assistita da funzionario.
3. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società Ricorrente_1 s.r.l. non è fondato e va rigettato.
5.1. Al riguardo, merita conferma quanto già, al riguardo, ritenuto dal primo Giudice.
Infatti, il motivo di irritualità della notifica dell'atto impugnato, siccome proveniente da indirizzo pec non censito, non può essere accolto.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale agli effetti dell'art. 156 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 23620/2018).
Inoltre, con riguardo a fattispecie analoga, le medesime Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la notifica effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
le SS.UU. della Cassazione hanno anche affermato che, ai fini della notifica nei confronti della P.
A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82/2005 e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. civ., Sez. Un., n. 15979/2022).
Questo principio pur sancito con riferimento alle notifiche eseguite dalla Corte dei conti è estensibile, per evidente eadem ratio, alle notifiche dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
In ogni caso, il contribuente non ha provato in questa sede di aver ricevuto un pregiudizio dall'utilizzo di un indirizzo Pec non certificato.
5.2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
Infatti, anche di recente, la Cassazione (sent. n. 20043/2025) ha ritenuto che le spese di lite possono essere liquidate a favore dell'Agenzia delle entrate anche in caso di “difesa interna”.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il grado in euro 700,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 700,00 oltre oneri ed accessori se dovuti.