Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1984, n. 758
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 novembre 1984
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di note stesso.
Entrata in vigore il 13 novembre 1984