Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
È compatibile con il procedimento di prevenzione, nel quale sia stato sequestrato l'intero patrimonio immobiliare del proposto, comprensivo anche di quote di società di capitali, la procedura di omologazione giudiziaria delle deliberazioni societarie adottate dall'amministratore sotto la direzione e con l'autorizzazione del giudice delegato. E invero, poiché la società continua a svolgere attività d'impresa ad oggetto lecito e la custodia e l'amministrazione dei beni in sequestro sono strumentali alla restituzione in favore di chi vi abbia diritto (Stato, in caso di confisca, ovvero indiziato, in caso di revoca del sequestro), l'effettività della tutela propria della prevenzione reale deve coniugarsi con la salvaguardia dei diritti soggettivi coinvolti. Ne consegue che, se i profili di custodia e di amministrazione dell'impresa e dei beni sequestrati restano riservati alla competenza funzionale ed esclusiva degli organi della prevenzione, rientra nella competenza del giudice civile il provvedimento di omologazione, limitato a quelle deliberazioni assembleari di società di capitali che necessitano, per l'ampiezza e la portata degli interessi coinvolti di creditori sociali o di terzi in rapporti commerciali con la società, di adeguata garanzia e informazione circa l'effettività del capitale di rischio e il saldo ancoraggio della struttura e dell'organizzazione societaria alla disciplina del mercato. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza, in ordine alla quale la S.C., pur non escludendo, in astratto, la configurabilità di un "caso analogo" a norma dell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., ha escluso la configurabilità, in concreto, del conflitto, per la decisiva considerazione che, a seguito del rifiuto di omologazione espresso dal tribunale civile, il giudice delegato nel procedimento di prevenzione aveva provveduto a sanare i profili di nullità delle deliberazioni societarie da esso rilevati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 14.02.2000
1. Dott. VANCHERI Angelo Consigliere SENTENZA
2. " CE IO " N. 1032
3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE
4. " HI LB " N. 42168/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal tribunale di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, nei confronti della sezione commerciale e fallimentare del medesimo tribunale, nel procedimento di prevenzione nei confronti di:
1) FR NT nato il [...]
2) FR DE nato il [...]
Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni CANZIO;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice civile per l'omologazione delle deliberazioni societarie;
In assenza del difensore del proposto;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con successivi provvedimenti in date 25,2. - 26.2. - 3.3. - 24.3. - 22.4. - 20.11.1997 il tribunale di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, disponeva il sequestro dell'intero patrimonio aziendale del proposto RA DE, ivi comprese le quote costituenti il capitale sociale delle società Auto Elite s.r.l., Reggio Diesel s.r.l. e Sport Car s.r.l., nominando il giudice delegato alla procedura e gli amministratori giudiziari nelle persone del dott. Augusto Spanò e dell'avv. Pietro Giovine;
provvedimenti seguiti il 16.6.1998 dalla confisca - non ancora definitiva - di tutti i beni in sequestro.
Le assemblee straordinarie della Auto Elite s.r.l. e della Reggio Diesel s.r.l. deliberavano il 28.12.1998 la messa in stato di liquidazione delle medesime società e la nomina del liquidatore, mentre l'assemblea straordinaria della Sport Car s.r.l. deliberava il 29.12.1998 la riduzione del capitale sociale e la conseguente modifica dello statuto sociale. Ma il tribunale di Reggio Calabria, sezione commerciale e fallimentare, con decreti in data 17.5.- 9.6.1999 rigettava i ricorsi per l'omologazione dei relativi verbali sul duplice rilievo, da un lato, che per le deliberazioni di liquidazione delle prime due società non era previsto il controllo omologatorio e, dall'altro, che la deliberazione di riduzione del capitale sociale della Sport Car s.r.l. era nulla per essere stata l'assemblea presieduta dall'amministratore unico RA NT, figlio del proposto, nominato in tale veste in violazione dell'an.
2- sexies, comma 4, 1. n. 575 del 1965, per non essere stati gli amministratori giudiziari autorizzati al compimento dell'atto dal giudice delegato bensì dal tribunale in violazione dell'art.
2- septies, comma 1, l. cit. e per inosservanza delle prescrizioni fissate per questa operazione dagli artt. 2246 e 2247 c.c. Il tribunale di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, contestando in radice il concorrente potere omologatorio del giudice commerciale in ordine alle deliberazioni societarie adottate dagli amministratori sotto la direzione dei giudici (e nell'ambito della procedura) della prevenzione, e rivendicando la competenza funzionale ed esclusiva nelle attività di amministrazione dei beni sequestrati in forza delle disposizioni contro la mafia, sull'assunto che, per la stasi procedimentale conseguente al sindacato esercitato sulle determinazioni degli organi della prevenzione da parte dell'organo dell'omologazione, ricorresse nella fattispecie un caso analogo di conflitto di competenza, rilevava il conflitto e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione.
2. - Il giudice remittente sollecita l'intervento della Corte di cassazione diretto a stabilire: a) in via principale, se sia compatibile con la procedura di prevenzione, caratterizzata dal sequestro dell'intero patrimonio aziendale del proposto, comprendente anche quote di società di capitali, la procedura di omologazione giudiziaria delle deliberazioni societarie adottate dal l'amministratore sotto la direzione e con l'autorizzazione del giudice delegato, b) in caso positivo, quali siano la natura e i limiti del sindacato esercitabile dal giudice dell'omologazione su un'attività funzionale ai fini - prioritari rispetto al profili privatistici dell'istituto dell'omologazione -, propri dell'amministrazione dei beni in sequestro nella procedura di prevenzione.
Mette conto innanzi tutto di considerare, in linea di principio, che non coglie nel segno l'insistente riferimento del giudice remittente (al fine di rafforzare l'assolutezza della tesi sostenuta, che contesta in radice il concorrente potere omologatorio del giudice civile in ordine a deliberazioni societarie adottate dagli amministratori sotto la direzione dei giudici - e nell'ambito della procedura - della prevenzione) ai principi di diritto affermati da questa Sezione nella risoluzione di un analogo conflitto tra il giudice della prevenzione e quello del fallimento (Cass., Sez. I, 23.3.1998 n. 1947, confl. in proc. Commisso). S'avvertiva infatti, in quella decisione, che, in relazione al beni sottoposti a sequestro e destinati alla confisca nella procedura di prevenzione, il curatore del - sopravvenuto - fallimento deve astenersi "dal compiere ogni attività che possa interferire sulla custodia, conservazione e amministrazione dei beni, che sono attività di competenza funzionale ed esclusiva degli organi della prevenzione", ma altresì che la pure indubbia "priorità" degli interessi pubblicistici sottesi a quest'ultima procedura rispetto agli scopi di quella fallimentare non ne escludono la possibile "coesistenza".
La funzione omologatoria, che è disciplinata dal codice civile in termini di controllo preventivo di legittimità sugli atti costitutivi e su alcune deliberazioni di maggior rilievo delle società di capitali, risponde ad un'esigenza di tutela generale, che la dottrina e la giurisprudenza in materia di società identificano nell'interesse pubblico a che il fenomeno societario - pur radicato sul terreno del diritto privato e della flessibile autonomia negoziale - non metta ingiustificatamente in pericolo le posizioni soggettive e gli interessi dei terzi nei rapporti con la società. E, nell'assenza di indicazioni precise del legislatore in ordine agli interessi da privilegiare, non può seriamente dubitarsi che, in considerazione della circostanza che la società continua a svolgere attività d'impresa ad oggetto lecito, rimanendo sul mercato, e della strumentalità della custodia e amministrazione dei beni in sequestro alla restituzione all'avente diritto - cioè allo Stato se intervenga la confisca definitiva, ovvero all'indiziato se il sequestro sia revocato -, l'effettività della tutela propria della prevenzione reale debba coniugarsi con la salvaguardia dei diritti soggettivi coinvolti. Proprio la continuazione e la valorizzazione dell'impresa postulano anzi che si contemperino le finalità pubblicistiche dell'amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale con le logiche affatto diverse che presiedono la gestione dell'impresa jure privatorum secondo le regole del mercato, perché anche sull'amministratore giudiziario di quote sociali, quando esercita i poteri propri dell'amministratore di società di capitali, secondo le direttive e sotto il controllo del giudice delegato, gravano gli obblighi contemplati dalle leggi civili per gli amministratori di società che compiano scelte imprenditoriali con i rischi connessi alla gestione: l'amministrazione, nella prospettiva del mantenimento o della redditività dell'attività, avviene per conto di chi spetta - l'erario o l'intestatario dei beni -, cui dovranno infine imputarsi i relativi atti.
A ben vedere, il perseguimento prioritario dei fini pubblicistici della procedura di prevenzione non esclude affatto - quando l'atto ablatorio abbia per oggetto, nell'ambito dell'intero patrimonio aziendale del proposto, anche parte o la totalità delle quote di società per azioni - la necessaria coesistenza dei criteri dinamici di essa con i diversi e autonomi scherni procedurali posti dall'ordinamento civile a garanzia della conformità dei principali atti societari a uno standard minimo di legalità, secondo regole inderogabili dettate dal legislatore per assicurare la correttezza dell'operare societario sul mercato.
I profili di custodia e di amministrazione dell'impresa e dei beni sequestrati restano dunque riservati alla competenza funzionale ed esclusiva degli organi della prevenzione, mentre il procedimento omologatorio - che si sostanzia nel controllo preventivo di legittimità e nell'ordine d'iscrizione dell'atto omologato nel registro delle imprese - è limitato a quelle deliberazioni assembleari di società di capitali (se il sequestro abbia avuto per oggetto, nel novero dei beni dell'intero patrimonio aziendale, anche quote ed azioni societarie), le quali, per l'ampiezza e la portata degli interessi coinvolti di creditori sociali o di terzi in rapporti commerciali con la società, necessitano di adeguata garanzia e informazione circa l'effettività del capitale di rischio e il saldo ancoraggio della struttura e dell'organizzazione societaria alla disciplina del mercato.
3. - Ritiene peraltro il Collegio che il denunziato conflitto, nonostante la sua ammissibilità in rito, per l'astratta configurabilità nella situazione in esame di un "caso analogo" di contrasto tra diversi organi giudiziari (v. Cass., Sez. I, 23.3.1998 n. 1947 cit.) e per la rilevanza fattuale delle reciproche interferenze tra la sezione per le misure di prevenzione e la sezione commerciale del tribunale di Reggio Calabria - testimoniate dallo scambio di note e dal dissenso manifestato in ordine allo svolgimento di attività connesse alle rispettive funzioni -, risulti in realtà inesistente.
Il conflitto negativo di competenza e infatti configurabile solo con riferimento ad un effettivo contrasto tra giudici ordinari, i quali - come recita l'art. 28 comma 1 lett. b) c.p.p., applicabile anche ai "casi analoghi" di cui al comma 2 - "contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona", - di talché nella procedura incidentale di conflitto, in assenza di una situazione, concreta ed attuale, di paralisi del procedimento non è consentito dedurre la mera, teorica, eventualità di un contrasto fra giudici. 3.1. - Quanto alle deliberazioni assembleari 28.12.1998 di messa in stato di liquidazione delle società Reggio Diesel s.r.l. e Auto Elite s.r.l. per la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, l'accertamento di questa causa di scioglimento della società di capitali e il conseguente passaggio alla fase liquidatoria con la nomina del liquidatore sono riservati, ai sensi degli artt. 2248 n. 4 e 2249, comma 5, cod. civ., ad una deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, per ciò sottratte ex lege al controllo omologatorio del tribunale previsto dagli artt. 2411 e 2436 cod. civ. E sul punto non è dato affatto registrare dissensi nelle rispettive valutazioni del giudice della prevenzione (decreto 28.4.1999) e di quello dell'omologazione (decreti n. 5 e n. 7 del 17.5-9.6.1999). 3.2. - Circa la deliberazione assembleare 29.12.1998 della Sport Car s.r.l. di riduzione del capitale sociale per perdite, sono stati successivamente sanati con distinti provvedimenti del giudice della prevenzione i profili di nullità segnalati nel decreto n. 6/99 del giudice dell'omologazione.
Ed invero, con decreti 8.7.-19.7.-2.8.1999, seguiti dalla delibera assembleare 26.7.1999, il giudice delegato nella procedura di prevenzione, aderendo in toto ai rilievi del giudice dell'omologazione, ha revocato come amministratore unico della Sport Car s.r.l. RA NT, figlio del proposto, nominato in tale veste in violazione dell'art.
2-sexies, comma 4, l. n. 575 del 1965, ha autorizzato gli amministratori giudiziari al compimento dell'atto in ossequio al disposto dell'art.
2-septies, comma 1, l. cit. ed ha infine prescritto agli amministratori giudiziari che l'operazione di riduzione del capitale sociale, in osservanza degli artt. 2246 e 2247 cod. civ., si svolgesse "utilizzando liquidità chiaramente riconducibili nell'ambito del patrimonio confiscato alla posizione del prevenuto RA DE", sì che il ripianamento effettivo delle perdite non avvenisse mediante assunzione di nuovi debiti verso altri finanziatori.
Di talché, per effetto dei sopravvenuti atti e direttive del giudice delegato nella procedura di prevenzione, puntualmente coerenti con le risultanze del sindacato di legittimità esercitato dal giudice dell'omologazione, deve ritenersi cessata la ragione del conflitto in ordine alla vicenda omologatoria della deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale della Sport Car s.r.l.
P.Q.M.
Dichiara l'insussistenza del conflitto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000