Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale.
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La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 16583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16583 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 93
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 35931/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RL EL N. IL 08/10/1945;
2) MA GI N. IL 17/07/1956;
3) RL GA N. IL 17/09/1984;
4) PUGLIA INVESTIMENTI MOBILIARE S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 178/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 18/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione CA HE, MA NA (in proprio e quale legale rappresentante della srl Puglia investimenti Immobiliare) nonché CA GA, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 18 giugno 2009 con la quale è stato confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip il 13 maggio 2009, a seguito di convalida di quello adottato in via di urgenza dal PM.
Si legge nel provvedimento impugnato che la misura cautelare reale era stata riferita alla contestazione provvisoria elevata a carico dei ricorrenti CA HE e MA NA, in concorso con altri soggetti diversi dal CA GA che pure è ricorrente nella presente procedura, per i seguenti reati:
- capo A), promozione e organizzazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di bancarotte fraudolente, truffe ed estorsioni, reati fine essenzialmente realizzati costituendo, anche grazie a prestanome, una serie di società che poi venivano utilizzate per distrarre i beni di altre società del medesimo gruppo di fatto - beni mobili e immobili - cosicché ne veniva realizzato il sistematico svuotamento patrimoniale e l'inevitabile fallimento;
- capi 1) e 2) bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della srl Cedib dichiarato il 27 aprile 2004, condotta realizzata nella forma della distrazione di una somma ottenuta a seguito di iscrizione di mutuo ipotecario di un bene immobile della società, del valore ipotecato del bene stesso;
inoltre con operazioni condotte anche nei confronti della spa CO e di merci cedute senza corrispettivo ad altre società del gruppo CA;
- capo 3) bancarotta fraudolenta documentale riferita alla stessa srl Cedib di cui sopra;
- capo 4) bancarotta fraudolenta impropria nella forma della causazione del fallimento della srl Cedib, mediante operazioni dolose con riferimento alle stesse condotte descritte sub 1). Il decreto di sequestro aveva avuto ad oggetto le quote dell'intero capitale sociale della srl Puglia immobiliare Investimenti, nonché, un immobile di proprietà di tale società ubicato in Modugno, via Taormina 22-24, costituito da 5 porzioni. Il Tribunale riteneva in primo luogo inammissibili talune censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento di urgenza del PM, presupposto, nel caso di specie, di quello poi confermato ex art. 324 c.p.p., essendo il primo reputato non soggetto a riesame.
Quanto al merito rilevava lo stesso Tribunale che il provvedimento doveva ritenersi fondato poiché era emerso che la srl Cedib era stata fatta oggetto di una operazione di scissione societaria, con la formazione conseguente della soc. CD alla quale era stato attribuito un bene immobile di 7000 metri quadri, sito in Modugno del valore all'epoca (Delib. assembleare del 13 giugno 2001) di circa L. un miliardo e mezzo. La soc. CD era poi stata venduta dai soci MA e CA GA per un valore di circa L. 2 miliardi (che teneva conto del patrimonio costituito dall'immobile appartenuto alla Cedib prima della scissione) e il provento era stato versato, con più passaggi, nelle casse di altra società, la Puglia immobiliare.
Quei capitali erano poi stati reinvestiti, nel 2007, in un altro immobile sito pure in Modugno.
Ad avviso del Tribunale, la descritta operazione- a prescindere alla prova della dolosa preordinazione al fallimento - aveva fatto perseguire l'intento degli agenti che era stato quello di "svuotare" il patrimonio della società Cedib, dichiarata fallita negli anni successivi, mediante la scissione con contestuale attribuzione alla nuova società del bene principale costituente il patrimonio della Cedib.
Aggiungeva il Tribunale di non ritenere rilevante la mancata contestazione della operazione sopra descritta essendo latamente rapportabile alla contestazione del reato ex art. 416 c.p.; giudicava altresì non necessaria, nella specie, la motivazione sul periculum trattandosi di bene soggetto a confisca quale corpo del reato (profitto e mezzo per la esecuzione).
La Procura aveva d'altra parte offerto elementi per ritenere che la soc. Puglia immobiliare fosse riconducibile e fosse di fatto nella disponibilità di CA HE, che gestiva uti dominus i suoi beni.
Era stata apprezzata la piena condivisione della gestione delle attività descritte tra RL HE, RL GA e la MA, questi ultimi figlio e moglie di HE. Il Tribunale citava al riguardo il tenore di deposizioni di agenti immobiliari che avevano sempre trattato col HE per la compravendita di immobili delle citate società, nonché la documentazione sequestrata al momento della applicazione della misura degli arresti domiciliari al HE.
Deducono i ricorrenti i seguenti vizi.
1) la violazione dell'art. 580 c.p.p. e dell'art. 407 c.p.p.. Essi avevano dedotto dinanzi al Tribunale del riesame che il sequestro era stato disposto di urgenza dal PM nel 2009 nonostante che il termine per le indagini preliminari, di due anni dalla iscrizione della notizia di reato, del 2006, fosse ampiamente decorso.
I giudici del Tribunale, che avevano ritenuto non valutabile la questione perché afferente a provvedimenti non soggetti a riesame, avrebbero dovuto ritenere l'impugnazione come ricorso per cassazione e poi convenirla in impugnazione dinanzi a al proprio Ufficio ex art.580 c.p.p., trattandola nel merito, oppure inviarla alla suprema
Corte per il giudizio di legittimità.
2) la violazione dell'art. 321 c.p.p.. Difetterebbe il "nesso di causalità" tra i delitti contestati e i beni oggetto del sequestro. Nella specie il reato di riferimento mancherebbe di enunciazione quanto a fattispecie concreta, non essendo consentito al giudice far discendere effetti pregiudizievoli all'imputato neppure da una diversa qualificazione giuridica del fatto operata ex officio (Cass. Sez. 6, 12 novembre 2008, rv. 241754). Nella specie, oltre a segnalarsi la assenza di tale contestazione, si nota che la operazione consistita nella scissione della soc. Cedib con formazione di un nuovo soggetto giuridico è avvenuta nel pieno rispetto delle norme del codice civile (art. 2504 c.c.) con correlata pubblicazione e mancanza di opposizione da parte dei creditori, dovuta al fatto che il Gruppo CA era floridissimo. Inoltre tale fusione, per il disposto dell'art. 2504 quater richiamato dall'art. 2506 ter c.c., una volta eseguita la relativa iscrizione non può più essere denunciata come invalida neppure nell'ottica di una richiesta di risarcimento di danni verso gli amministratori (Cass. civ. 20 dicembre 2005, n. 28242). La scissione, per quanto detto, essendo oltretutto avvenuta quattro anni prima del fallimento della Cedib, non può averlo cagionato ed illegittimo, per mancanza di strumentalità, appare il sequestro del provento della vendita delle quote della CD.
3) ancora la violazione dell'art. 321 c.p.p. essendo caduto, il sequestro, su beni appartenenti a terzi estranei al reato, evenienza non consentita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro di quote sociali (Sez. 5, 13 aprile 2004, EL;
Sez. 6, 21 febbraio 1994, Gentilizi); sarebbe stata d'altra parte indispensabile la dimostrazione della disponibilità dei beni sequestrati da parte dell'indagato CA HE (rv 240573); in terzo luogo erroneamente sarebbe stata attribuita ai detti beni la qualità di "profitto" del reato.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Occorre in primo luogo sgomberare il campo dal secondo motivo, manifestamente infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi del codice di rito (art. 322 c.p.p.) e di quelli elaborati dalla giurisprudenza rilevando che il riesame è il mezzo di impugnazione previsto dal codice in riferimento al solo decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice.
L'ordinanza di convalida, per la quale parte della giurisprudenza di legittimità ammetteva la appellabilità ex art. 322 bis c.p.p. - prima dell'intervento delle Sezioni unite che invece poi l'ha esclusa (Rv. 231055, Napolitano)-, rimaneva tuttavia anche per tale orientamento sottratta alla impugnazione - con la quale interessato intenda censurare la ritenuta urgenza nel decidere- quando questi avesse optato per il riesame (v. Rv. 216300). Infatti era da reputarsi indimostrato l'interesse alla impugnazione della convalida quando il titolo del sequestro fosse stato costituito non più da tale provvedimento (che conferma la sussistenza del presupposto dell'urgenza) ma dal decreto susseguente del Gip il quale è l'atto che contiene la disamina del fumus e del periculum in mora. Infine è da notare come la richiesta di applicazione alla materia de qua dell'art. 580 c.p.p. sia totalmente eccentrica, considerando che tale norma regola la modalità di trattazione di una pluralità di impugnazioni avverso "la stessa sentenza" e non avverso "un decreto e una ordinanza" come nella specie.
Per quanto concerne invece la impugnabilità del decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal PM, è appena il caso di osservare che essa viene esclusa dalla costante giurisprudenza. Si tratta, infatti, di un provvedimento non autonomamente impugnabile per il suo carattere intrinsecamente provvisorio e per il principio di tassatività delle impugnazioni (Rv. 204338); esso non è nemmeno ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis c.p.p. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa appunto la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (Rv. 227996). Ne discende che il Tribunale non aveva nessun potere di esaminare tale impugnazione e tantomeno il dovere di riqualificarla come ricorso per cassazione.
Fondato solo parzialmente si rivela il secondo e centrale motivo di ricorso e cioè relativamente all'immobile di via Taormina, come sopra specificato. È noto che la giurisprudenza di legittimità, nella materia, osserva che a giustificare il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus" della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato e la verifica dell'antigiuridicità penale del fatto va compiuta su un piano di astrattezza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto e la valenza del materiale indiziario ma deve essere limitata alla configurabilità del fatto, nei termini rappresentati dalla accusa, come reato, tenendo altresì conto delle contrarie deduzioni della difesa. Peraltro ad integrare il requisito "minimo" di cui sopra non può bastare la enunciazione del semplice titolo del reato, essendo viceversa necessario che sia indicato, sia pure, nei termini essenziali, un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro (vedi rv 190425; rv. 241511).
Nella specie il ragionamento seguito dal Tribunale rende evidente la sussistenza di tale requisito solo con riferimento al sequestro delle quote sociali della srl Puglia Immobiliare investimenti. Dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava la formale esistenza della contestazione del titolo di reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro di tali quote.
Si tratta infatti della ipotesi sopra descritta di associazione per delinquere finalizzata alle bancarotte, escluse, in tale prospettiva, quelle di bancarotta fraudolenta concernente il fallimento della Cedib srl, premesse alla disamina della impugnazione e riguardanti ipotesi di distrazione diverse da quella (iniziata con la scissione) che poi viene presa in specifica considerazione, ad altri fini, nella motivazione del provvedimento impugnato.
Invero il Tribunale correttamente pone in evidenza che, sebbene la operazione della spoliazione del patrimonio della Cedib mediante la scissione da essa della soc. CD e la vendita delle quote con reimpiego della somma in attività della Puglia immobiliare non sia stata contestata in fatto nella misura cautelare in esame ma solo nel provvedimento di urgenza del PM, la misura cautelare reale trova comunque giustificazione in relazione alla ipotesi associativa ex art. 416 c.p. e cioè nell'ottica di sottrarre alla disponibilità del ricorrente uno strumento operativo (la soc. Puglia immobiliare, per l'appunto) che la accusa sostiene essere stato utilizzato per la realizzazione della condotta delittuosa appena citata. In altri termini la società, e nella specie le sue quote, è stata sequestrata in quanto mezzo predisposto dal CA HE, con la collaborazione dei familiari intestatari delle quote, per garantire al sodalizio criminoso di cui era a capo l'apparato necessario alla futura commissione dei reati fine, consistenti in un numero imprecisato di bancarotte fraudolente ossia di dolose spoliazioni dei patrimoni di altrettante società in frode ai creditori, spoliazioni da eseguire appunto attraverso la costituzione di società controllate, destinate a stipulare contratti o comunque a ricevere beni provenienti dal patrimonio di società così votate alla decozione, senza corrispettivo o con corrispettivo assolutamente inadeguato. Una simile ricostruzione del fumus del reato e del nesso di pertinenzialità del bene sequestrato rispetto alla notitia criminis è del tutto corretta e legittima e si sottrae a censure, non essendovi oltretutto ragione per escludere la configurabilità del corpo del reato (inteso "come cosa destinata a commettere il reato") in relazione al delitto associativo, come desumibile anche dalla norma dell'art. 416 bis c.p., u.c. che, sia pure con riferimento al la speciale ipotesi ivi regolata, lo disciplina, prevedendone la confiscabilità.
È da escludere peraltro che il Tribunale sia incorso, nella individuazione del reato di riferimento per il sequestro, in una indebita "riqualificazione giuridica del fatto" come denunciato nello stesso motivo di ricorso.
È vero invece che il Tribunale ha mantenuto il costrutto accreditato dal PM e dal Gip secondo cui la soc. Puglia Immobiliare sarebbe stata uno strumento di realizzazione del programma associativo ed ha citato la operazione di scissione della CD con incorporazione del patrimonio e vendita delle quote senza tornaconto per la Cedib soltanto per colorire il fumus del reato ex art. 416 c.p., già oggetto di provvisoria contestazione.
Nè appaiono cogliere nel segno le censure del ricorrente che riguardano 1) la appartenenza delle quote a soggetti diversi dall'indagato principale CA HE, 2) la speciale natura del bene rappresentato da quote sociali e 3) la mancata dimostrazione della riconducibilità del bene allo stesso HE CA. Sul primo punto vai al pena ricordare che secondo la costante giurisprudenza oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1 può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Rv. 244797;
Massime precedenti Conformi: N. 2296 del 1992 Rv. 190789, N. 156 del 1993 Rv. 193692, N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 24685 del 2005 Rv. 231977, N. 27340 del 2008 Rv. 240573, N. 1806 del 2009 Rv. 242262, N. 17865 del 2009 Rv. 243751).
Si è persino rilevato che il sequestro preventivo non implica nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché, alle condizioni sopra evidenziate, non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede (Rv. 244689). L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato (figura che nella specie sembrerebbe appropriata al solo CA GA, dal momento che, da quanto si apprende, la ricorrente MA è coindagata) non è dunque di per sè elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, nemmeno pro-quota, mentre è vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o degli indagati, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato medesimo (Rv. 240573; Massime precedenti Conformi: N. 2296 del 1992 Rv. 190789, N. 156 del 1993 Rv. 193692, N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 37033 del 2006 Rv. 235283, N. 2887 del 2008 Rv. 238592).
E su tale punto (che la parte ha denunciato come immotivato, con riferimento, cioè, alla riconducibilità del le quote della soc. Puglia immobiliare a CA HE anche per la parte intestata al figlio GA) la ordinanza impugnata contiene invece una adeguata argomentazione, soprattutto ove si consideri che la motivazione è stata resa in primo luogo sulla condivisione delle attività di gestione tra stretti parenti (gruppo familiare CA, costituito da HE, OR e GA, nonché dalla moglie del primo MA), e che la eventuale incompletezza della motivazione non sarebbe deducibile con ricorso poiché non vale ad integrare il vizio di "violazione di legge", questa ricorrendo soltanto in presenza di motivazione graficamente assente o apparente. La motivazione, come detto, fa leva sul dato della condivisione di attività economiche da parte del gruppo familiare CA ma fa anche riferimento, come sopra pure anticipato, sia a deposizioni di persone informate sui fatti sia a documenti dai quali risulta che il HE si poneva anche nei confronti degli operatori del settore di compravendita immobiliare come il soggetto di riferimento della società Puglia Immobiliare.
Sul punto, integrante la attestazione di una situazione di fatto compiuto dal giudice del merito, la censura del ricorrente è del resto del tutto generica e consiste in una mera negatoria della circostanza stessa sicché è da escluderne la ammissibilità anche sotto il profilo della sua genericità e della sua connotazione in fatto. Infine, circa la censura che attiene specificamente alla natura del bene sequestrato (quote sociali), è appena il caso di rievocare la giurisprudenza di legittimità ed in particolare proprio la sentenza EL citata nel ricorso che ha rilevato come sia legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori), spettano al custode designato in sede penale (Rv. 228101). Massime precedenti Conformi: N. 2853 del 1995 Rv. 202642
Per quanto concerne le residue doglianze sul fumus del reato (per la correttezza della operazione di scissione e cessione delle quote col relativo patrimonio) e sulla impossibilità di individuare nel bene il "profitto del reato" si osserva che si tratta di questioni afferenti al sequestro del diverso bene costituito dall'immobile di proprietà della srl Puglia immobiliare e quindi vengono affrontate nella sede ritenuta propria.
Orbene, come anticipato, il provvedimento impugnato non appare rispettoso di tutti i principi sopra enunciati, per la parte che riguarda la conferma del sequestro preventivo di tale bene immobile. La misura cautelare reale infatti viene legittimata come riferita a "profitto" dei reati di bancarotta fraudolenta compiuti mediante la spoliazione, in particolare, della soc. Cedib srl con la scissione di tale società e la fuoriuscita sostanziale dal suo patrimonio di un immobile attribuito alla nuova figura giuridica, fuoriuscita cui non aveva fatto da contrappeso alcun vantaggio per la Cedib, poi avviatasi al fallimento. Una simile motivazione presuppone il nesso di pertinenzialità del bene con un fatto-reato (la distrazione fraudolenta, in danno dei creditori della Cedib srl, realizzata mediante una serie di operazioni originate dalla scissione con attribuzione del bene principale della Cedib alla CD e vendita delle relative quote con successivo reinvestimento della somma in attività della Puglia immobiliare) che non risulta formalmente contestato come del resto ammesso dal giudice del merito e che nel caso di specie era indispensabile che lo fosse poiché, a differenza che nel caso precedente costituiva il termine di comparazione per la verifica, da parte del giudice ed anche della difesa interessata, che il bene fosse stato sequestrato quale corpo del reato o cosa pertinente ad un reato (nelle nozioni ormai chiarite anche dalle Sezioni unite nelle sentenze Fisa rv 239924 e GL rv 238700) la cui notitia criminis fosse già acquisita agli atti del processo ed apprezzata come tale dal titolare della azione penale.(si veda, tra le molte, Rv. 222395). In alternativa, al di là delle affermazioni che più direttamente riguardano il sequestro del le quote sociali, non risulta in concreto utilizzata, dal giudice del merito, come ipotesi di reato di riferimento, quella del delitto associativo posto che è nella motivazione stessa del Tribunale la chiara e ineludibile affermazione che il bene immobile in questione non aveva natura strumentale ma costituiva il frutto di una tipica operazione di bancarotta fraudolenta, formalmente non enunciata. Anche rovesciando la prospettiva, cioè, non ci si può esimere dal rilevare che in riferimento alla contestazione di associazione per delinquere, il provvedimento impugnato risulta del tutto privo della motivazione che ne illustri il rapporto di pertinenzialità col bene immobile sottratto alla disponibilità della parte, quale profitto del reato stesso, reato che, va ricordato, è rappresentato dalla predisposizione di una organizzazione volta alla realizzazione di condotte delittuose e indipendentemente dalla concretizzazione delle stesse: quindi è in riferimento a tale condotta di rilievo penale che va ripetuta la disamina sul se ed in quali termini, anche alla luce di elementi diversi da quelli illustrati nel provvedimento annullato, il bene immobile appartenente alla Puglia immobiliare possa atteggiarsi quale "profitto" ovvero quale altra rappresentazione del corpo del reato o di cosa pertinente al reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'immobile di proprietà della srl Puglia immobiliare con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010