Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di critica l'apprezzamento del limite della continenza nello scritto va operato in relazione non alla singolare valenza di un termine adoperato ma all'intero contenuto espositivo dell'articolo e al complesso della pubblicazione, rappresentata anche dal titolo e dal modo di rappresentazione (Fattispecie in cui il giudice di merito s'era limitato a rilevare - pur se congruamente, secondo la S.C. - il corrente non offensivo significato letterale del termine "lottizzato").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8908 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 3.6.98
1. Dott. BR Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 1155
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N. 1180/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER AR EL (p.c.) nel procedimento penale
contro
UG CA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 24 febbraio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Le Pera;
O S S E R V A
NI AR, direttore del quotidiano "La Repubblica", è stato assolto in doppio grado di merito (appelli del P.M. e della parte civile), per esercizio legittimo del diritto di critica, dal reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di ER OM EL, in relazione ad un articolo apparso il 16 febbraio 1993 su "Venerdi", supplemento settimanale del suddetto giornale, intitolato "La nomenclatura da video è alla frutta".
Risulta dal testo della sentenza di secondo grado che la rubricata pubblicazione si compone di un articolo e di un riquadro. Nell'articolo si afferma che la "razza padrona CR, OT, FO, TE), a seguito di "tangentopoli", è andata via, per cui "la gente attende che i portaborse televisivi di questi consumati personaggi seguano la sorte dei loro padrini ...". L'articolo aggiunge che "finora se n'è andato il solo BR A", mentre "tutti gli altri sono ancora lì, pagati dal nostro canone, a raccontarci cose che ci infastidiscono e che non ci interessano, piccoli zombi dall'oscuro passato, dal discutibile presente e dall'improbabile futuro".
Nel riquadro, collocato accanto all'articolo, è riportata "la classifica dei velinari", suddivisi in quattro categorie:
"superlottizzati storici"; "lottizzati con tessera", tra cui è indicato IE EL"; "lottizzati d'annata"; "lottizzati di giornata".
Il collegamento tra le due parti del testo giornalistico e dato dall'ultima parte dell'articolo, in cui si accenna che la maggioranza dei professionisti cavalca imperterrita il regime: "sono i superlottizzati a cinque, quattro e tre stelle".
Secondo la sentenza impugnata, il complessivo testo pubblicato censura in modo aspro e polemico il sistema di lottizzazione del servizio televisivo pubblico e il mancato allontanamento dalla RAI dei giornalisti collegati alla vecchia classe politica. Aggiunge la sentenza che, tuttavia, l'attenta lettura dell'articolo determina il convincimento che non è certo che le aspre critiche e gli epiteti, riportati nello stesso articolo, si riferiscano a ciascuno dei giornalisti indicati nel riquadro, tra cui il EL;
convincimento che sarebbe confermato per un verso dall'affermazione dell'articolo secondo cui "non tutti sono dei professionisti della velina" e per un altro verso dal rilievo che i giornalisti segnalati nel riguardo appartengono a tutte le aree politiche e alcuni di essi non sono sicuramente ricollegabili ai sopra citati uomini della vecchia classe politica.
E conclude affermando che, d'altra parte, la parola
"lottizzato", di cui si duole il querelante, così come adoperata nel complessivo testo giornalistico in questione, non appare superare i limiti dell'esercizio del diritto di critica. Infatti, "lottizzato" non è sinonimo di "ignorante" o "incapace". "Lottizzato" è semplicemente chi proviene o ha come punto di riferimento una delle parti politiche coinvolte nel sistema di spartizione, nella specie, del servizio televisivo pubblico.
Orbene, la generica attribuzione di un rapporto con una parte politica, ancorché nel contesto di una severa censura di un sistema di spartizione di incarichi di rilevanza pubblica, non può costituire offesa alla reputazione di alcuno.
Propone ricorso per cassazione ER OM EL, affidato a due mezzi di annullamento.
Con il primo deduce il ricorrente vizio di motivazione in relazione all'escluso collegamento tra articolo e riquadro. Con il secondo deduce analogo vizio per avere la corte territoriale argomentato l'insussistenza del delitto di diffamazione sulla base della sola parola "lottizzato", peraltro erroneamente analizzata, astraendo tale termine dal tenore complessivo dell'articolo.
Il ricorso è fondato.
Con esso effettivamente si puntualizzano i due profili in cui si individuano i vizi della decisione.
Sotto il primo aspetto, si osserva che la citazione completa, nella sentenza impugnata, degli elementi dello scritto incriminato, trasferendone il momento fattuale nel potere di cognizione e di valutazione proprio di questa Corte, consente di ravvisare non conformità ai canoni della logica che devono presiedere alla forma del ragionamento negli argomenti cui detta sentenza si affida per negare il collegamento fra testo dell'articolo e riquadro. Ed invero, se, tra i "portaborse televisivi", non tutti - secondo l'articolista - sono dei professionisti della velina, ma la maggioranza di essi - sempre a giudizio dell'articolista - cavalca imperterrita il regime, e questi ultimi sono per l'articolista medesimo - i "superlottizzati a cinque, quattro e tre stelle", indicati nel riquadro che affianca il testo dell'articolo, non si vede proprio come possa fondatamente escludersi - ciò che non ha ritenuto neppure il primo giudice - che i giudizi in questo espressi e gli epiteti adoperati nei riguardi degli anzidetti "portaborse televisivi" riguardino anche l'attuale ricorrente, il cui nominativo è ricompreso, per l'appunto, nel novero dei "lottizzati con tessera a quattro stelle" di cui al riquadro.
Sotto l'altro aspetto, è sufficiente, per cogliere il denunziato difetto di motivazione, rilevare che, ai fini della ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica, l'apprezzamento del limite della continenza nello scritto è stato operato dal giudice di secondo grado valutando unicamente il termine "lottizzato" (pur se congruamente, atteso il corrente non offensivo significato letterale di tale parola), nella sua singolare valenza e non già in relazione all'intero contenuto espositivo dell'articolo e al complesso della pubblicazione, rappresentata anche dal titolo e dal modo di rappresentazione, come invece dovevasi secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia (cfr., tra le tante, Sez.V. 24 ottobre 1995,Fedele).
Soprattutto sono stati ignorati questi passaggi nei quali l'articolo si sofferma a considerare i cennati "portaborse televisivi", suddivisi in varie categorie di "lottizzati" (e quindi, per quanto si è detto, anche il EL)" ancora lì, pagati ....., piccoli zombi dall'oscuro passato, dal discutibile presente e dall'improbabile futuro": espressioni, codeste, indubbiamente dotate di oggettiva potenzialità offensiva delle qualità morali e comunque professionali dei giornalisti di riferimento, dalle quali non poteva assolutamente prescindersi, nell'ambito di una valutazione che tenesse conto dell'intera pubblicazione, al fine di stabilire se questa si fosse limitata, nella critica al sistema di spartizione del servizio televisivo pubblico, "ad una generica attribuzione di un rapporto con una parte politica", ovvero sì fosse risolta in un gratuito e denigratorio attacco personale nei confronti dei giornalisti stessi, tra cui l'attuale ricorrente.
Tale necessaria indagine è completamente mancata e si rende - così - palese perché si debba accogliere il ricorso, annullandosi - per l'effetto - la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte romana, affinché riesamini l'impugnativa volta dalla parte civile alla pronuncia di primo grado, adeguandola al consolidato principio di diritto sopra ricordato attraverso una verifica che valuti compiutamente il contenuto dell'articolo quanto ai riferimenti nei riguardi del EL.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998