Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
Agli effetti di quanto previsto dall'art.338 cod.pen., per "corpo" politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/1/00
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 78
3. " Antonio Stefano " REGISTRO GENERALE
4. " IT AR " N. 27863/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AG RO
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 5.3.1999 che, in riforma della sentenza di primo grado, lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 338 c.p. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Alberto Uccelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
o s s e r v a
Con sentenza in data 5.3.1999 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dal P.M. e dal P.G., condannava AG RO, questore di Prato, per il reato di cui agli artt. 338-339-61 n.9 c.p. Come risulta dalla sentenza di merito, era in corso nel marzo del 1996 una intensa attività di indagine diretta alla cattura del palestinese Al OL, detenuto per gravissimi reati e non rientrato in carcere alla scadenza di un permesso. La Questura sottoponeva in particolare a strettissima sorveglianza tale RA VA, che si voleva legata sentimentalmente all'evaso. Si attivavano per le ricerche anche i carabinieri di Prato, che venivano a conoscenza attraverso una loro fonte informativa di una significativa telefonata ricevuta dalla RA la mattina del 21 marzo. Essi ritenevano pertanto di interrogare la donna e di accompagnarla a tale scopo presso il loro Comando provinciale. Durante il tragitto venivano seguiti da personale della Polizia di Stato, che pretendeva la consegna della donna per ordine del Questore. Davanti alla sede del Comando erano convenute contemporaneamente diverse autovetture della Questura;
e anche all'interno del cortile erano penetrati alcuni agenti in armi. Il AG si portava poi personalmente presso il Comando ed insisteva per la consegna della RA, senza ottenerla. La donna veniva infine condotta negli uffici della Procura della Repubblica.
Il Tribunale di Prato aveva escluso nella condotta del AG la configurabilità di qualsiasi reato, ritenendo che la sua iniziativa non avesse tanto lo scopo di intimidire i carabinieri e di condizionarne l'operato, quanto piuttosto quello di "manifestare nel modo più plateale possibile" la propria protesta contro un comportamento avvertito come lesivo delle proprie prerogative. Hanno ritenuto al contrario i giudici di appello che la massiccia presenza armata della polizia non potesse non avere lo scopo di condizionare l'operato dei carabinieri e di indurli, non foss'altro che per senso di responsabilità, a far venir meno la materia del contendere e a desistere dalle indagini che intendevano compiere. A loro avviso il reato configurabile era quello di cui all'art. 338 c.p. originariamente contestato e non già quello di cui all'art. 337 c.p. ritenuto dal g.i.p., perché la turbativa posta in essere dal AG coinvolgeva l'intero corpo amministrativo dei carabinieri a livello provinciale, in puntuale corrispondenza con la previsione dell'art. 338.
Ricorre il AG a mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 338 c.p. sotto un duplice profilo e comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della minaccia;
inosservanza dell'art. 4 d.l.lgtz. n.288/44 e manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'esimente; difetto di motivazione dell'ordinanza che aveva negato l'ammissione delle prove già richieste in primo grado.
Secondo il ricorrente, soggetto passivo del reato di cui all'art. 338 c.p. non può essere che un organo collegiale, come ritenuto dalla migliore dottrina;
e in questa nozione non rientra il Comando provinciale dei carabinieri di Prato. La pretesa minaccia avrebbe dovuto essere valutata sotto il profilo dell'idoneità a coartare la libertà d'azione del soggetto passivo;
e tale idoneità dovrebbe essere esclusa, apparendo assurdo attribuire al ricorrente l'intenzione di un intervento armato contro i carabinieri;
senza dire che al questore compete il coordinamento di tutte le forze di polizia della provincia, per cui la pretesa minaccia altro non sarebbe che un ordine impartito da un superiore gerarchico, a prescindere dalla peculiarità della forma (plateale quanto si voglia, ma in sè non penalmente rilevante).
Il Questore aveva disposto un servizio continuativo di vigilanza sull'abitazione della RA, al fine di acquisire informazioni utili alla cattura dell'evaso; e a seguito dell'intervento dei carabinieri la donna venne sottratta a questa vigilanza, nonostante l'opposizione del personale addetto. Si trattò di un atto arbitrario, ad onta dell'autorizzazione della locale Procura, incompetente a concedere perché per il fatto procedeva la Procura di Roma;
e comunque l'autorizzazione concerneva soltanto l'interrogatorio della donna, e non già il suo allontanamento dall'abitazione e la conseguente sottrazione alla vigilanza della polizia. Il comportamento dei carabinieri avrebbe dovuto, quindi, essere apprezzato come presupposto idoneo a legittimare l'applicazione della scriminante speciale;
mentre sul punto manca qualsiasi motivazione. Avrebbero dovuto, infine, essere ammesse le prove richieste in primo grado sulle modalità del comportamento dei carabinieri. Tali prove, ininfluenti sulla decisione del Tribunale che aveva escluso l'obiettività del reato, erano invece rilevanti una volta ritenuta in sede di appello tale obiettività.
Il ricorso è soltanto in parte fondato.
Fondati sono i rilievi circa la configurazione. da parte dei giudici di appello, del reato di cui all'art. 338 c.p., che presuppone una condotta violenta o minacciosa posta in essere per impedire l'attività di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero per turbarne la regolarità. Per "corpo" non può intendersi, invero, che una autorità collegiale che eserciti una delle funzioni sopra indicate, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrano. Siffatta connotazione non ricorre ad ogni evidenza in una unità territoriale dell'Arma dei carabinieri, che non esprime di certo una volontà collegiale ed esiste in funzione di esigenze meramente strutturali ed organizzative. Essa non può quindi essere qualificata come "corpo" amministrativo, nel senso usato dall'art. 338, che si riferisce ad organi collegiali quali, secondo le indicazioni esemplificative della dottrina, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i Consigli comunali e provinciali ed organi consimili;
e cioè ad organi cui la legge attribuisce competenze specifiche il cui esercizio è collegiale. Ne consegue che l'art. 338 c.p. non avrebbe potuto, neppure in astratta ipotesi, trovare applicazione al caso, così come correttamente ritenuto nel decreto che disponeva il giudizio di primo grado.
Va parimenti esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p. per difetto dell'elemento costitutivo della minaccia. Alla minaccia di un danno ingiusto non può essere assimilata la generica ostentazione di forza con la quale l'imputato ritenne di accompagnare l'ordine di porre a propria disposizione la RA, che i carabinieri stavano accompagnando presso il loro Comando. Non risulta in alcun modo, d'altronde, dalla motivazione delle sentenze di merito che a tale ostentazione di forza si siano aggiunti atti specifici di violenza o di minaccia in danno di singoli, ne' comportamenti in concreto idonei ad impedire l'accompagnamento della RA nel luogo di destinazione. Anche nel successivo colloquio con l'ufficiale reggente il Comando il AG si limitò ad insistere nell'ordine impartito, senza porre in essere comportamenti qualificabili come minacciosi o violenti. Ciò posto, il comportamento dell'imputato si deve comunque ritenere riconducibile nell'ambito della figura delittuosa prevista dall'art. 340 c.p., la cui configurabilità è implicita nella contestazione: facendo convergere diverse autovetture di servizio e radunando numerosi uomini intorno all'edificio del Comando provinciale dei carabinieri, mantenendo una sorta di assedio intorno all'edificio per circa mezz'ora anche dopo il colloquio col comandante e ordinando ai propri uomini di fare un uso contemporaneo e ininterrotto delle sirene il AG turbò senz'altro in misura rilevante il regolare svolgimento dei compiti istituzionali del Comando, che non si esaudivano di certo nell'audizione della RA;
nè ha rilievo scriminante di tale condotta la dedotta illegittimità del comportamento dei carabinieri, che avevano interferito nei compiti degli agenti incaricati della sorveglianza della RA e avevano rifiutato obbedienza al Questore cui competeva il coordinamento di tutte le forze di polizia a livello provinciale, non trovando applicazione la scriminante invocata nel ricorso al reato ravvisato da questa Corte, cui compete il controllo della esattezza della qualificazione giuridica del fatto. Sono di conseguenza irrilevanti le ulteriori censure del ricorrente, attinenti alla configurabilità della scriminante speciale e alla mancata acquisizione di prove sul punto.
La sentenza deve quindi essere annullata, con rinvio al giudice competente per la determinazione della pena relativa al reato di cui all'art. 340 c.p.
P.Q.M.
la Corte, qualificato il fatto come reato di cui all'art. 340 c.2 c.p., con le aggravanti contestate, annulla l'impugnata sentenza e rinvia per la determinazione della pena da ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2000