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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS AN, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palazzolo Acreide - Piazza Del Popolo 96010 Palazzolo Acreide SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 15642 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11.4.25 Ricorrente_1mpugnava l'atto di pignoramento presso terzi notificato a mezzo raccomandata con A.R. del 7-3-2025. per il mancato pagamento dell'IMU/2015 per un totale complessivamente calcolato di €313,76, in forza del titolo esecutivo N.6536 che si assume notificato il
21-4-2021, previa intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n.656 notificato il 24-10-2024, eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico chiedendo l'annullamento ell'atto.
Si costituiva il Comune di Palazzolo Acreide eccependo la regolare notifica dell'avviso per compiuta giacenza in data 21.4.21 e non opposto.
Con memoria del 26.1.2026 parte ricorrente contro deduceva alla resistente.
All'udienza del 6.2.26 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice come di regola l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, sostanzia un'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente competenza a conoscere del ricorso del giudice ordinario, a meno che al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e quindi il pignoramento rappresenti il primo atto con cui l'amministrazione finanziaria manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito. L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., pertanto, ad eccezione dell'ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (Cass. S.U. n. 13913/2017), la competenza spetta al giudice ordinario.
Nel caso in esame va ritenuta la giurisdizione di questa Corte atteso che il ricorso va qualificato come una opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento "asseritamente" viziato per omessa o invalida notificazione dell'avviso prodromico, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario" (Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019 n. 32203)
Attesa quindi la propria giurisdizione, per quanto attiene le eccezioni proposte osserva questo Giudice che il ricorrente ha contestato, preliminarmente, la mancata notifica dell'avviso in data 21.4.21; invero, dalla documentazione prodotta dal Comune si evince che la notifica, per compiuta giacenza, è avvenuta presso l'indirizzo di Indirizzo_1-I 96100 Siracusa” e non pal .P ove risiede il ricorrente (v. certificato di residenza) né d'altronde emerge che siano state fatte ricerche o sia stata inviata la relativa raccomandata informativa. Peraltro trattandosi di IMU 2015, con notifica del pignoramento nel 2025, in assenza di prova di eventuali interruttivi intermedi, la pretesa va ritenuta prescritta.
Rilevato pertanto che risulta provata documentalmente la residenza del ricorrente presso la palazzina P e non I di Indirizzo_1 Siracusa, che l'avviso è stato erroneamente notificato presso altro immobile senza le dovute ricerche e senza l'invio della raccomandata informativa, in accoglimento del ricorso va annullato l'atto opposto e condannato il comune al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto.
Condanna il Comune al pagamento delle spese liquidate in € 278,00 oltre accessori e rimborso CU .
Siracusa, 6.2.26
Il Giudice
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS AN, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palazzolo Acreide - Piazza Del Popolo 96010 Palazzolo Acreide SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 15642 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11.4.25 Ricorrente_1mpugnava l'atto di pignoramento presso terzi notificato a mezzo raccomandata con A.R. del 7-3-2025. per il mancato pagamento dell'IMU/2015 per un totale complessivamente calcolato di €313,76, in forza del titolo esecutivo N.6536 che si assume notificato il
21-4-2021, previa intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n.656 notificato il 24-10-2024, eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico chiedendo l'annullamento ell'atto.
Si costituiva il Comune di Palazzolo Acreide eccependo la regolare notifica dell'avviso per compiuta giacenza in data 21.4.21 e non opposto.
Con memoria del 26.1.2026 parte ricorrente contro deduceva alla resistente.
All'udienza del 6.2.26 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice come di regola l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, sostanzia un'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente competenza a conoscere del ricorso del giudice ordinario, a meno che al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e quindi il pignoramento rappresenti il primo atto con cui l'amministrazione finanziaria manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito. L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., pertanto, ad eccezione dell'ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (Cass. S.U. n. 13913/2017), la competenza spetta al giudice ordinario.
Nel caso in esame va ritenuta la giurisdizione di questa Corte atteso che il ricorso va qualificato come una opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento "asseritamente" viziato per omessa o invalida notificazione dell'avviso prodromico, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario" (Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019 n. 32203)
Attesa quindi la propria giurisdizione, per quanto attiene le eccezioni proposte osserva questo Giudice che il ricorrente ha contestato, preliminarmente, la mancata notifica dell'avviso in data 21.4.21; invero, dalla documentazione prodotta dal Comune si evince che la notifica, per compiuta giacenza, è avvenuta presso l'indirizzo di Indirizzo_1-I 96100 Siracusa” e non pal .P ove risiede il ricorrente (v. certificato di residenza) né d'altronde emerge che siano state fatte ricerche o sia stata inviata la relativa raccomandata informativa. Peraltro trattandosi di IMU 2015, con notifica del pignoramento nel 2025, in assenza di prova di eventuali interruttivi intermedi, la pretesa va ritenuta prescritta.
Rilevato pertanto che risulta provata documentalmente la residenza del ricorrente presso la palazzina P e non I di Indirizzo_1 Siracusa, che l'avviso è stato erroneamente notificato presso altro immobile senza le dovute ricerche e senza l'invio della raccomandata informativa, in accoglimento del ricorso va annullato l'atto opposto e condannato il comune al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto.
Condanna il Comune al pagamento delle spese liquidate in € 278,00 oltre accessori e rimborso CU .
Siracusa, 6.2.26
Il Giudice
dott. Adriana Puglisi