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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2023 promossa da:
( C.F. ) , con il patrocinio dell'avv. Pio Parte_1 C.F._1
Michele Gianquitto
ATTORE
Contro vv. (c.f. ) , difeso da sé medesimo CP_1 CP_2 C.F._2
CONVENUTO nonché contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell' avv. Controparte_3 P.IVA_1
Francesco Saverio Franchi
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All' udienza del 03.03.2023, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica, che si richiamano interamente. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato onveniva Parte_1 in giudizio dinanzi l' intestato Ufficio Giudiziario l' avv. CI NE, rappresentando di essere stato difeso dal detto professionista nel giudizio di cui al n.r.g. 1450/2013, celebratosi dinanzi la Corte d' Appello di Bari e conclusosi con la sentenza n. 474/2018, resa in data 14.03.2018 e notificata su istanza di una delle controparti ( ) all' avv. il 19.03.2018, con Controparte_4 CP_1 conseguente decorrenza da quella data del termine breve per poter proporre ricorso per Cassazione.
Si affermava poi nell' atto introduttivo che – a causa della mancata comunicazione di detta notifica da parte dell' avv. l nuovo difensore avv. CP_1
Taverniti – quest' ultimo impugnava la sentenza resa dalla Corte d' Appello di Bari nel rispetto del c d termine lungo semestrale, e cioè in data 11.10.2018, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10011 del 28.05.2020). Sulla base di tale il – ritenendo che la mancata comunicazione da parte Pt_1 dell' avv. ella notifica della sentenza d' appello concretizzasse una ipotesi CP_1 di responsabilità professionale – conveniva in giudizio il menzionato legale al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente causatogli dalla condotta appena descritta, quantificato in euro 25000.
Si costituiva in giudizio l'avv CI NE con comparsa di costituzione e di risposta in cui affermava di avere comunicato al l' esito del giudizio di Pt_1 appello , precisava che il ricorso per Cassazione era stato rigettato – oltre che per la tardività della presentazione dello stesso – anche per ragioni di merito ed evidenziava – in ogni caso – la sproporzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio dall' attore rispetto all' importo delle spese di lite ( euro 4000 oltre accessori) al cui pagamento era stato condannato nel giudizio di Cassazione.
Infine l' avv affermava – e documentava – di essere garantito per i danni CP_1 derivanti da responsabilità professionale da una polizza assicurativa (n. 400413605) stipulata con la e pertanto chiedeva l' Controparte_3 autorizzazione alla chiamata in causa della stessa, che veniva concessa dal Tribunale ai sensi dell' art 269 cpc, con conseguente spostamento della prima udienza.
Tanto premesso il convenuto chiedeva all' intestato Tribunale di rigettare l' avversa domanda e – solo in caso di accoglimento della stessa – di condannare la a tenerla indenne dal pagamento delle somme in favore del Controparte_3
Pt_1
La ( hereinafter ) si costituiva in giudizio a mezzo di Controparte_3 CP_3 comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava come, ai sensi dell' art 9 delle condizioni generali di contratto “ la copertura delle spese legali sostenute dall non appartenga alla sfera di competenza della Compagnia in Parte_2 ragione degli stringenti limiti negoziali” e che comunque la polizza prevedeva “ un massimale di € 1.000.000,00, uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore ad € 500,00” ( pag. 3 della comparsa).
In punto di merito la compagnia assicurativa poneva in rilievo l' infondatezza della domanda, atteso che il ricorso per Cassazione proposto dal era stato Pt_1 rigettato per ragioni di merito e non invece in dipendenza della tardività dell' impugnazione derivante dalla asserita responsabilità professionale dell' avv.
CP_1 Sulla base di tali premesse la rassegnava le seguenti CP_3 conclusioni:”RIGETTARE integralmente la domanda principale interposta dal Sig. ei confronti dell'Avv. NE CIANCI poiché infondata, Parte_1 inconferente e improvata in virtù delle ragioni spiegate nel capitolo di riferimento;
e per l'effetto, DICHIARARE la estraneità della Compagnia in relazione alle azioni promosse nei propri confronti;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore della Compagnia.IN VIA SUBORDINATA previa ripartizione delle singole responsabilità in capo a tutti i contraddittori processuali, ivi compresa la valutazione della condotta colposa del Sig. i sensi dell'art. 1227 C.C., DISPORRE nella maniera che Parte_1 riterrà più equa e opportuna, sempre entro i limiti del massimale e secondo le modalità e delimitazioni dettate dalle condizioni di Polizza N. 400413605 (cfr. doc. N. 4 e N. 5) in conformità alle Difese spiegate nel capitolo di riferimento, anche per quanto concerne il carico delle spese”.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 03.03.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
Si verte in ipotesi di responsabilità professionale dell' avvocato, derivante dall' asserita omessa comunicazione da parte del legale al proprio cliente della notifica – effettuata su istanza della controparte – della sentenza di appello, con conseguente mancata conoscenza da parte del cliente stesso del minor spazio temporale ( 60 giorni ) per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Nello specifico il lamenta che – ove esso attore fosse stato informato Pt_1 della notifica da cui era decorso il termine “breve“ dell' impugnazione – non avrebbe incaricato un altro legale di impugnare la sentenza d' appello quando il termine in questione era ormai decorso.
Il danno di cui l' attore chiede il risarcimento è rappresentato non dal vantaggio che avrebbe tratto dall' esito positivo dell' impugnazione ove la stessa fosse stata tempestivamente proposta, ma invece dai “costi della difesa e spese per il ricorso in Cassazione e spese liquidate con l' ordinanza della Corte Suprema di Cassazione in favore dei resistenti oltre al doppio del contributo unificato” ( pag. 2 della comparsa di risposta).
E dunque ai fini dell' accertamento della responsabilità professionale ascritta all' avv. non deve essere effettuata una valutazione prognostica circa la CP_1 possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, ossia circa l' esito dell' impugnazione allorchè la stessa fosse stata tempestivamente proposta (e conseguentemente appaiono inconferenti le argomentazioni con cui il convenuto e la chiamata in causa hanno evidenziato l' infondatezza nel merito del ricorso) , ma invece occorre accertare se il mancato espletamento dell' attività che poteva essere compiuta e non è stata compiuta dal legale abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno (cfr ex aliis Cass nn. 25112/17,2109/24,24007/24).
Tanto premesso, vi è da dire che parte attrice non ha dimostrato di avere comunicato al di avere ricevuto la notifica della sentenza d' appello e Pt_1 da tanto discende che il detto attore non era a conoscenza che l' impugnazione doveva essere proposta entro il termine breve di 60 giorni di cui all' art 325 cpc.
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che – ove l' attore fosse stato reso edotto che il termine per l' impugnazione era scaduto il 18.05.2018 – non avrebbe conferito mandato ad altro legale per ricorrere in Cassazione il 1°.10.2018, e cioè quando il detto termine era abbondantemente scaduto, e non avrebbe conseguentemente sopportato le connesse spese di difesa.
Appare dunque evidente la responsabilità – di tipo omissivo – del legale convenuto, per non avere comunicato al l' avvenuta notifica della Pt_1 sentenza di appello.
Il danno sopportato dal a seguito della condotta omissiva dell' avv. Pt_1
rappresentato – come si è detto – dalle spese di difesa inerenti al giudizio CP_1 per Cassazione, che devono essere quantificate nella misura di euro 4000, maggiorata di euro 600 per rimborso spese generali 15%, indicata nell' ordinanza n. 10011 del 28.05.2020, da ritenersi congrua in quanto aderente al compenso previsto dal d.m. n. 55 / 2014 per i giudizi del valore di quello che ci occupa, oltre
– come statuito dal provvedimento de quo – euro 200 per spese di iscrizione a ruolo ed euro 400 per il pagamento del doppio contributo unificato ex art 13 co 1 quater dpr n. 115/2012, per un totale di euro 5200 a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale a far data dalla richiesta risarcitoria del 28.09.2020.
Il convenuto viene quindi condannato al pagamento dell' importo che precede, nonché – siccome soccombente – alla rifusione delle spese di lite in favore dell' attore.
Tali spese vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 comprendente l' importo pari al decisum e con applicazione – attesa l' assenza di istruzione orale e documentale – del compenso corrispondente al limite minimo dello scaglione.
Passando all' esame della domanda con cui l' avv ha chiesto di essere CP_1 tenuto indenne dalle conseguenze della condanna dalla sulla base del CP_3 contratto stipulato con tale compagnia, si osserva che l' operatività della copertura assicurativa – peraltro non contestata dalla chiamata in causa – discende dalla constatazione che la responsabilità accertata in capo al convenuto trova origine in una negligenza professionale (mancata comunicazione della notifica di una sentenza) e quindi in un evento compreso tra quelli che l' art 1 della convenzione di assicurazione indica quali generatori dell' obbligo di indennizzo ( “la Società si obbliga a tenere indenne l' assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali e non patrimoniali ,indirette, permanenti, temporanee e future cagionate a terzi compresi clienti derivanti da colpa anche grave per negligenza, imprudenza , imperizia nello svolgimento dell' attività professionale stragiudiziale e giudiziale di avvocato”).
E dall' accertamento dell' operatività della copertura assicurativa discende l' obbligo della di tenere indenne l' avv dalle conseguenze della CP_3 CP_1 condanna.
Si precisa, inoltre, che la compagnia assicurativa è tenuta a manlevare il convenuto dell' intero importo al cui pagamento è stato condannato , dato che la franchigia del 5% richiamata dalla nella comparsa di costituzione e di CP_3 risposta inerisce ai rapporti interni tra le suddette parti contrattuali e pertanto non rileva nella presente sede processuale, come risulta dalla lettura dell' art 8 delle condizioni generali di contrato ( “ il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza , verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Società recupererà la franchigia e/o lo scoperto direttamente dall' assicurato” ).
Le spese di lite nel rapporto tra il convenuto e la chiamata in causa vengono interamente compensate e tanto in ragione sia della non contestazione da parte della dell' operatività della polizza, sia del contenuto dell' art 9 delle CP_3 condizioni generali del contratto, che esclude espressamente dal contenuto della garanzia il pagamento del difensore dell' assicurato nel caso cui non sia stato designato dall' assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di CI NE e su quella proposta da Parte_1 costui nei confronti della , così decide, per le ragioni Controparte_5 esposte nella parte motiva che precede: accoglie la domanda e per l' effetto condanna CI NE al pagamento in favore di ell' importo di euro 5200, maggiorato di interessi Parte_1 nella misura legale a far data dal 28.09.2020 e delle spese di lite, liquidate in euro 2777, di cui 237 per spese , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
condanna la a tenere indenne CI NE dal Controparte_5 pagamento di quanto statuito nel capo che precede in favore di Pt_1
[...]
compensa interamente le spese di lite tra CI NE e la
[...]
. Controparte_5
Larino, 5 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2023 promossa da:
( C.F. ) , con il patrocinio dell'avv. Pio Parte_1 C.F._1
Michele Gianquitto
ATTORE
Contro vv. (c.f. ) , difeso da sé medesimo CP_1 CP_2 C.F._2
CONVENUTO nonché contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell' avv. Controparte_3 P.IVA_1
Francesco Saverio Franchi
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All' udienza del 03.03.2023, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica, che si richiamano interamente. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato onveniva Parte_1 in giudizio dinanzi l' intestato Ufficio Giudiziario l' avv. CI NE, rappresentando di essere stato difeso dal detto professionista nel giudizio di cui al n.r.g. 1450/2013, celebratosi dinanzi la Corte d' Appello di Bari e conclusosi con la sentenza n. 474/2018, resa in data 14.03.2018 e notificata su istanza di una delle controparti ( ) all' avv. il 19.03.2018, con Controparte_4 CP_1 conseguente decorrenza da quella data del termine breve per poter proporre ricorso per Cassazione.
Si affermava poi nell' atto introduttivo che – a causa della mancata comunicazione di detta notifica da parte dell' avv. l nuovo difensore avv. CP_1
Taverniti – quest' ultimo impugnava la sentenza resa dalla Corte d' Appello di Bari nel rispetto del c d termine lungo semestrale, e cioè in data 11.10.2018, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10011 del 28.05.2020). Sulla base di tale il – ritenendo che la mancata comunicazione da parte Pt_1 dell' avv. ella notifica della sentenza d' appello concretizzasse una ipotesi CP_1 di responsabilità professionale – conveniva in giudizio il menzionato legale al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente causatogli dalla condotta appena descritta, quantificato in euro 25000.
Si costituiva in giudizio l'avv CI NE con comparsa di costituzione e di risposta in cui affermava di avere comunicato al l' esito del giudizio di Pt_1 appello , precisava che il ricorso per Cassazione era stato rigettato – oltre che per la tardività della presentazione dello stesso – anche per ragioni di merito ed evidenziava – in ogni caso – la sproporzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio dall' attore rispetto all' importo delle spese di lite ( euro 4000 oltre accessori) al cui pagamento era stato condannato nel giudizio di Cassazione.
Infine l' avv affermava – e documentava – di essere garantito per i danni CP_1 derivanti da responsabilità professionale da una polizza assicurativa (n. 400413605) stipulata con la e pertanto chiedeva l' Controparte_3 autorizzazione alla chiamata in causa della stessa, che veniva concessa dal Tribunale ai sensi dell' art 269 cpc, con conseguente spostamento della prima udienza.
Tanto premesso il convenuto chiedeva all' intestato Tribunale di rigettare l' avversa domanda e – solo in caso di accoglimento della stessa – di condannare la a tenerla indenne dal pagamento delle somme in favore del Controparte_3
Pt_1
La ( hereinafter ) si costituiva in giudizio a mezzo di Controparte_3 CP_3 comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava come, ai sensi dell' art 9 delle condizioni generali di contratto “ la copertura delle spese legali sostenute dall non appartenga alla sfera di competenza della Compagnia in Parte_2 ragione degli stringenti limiti negoziali” e che comunque la polizza prevedeva “ un massimale di € 1.000.000,00, uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore ad € 500,00” ( pag. 3 della comparsa).
In punto di merito la compagnia assicurativa poneva in rilievo l' infondatezza della domanda, atteso che il ricorso per Cassazione proposto dal era stato Pt_1 rigettato per ragioni di merito e non invece in dipendenza della tardività dell' impugnazione derivante dalla asserita responsabilità professionale dell' avv.
CP_1 Sulla base di tali premesse la rassegnava le seguenti CP_3 conclusioni:”RIGETTARE integralmente la domanda principale interposta dal Sig. ei confronti dell'Avv. NE CIANCI poiché infondata, Parte_1 inconferente e improvata in virtù delle ragioni spiegate nel capitolo di riferimento;
e per l'effetto, DICHIARARE la estraneità della Compagnia in relazione alle azioni promosse nei propri confronti;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore della Compagnia.IN VIA SUBORDINATA previa ripartizione delle singole responsabilità in capo a tutti i contraddittori processuali, ivi compresa la valutazione della condotta colposa del Sig. i sensi dell'art. 1227 C.C., DISPORRE nella maniera che Parte_1 riterrà più equa e opportuna, sempre entro i limiti del massimale e secondo le modalità e delimitazioni dettate dalle condizioni di Polizza N. 400413605 (cfr. doc. N. 4 e N. 5) in conformità alle Difese spiegate nel capitolo di riferimento, anche per quanto concerne il carico delle spese”.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 03.03.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
Si verte in ipotesi di responsabilità professionale dell' avvocato, derivante dall' asserita omessa comunicazione da parte del legale al proprio cliente della notifica – effettuata su istanza della controparte – della sentenza di appello, con conseguente mancata conoscenza da parte del cliente stesso del minor spazio temporale ( 60 giorni ) per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Nello specifico il lamenta che – ove esso attore fosse stato informato Pt_1 della notifica da cui era decorso il termine “breve“ dell' impugnazione – non avrebbe incaricato un altro legale di impugnare la sentenza d' appello quando il termine in questione era ormai decorso.
Il danno di cui l' attore chiede il risarcimento è rappresentato non dal vantaggio che avrebbe tratto dall' esito positivo dell' impugnazione ove la stessa fosse stata tempestivamente proposta, ma invece dai “costi della difesa e spese per il ricorso in Cassazione e spese liquidate con l' ordinanza della Corte Suprema di Cassazione in favore dei resistenti oltre al doppio del contributo unificato” ( pag. 2 della comparsa di risposta).
E dunque ai fini dell' accertamento della responsabilità professionale ascritta all' avv. non deve essere effettuata una valutazione prognostica circa la CP_1 possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, ossia circa l' esito dell' impugnazione allorchè la stessa fosse stata tempestivamente proposta (e conseguentemente appaiono inconferenti le argomentazioni con cui il convenuto e la chiamata in causa hanno evidenziato l' infondatezza nel merito del ricorso) , ma invece occorre accertare se il mancato espletamento dell' attività che poteva essere compiuta e non è stata compiuta dal legale abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno (cfr ex aliis Cass nn. 25112/17,2109/24,24007/24).
Tanto premesso, vi è da dire che parte attrice non ha dimostrato di avere comunicato al di avere ricevuto la notifica della sentenza d' appello e Pt_1 da tanto discende che il detto attore non era a conoscenza che l' impugnazione doveva essere proposta entro il termine breve di 60 giorni di cui all' art 325 cpc.
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che – ove l' attore fosse stato reso edotto che il termine per l' impugnazione era scaduto il 18.05.2018 – non avrebbe conferito mandato ad altro legale per ricorrere in Cassazione il 1°.10.2018, e cioè quando il detto termine era abbondantemente scaduto, e non avrebbe conseguentemente sopportato le connesse spese di difesa.
Appare dunque evidente la responsabilità – di tipo omissivo – del legale convenuto, per non avere comunicato al l' avvenuta notifica della Pt_1 sentenza di appello.
Il danno sopportato dal a seguito della condotta omissiva dell' avv. Pt_1
rappresentato – come si è detto – dalle spese di difesa inerenti al giudizio CP_1 per Cassazione, che devono essere quantificate nella misura di euro 4000, maggiorata di euro 600 per rimborso spese generali 15%, indicata nell' ordinanza n. 10011 del 28.05.2020, da ritenersi congrua in quanto aderente al compenso previsto dal d.m. n. 55 / 2014 per i giudizi del valore di quello che ci occupa, oltre
– come statuito dal provvedimento de quo – euro 200 per spese di iscrizione a ruolo ed euro 400 per il pagamento del doppio contributo unificato ex art 13 co 1 quater dpr n. 115/2012, per un totale di euro 5200 a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale a far data dalla richiesta risarcitoria del 28.09.2020.
Il convenuto viene quindi condannato al pagamento dell' importo che precede, nonché – siccome soccombente – alla rifusione delle spese di lite in favore dell' attore.
Tali spese vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 comprendente l' importo pari al decisum e con applicazione – attesa l' assenza di istruzione orale e documentale – del compenso corrispondente al limite minimo dello scaglione.
Passando all' esame della domanda con cui l' avv ha chiesto di essere CP_1 tenuto indenne dalle conseguenze della condanna dalla sulla base del CP_3 contratto stipulato con tale compagnia, si osserva che l' operatività della copertura assicurativa – peraltro non contestata dalla chiamata in causa – discende dalla constatazione che la responsabilità accertata in capo al convenuto trova origine in una negligenza professionale (mancata comunicazione della notifica di una sentenza) e quindi in un evento compreso tra quelli che l' art 1 della convenzione di assicurazione indica quali generatori dell' obbligo di indennizzo ( “la Società si obbliga a tenere indenne l' assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali e non patrimoniali ,indirette, permanenti, temporanee e future cagionate a terzi compresi clienti derivanti da colpa anche grave per negligenza, imprudenza , imperizia nello svolgimento dell' attività professionale stragiudiziale e giudiziale di avvocato”).
E dall' accertamento dell' operatività della copertura assicurativa discende l' obbligo della di tenere indenne l' avv dalle conseguenze della CP_3 CP_1 condanna.
Si precisa, inoltre, che la compagnia assicurativa è tenuta a manlevare il convenuto dell' intero importo al cui pagamento è stato condannato , dato che la franchigia del 5% richiamata dalla nella comparsa di costituzione e di CP_3 risposta inerisce ai rapporti interni tra le suddette parti contrattuali e pertanto non rileva nella presente sede processuale, come risulta dalla lettura dell' art 8 delle condizioni generali di contrato ( “ il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza , verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Società recupererà la franchigia e/o lo scoperto direttamente dall' assicurato” ).
Le spese di lite nel rapporto tra il convenuto e la chiamata in causa vengono interamente compensate e tanto in ragione sia della non contestazione da parte della dell' operatività della polizza, sia del contenuto dell' art 9 delle CP_3 condizioni generali del contratto, che esclude espressamente dal contenuto della garanzia il pagamento del difensore dell' assicurato nel caso cui non sia stato designato dall' assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di CI NE e su quella proposta da Parte_1 costui nei confronti della , così decide, per le ragioni Controparte_5 esposte nella parte motiva che precede: accoglie la domanda e per l' effetto condanna CI NE al pagamento in favore di ell' importo di euro 5200, maggiorato di interessi Parte_1 nella misura legale a far data dal 28.09.2020 e delle spese di lite, liquidate in euro 2777, di cui 237 per spese , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
condanna la a tenere indenne CI NE dal Controparte_5 pagamento di quanto statuito nel capo che precede in favore di Pt_1
[...]
compensa interamente le spese di lite tra CI NE e la
[...]
. Controparte_5
Larino, 5 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis