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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483/24 R.G., avente per oggetto: “separazione giudiziale- contenzioso”;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , entrambe rappresentate e difese C.F._2
dall'Avv. Remigia D'Agata, giusta procura in atti;
PARTI APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Denise Disca, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza del 13.11.2025, previa discussione, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1535/2024 del 7 ottobre 2024, il Tribunale di Ragusa pronunziava la separazione personale dei coniugi e , i quali contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
1 concordatario in data 5 maggio 2025; disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore
, con collocazione presso il padre e il diritto di visita da parte della madre alla Persona_1 presenza di professionisti dei Servizi Sociali;
assegnava la casa coniugale al , in quanto CP_1 collocatario del figlio minore;
poneva a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento di entrambi figli, il minore e la maggiorenne non autosufficiente Per_1 economicamente (la quale abitava già con la madre), mediante versamento di euro 250,00 Pt_2 mensili a carico del , cifra frutto di compensazione tra i due importi reciprocamente CP_1 dovuti, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per entrambi i figli;
rigettava le domande di addebito della separazione proposta da entrambe le parti;
dichiarava, infine, l'inammissibilità della domanda di restituzione della Jeep targata
FE514DX formulata dalla . Pt_1
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso in appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo, per i motivi che si approfondiranno nel prosieguo, previa sospensione del provvedimento impugnato: 1) l'assegnazione della casa familiare a favore della e della figlia;
2) il Pt_1 riconoscimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del CP_1
e in favore della ex moglie, in misura pari o superiore ad euro 150,00; 3) l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del;
4) la consegna dell'autovettura Jeep CP_1
Tg FE514DX, con compensazione della metà dell'importo pari al valore della stessa con il credito per il mantenimento arretrato vantato;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello perché CP_1 inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 13.11.2025, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.
In aderenza all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità “l'articolo 342 comma 1 c.p.c., come novellato dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza né una determinata forma né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellato formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti
2 ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale o della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. n.
10916 del 5/5/2017 e, in senso analogo Cass. n. 18932/2016).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato in maniera esauriente le doglianze formulate esplicitando i passaggi argomentativi che le sorreggono e formulando le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice e, dunque, esplicitando le ragioni atte a determinare, a suo avviso, le modifiche della decisione censurata.
Invero, come emerge dalla lettura dell'atto di appello, sono stati chiaramente indicati i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le ragioni dell'impugnazione, in correlazione critica con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello, nel merito, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui revoca l'assegnazione della casa familiare disposta in favore dell'appellante con Pt_1 provvedimento presidenziale, adducendo l'assenza del presupposto legittimante di tale assegnazione al , corrispondente alla necessità di evitare lo sradicamento del minore CP_1 Per_1 dall'ambiente domestico, quale centro di consuetudini e interessi. Secondo le appellanti, dunque, la casa familiare dovrebbe continuare ad essere abitata da loro, come stabilito nel provvedimento reso all'esito del reclamo con cui si è avviato il giudizio n. 59/22. Il Tribunale, a dire delle istanti, avrebbe errato nel non considerare la sperequazione economica tra i coniugi che renderebbe difficoltosa, per la , la spesa per la locazione di un'abitazione, nonché nel non considerare la possibilità per Pt_1 la stessa di un riavvicinamento al figlio, proprio tramite l'assegnazione dell'abitazione familiare.
Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Premesso che il provvedimento presidenziale si fondava su presupposti e stato dei fatti differenti, ivi inclusa la minore età di , ormai maggiorenne, difetta nel caso de quo il presupposto legittimante Pt_2
l'assegnazione dell'abitazione alle appellanti, ovvero il loro attuale radicamento presso la stessa.
Ed infatti, l'istituto in oggetto è finalizzato al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). È invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie, non risulta dalle emergenze istruttorie che la e la figlia abitino Pt_1 Pt_2 realmente nell'abitazione familiare, per cui la seconda non vivrebbe alcuno sradicamento dal suo
3 habitat di riferimento.
Ed infatti, dall'indagine investigativa depositata in atti dall'appellato (v. relazione allegata alle note depositate in data 3.11.2025) emerge come la pernotti presso altra abitazione (sita in Pt_1 via Caporale degli Izuavi n.128), ove probabilmente svolge il ruolo di badante, e si rechi presso l'abitazione familiare solo qualche ora la mattina (probabilmente per provvedere alle esigenze dei numerosi animali domestici posseduti), e successivamente, “con fare abitudinario”, rientri in via
Borgo Europa n.15 – Stradale Scoglitti (RG) in cui convive con il nuovo compagno.
Risulta così evidente che la non permanga presso l'abitazione familiare per periodi più Pt_1 lunghi di 20 minuti, non vi pernotti e, quindi, non vi abiti stabilmente. Nessun riferimento viene invece fatto alla presenza della figlia, nonostante il periodo di sorveglianza preso in esame, ragion per cui, dubitandosi che la stessa possa permanere in casa stabilmente senza mai uscire, si presume che nemmeno lei vi abiti.
È infatti probabile che la pernotti presso anziana ove svolge il mestiere di badante, Pt_1 come dalla stessa dichiarato in sede di ascolto durante il giudizio di primo grado e che la figlia sia economicamente autosufficiente, in quanto, come da entrambe dichiarato, ha trovato un'occupazione per far fronte alle proprie necessità non soddisfatte dalla somma dovuta dal padre a titolo di mantenimento.
Le risultanze dell'indagine investigativa, inoltre, vengono solo genericamente contestate dall'appellato in udienza, senza alcuna contraria precisazione di sorta in merito al loro contenuto.
Alla luce di tali emergenze probatorie, non vi sono ragioni, dunque, per revocare l'assegnazione disposta in favore dell'appellato né tantomeno l'istituto dell'assegnazione dell'abitazione familiare può essere utilizzato come strumento di riavvicinamento della madre al figlio, come la stessa pretenderebbe;
finalità per la quale (seppur con risultati fallimentari) sono stati avviati appositi percorsi di mediazione familiare.
Piuttosto, la revoca di quanto disposto dal Giudice di prime cure sul punto pregiudicherebbe il minore , il quale ha radicato presso l'abitazione in questione il suo centro di interessi Per_1 ed, indipendentemente dalla continuità della permanenza abitativa, non ha mai smesso di frequentare lo stabile anche per via della presenza dei nonni paterni, figure di riferimento con cui ha un ottimo e solido rapporto e che collaborano alla sua stabilità e serenità (come la stessa appellante conferma, tanto da addurre la frequentazione quotidiana di con i nonni paterni, Per_1 residenti nel medesimo stabile, come ulteriore pretesto per un riavvicinamento al figlio).
Risulta preminente, dunque, la tutela del minore, a fronte di un mutamento delle condizioni di fatto che vedono la sorella, ormai maggiorenne, presumibilmente autonoma economicamente e già sradicata dall'abitazione familiare insieme alla madre.
4 Per il mantenimento e il rafforzamento delle attuali condizioni di fatto a tutela del minore è, quindi, sicuramente necessario confermare il mantenimento del suo legame con l'abitazione familiare tramite il permesso di abitarla stabilmente, con conseguente maggiore vicinanza con i nonni paterni.
Con il secondo motivo, viene censurato il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico dell'appellato.
In merito a tale richiesta, la stessa adduce una sperequazione economica tra i coniugi, in quanto il guadagnerebbe introiti superiori tramite il lavoro sommerso di elettricista, CP_1 mentre la , dedicatasi quasi esclusivamente alla famiglia, non avrebbe i medesimi Pt_1 guadagni, avendo recuperato dalla vendita di gattini unicamente le spese.
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 156 c.c., nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento, invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Tale omessa previsione rende, quindi, preferibile la tesi di chi esclude il carattere meramente assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso (Cass. 1994 n. 7437).
È noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'importo esatto dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze (così Cass. 1998 n. 4679; 1994 n. 6612; 1990 n. 11523);
Nel caso di specie, non vi è prova di alcuna regolare occupazione svolta da entrambi i coniugi, circostanza che non rende possibile addivenire ad una quantificazione, neppur sommaria, dei redditi realmente percepiti da ognuno né tantomeno, di conseguenza, alla determinazione del coniuge “più debole”.
Stando alle produzioni documentali in atti, il è disoccupato dal 9 febbraio 2022, CP_1 ha un ISEE pari a circa €.
3.850 e provvede ad alcune spese inerenti alla casa familiare;
non sussistono prove concrete di ulteriori introiti, quantomeno non sono quantificabili. Ed infatti, la produzione di fatture per l'acquisto di materiale elettrico da parte delle appellanti, se può indurre a ritenere che egli svolga il mestiere di elettricista “in nero”, non solo non può condurre ad un'esaustiva ricostruzione dei redditi percepiti effettivamente dal , ma riguarda CP_1
5 documenti piuttosto risalenti;
allo stesso tempo, le produzioni riguardanti la presumibile vendita di cuccioli da parte della e la stessa dichiarazione dell'appellante, , Pt_1 Parte_2 sull'attività “commerciale” della madre non inducono a ritenere che quest'ultima recuperi più delle spese dalla stessa sostenute per la sopravvivenza dei suddetti animali né è possibile dedurre i guadagni percepiti con tale o con altra presunta attività.
Considerando che la è dedita alla venidta di cuccioli ed inoltre di badante, come dalla Pt_1 stessa dichiarato durante il giudizio di primo grado (e come emerge dalle indagini investigative),
e che il svolga quello di elettricista, trattandosi di lavori sommersi e in assenza di CP_1 regolari dichiarazioni dei redditi, non è possibile determinare se vi sia una sperequazione economica tra i coniugi e a quanto eventualmente essa ammonti.
La ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna prova della sua impossibilità a trovare altra valida nonché regolare occupazione.
La mancata prova del divario esistente tra le reciproche posizioni economiche dei coniugi, dunque, impedisce l'accoglimento della richiesta di disposizione di un assegno di mantenimento
(v. in tal senso ex multis, Cass. civ. sent. n.3974/2002; n. 3291/2001; nn. 7630/1997 e 5762/1997.)
e, conseguentemente, il rigetto della domanda di mantenimento in favore della Lauretta.
Con ulteriore motivo di appello, parte appellante chiede l'addebito della separazione all'appellato, a causa del prospettato allontanamento dalla casa coniugale;
il contesta, CP_1 asserendo di aver lasciato l'immobile a causa delle scarse condizioni igieniche dello stesso (causa presenza di numerosi animali domestici) e di non avervi più potuto rientrare per l'intervenuto cambio della serratura ad opera della moglie.
Il motivo è privo di pregio.
Va premesso, in punto di diritto, che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito, per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio, deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
6 In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, la prova richiesta non risulta fornita.
Ed invero, gli episodi che attesterebbero il comportamento contrario ai doveri coniugali, sulla base delle reciproche querele sporte, oltre che non adeguatamente provati né contestati, non sarebbero in ogni caso idonei a fondare l'addebito. Il presunto abbandono dell'abitazione familiare si scontrerebbe, in particolare, con la decisione della di cambiare la serratura della porta di Pt_1 ingresso, evento non contestato dalla stessa (v. querela del 17 marzo 2021 sporta dal CP_1 contro la ). Inoltre, la stessa relazione del CTU riconosce che la rottura dell'affectio Pt_1 coniugalis dipende da cause ben più profonde e radicate.
Va, altresì, evidenziato che la Suprema Corte precisa che l'allontanamento dalla casa coniugale non determina l'addebito della separazione se appare conseguenza e non causa della crisi, come nel caso di specie. L'allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza che può giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'abbandono sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e sia mera conseguenza di ciò (v. ex multis, Cass. 2025 n. 8071). Il cambio della serratura da parte della ha, inoltre, contribuito a Pt_1 sottrarre valenza dirimente all'allontanamento del (cfr. Cass. ord. del 2016 n.7163). CP_1
Infine, le appellanti impugnano il capo di sentenza riguardante l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'autovettura targata FE514DX.
Il motivo è inammissibile.
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, infatti, la domanda di restituzione di beni mobili o denaro nel giudizio di separazione è inammissibile per la diversità dei riti applicabili
(camerale, con riferimento alla separazione, e ordinario, con riferimento alla domanda di restituzione)
e in assenza di un vincolo di connessione qualificata che possa determinare un simultaneus processus
(v. ex plurimus, Cass. civ. sent. n. 3316/2017).
Vanno, in definitiva, confermate le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellanti nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dei parametri minimi.
Atteso il rigetto del presente reclamo, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1483/2024 R.G.; rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Ragusa n. 1535/24 del 7 ottobre 2024.
Condanna le appellanti al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.473,50, di cui €.1.029 per la fase di studio, €.709,00 per la fase introduttiva e
€.1.735,00 per la fase decisoria, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.
Si dà atto che sussiste il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania in data 27 novembre 2025 nella camera di consiglio della sezione della
Famiglia, della Persona e dei Minori della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483/24 R.G., avente per oggetto: “separazione giudiziale- contenzioso”;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , entrambe rappresentate e difese C.F._2
dall'Avv. Remigia D'Agata, giusta procura in atti;
PARTI APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Denise Disca, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza del 13.11.2025, previa discussione, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1535/2024 del 7 ottobre 2024, il Tribunale di Ragusa pronunziava la separazione personale dei coniugi e , i quali contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
1 concordatario in data 5 maggio 2025; disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore
, con collocazione presso il padre e il diritto di visita da parte della madre alla Persona_1 presenza di professionisti dei Servizi Sociali;
assegnava la casa coniugale al , in quanto CP_1 collocatario del figlio minore;
poneva a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento di entrambi figli, il minore e la maggiorenne non autosufficiente Per_1 economicamente (la quale abitava già con la madre), mediante versamento di euro 250,00 Pt_2 mensili a carico del , cifra frutto di compensazione tra i due importi reciprocamente CP_1 dovuti, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per entrambi i figli;
rigettava le domande di addebito della separazione proposta da entrambe le parti;
dichiarava, infine, l'inammissibilità della domanda di restituzione della Jeep targata
FE514DX formulata dalla . Pt_1
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso in appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo, per i motivi che si approfondiranno nel prosieguo, previa sospensione del provvedimento impugnato: 1) l'assegnazione della casa familiare a favore della e della figlia;
2) il Pt_1 riconoscimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del CP_1
e in favore della ex moglie, in misura pari o superiore ad euro 150,00; 3) l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del;
4) la consegna dell'autovettura Jeep CP_1
Tg FE514DX, con compensazione della metà dell'importo pari al valore della stessa con il credito per il mantenimento arretrato vantato;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello perché CP_1 inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 13.11.2025, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.
In aderenza all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità “l'articolo 342 comma 1 c.p.c., come novellato dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza né una determinata forma né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellato formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti
2 ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale o della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. n.
10916 del 5/5/2017 e, in senso analogo Cass. n. 18932/2016).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato in maniera esauriente le doglianze formulate esplicitando i passaggi argomentativi che le sorreggono e formulando le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice e, dunque, esplicitando le ragioni atte a determinare, a suo avviso, le modifiche della decisione censurata.
Invero, come emerge dalla lettura dell'atto di appello, sono stati chiaramente indicati i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le ragioni dell'impugnazione, in correlazione critica con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello, nel merito, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui revoca l'assegnazione della casa familiare disposta in favore dell'appellante con Pt_1 provvedimento presidenziale, adducendo l'assenza del presupposto legittimante di tale assegnazione al , corrispondente alla necessità di evitare lo sradicamento del minore CP_1 Per_1 dall'ambiente domestico, quale centro di consuetudini e interessi. Secondo le appellanti, dunque, la casa familiare dovrebbe continuare ad essere abitata da loro, come stabilito nel provvedimento reso all'esito del reclamo con cui si è avviato il giudizio n. 59/22. Il Tribunale, a dire delle istanti, avrebbe errato nel non considerare la sperequazione economica tra i coniugi che renderebbe difficoltosa, per la , la spesa per la locazione di un'abitazione, nonché nel non considerare la possibilità per Pt_1 la stessa di un riavvicinamento al figlio, proprio tramite l'assegnazione dell'abitazione familiare.
Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Premesso che il provvedimento presidenziale si fondava su presupposti e stato dei fatti differenti, ivi inclusa la minore età di , ormai maggiorenne, difetta nel caso de quo il presupposto legittimante Pt_2
l'assegnazione dell'abitazione alle appellanti, ovvero il loro attuale radicamento presso la stessa.
Ed infatti, l'istituto in oggetto è finalizzato al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). È invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie, non risulta dalle emergenze istruttorie che la e la figlia abitino Pt_1 Pt_2 realmente nell'abitazione familiare, per cui la seconda non vivrebbe alcuno sradicamento dal suo
3 habitat di riferimento.
Ed infatti, dall'indagine investigativa depositata in atti dall'appellato (v. relazione allegata alle note depositate in data 3.11.2025) emerge come la pernotti presso altra abitazione (sita in Pt_1 via Caporale degli Izuavi n.128), ove probabilmente svolge il ruolo di badante, e si rechi presso l'abitazione familiare solo qualche ora la mattina (probabilmente per provvedere alle esigenze dei numerosi animali domestici posseduti), e successivamente, “con fare abitudinario”, rientri in via
Borgo Europa n.15 – Stradale Scoglitti (RG) in cui convive con il nuovo compagno.
Risulta così evidente che la non permanga presso l'abitazione familiare per periodi più Pt_1 lunghi di 20 minuti, non vi pernotti e, quindi, non vi abiti stabilmente. Nessun riferimento viene invece fatto alla presenza della figlia, nonostante il periodo di sorveglianza preso in esame, ragion per cui, dubitandosi che la stessa possa permanere in casa stabilmente senza mai uscire, si presume che nemmeno lei vi abiti.
È infatti probabile che la pernotti presso anziana ove svolge il mestiere di badante, Pt_1 come dalla stessa dichiarato in sede di ascolto durante il giudizio di primo grado e che la figlia sia economicamente autosufficiente, in quanto, come da entrambe dichiarato, ha trovato un'occupazione per far fronte alle proprie necessità non soddisfatte dalla somma dovuta dal padre a titolo di mantenimento.
Le risultanze dell'indagine investigativa, inoltre, vengono solo genericamente contestate dall'appellato in udienza, senza alcuna contraria precisazione di sorta in merito al loro contenuto.
Alla luce di tali emergenze probatorie, non vi sono ragioni, dunque, per revocare l'assegnazione disposta in favore dell'appellato né tantomeno l'istituto dell'assegnazione dell'abitazione familiare può essere utilizzato come strumento di riavvicinamento della madre al figlio, come la stessa pretenderebbe;
finalità per la quale (seppur con risultati fallimentari) sono stati avviati appositi percorsi di mediazione familiare.
Piuttosto, la revoca di quanto disposto dal Giudice di prime cure sul punto pregiudicherebbe il minore , il quale ha radicato presso l'abitazione in questione il suo centro di interessi Per_1 ed, indipendentemente dalla continuità della permanenza abitativa, non ha mai smesso di frequentare lo stabile anche per via della presenza dei nonni paterni, figure di riferimento con cui ha un ottimo e solido rapporto e che collaborano alla sua stabilità e serenità (come la stessa appellante conferma, tanto da addurre la frequentazione quotidiana di con i nonni paterni, Per_1 residenti nel medesimo stabile, come ulteriore pretesto per un riavvicinamento al figlio).
Risulta preminente, dunque, la tutela del minore, a fronte di un mutamento delle condizioni di fatto che vedono la sorella, ormai maggiorenne, presumibilmente autonoma economicamente e già sradicata dall'abitazione familiare insieme alla madre.
4 Per il mantenimento e il rafforzamento delle attuali condizioni di fatto a tutela del minore è, quindi, sicuramente necessario confermare il mantenimento del suo legame con l'abitazione familiare tramite il permesso di abitarla stabilmente, con conseguente maggiore vicinanza con i nonni paterni.
Con il secondo motivo, viene censurato il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico dell'appellato.
In merito a tale richiesta, la stessa adduce una sperequazione economica tra i coniugi, in quanto il guadagnerebbe introiti superiori tramite il lavoro sommerso di elettricista, CP_1 mentre la , dedicatasi quasi esclusivamente alla famiglia, non avrebbe i medesimi Pt_1 guadagni, avendo recuperato dalla vendita di gattini unicamente le spese.
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 156 c.c., nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento, invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Tale omessa previsione rende, quindi, preferibile la tesi di chi esclude il carattere meramente assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso (Cass. 1994 n. 7437).
È noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'importo esatto dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze (così Cass. 1998 n. 4679; 1994 n. 6612; 1990 n. 11523);
Nel caso di specie, non vi è prova di alcuna regolare occupazione svolta da entrambi i coniugi, circostanza che non rende possibile addivenire ad una quantificazione, neppur sommaria, dei redditi realmente percepiti da ognuno né tantomeno, di conseguenza, alla determinazione del coniuge “più debole”.
Stando alle produzioni documentali in atti, il è disoccupato dal 9 febbraio 2022, CP_1 ha un ISEE pari a circa €.
3.850 e provvede ad alcune spese inerenti alla casa familiare;
non sussistono prove concrete di ulteriori introiti, quantomeno non sono quantificabili. Ed infatti, la produzione di fatture per l'acquisto di materiale elettrico da parte delle appellanti, se può indurre a ritenere che egli svolga il mestiere di elettricista “in nero”, non solo non può condurre ad un'esaustiva ricostruzione dei redditi percepiti effettivamente dal , ma riguarda CP_1
5 documenti piuttosto risalenti;
allo stesso tempo, le produzioni riguardanti la presumibile vendita di cuccioli da parte della e la stessa dichiarazione dell'appellante, , Pt_1 Parte_2 sull'attività “commerciale” della madre non inducono a ritenere che quest'ultima recuperi più delle spese dalla stessa sostenute per la sopravvivenza dei suddetti animali né è possibile dedurre i guadagni percepiti con tale o con altra presunta attività.
Considerando che la è dedita alla venidta di cuccioli ed inoltre di badante, come dalla Pt_1 stessa dichiarato durante il giudizio di primo grado (e come emerge dalle indagini investigative),
e che il svolga quello di elettricista, trattandosi di lavori sommersi e in assenza di CP_1 regolari dichiarazioni dei redditi, non è possibile determinare se vi sia una sperequazione economica tra i coniugi e a quanto eventualmente essa ammonti.
La ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna prova della sua impossibilità a trovare altra valida nonché regolare occupazione.
La mancata prova del divario esistente tra le reciproche posizioni economiche dei coniugi, dunque, impedisce l'accoglimento della richiesta di disposizione di un assegno di mantenimento
(v. in tal senso ex multis, Cass. civ. sent. n.3974/2002; n. 3291/2001; nn. 7630/1997 e 5762/1997.)
e, conseguentemente, il rigetto della domanda di mantenimento in favore della Lauretta.
Con ulteriore motivo di appello, parte appellante chiede l'addebito della separazione all'appellato, a causa del prospettato allontanamento dalla casa coniugale;
il contesta, CP_1 asserendo di aver lasciato l'immobile a causa delle scarse condizioni igieniche dello stesso (causa presenza di numerosi animali domestici) e di non avervi più potuto rientrare per l'intervenuto cambio della serratura ad opera della moglie.
Il motivo è privo di pregio.
Va premesso, in punto di diritto, che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito, per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio, deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
6 In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, la prova richiesta non risulta fornita.
Ed invero, gli episodi che attesterebbero il comportamento contrario ai doveri coniugali, sulla base delle reciproche querele sporte, oltre che non adeguatamente provati né contestati, non sarebbero in ogni caso idonei a fondare l'addebito. Il presunto abbandono dell'abitazione familiare si scontrerebbe, in particolare, con la decisione della di cambiare la serratura della porta di Pt_1 ingresso, evento non contestato dalla stessa (v. querela del 17 marzo 2021 sporta dal CP_1 contro la ). Inoltre, la stessa relazione del CTU riconosce che la rottura dell'affectio Pt_1 coniugalis dipende da cause ben più profonde e radicate.
Va, altresì, evidenziato che la Suprema Corte precisa che l'allontanamento dalla casa coniugale non determina l'addebito della separazione se appare conseguenza e non causa della crisi, come nel caso di specie. L'allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza che può giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'abbandono sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e sia mera conseguenza di ciò (v. ex multis, Cass. 2025 n. 8071). Il cambio della serratura da parte della ha, inoltre, contribuito a Pt_1 sottrarre valenza dirimente all'allontanamento del (cfr. Cass. ord. del 2016 n.7163). CP_1
Infine, le appellanti impugnano il capo di sentenza riguardante l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'autovettura targata FE514DX.
Il motivo è inammissibile.
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, infatti, la domanda di restituzione di beni mobili o denaro nel giudizio di separazione è inammissibile per la diversità dei riti applicabili
(camerale, con riferimento alla separazione, e ordinario, con riferimento alla domanda di restituzione)
e in assenza di un vincolo di connessione qualificata che possa determinare un simultaneus processus
(v. ex plurimus, Cass. civ. sent. n. 3316/2017).
Vanno, in definitiva, confermate le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellanti nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dei parametri minimi.
Atteso il rigetto del presente reclamo, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1483/2024 R.G.; rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Ragusa n. 1535/24 del 7 ottobre 2024.
Condanna le appellanti al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.473,50, di cui €.1.029 per la fase di studio, €.709,00 per la fase introduttiva e
€.1.735,00 per la fase decisoria, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.
Si dà atto che sussiste il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania in data 27 novembre 2025 nella camera di consiglio della sezione della
Famiglia, della Persona e dei Minori della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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