Sentenza 29 novembre 2001
Massime • 1
In tema di assegno bancario, in ordine al reato di violazione del divieto di emissione di assegni bancari , di cui all'art. 7 legge 15 dicembre 1990, n. 386 (modificato dall'art. 32 del D.L.30 dicembre 1999, n. 507), la prova che il traente aveva avuto conoscenza del divieto impostogli con precedente sentenza di condanna non può essere desunta esclusivamente dall'esecutività di quest'ultima, presumendo per avvenuta la sua notifica. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice che, limitandosi a queste circostanze, non faccia riferimento ad ulteriori emergenze (modalità di attuazione della notificazione od altro) idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza del divieto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2001, n. 45332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45332 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 29/11/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1852
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 40786/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GN IC nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 13-600 dalla Corte di appello di Palermo.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vladimiro De Nunzio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 26-11-98 il Pretore di Palermo dichiarava GN IC responsabile di emissione di due assegni senza autorizzazione ed in violazione del divieto impostogli dalla Corte di appello di Messina con pronuncia 14-11-94, divenuta esecutiva il 12-4-95 (fatti commessi dal 6 al 15 maggio);
con la continuazione lo condannava a pena stimata di giustizia. Con decisione 13-6-00 la Corte di appello di Palermo assolveva il predetto dal reato di cui all'art. 1 l. 386/90 perché il fatto, a seguito del decreto legislativo 507/99, non è più previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena per il residuo fatto, contemplato dall'art. 7 cit. 1.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in quanto era mancato l'accertamento sulla di lui conoscenza del divieto impostoli.
La Corte osserva.
Ai fini della configurabilità del reato di violazione del divieto di emettere assegni è necessaria, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la consapevolezza da parte del soggetto agente, al momento della condotta, del divieto stesso: una tale situazione può ricavarsi da prova storico-rappresentativa o anche solo logico- indiziaria, la quale peraltro deve essere - come del resto espressamente codificato all'art. 192 c. 2 c.p.p. - univoca, quantomeno nella convergenza dei plurimi dati in cui si concreta. Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame si è ritenuto che il GN avesse avuto notizia dell'inibizione posta a suo carico, in base alla sola circostanza che la sentenza di condanna che la conteneva fosse divenuta esecutiva, il che implicava l'avvenuta sua notifica.
Orbene, poiché la conoscenza de qua non è strettamente consequenziale al citato incombente, occorreva accertare le modalità di attuazione di quest'ultimo; essendo mancata siffatta verifica e d'altro canto non risultando individuate ulteriori emergenze significative, la conclusione adottata in ordine al dolo si palesa ingiustificata.
S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, la quale procederà a nuovo esame sul punto attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2001