Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL5 127 /0 1 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sospensione ERMINI SEZIONE PRIMA CIVILE PROCCI NE: CIVARI PER REVICA FALLIMENT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 13016/99 Cron. 19981 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 0.18.14 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. PP SALME' Consigliere Ud. 27/11/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U CIO COPIE S ENTENZA Bichlam pe studio -IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. L 6 APR. ZOOT3.00. per dirit CURATELA DEL FALLIMENTO CA TO & US Snc, IL CA VOELLIERE e di CA DESIDERATA, in persona del Curatore, LIRE 3000 CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SALVATORE LI, giusta CC107399 procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CA DESIDERATA, elettivamente domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE studioRichiesta pia 15,VIA G. BONI presso l'avvocato ELENA SAMBATARO, dal Sig. ✓олиш per diritti L 30 rappresentata2000 e difesa dagli avvocati GASPARE LENTINI il 2216 e GIOVANNI LENTINI, giusta mandato in calce al IL CANCELLIERE -1- controricorso;
controricorrente
contro
DISTILLERIE F.LLI RAMAZZOTTI SpA, BEIERSDORF SpA, NESTLE' IANA SpA, DEL MONTE FOODS IA Srl, BANCA AGRICOLA ETNEA SpA, MARCIANTE PIETRO, ELBEREL IANA SpA, ZICAFFE' SpA, FORTUNATO EUGENIO, RIZZO Srl, SIMMENTHAL SpA, FERRERO SPA, MARCHESE ROSALIA, F.LLI IC SpA, SE IA SpA, GIMAR SPA, GIO' BUTON SPA, RINALDI IMPORTATORI SPA, F.LLI LL G. & R. SpA, M.I.D. LI IO SpA, ITALBELL Srl, BAYER IA SpA, GIRASOLE Snc, LE CA & C. SpA, MONTENEGRO SpA, OT LU SpA;
intimati - avverso la sentenza n. 560/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Carlino, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lentini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per -2- l'inammissibilità del ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 10.10.1991 il Tribunale di Trapani rigettò la opposizione proposta da CA ID alla sentenza 29.1.1990 dichiarativa del suo fallimento, quale socia della società CA BE e PP, s.n.c., a seguito di ricorso di numerosi creditori. Ritenne il tribunale che la CA fosse subentrata nella società quale erede del padre CA PP, ciò desumendo da alcune certificazioni della Camera di Commercio di Trapani e dalla mancata liquidazione della quota sociale ereditata. CA ID propose appello, assumendo di non essere mai subentrata nella compagine sociale, e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 20.2.1998, accolse la impugnazione e, nella contumacia dei creditori istanti, revocò il fallimento compensando le spese del processo. На ritenuto la corte di merito che la CA non abbia mai avuto la qualità di erede di CA PP, avendo rinunziato alla eredità prima ancora del fallimento;
che l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 2272 n.4 C.C. per la liquidazione della quota non equivalga ad assunzione della qualità di socio, essendo a tal 3 fine necessario l'accordo tra gli eredi del de cuius e gli altri soci;
che la iscrizione della stessa presso la Camera di commercio, come socia della società fallita, non era avvenuta per sua iniziativa;
che nessun rilievo aveva la circostanza che gli altri eredi di CA PP non avessero dichiarazione di opposizione allaproposto fallimento, potendo essi avere continuato la attività sociale;
che, infine, non era mai risultato che la predetta avesse partecipato alla gestione dell'azienda. На proposto ricorso per cassazione con due motivi il curatore del fallimento;
ha resistito con controricorso CA ID, che ha eccepito la Nam - tità del gravame per tardività. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 2,4, 25, 29 L.11.6.1971 n.426; 2629 C.C.; 115 e 187 c.p.c.; 3 L.28.2.1986 n.45; nonché "il travisamento di risultanze processuali essenziali" e la insufficienza ed illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce che ai sensi della legge 426/1971 per l'esercizio è necessaria la dell'attività commerciale 4 iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, mentre la L. 45/1986, modificatrice della precedente disciplina in ordine alla iscrizione nel registro di soci delle collettive, impone che la società sia iscritta nel "Rec" e sia intestataria delle autorizzazioni amministrative e che ciascun socio assuma i rischi della gestione e partecipi in modo prevalente al lavoro aziendale. Pertanto, avendo avuto la iscrizione della CA e degli altri aventi causa di CA PP il fine le autorizzazioni all'esercizio di conservare commerciale ed essa supponendo la dell'attività presentazione della domanda della interessata, incongrua oltrechè insufficiente verrebbe a risultare la motivazione della sentenza impugnata, م ح م secondo cui non vi era stata traccia della domanda د proposta dalla CA, in quanto essa era stata indispensabile ed era rivelata dalla avvenuta sua iscrizione;
e tale vizio motivazionale era persino emerso dalla statuizione sulle spese processuali, la cui compensazione era riflesso di siffatte incertezze. Peraltro le informazioni acquisite presso la Camera di Commercio non avevano affatto escluso la esistenza di tale domanda, ma solo documentato quella a suo tempo presentata con 5 riferimento alla iscrizione della società di CA BE e PP s.n.c.. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, oltrechè dell'art. 2 della citata L.426/1971, degli artt. 2727 e 2729 C.C. e 116 c.p.c., nonché la illogicità ed della sentenza insufficienza della motivazione laddove ha tratto argomento alle impugnata, conclusioni raggiunte dal fatto che la CA da moltissimi anni vivesse in località distante dalla sede della società, senza considerare che la iscrizione nel "Rec" è necessaria anche se l'attività è saltuaria o provvisoria, che la sua rinunzia alla eredità era sopravvenuta tre anni dopo la morte del padre e che nell'intervallo, in cui si era astenuta dal richiedere la liquidazione della quota, la attività societaria era proseguita facendo presumere la sua partecipazione, mentre senza rilievo sarebbe la mancata formalizzazione della CA alla adesione alla compagine sociale, essa non richiedendo forme particolari. Il ricorso è inammissibile. E ius receptum che il principio, per il quale nelle materie indicate nell'art. 92 R.D. 12/1941 sull'ordinamento giudiziario i termini 6 processuali non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento e quindi riguarda anche i termini per proporre impugnazione, dal momento che l'art. 3 L.
7.X.1969 n.742, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 ord. giud., si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinata natura, giustificativa della esigenza di una sollecita trattazione, e non all'organo giudiziario presso il quale esse pendono (Cass. 5674/1996; 2995/1995; 3106/1994; 10350/1996; 1873/1979). A fronte di tale principio, che il Collegio non ha ragione di disattendere, attesa la sua ampiezza, che ha portato la giurisprudenza di questa corte ad esclusione di cui si trattaestendere la dall'ambito della espressione - "cause relative alla dichiarazione e revoca dei fallimenti" - a quelle afferenti lo stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e ai giudizi di omologazione del concordato preventivo in tutti i loro gradi, il ricorso risulta tardivo, perché proposto oltre il termine di legge, essendo stato notificato il 23.9.1999, e cioè un anno e ottantacinque giorni 7 dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L.
3.180.000 di cui L.
3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L.
3.180.000 di cui L.
3.000.000 per onorari. Roma, 27.11.2000 Il Presidente Il Relatore Ясотишльной 20000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in LUG. 2001 S e 4. 32401 versate £. 290.000 DU .) p. Dirigenta Arca Pervizi 12.58a Maria Grazia R T bile Servi zi ri 3 4 Ê LA RACZA NI) 8