Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Il giudice può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. anche quando non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove, in quanto l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" sta ad indicare il momento processuale in cui il giudice può esercitare i propri poteri istruttori e non un presupposto per tale esercizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 17651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17651 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
Dott. Adolfo Di Virginio "
Dott. Francesco Ippolito "
Dott. Vincenzo Rotundo "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO EN;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 21.2.2002;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Francesco Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
O S S E R V A
Ricorre RO EN avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 21.2.2002, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 368 c.p., ascrittogli per avere, mediante denuncia di smarrimento di un assegno bancario, falsamente incolpato del reato di furto i legittimi prenditori del titolo. Deduce inosservanza degli artt. 507 e 199 c. 2 c.p.p. per essere stata ammessa d'ufficio l'audizione di testimoni dell'accusa nonostante l'intempestività del deposito della lista e per essere stato esaminato il teste PA DO, nipote dell'imputato, senza preventivo avviso della facoltà di astenersi dal deporre. Deduce inoltre mancata assunzione di prova decisiva, per non essere stata accolta la sua richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale con l'audizione del teste RO AT, e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta;
ancora vizio di motivazione per essersi ritenuto che l'assegno era stato, previa girata, consegnato al PA unicamente in base alla deposizione di quest'ultimo, valutata come attendibile benchè costui, quale portatore del titolo di cui era stato denunciato lo smarrimento, avesse interesse a giustificarne comunque il possesso, nonchè per essersi ritenuta l'idoneità della denuncia di smarrimento ad integrare gli estremi del reato di calunnia, nonostante l'autore della denuncia fosse persona diversa dall'emittente (il conto corrente era intestato a RO AT);
erronea applicazione dell'art. 368 c.p., poichè la condotta contestata avrebbe dovuto ritenersi idonea in astratto ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 367 c.p.; difetto e manifesta illogicità della motivazione sia sulla mancata derubricazione del reato, sia sul diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso non può essere accolto.
Come a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (6.11.1992, Martin), il giudice può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche nel caso in cui, per il mancato deposito della lista dei testimoni da parte del pubblico ministero, non sia avvenuta prima alcuna acquisizione probatoria. Le parole "terminata l'acquisizione delle prove" indicano infatti il momento prima del quale non può avvenire l'ammissione delle nuove prove, ma non anche il presupposto del potere attribuito al giudice, che può pertanto essere esercitato, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, anche quando non vi sia stato nessun atto di istruzione dibattimentale. Infondati debbono in conseguenza ritenersi i rilievi sul punto. Manifestamente infondati sono i rilievi relativi alla deposizione del PA, secondo il ricorrente nulla per non essere stato dato avviso al medesimo della facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimo congiunto dell'imputato. La sentenza impugnata afferma che la nullità dedotta si deve intendere sanata ai sensi dell'art. 181 c.p.p., trattandosi di nullità relativa non tempestivamente eccepita. Non in realtà ravvisabile nullità di sorta perchè il PA, come prenditore dell'assegno di cui era stato falsamente denunciato lo smarrimento, doveva considerarsi come persona offesa dal reato di calunnia contestato all'imputato, in quanto persona cui la denuncia attribuiva il reato di furto o di ricettazione;
ed allo stesso non competeva pertanto, in forza dell'espresso disposto dell'art. 199 c.1 c.p.p., la facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimo congiunto dell'imputato, espressamente esclusa quando si tratti del denunciante o querelante e della persona offesa.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'ipotesi prevista dall'art. 603 c. 1 c.p.p., che ha carattere eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di appello, il cui esercizio incensurabile ove sorretto da motivazione idonea e corretta sotto il profilo logico. I giudici di appello hanno ritenuto inutile la deposizione del figlio dell'imputato perchè quest'ultimo aveva già dichiarato che gestiva di fatto gli affari del figlio, amministrandone il conto corrente e gli assegni prefirmati, sicchè non gli occorrevano in materia alcuna autorizzazione preventiva e alcuna ratifica;
e tale argomentazione non può qualificarsi nè come incongrua, nè come manifestamente illogica, in quanto del tutto coerente con le dichiarazioni rese dall'offeso circa la provenienza dell'assegno.
La questione dell'attendibilità del PA questione di mero fatto e comunque non dedotta in sede di appello, in cui non si in alcun modo contestata la ricostruzione delle vicende dell'assegno operata dal giudice di primo grado, secondo la quale il titolo era stato consegnato da RO EN al PA, da costui girato ancora ad altre persone ed alla fine posto all'incasso da tale Luongo. Incomprensibili appaiono i rilievi del ricorrente circa la diversità tra la persona dell'emittente dell'assegno e quella dell'autore della denuncia di smarrimento, non vedendosi in qual modo tale diversità possa ritenersi influente sulla configurabilità del reato di calunnia ravvisato in sede di merito nella condotta di colui che la falsa denuncia aveva presentato;
tanto più che, come si è già visto, è lo stesso imputato ad affermare di aver gestito gli assegni firmati dal figlio, con ciò escludendo qualsiasi possibile questione circa la consapevolezza della falsità.
Il fatto non può essere ricondotto alla previsione dell'art. 367 c.p. perchè la falsa denuncia di smarrimento di un assegno, anche quando non contenga l'espressa incolpazione di una persona determinata, automaticamente riconducibile a persona nota o comunque agevolmente identificabile, quale quella del prenditore dell'assegno, cui la denuncia necessariamente attribuisce il reato di furto o quello di ricettazione. Correttamente, pertanto, esso è stato inquadrato nella previsione dell'art. 368 c.p. La possibilità della concessione delle attenuanti generiche è stata esclusa con riferimento precipuo ai precedenti dell'imputato, che denunciano una notevole propensione all'uso illegittimo di assegni, non importa se relativi a condotte poi depenalizzate. L'apprezzamento è del tutto corretto, ben potendo la valutazione della personalità dell'imputato essere basata anche su fatti non penalmente rilevanti o non più tali, in quanto comunque sintomatici della tendenza a trasgredire la legge;
e ciò tanto più quando non venga nel contempo indicata alcuna circostanza particolare atta ad essere presa in considerazione per giustificare il trattamento di particolare favore invocato.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 marzo 2003.
Depositato in cancelleria il 14 aprile 2003.