Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 13521
CASS
Sentenza 3 marzo 2010

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Massime1

L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis L. 31 maggio 1965 n. 575, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare.

Commentario1

  • 1Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 13521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13521
Data del deposito : 3 marzo 2010

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