Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis L. 31 maggio 1965 n. 575, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare.
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 13521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13521 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 207
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 40184/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IO N. IL 21/08/1976;
avverso la sentenza n. 436/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 27/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 marzo 2009 la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza pronunziata il 21 giugno 2007 dal locale Tribunale, in composizione monocratica, che aveva dichiarato IO SO colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
3-bis, per non avere ottemperato, entro il termine fissato, al deposito della cauzione imposta con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. adottato con decreto dell'8 ottobre 2006, e lo aveva condannato alla pena di nove mesi di arresto.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, SO, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione alla luce della ritenuta irrilevanza dello stato di obiettiva indigenza dell'imputato, dell'acritico rinvio ricettizio al procedimento di prevenzione e della conseguente omessa verifica dell'impossibilità economica di adempiere, tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, comprovante il licenziamento di SO in epoca successiva all'applicazione della misura di prevenzione personale, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-bis, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico dello stesso per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve essere, quindi, verificata dal giudice penale a prescindere dalle verifiche già compiute dal giudice competente per il procedimento di prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Cass., Sez. 1, 24 novembre 2006, n. 39740, rv. 235416) La sentenza impugnata ha, fatto, invece, applicazione dei principi, in precedenza enunciati dalla giurisprudenza di legittimità - ma ormai superati da una lettura della norma più attenta ai profili costituzionali - secondo cui il reato previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-bis si perfeziona al momento della scadenza del termine per la applicazione della cauzione, senza che il sottoposto possa fare valere la esistenza di sopravvenute gravi esigenze personali o familiari che potrebbero invece essere addotte esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione ovvero, ai sensi dell'art. 3 bis cit., comma 8, in sede di richiesta di revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali imposte (v. Cass. n. 3786 del 1994, rv. 198712; Cass. n. 3445 del 1996, rv. 204325; Cass. n. 6029 del 1996, rv. 205077; Cass. n. 5922 del 1998, rv. 210616; Cass.n. 11704 del 1998, rv. 211797; e, da ultimo, Cass., Sez. VI 16
febbraio 2005, n. 9219, rv. 230941; Cass. n. 35904 del 2004, rv. 229778).
Tale orientamento è stato, da tempo, oggetto di rivisitazione critica da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 1803 del 2000, rv. 215346; Cass. n. 13575 del 2001, rv. 218785) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 218 del giorno 1 giugno 1998) che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art.
3-bis, ha rilevato che, ove si ritenesse che la sanzione possa essere applicata anche per una omissione sostanzialmente incolpevole a persona non abbiente, si configurerebbe un' inammissibile forma di responsabilità oggettiva.
Tale approdo ermeneutico è, inoltre, coerente con il disposto degli artt. 2 e 3 c.p.p., in base ai quali il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che si tratti di una questione pregiudiziale, relativa allo stato di famiglia o alla cittadinanza.
Di conseguenza, la materiale impossibilità di adempimento, causata da mancanza di disponibilità economiche, può essere fatta valere non solo nel procedimento di prevenzione - in cui costituisce condizione di validità del provvedimento di sottoposizione a cauzione la valutazione delle diverse condizioni economiche dei soggetti interessati, soggetta a verifica nelle previste procedure di ricorso in appello e in Cassazione, ed è inoltre consentito che, per comprovate necessità personali o familiari, la cauzione venga, in tutto o in parte, revocata - ma anche nel processo penale ai fini dell'accertamento del reato. A quest'ultimo proposito occorre precisare che la valutazione della impossibilità di adempimento è correlata all'onere dell'imputato di dimostrare la indisponibilità economica non preordinata ne' colposamente determinata (Cass., Sez. 5, del 23 giungo 2004, Amoruso, rv. 229335) e, comunque, all'allegazione di specifici elementi giustificativi dell'inadempimento, così da mettere il giudice in grado di controllare la loro sussistenza con riguardo a tutte le presumibili fonti di reddito dell'interessato.
A norma dell'art. 623 c.p.p., lett. c), la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010