Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la buona fede in un'ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto di acquisto dell'immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 41353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41353 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
41353/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO -Presidente SENTENZA - 1218N. Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - N. 54826/2014 - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di: DI GI PI N. IL 06/04/1952 inoltre: DI GI PI N. IL 06/04/1952 avverso il decreto n. 1/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Piero faere she he del ricorso chiesto l'inammissibilité Di CO IS e annullaments di nella pare in cui بعيد del decreto alle procedure dichiarato perensione il credito delle ence offen:bile del Piemonte mascente di тиги ijotecario Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte d'Appello di Torino con provvedimento in data 9 ottobre 2014, pronunciando sui ricorsi proposti avverso il decreto del Tribunale di Torino della 14 novembre 2011, revocava la misura di prevenzione personale applicata DI GI PI, per difetto di attualità della ritenuta pericolosità sociale;
confermava integralmente la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tutti i beni indicati nell'impugnato decreto del Tribunale di Torino;
in accoglimento del ricorso proposto dalla Banca del Piemonte dichiarava opponibile alla presente procedura il credito ipotecario derivante da mutuo fondiario di cui al rogito notaio Riccardo CINQUE di Torino in data 26 marzo 2008 stipulato tra la banca del Piemonte e SO Daniela con ipoteca iscritta sull'immobile, già di proprietà della stessa SO e oggetto della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, sito in Moncalieri Via Giuseppe Ungaretti. Ricorrono per Cassazione avverso l'indicato provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino e DI GI PI Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino censura il provvedimento nella parte in cui, in riforma del decreto emesso dal Tribunale ha dichiarato opponibile alla procedura il credito ipotecario derivante da mutuo fondiario stipulato tra la Banca del Piemonte e la BA con ipoteca iscritta sull'immobile già di proprietà della BA. In particolare critica l'affermazione del giudice d'appello laddove ha affermato che la banca ha dimostrato uno stato soggettivo di buona fede e di assenza di colpa o negligenza nel corso dell'istruttoria e nell'erogazione del mutuo a favore della BA nonostante: 1) la stessa Corte d'Appello abbia riconosciuto che l'intestazione del mutuo alla BA e non al DI GI fosse determinata da una prassi di generalizzata elusione fiscale, in ragione della scelta fittizia e solo formale - del mutuatario in quello dei coniugi che non fosse già proprietario di abitazione, sì da consentire allo stesso di beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di una prima casa, a prescindere dalla sua formale e personale solvibilità; 2) la Corte territoriale abbia riconosciuto che nel caso di specie l'erogazione riguardava un immobile il cui prezzo riportato ufficialmente in contratto non corrispondeva a quello effettivo e che non si era tenuto conto del reddito ufficiale del cliente avendo invece fatto riferimento al reddito e alle garanzie offerte dal coniuge, ancorché non mutuatario. Inoltre il ricorrente evidenziava come il Tribunale avesse fondato la precedente statuizione di non opponibilità del credito ipotecario nella circostanza che nel successivo trasferimento titoli del DI GI presso la Banca del Piemonte sarebbero state violate le direttive comunitarie di cui al decreto legislativo numero 231 del 2007, essendo tale operazione caratterizzata da connotati tali da far pensare ad un contesto di auto riciclaggio, affermazione che risultava ancor più vera 1 considerando la provvista proveniente dal DI GI. Rileva la singolarità della circostanza che la stessa Corte d'Appello sottoscrive l'affermazione del Tribunale che l'operazione in questione aveva connotati tali da far pensare ad un contesto di auto riciclaggio, senza tuttavia pervenire agli esiti conseguenti. In sintesi lamenta che la Corte d'Appello di Torino ha errato nel ritenere la buona fede dell'istituto bancario considerato che la condotta tenuta era palesemente agevolativa della condotta delittuosa del DI GI DI GI PI con ricorso personale presenta censure che si risolvono nella proposizione di questione di legittimità costituzionale della normativa vigente in tema di misure di prevenzione patrimoniale. In particolare lamenta lo squilibrio risultante dal quadro indiziario circoscritto e ben delimitato temporalmente 2005-2010 e l'estensione del provvedimento impugnato che coinvolge ogni disponibilità di carattere patrimoniale pur se acquisita in epoca antecedente temporalmente alle contestazioni del procedimento penale che hanno portato la Procura a richiedere la misura di prevenzione. In sintesi la menta che nonostante l'epoca di commissione dell'unico decisivo reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna dati al 2005 il giudice, sulla base di mere deduzioni accusatorie, ha illegittimamente retrodatato tale pericolosità, si da legittimare l'ablazione di beni (quali gli immobili di Moncalieri di Torino) acquistati nell'anno 2000. Secondo il ricorrente l'assenza di un'effettiva dimostrata pericolosità sociale del soggetto al momento dell'acquisizione del bene fa venire meno il presupposto su cui si fonda la misura ablativa. Si duole anche che la misura di prevenzione, applicata sull'intero patrimonio, non è né oggettivamente, nè relativamente equa ed equilibrata e presenta : profili di illegittimità, vanificando anche l'essenza stessa del processo penale che richiede che siano necessariamente contemperati una serie di interessi costituzionalmente tutelati, primo fra tutti il ristoro delle parti offese. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino è fondato e merita accoglimento. La Corte d'Appello diversamente dal Tribunale ha ritenuto che non si possa affermare che nel comportamento tenuto dalla Banca del Piemonte nel corso dell'istruttoria e dell'erogazione del mutuo a favore di BA IE la prima abbia agito con colpa o con voluta negligenza constatando con amarezza che nel nostro paese l'evasione fiscale è così diffusa e tollerata che gli istituti bancari, istruendo le loro pratiche, virgolettano il reddito "ufficiale" del cliente lavoratore autonomo, così evidentemente intendendo la sua non corrispondenza alla realtà e parimenti indicano il prezzo "ufficiale" e quello "reale" di acquisto. Ciò detto deve rilevarsi che con riguardo alla nozione di buona fede in capo al terzo mutuante (istituto bancario) questa Corte (cfr. Cass. N. 2501 del 2009 Rv. 242817) ha 2 avuto modo di affermare che l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'eventuale ignoranza o difetto di diligenza ed ha altresì ritenuto che non può affermarsi che, qualora il terzo garantito non abbia tratto vantaggio dall'attività delittuosa, lo stesso sia esente da oneri probatori relativi alla sua buona fede quasi che questa sia irrilevante e possa addirittura tramutarsi in malafede. E' la situazione di "sostanziale incolpevolezza" che segna il limite della confisca, e deve aggiungersi che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. 20 novembre 1995, n. 487). Non può che affermarsi che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, soltanto ed esclusivamente allorché esso sia in buona fede, dovendo considerarsi la sua posizione tutelabile quando possa utilmente richiamarsi il "principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (così Corte Cost., 1.0 gennaio 1997, n. 1). Affidamento incolpevole in ordine alla concessione del mutuo fondiario in argomento che non traspare dalle stesse motivazioni della Corte torinese. E' la stessa corte territoriale a riconoscere che la concessione del mutuo, nel caso di specie, fosse avvenuta nella piena consapevolezza di realizzare un'elusione fiscale e la circostanza che questa sia una prassi di certo non discrimina la sua evidente antigiuridicità, e come segnalato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, sarebbe grave che tale illegale prassi (che con la complicità delle banche porta ad implementare oltre ogni limite un ben circoscritto beneficio fiscale), trovasse avvallo giuridico in pronunce che ritenessero rispetto ad essa la sopravvivenza del principio di buona fede. Così come assoluta negligenza deve riscontrarsi nella stessa concessione del mutuo ad un soggetto formalmente non possidente, privo di reddito autonomo e del tutto inidonea a fornire le garanzie creditorie. Né può opporsi a tale rilievo, come ha fatto la Corte d'appello, che l'intera operazione fosse nella sostanza riferibile al DI GI considerato che proprio in tale affermazione è esplicita la radicale negazione di ogni principio di buona fede. L'istituto bancario sapeva infatti perfettamente che il vero soggetto destinatario del mutuo era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato in contratto non era quello reale e che la garanzia fornita dal DI GI a mezzo del trasferimento del portafoglio titoli presso la Banca del Piemonte era operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio. In sintesi può affermarsi che i fatti precedenti e successive la concessione del mutuo, così come indicati nel provvedimento impugnato, dimostrano quanto meno la 3 negligenza a più livelli, nell'ambito della banca medesima, nella concessione del mutuo in questione, con conseguente violazione di legge da parte del provvedimento impugnato. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio nella parte in cui ha dichiarato opponibile alla procedura di prevenzione il credito ipotecario della Banca del Piemonte. Il ricorso di DI GI PI seppure in astratto prospettabile in sede di legittimità è inammissibile perché non si confronta con l'argomentare della Corte torinese. Se è vero che i giudici d'appello collocano in epoca antecedente al 2005 la sussistenza della pericolosità sociale del proposto, è pur vero che nel provvedimento viene dimostrato con una un'operazione ricostruttiva che si fonda su una serie di circostanze di fatto perfettamente comprovate che tale attività criminosa è cominciata agli inizi degli anni 2000. Le argomentazioni della corte territoriale sono completamente ignorate nel ricorso che si duole solamente della anticipazione temporale della pericolosità sociale rispetto alla data di accertamento del reato. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito che forniscono una complessa ricostruzione fondata su elementi di fatto incensurabile in questa sede, il ricorrente contrappone una doglianza del tutto generica ed astratta. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso. Una volta che è stato dimostrato che la confisca ha interessato esclusivamente beni la cui acquisizione risultava del tutto sproporzionata con le fonti lecite di reddito e in un momento in cui si era già manifestata la pericolosità sociale del soggetto la critica avanzata in ordine alla integralità della confisca perde qualsiasi rilevanza considerato che il dato che può essere censurato non è quello della quantità della ablazione, bensì quello della sua legittimità. Così come tutte le sollevate questioni di legittimità si prospettano come irrilevanti perché non tengono conto che l'ablazione di prevenzione ha ad oggetto beni la cui acquisizione ha origini illecite, si tratta quindi di ricchezza a sua volta criminogena se circolante. Il ricorso di DI GI PI deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. W
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso di DI GI PI che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio il decreto impugnato nella parte in cui ha dichiarato opponibile alla procedura di prevenzione il credito ipotecario della Banca del Piemonte. Così deliberato in Roma il 11.6.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE. 14 OTT. 2015 IL A CANCELLIERE M E R P U Claudia Pianelli S T R O C * 5