Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 32524
CASS
Sentenza 16 giugno 2015

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In materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza per accertare la strumentalità del credito all'attività illecita. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento di ammissione al pagamento del credito vantato da istituto bancario che aveva erogato somme di denaro a soggetto privo di redditi leciti accertati).

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo quando il credito sia oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto, anche se l'esistenza di tale nesso di strumentalità può presumersi, salvo prova contraria, in caso di erogazione di disponibilità nel periodo di tempo in cui si manifesta la pericolosità sociale del debitore, ovvero in difetto di allegazione contraria da parte del creditore.

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  • 1Simone Calvigioni
    https://dirittopenaleuomo.org/

    Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 32524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32524
Data del deposito : 16 giugno 2015

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