Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 2
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza per accertare la strumentalità del credito all'attività illecita. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento di ammissione al pagamento del credito vantato da istituto bancario che aveva erogato somme di denaro a soggetto privo di redditi leciti accertati).
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo quando il credito sia oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto, anche se l'esistenza di tale nesso di strumentalità può presumersi, salvo prova contraria, in caso di erogazione di disponibilità nel periodo di tempo in cui si manifesta la pericolosità sociale del debitore, ovvero in difetto di allegazione contraria da parte del creditore.
Commentari • 4
- 1. Simone Calvigionihttps://dirittopenaleuomo.org/
Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …
Leggi di più… - 2. Confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca e nesso di strumentalità ex art. 52 d. lgs. 159/11Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 20 maggio 2020
- 3. Codice Antimafia: esclusa la buona fede della banca che ometta di valutare la congruità dei redditi del mutuatario al finanziamentoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 11 settembre 2019
- 4. Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018
Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 32524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32524 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 16/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1038
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 1602/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMM. E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
nei confronti di:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA;
avverso il decreto n. 36/2014 TRIBUNALE di SIRACUSA, del 18/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 18 luglio 2014 il Tribunale di Siracusa ha accolto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 198 e 206, e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e ss., la domanda di ammissione del credito avanzata nell'interesse della Banca agricola popolare di Ragusa, limitatamente alla somma di Euro 66.360,62, oltre gli interessi legali dal 20 giugno 2005 al soddisfo, nell'ambito della procedura di prevenzione patrimoniale adottata nei confronti di AT CA, i cui beni immobili, ivi compiutamente descritti, sono stati sottoposti a sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca in forza di un provvedimento emesso dal medesimo Tribunale in data 21 novembre 2003, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del Direttore prò tempore, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, per la irricevibilità della domanda di insinuazione avanzata dall'Istituto di credito, la cui istanza è stata presentata oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi da 194 a 206, poiché l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del 4 aprile 2007, relativa al decreto ingiuntivo n. 16/2007 per la somma di Euro 12.390,73, non è opponibile all'Erario essendo successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo, avvenuta in data 16 dicembre 2003. Una parte del credito bancario, pertanto, non è assistita da una garanzia opponibile alla misura di prevenzione.
2.3. Contraddittorietà della motivazione con riferimento alla disposta ammissione del credito vantato dal suddetto Istituto, poiché le risultanze offerte dalla procedura di prevenzione patrimoniale, e in particolare dal decreto di confisca n. 55/2005, sono inconciliabili con la condizione di buona fede e di incolpevole affidamento del mutuo riconosciuta in capo all'Istituto, evidenziando chiaramente una elevata sproporzione tra il valore dei beni acquistati e la totale mancanza di redditi leciti accertati in relazione agli anni di acquisto dei medesimi.
Il Tribunale, al riguardo, non ha tenuto conto delle indicazioni dettate dall'art. 52 del codice antimafia ed ha ritenuto provata la buona fede dell'Istituto bancario con motivazione solo apparente, poiché, pur dichiarando formalmente di far proprie le conclusioni del su citato decreto di confisca, non ha considerato le caratteristiche dei soggetti proposti, la loro situazione reddituale e patrimoniale al momento dell'acquisto, nonché il fatto che dallo stesso decreto emergeva, invece, il dato relativo all'incompatibilità dei redditi con la sostenibilità dell'impegno finanziario assunto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere compiutamente dedotta per la prima volta dalla parte interessata dinanzi al Giudice competente per l'esecuzione del provvedimento di confisca in esame.
2. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, emergendo dalla stessa motivazione del decreto impugnato il dato inerente alla anteriorità della trascrizione (avvenuta il 16 dicembre 2003) del sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Siracusa in data 21 novembre 2003, rispetto alla iscrizione, avvenuta solo in data 4 aprile 2007, dell'ipoteca giudiziale relativa al credito portato dal su indicato decreto ingiuntivo n. 16/2007. L'accesso alla speciale procedura concorsuale delineata dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e 206, è infatti subordinato alla condizione che i creditori siano muniti di ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione (comma 198).
3. Parimenti fondato deve ritenersi, inoltre, il terzo motivo, avendo il Tribunale solo apoditticamente affermato che l'Istituto di credito interessato aveva adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione di accertamento sullo stesso incombenti all'atto dell'erogazione dei mezzi finanziari in favore di AT CA, senza esplicitare le ragioni per le quali sarebbe stata inconsapevolmente ignorata la sussistenza di un nesso di strumentante tra le somme erogate e l'attività illecita che ha giustificato l'applicazione della misura di prevenzione.
Al riguardo va richiamata la disposizione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Ora, nel caso in esame la sussistenza della condizione suo a) non risulta specificamente affrontata dal provvedimento impugnato, ne' risulta compiutamente esaminata, soprattutto, la ulteriore precondizione sub b), costituita dal non essere il credito strumentale all'attività illecita o al reimpiego dei suoi frutti, giacché il Tribunale, nel motivare l'ammissione del credito vantato dal predetto Istituto bancario, si è limitato a richiamare un passaggio motivazionale estrapolato dal decreto di confisca n. 55/05 del Tribunale di Siracusa, il cui contenuto argomentativo non sembra di per sè logicamente conciliabile con l'affermata condizione di incolpevole affidamento del mutuo fondiario riconosciuta in capo al predetto Istituto.
Invero, emerge inequivocabilmente dal tenore della su citata disposizione normativa che la condizione di "buona fede" in tanto è suscettibile di considerazione in quanto si riferisca all'erogazione di crediti che risultano essere stati oggettivamente funzionali (strumentali, dice la norma) all'attività illecita del sottoposto a misura di prevenzione. Mentre nel caso di assenza di dimostrazione del nesso di strumentalità la suddetta disposizione non consente che il diritto di credito del terzo derivante da atto anteriore al sequestro, e assistito da ipoteca pure iscritta anteriormente, sia pregiudicato dalla confisca, a prescindere dall'atteggiamento "soggettivo" del creditore (arg. ex Sez. 1, 19 settembre - 9 ottobre 2014, n. 42084). Ai fini della configurabilità del nesso di strumentalità è necessaria, peraltro, la verifica della corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale del debitore (arg. ex Sez. 1, 19 settembre 2014, n. 42084, cit.), tenendo presente che l'esistenza del nesso ben può presumersi, salva la prova contraria, nell'ipotesi in cui il credito venga erogato entro lo spazio temporale in cui si manifesta ed è attuale la pericolosità sociale del debitore, dovendosi ritenere che la concessione di un mutuo o di un finanziamento sia senz'altro idonea in tal caso ad agevolarne, anche indirettamente, la realizzazione delle attività illecite in conseguenza dell'incremento di disponibilità che deriva dall'erogazione di mezzi finanziari. Qualora la prova contraria sia ritenuta insufficiente, ovvero il creditore neppure deduca l'assenza del nesso di strumentante, così implicitamente ammettendone l'esistenza, la valutazione della sua buona fede va compiuta sulla dei parametri dettati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 3, (ossia, le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle loro dimensioni). Da tale quadro normativo discende, pertanto, che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del diritto di garanzia e la possibilità di avanzare richiesta di ammissione allo stato passivo del credito ipotecario purché, ai sensi della su citata diposizione normativa, il terzo titolare del diritto di garanzia reale sul bene confiscato dimostri la propria buona fede (Sez. 2, n. 2894 del 16/01/2015, dep. 22/01/2015, Rv. 262289, in relazione ad una fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il rigetto della istanza di ammissione allo stato passivo avanzata da un istituto bancario per il mutuo erogato in favore di un soggetto mafioso, avendo omesso di produrre in giudizio la perizia di stima del bene sul quale era stata iscritta ipoteca e di dimostrare che le opere finanziate erano state regolarmente eseguite e collaudate). La norma su indicata, infatti, consacra la condizione di soggettiva buona fede che il terzo deve provare per far prevalere sul pubblico interesse il proprio diritto di credito, di fatto inquinato dal (remunerato) vantaggio che esso arreca all'attività illecita del debitore (Sez. 1, 13 giugno 2012 - 26 settembre 2012, n. 36990). Si è tuttavia precisato, in questa Sede, che ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia del terzo sul bene oggetto di confisca la condizione della sua buona fede va verificata con riguardo al momento in cui il contratto è stato stipulato e può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa;
b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto;
c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 19/01/2015, Rv. 263282).
In altri termini, il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi, caso per caso, con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dalla stessa legge (ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 c.c.), ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (v., in motivazione, Sez. 6, n 2334 del 15/10/2014, dep. 19/01/2015, cit.). Sotto questo profilo, non può dirsi realizzata in buona fede un'operazione bancaria certamente vantaggiosa e garantita per l'Istituto sotto il profilo economico (oltre che resa in esito alle procedure a tal fine previste), ma effettuata nella consapevolezza della evidente opacità del contraente e, in definitiva, dell'alto rischio di collisione del privato interesse della banca con il prevalente interesse pubblico alla prevenzione criminale e mafiosa (arg. ex Sez. 1, 13 giugno 2012, n. 36990, cit.), specie in relazione, ad es., alla manifesta eccessività dell'importo finanziato rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario, ovvero alla definizione dell'operazione entro contesti locali o territoriali di non rilevanti dimensioni, o, infine, al profilo di soggetti da tempo in rapporti con l'Istituto bancario.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Siracusa, perché proceda a nuova deliberazione, attenendosi ai principii enunciati da questa Suprema Corte e colmando le su rilevate omissioni motivazionali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015