Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2013, n. 39774
CASS
Sentenza 2 maggio 2013

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L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante da soggetto non iscritto nell'albo dei gestori dei rifiuti, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti a norma dell'art. 6 comma primo, lett. d), D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modd., dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la condanna di soggetto che, sebbene iscritto all'albo della Camera di Commercio, non risultava in possesso dell'autorizzazione comunale al commercio in forma itinerante, imposta agli ambulanti dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2013, n. 39774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39774
    Data del deposito : 2 maggio 2013

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