Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO0 5430 /02 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDORINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente CALFAPIETRA Dott. Vincenzo R.G.N. 19300/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere 22411/99 Cron. 16326 - Consigliere NAPOLETANO Dott. Giandonato Rep.1216 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 15/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 155 elettivamentell 15 APR 2002- UN NI, ZAPPALA' GIUSEPPINA, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA F NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, che li difende unitamente all'avvocato MASSIMO COLOMBO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LE LO NN, SALA ATTILIA;
intimati e sul 2° ricorso n° 22411/99 proposto da: LO NN, elettivamente 2002 SALA ATTILIA, 4 domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio 40 0 -1- dell'avvocato LAURA TRICERRI, difesi dall'avvocato NN ANVERSA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
UN NI, ZAPPALA' GIUSEPPINA;
intimati avverso la sentenza n. 1256/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato 1'11 luglio 1995 ME DA e EP AP convenivano davanti al Pretore di Desio MA ed IL LA e OV OL, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della somma di lire 14.468.110, quale quota dei lavori di ripristino della facciata e del rifacimento della copertura del tetto dell'edificio condominiale in Limbiate, via E. Toti n. 2, e della somma di lire 1.289.000 quale risarcimento dei danni subiti da essi attori per il ritardo nell'inizio dei lavori di rifacimento del tetto, ritardo imputabile ai convenuti. Questi ultimi, costituitisi, resistevano alle domande ei in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori alla rimozione del muro e della porta con cui gli stessi avevano chiuso il pianerottolo al primo piano. Gli attori resistevano alla domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse accertato che erano diventati proprietari per usucapione del pianerottolo. Con sentenza in data 3 marzo 1997 il Pretore di Desio accoglieva la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dagli attori, rigettava per 3 difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni, accoglieva la domanda riconvenzionale. Contro tale decisione proponevano appello IL LA (anche quale erede di MA LA) e OV OL;
ME DA e EP AP proponevano appello incidentale. Con sentenza in data 11 maggio 1999 il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente l'appello principale. I giudici di secondo grado, sulla premessa che in base all'art. 1134 C.C. il condomino il quale pretenda il rimborso di spese affrontate per conservare la cosa comune deve dimostrare l'urgenza delle spese stesse, cioè la necessità di eseguirle senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente 1'amministratore e gli altri condomini, ritenevano che nella specie gli attori aveva dimostrato l'urgenza dei lavori di rifacimento della copertura del tetto, ma non anche di quelli relativi alla facciata ed alle gronde. Né poteva avere rilevanza il fatto che OV OL avesse sottoscritto la richiesta di autorizzazione alla effettuazione dei lavori diretta all'Ufficio tecnico del Comune di Limbiate, in quanto non risultava comunque il suo consenso alla esecuzione dei lavori da parte dell'impresa 4 prescelta dagli appellati, né ai preventivi da questa redatti. La richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa, proposta con riferimento a questi ultimi lavori, non poteva essere esaminata, in quanto formulata solo nel giudizio di appello. Il Tribunale di Monza confermava la sentenza di primo grado in ordine alla condanna degli attori rimozione del muro elevato sul pianerottolo alla dell'ultimo piano, in considerazione della natura comune del pianerottolo;
l'eccezione di acquisto della proprietà per usucapione di tale pianerottolo non poteva essere accolta, in quanto gli attori avevano originariamente detenuto l'appartamento in base ad un titolo, contratto di locazione, che escludeva il possesso uti dominus. Il Tribunale di Monza, infine, confermava il rigetto della domanda relativa al risarcimento dei danni per le macchie di umidità causate fr all'appartamento degli attori da infiltrazioni dal tetto, in difetto di prova di un ritardo nell'esecuzione delle opere imputabile ai convenuti, atteso che non risultava la data a cui risalivano eventuali inviti degli attori a provvedere ad autorizzare i lavori di 5 manutenzione del tetto. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, ME DA e EP AP. Resistono con controricorso IL LA e OV OL, che hanno anche proposto ricorso incidentale, con unico motivo. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il secondo motivo del ricorso principale, che da un punto di vista logico va esaminato per primo, ME DA e EP AP si dolgono del fatto che sia stato riconosciuto in loro favore soltanto il diritto al rimborso delle spese urgenti e non anche di quelle necessarie. La doglianza è infondata. I giudici di merito, infatti, si sono attenuti a quanto dispone l'art. 1134 cod. civ., il quale si differenzia dell'art. 1110 cod. civ., riconoscendo for il diritto al rimborso solo per le spese urgenti. Con il primo motivo del ricorso principale ME DA e EP AP censurano la esattezza della affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non avevano diritto al rimborso delle spese relative ai lavori (non 6 urgenti) che avevano interessato la facciata ed il canale di gronda, per non avere gli altri condomini manifestato il loro consenso e deducono che OV OL aveva firmato per due volte la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori in questione, con ciò concorrendo a formare necessaria (75% dell'intera la maggioranza proprietà). La doglianza infondata, in quanto, come correttamente rilevato dai giudici di merito, una cosa è la astratta disponibilità alla esecuzione dei lavori che si manifesta nella collaborazione all'espletamento delle relative pratiche amministrative, altro è il consenso alle concrete modalità di esecuzione dei lavori, che deve essere espresso nelle sedi competenti. Con il terzo motivo del ricorso principale ME DA e EP AP deducono che la domanda di indennizzo per indebito arricchimento era stata proposta nella comparsa conclusionale di primo grado e le controparti, non essendosi opposte una memoria di replica, avevanoad essa con accettato il contraddittorio;
ad ogni modo tale domanda non poteva considerarsi nuova, in quanto il petitum (rimborso di somme) era identico a quello 7 della domanda principale e quindi poteva essere proposta anche in appello. Il motivo è infondato. E' principio pacifico, infatti, che le domande proposte nelle comparse conclusionali sono inammissibili (cfr. sent. 27 febbraio 1998 n. 2155; 3 gennaio 1998 n. 11). E' altrettanto pacifico che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento, una domanda nuova (cfr. sent. 27 novembre 2001 n. 15028; 29 marzo 2001 n.4612; 21 luglio 2000 n. 9594). Con il quarto motivo i ricorrenti propongono due censure. Con la prima, in sostanza, ripropongono la della usucapione del pianerottolo a questione livello dell'ultimo piano dell'edificio di cui sono proprietari esclusivi. La doglianza è infondata, in quanto giudici di merito, senza che la esattezza di tale affermazione venga contestata, hanno ritenuto che inizialmente gli attuali ricorrenti principali non avevano posseduto in modo esclusivo il pianerottolo in questione, in quanto erano solo locatari del piano cui lo stesso accedeva. 8 1. I ricorrenti principali sembrano, poi, sostenere che, essendo essi proprietari esclusivi dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, dovevano delritenersi anche proprietari esclusivi pianerottolo corrispondente a tale piano. La doglianza non può trovare accoglimento, in base alla assorbente considerazione che la questione che ne forma oggetto non risulta esaminata dai giudici di merito, né viene denunciata una omessa pronuncia. Con il quinto motivo del ricorso principale ME DA e EP AP si dolgono del rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento per il ritardo nella esecuzione dei lavori, da attribuire al comportamento delle controparti. Il motivo è inammissibile per la sua genericità, in quanto non viene neppure dedotto in cosa sarebbe consistito il comportamento colpevole degli altri condomini. Con l'unico motivo del ricorso incidentale IL LA e OV OL si dolgono della omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna di ME DA e EP AP al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 9 La doglianza è infondata, in quanto il Tribunale di Monza, ritenendo che, in considerazione della natura della materia e dei notevoli vantaggi di fatto conseguiti dagli appellanti, sussistevano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado, si è pronunciato sulla domanda in questione, rigettandola implicitamente. In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. In considerazione delle particolarità del caso e della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 15 gennaio 2002 Lest Jee Pulent DENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 4. NOV. 2002 4. 146773 162.10 al versare C.. Pus.к седи вли p CENT RESSANTA/10 (euro. p. N o Arcp Servizi (Dottie Gras LIPPO) | Resport iudiziari (Dr. M/RAZ SICHIN IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN LERIA 15 APR. 2002 1097 129.11 Roma IL CANCELLIERE C1 456T 30,99 IL CANC FrancesK atania TOT 16010 10