Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2011, n. 20142
CASS
Sentenza 25 febbraio 2011

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Massime1

L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non é oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti. (La Corte ha poi precisato che le prescrizioni di fonte internazionale sull'alloggiamento notturno dei detenuti in camere individuali non hanno natura cogente). (Conforme Sez. I, 25 febbraio 2011 n. 22072, non massimata).

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  • 1Art. 35-ter
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  • 2Art. 89
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  • 3Art. 61
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2011, n. 20142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20142
Data del deposito : 25 febbraio 2011

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