Sentenza 25 febbraio 2011
Massime • 1
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non é oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti. (La Corte ha poi precisato che le prescrizioni di fonte internazionale sull'alloggiamento notturno dei detenuti in camere individuali non hanno natura cogente). (Conforme Sez. I, 25 febbraio 2011 n. 22072, non massimata).
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- 1. Art. 35-terhttps://www.filodiritto.com/
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- 3. Art. 61https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2011, n. 20142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20142 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Presidente del 25/02/2011
Dott. BONITO SC M.S. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 720
Dott. MAZZEI Antonella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 32159/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM FR N. IL 01/01/1965;
avverso l'ordinanza n. 2879/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZA, del 15/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FR MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15.7.2010 il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza rigettava il reclamo proposto da SP SC avverso la mancata attuazione del disposto di cui all'art. 22 c.p., che prevede l'isolamento notturno per il condannato all'ergastolo. A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che l'isolamento notturno, a differenza di quello diurno, non costituisce una vera e propria sanzione penale, ma, più semplicemente, una modalità esecutiva della pena, peraltro affidata alla discrezionalità amministrativa in costanza di gravi ragioni ostative, nella fattispecie ricorrenti a cagione del sovraffollamento della struttura penitenziaria di Rossano, ove il ricorrente è detenuto. Ricorre avverso tale rigetto il predetto SP, personalmente, lamentando, in particolare, che l'attuazione della modalità esecutiva per cui è causa, a mente dell'art. 22 c.p., non è dall'ordinamento affidata alla discrezionalità
dell'amministrazione penitenziaria, che deve pertanto obbligatoriamente darvi attuazione.
2. Il P.G. in sede con requisitoria scritta diffusamente motivata, concludeva per la declaratoria di inammissibilità della impugnazione, sostanzialmente richiamando la correttezza della motivazione gravata e richiamando l'insegnamento di Cass., sez. 1^, 1.12.2009, n. 50005.
3. Nelle more del giudizio il ricorrente ha fatto pervenire, questa volta a cura del difensore di fiducia, memoria difensiva con la quale si prospetta la violazione degli artt. 3, 13, 27 Cost. e violazione dei principi della CEDU sotto il profilo che il detenuto ricorrente sarebbe ristretto in condizioni contrarie al senso di umanità, condizione questa che sarebbe attualmente tutelata proprio dall'art.22 c.p. disciplinante l'isolamento notturno il quale, ispirato inizialmente dalla logica punitiva del codificatore dell'epoca, ha assunto attualmente, alla luce dell'evoluzione legislativa, ordinaria, costituzionale e sopranazionale, il ruolo e la funzione di tutelare l'umanità del trattamento carcerario in stretta connessione con l'art. 27 Cost.. Di qui la fondatezza della domanda e la censurabilità logico- giuridica sia della motivazione impugnata, sia delle argomentazioni illustrate dal P.G. in sede.
4. La doglianza è infondata per le ragioni che si passa ad illustrare.
4.1 In relazione alla particolare questione giuridica sollevata dal ricorso questa Corte, e di essa questa sezione, si è pronunciata in più occasioni (sent. 27.2.2007, n. 16400, Stilo, rv. 236158, sent. del 1.12.2009, n. 50005, Cantarella, rv. 245978) affermando il principio di diritto secondo cui "l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di un diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall'interessato. Ne consegue che è legittimo il rigetto di istanza presentata da condannato alla pena dell'ergastolo e mirante ad ottenere, in costanza della sua esecuzione, l'isolamento notturno".
Trattasi di lezione ermeneutica che ad avviso del Collegio deve essere precisata.
Non si nega invero che, a differenza dell'isolamento diurno, il quale costituisce una sanzione penale tipizzata dall'ordinamento e comminata dall'art. 72 cod. pen. per i reati che concorrono con un delitto per il quale venga irrogata la pena dell'ergastolo, l'isolamento notturno, nella iniziale stesura codicistica, configurava una semplice modalità di esecuzione della pena, in termini di maggiore affettività del regime detentivo intramurario. Da ciò conseguiva correttamente che il condannato detenuto non fosse affatto titolare di alcun interesse, giuridicamente rilevante, ad instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante il ricorso per cassazione, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che avesse respinto il reclamo per la omessa attuazione dell'isolamento notturno.
4.2 Allo stato però l'isolamento notturno, come istituto generalizzato collegato alla pena dell'ergastolo, con finalità segregante, non può ritenersi più figurante nell'ordinamento giuridico positivo, giacché gli artt. 22, 23 e 25 c.p. che lo menzionavano, devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua in seguito all'entrata in vigore della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 6, comma 2, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Dispone infatti tale norma che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono "in camere dotate di uno o più posti", senza distinguere la pena da eseguire. Ed il D.P.R. n. 230 del 2000, nel dare attuazione al disposto legislativo, ribadisce all'art. 110 che l'ergastolo viene eseguito nelle normali case di reclusione Giova altresì osservare che la legge in parola ha inteso disciplinare complessivamente ed organicamente la rilevantissima materia penitenziaria ed allo scopo di perseguire pienamente la lodevolissima finalità di adeguare l'esecuzione penale ai principi di umanizzazione e rieducazione fissati dal secondo comma dell'art. 27 Cost., a beneficio dell'interprete e dell'utente, contempla l'art. 89, norma di coordinamento, in forza del quale deve ritenersi abrogata "ogni altra norma incompatibile con la presente legge, incompatibilità logica nel caso di specie palese e rilevabile in via interpretativa contrariamente a quanto accaduto per il diverso istituto dell'isolamento diurno, sanzione penale tipica questa, correttamente ritenuta non implicitamente abrogata da questa Corte proprio per la diversità di natura giuridica rispetto all'isolamento notturno (Cass., 28.2.1980, D'Angelo).
4.3 Giova qui richiamare, onde esaustivamente argomentare sul punto, il punto 8 della seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", oggetto di "Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987", il quale prescrive "I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni...".
Secondo le regole europee (peraltro sostanzialmente replicanti di quelle analoghe contenuto nella Risoluzione ONU 30.8.1955 relativa a:
"Regole minime per il trattamento dei detenuti", paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3) l'alloggiamento notturno in camere individuali sarebbe dunque, "in linea di principio", da preferire sulla base di più evoluti criteri di rispetto della dignità umana a vantaggio del detenuto. Trattasi, tuttavia, di prescrizione non cogente, che ben può sopportare eccezioni anche a causa di difficoltà strutturali od organizzative, purché del rispetto della dignità del detenuto siano assicurate, anche per il suo alloggiamento, le condizioni basilari.
5. Nè possono avere ingresso le argomentazioni difensive di più recente deposito.
Osserva al riguardo la Corte che la tutela in concreto richiesta dal ricorrente non riguarda affatto le generali condizioni di indubbio degrado al quale il sovraffollamento delle carceri italiane costringe circa sessantamila detenuti, ma un oggetto del tutto diverso e di assai più contenuto limite giuridico, l'applicabilità o meno dell'art. 22 c.p. al caso di specie e la natura della situazione giuridica soggettiva eventualmente tutelabile in forza di tale disposizione. Ed a questo si è appena data la risposta giurisdizionale dovuta. Quanto, invece, alla singolare lettura difensivamente proposta in relazione alla norma appena richiamata (l'art. 22 c.p.) non può non rilevarsene la palese forzatura, peraltro non necessaria ai fini di affermare gli irrinunciabili principi di umanizzazione dei trattamenti detentivi, patrimonio di ogni cultura democratica e valore giuridico sommo del nostro ordinamento nazionale, che di essi (principi) è diffusamente innervato ben più di tutti gli altri sistemi occidentali. L'art. 22 c.p. ha, viceversa, una funzione normativa precisa, considerato il suo tenore ed il suo inserimento sistematico, nel capo 2^, del titolo 1^, del libro primo del codice penale, relativo alla individuazione ed alla disciplina delle pene principali, di guisa che la logica sanzionatoria che necessariamente ne ispira la regolamentazione non può, con effetti di conclamata distonia sistemica, trasformarsi in una logica contraria, quella di adeguare la sanzione dell'ergastolo a logiche umanitarie, come detto riscontrate e tutelate in altre forme e da diverse fonti normative.
6. Consegue il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011