Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2007, n. 43329
CASS
Sentenza 18 ottobre 2007

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Per l'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico da altro procedimento non è necessaria la procedura richiesta, per le intercettazioni telefoniche, dall'art. 270 cod. proc. pen..

La valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2007, n. 43329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43329
Data del deposito : 18 ottobre 2007

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