Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento,il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo.(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).
Commentari • 3
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 19128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19128 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 14/02/2001
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 721
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 6140/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno,
avverso il provvedimento 16 dicembre 1999 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti di ZE NC. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuliano Turone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per il prosieguo.
FATTO E DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno richiesto dal Pubblico ministero di pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione, dopo che lo stesso Pubblico ministero aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio a norma dell'art. 555 c.p.p., decreto dichiarato nullo dal Giudice del dibattimento, con provvedimento 16 dicembre 1999, dichiarava irricevibile la richiesta "e, per quanto possa occorrere... la propria incompetenza per funzione", ordinando la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Premette il Giudice per le indagini preliminari che laddove sia già stato investito del processo il giudice del dibattimento, la sua potestà di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. si esaurisce ai soli casi in cui il processo sia pervenuto alla sua cognizione in forza di una richiesta di definizione anticipata del procedimento;
mentre, nell'ipotesi in cui una tale evenienza non si verifichi, pure se il decreto di citazione venga dichiarato nullo, permane la cognizione del giudice del dibattimento, non potendo il pubblico ministero attivarsi diversamente - a meno di non operare un'indebita, in quanto contrastante con il principio della irretrattabilità dell'azione penale, regressione alla fase delle indagini preliminari - che rinnovando la citazione a giudizio. Il tutto senza contare che la previsione dell'art. 129 c.p.p. è operante solo nella fase del processo e non nella fase del procedimento al quale condurrebbe l'illegittima regressione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno deducendo l'abnormità del provvedimento denunciato.
Un simile vizio conseguirebbe dalla asserita necessità di investire ugualmente il giudice del dibattimento nonostante il sicuro epilogo della vicenda processuale, così da imporre un ingiustificato dispendio di energie;
in più con un, abnorme interpretazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale e dell'art. 143 delle norme di attuazione.
3. Il ricorso è fondato.
È necessario premettere che le Sezioni unite di questa Corte Suprema hanno statuito che la disposizione di cui all'art. 143 norme att. c.p.p. - la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice - trova applicazione anche nel processo pretorile (la procedura qui rilevante, considerato il momento in cui venne dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio), ma esclusivamente nelle ipotesi in cui, validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, insorga, e solo ai fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio, la necessità di ricitare l'imputato: in tal caso, infatti, posta la validità della citazione, se gli atti venissero restituiti al pubblico ministero per la rinnovazione che si fosse resa in qualche modo necessaria, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilità, inoltre, per l'imputato, di esercitare facoltà relative all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse. Hanno precisato, però, che la disposizione predetta non può, viceversa, operare tutte quelle volte in cui la necessità della rinnovazione della citazione deriva da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalle indagini preliminari al giudizio:
in tali ipotesi, infatti, alla dichiarazione di nullità consegue, ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, con la conseguenza che spetta al pubblico ministero provvedere alla nuova citazione e che all'imputato è consentito esercitare le facoltà relative ai procedimenti speciali, che l'eventuale rinnovazione della citazione da parte del giudice ingiustificatamente precluderebbe. (Sez. un., 24 marzo 1995, Cirulli).
3. Poste tali premesse, la declaratoria in "incompetenza funzionale" del Giudice per le indagini preliminari appare provvedimento del tutto al di fuori dell'ordinamento, per di più determinante una stasi processuale non rimuovibile altrimenti che con la demolizione del provvedimento impugnato. In effetti, la regressione che consegue alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio e che determinava, a suo tempo, nel rito pretorile, ora nel rito davanti al tribunale in composizione monocratica nei casi previsti dall'art. 555 c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non comporta che il pubblico ministero debba (meglio, possa) riadottare il decreto di citazione a giudizio nei casi in cui sia sopravvenuta una situazione di fatto o di diritto che, come l'irrompere di una causa di estinzione del reato quale la prescrizione (ovvero l'abolitio criminis o una diversa definizione del fatto che renda il reato procedibile a querela di parte, querela che non risulti proposta: un elemento trascurato dallo stesso Pubblico ministero, il quale ha omesso di precisare - erroneamente indicando come fattispecie contestata la contravvenzione di cui all'art. 668 c.p. - che l'addebito elevato era l'oltraggio a pubblico ufficiale, cancellato dall'ordinamento in forza dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205), faccia venir meno le condizioni previste dalla legge per l'instaurazione della ulteriore fase processuale.
La circostanza, poi, che il Pubblico ministero, anziché richiedere l'archiviazione a norma dell'art. 411 c.p.p., abbia domandato il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. non sembra assumere rilievo eccedente, il mero nominalismo della serie procedimentale adottata. Lo stesso Ufficio ricorrente ha avuto, infatti, cura di precisare che la "richiesta.... di una sentenza ex art. 129 c.p.p. e non di un decreto di archiviazione come a suo avviso sarebbe stato più corretto, nasceva da precedenti analoghi verificatisi con quel giudice che aveva sempre rigettato richieste di archiviazione su procedimenti ove vi era stato esercizio dell'azione penale e che poi erano regrediti nella fase delle indagini nei casi in cui ciò è previsto dall'ordinamento". Anche qui trascurando che una precedente richiesta di archiviazione era stata, sempre in questo procedimento, disattesa dal Giudice per le indagini preliminari.
Al riconoscimento della natura abnorme del provvedimento nella specie adottato non può, dunque, non conseguire, il dovere del Giudice per le indagini preliminari di considerare la richiesta formulata ex art.129 c.p.p. come richiesta di archiviazione e adottare,
conseguentemente, de plano il provvedimento previsto o dall'art. 408 c.p.p. ovvero dall'art. 411 dello stesso codice.
Ciò perché, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge - e ferma la natura di atto che deve collocarsi necessariamente nel processo del proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p. - non possono ipotizzarsi forme di richieste decisorie entro la cornice degli atti delle indagini preliminari diverse da quelle previste di cui agli artt. 408, 411 e 415 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001