Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL O55 3 1 / 0 1 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENOFONTE Presidente R.G.N.12923/99 Dott. Pellegrino Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 12078 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep.2005 Dott. Fabrizio FORTE MCIOCE Cons. Rel. Ud. 24/01/01 Dott. Luigi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA – A.C.I. elettivamente domiciliato in Romæ iudio IL SOLE 24 ORF dal D via Principessa Clotilde 7, presso l'avv. Mario Tonucci, che lo rappresenta por di 3000 e difende per delega a margine del ricorso - ricorrente il 13. APR. 2001.
contro
AB CA s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, viale G.Mazzini 132, presso l'avv. Stefania lasonna e rappresentata e difesa per delega in calce al controricorso dall'avv. Marco Degl'Innocenti di Pistoia
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 539 del 14.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.01.01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Uditi l'avv. Pietro Cammereri (sost.) per il UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva ricorrente e Marco Degl'Innocenti per la controricorrente. INNOCENTdal Sig. DE per diritti 4000+h гол il 31 MAG. 2001 2001 IL ELIERE Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO da! Sig. TUMUCCI 300 Con sentenza 18.12.96 il GdP di Pistoia condannava il Conservatore del per diritti L.. 30 MAG A nt IL ELIERE PRA di Roma, nella sua dichiarata contumacia, al pagamento di lire 3.700.000 a favore della s.r.l. AB CA ed a titolo di risarcimento dei danni. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Con citazione del 15.3.97 PCI impugnava la pronunzia innanzi al Richiesta copia esecutiva dal Sig Tribunale di Pistoia affermando la propria legittimazione al gravame, per dirty 3 MA essendo nulla la citazione introduttiva di primo grado evocante in giudizio il IL ELIERE un ufficio privo di soggettività e gestito da essa appellante. Costituitasi la soc. AB CA che rilevava invece la carenza di legittimazione - il Tribunale adito con sentenza 14.12.98 dichiarava la dell'appellante - carenza di legittimazione ad appellare dell'Automobil Club. Affermavano in motivazione quei Giudici di appello che il presupposto sul quale l'CI fondava la propria legittimazione, pur essendo soggetto non formalmente parte in primo grado, era la nullità della citazione introduttiva per LI 00 ELERIA indeterminatezza del convenuto: l'indicazione del PRA, ufficio gestito dall'CI ma privo di alcuna soggettività, avrebbe determinato tale vizio ed autorizzato l'CI - unico legittimato ad impugnare deducendolo a - 0409110 riconoscersi in tale insufficiente indicazione. Rilevava, quindi, il Tribunale, che alla lettura degli atti risultava che la AB CA non aveva citato il PRA D697872 come ente o persona giuridica ma solo il conservatore del PRA e quindi السعد LI 00 una persona fisica, che la sentenza era stata emessa a suo carico, che nei ANCELLERIA suoi riguardi era stato notificato precetto. Da tanto risultava, ad avviso dei Giudici d'appello, la carenza di legittimazione ad impugnare dell'CI. D697873 2 LI 00 ELERIA Per la cassazione di tale sentenza l'CI ha proposto ricorso con unico mezzo il 18.6.99: l'intimata soc. AB CA ha notificato controricorso il 28.7.99. L'CI ha depositato memoria finale ed i difensori hanno discusso 0409116 oralmente la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE 0403117 Con l'unico motivo del ricorso, illustrato in memoria, l'CI denunzia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., 112 e 163 c.p.c. ed il vizio di 0409121 motivazione inficianti la pronunzia del Tribunale. Ad avviso del ricorrente il LI 00 EL Tribunale, a sostegno delle sue opinioni (essere stato evocato in giudizio il Conservatore del PRA come persona fisica), avrebbe insufficientemente e scorrettamente motivato, da un canto fermandosi ad un equivoco dato 0409122 letterale e dall'altro canto omettendo di rilevare dagli atti che ci si era riferiti LI 00 ELER al "conservatore pro tempore" senza indicarne le generalità e senza neanche voleme evocare una responsabilità personale. Il motivo è infondato, per ragioni che la pronunzia impugnata ha 0409123 parzialmente colto sì da pervenire alla esatta decisione di carenza di LI 00 ELER legittimazione ad impugnare dell'CI se pur con motivazione abbisognevole di correzione. Il Tribunale, infatti, a fondamento della esatta decisione di ritenere l'CI 0403124 non legittimato all'appello - perché estraneo al giudizio di primo grado ha LI 00 ELERIA ritenuto di porre la interpretazione (con il ricorso in esame contestata) del rapporto processuale dinnanzi al GdP pistoiese come instaurato con il Conservatore del PRA-persona fisica, là dove avrebbe dovuto rilevare che 0409125 l'ipotesi alternativa dell'evocazione in giudizio di un mero "ufficio" comportava la radicale ed insanabile nullità di quel rapporto e l'impossibilità 3 -per chiunque - compreso l'CI – di impugnare la pronunzia in tal rapporto emessa. Avrebbe dovuto quindi dedurre che, non avendo l'CI né veste, né tampoco interesse, a gravare una pronunzia resa inter alios e di nessun nocumento nei suoi riguardi, avrebbe difettato di veste impugnatoria allo stesso modo nel quale non sarebbe stata legittimata se il rapporto fosse stato instaurato con il terzo-persona fisica. Questa Corte ha infatti già avuto occasione di precisare che il PRA non è soggetto giuridico ma mero ufficio gestito dall'CI (artt. 11-23-25 RDL 15.3.27 n. 436 e disp.att. contenute nel RDL 29.7.27 n. 1814), che la tenuta del PRA da parte dell'CI è stata inquadrata dalla dottrina nei casi di ente pubblico titolare di ufficio statale, che, pertanto, il PRA non ha alcuna capacità di assumere la qualità di parte del processo e tampoco di impugnare la sentenza, radicalmente nulla, che sia stata emessa all'esito del rapporto processuale altrettanto invalidamente instaurato (cass. 984/97- 5041/96-4322/94). Se così è, il Tribunale, lungi dall'interrogarsi sulla eventualità che fosse stata evocata la persona fisica del Conservatore del PRA al fine di dedurne la estraneità dell'CI da quel rapporto e la sua carenza di legittimazione ad impugnare, indefettibilmente appartenente solo a chi ha rivestito il ruolo di parte nel grado del processo (ex multis Cass. 9065/00 - 1854/00 5233/99-3335/99 - 2957/99), avrebbe potuto più semplicemente rilevare che, comunque, evocata la persona fisica del Conservatore od evocato il mero "Ufficio”, e quindi valido o radicalmente nullo il rapporto processuale in tal guisa costituito, l'CI sarebbe sempre restato terzo rispetto a quel rapporto (valido o nullo) e sempre carente della legittimazione all'appello. 4 Ed in tal senso non ritiene il Collegio di condividere la statuizione espressa (in modo affatto incidentale) dal più recente dei tre pronunziati sopra richiamati (Cass. 984/97) che ha ritenuto l'CI legittimato ad impugnare la sentenza resa dal Conciliatore nei confronti del Conservatore del PRA: Se, infatti, tale decisione, come in tal pronunzia rilevato, doveva ritenersi affatto inesistente (tanto da non passare in giudicato), non l'impugnazione sarebbe stata spettante all'CI ma la mera actio nullitatis o l'opposizione di terzo ove all'una od all'altra azione l'CI avesse avuto utilità (come correttamente rilevato dalla AB CA in controricorso) con riguardo specifico alla possibilità di una indebita azione esecutiva nei suoi riguardi hoooo posta in essere. 290000 Così corretta la motivazione - non avendo l'CI veste all'impugnazione con appello della pronunzia resa inter alios o in un rapporto radicalmente nullo _il ricorso deve essere respinto, con la condanna della soccombente alle spese in favore della soc. AB CA.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna l'CI alla refusione delle spese in favore della soc. AB CA che liquida in lire 213.500 per esborsi ed in lire 1.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001 il Presidente II Cons.est. Пал ACAZIONE IL CAN 3 0 1 . 4 0 1 0 r ( D . . M R A C C I A N I a i G d l S i r l u i i a e z n e p l o A l i i z i v s r o e s b R I ) O P L I P I I F a z D i a r G a r i a M s a s D . ( . P g r e D n c o v r i t z a r i l I i i A e S E U C V E N O M L N N D T O A A A T I e r v s a t 0 9 e . 6 1 4 2 0 . 0 1 G . 2 e A a M t s i a d g n i o t r t e R 0 0 0 0 9 . 2 * e 4 e r S i * F F U I I O C D E L L E E N T A R E T O R A M 2