Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17712
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Sentenza 12 dicembre 2002

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In tema di espropriazioni per pubblica utilità e per effetto del sesto comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, le regole dettate da questa stessa disposizione normativa (e, quindi, anche la previsione dell'abbattimento del quaranta per cento) trovano applicazione sino a che l'indennità espropriativa non sia stata accettata o non sia stata definita con sentenza passata in giudicato (cfr. Corte cost. n. 283 del 1993). Ne consegue che l'eccezione di nuova e congrua offerta, nel diritto transitorio, si sottrae alle normali preclusioni e può essere sollevata anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17712
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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