Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di espropriazioni per pubblica utilità e per effetto del sesto comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, le regole dettate da questa stessa disposizione normativa (e, quindi, anche la previsione dell'abbattimento del quaranta per cento) trovano applicazione sino a che l'indennità espropriativa non sia stata accettata o non sia stata definita con sentenza passata in giudicato (cfr. Corte cost. n. 283 del 1993). Ne consegue che l'eccezione di nuova e congrua offerta, nel diritto transitorio, si sottrae alle normali preclusioni e può essere sollevata anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17712 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA FRANCESCO FIORETTI - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EG De IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo, 23, presso gli avv.ti prof. Lucio V. Moscarini e Nicola Corbo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO per il NUCLEO di SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AQUILA, in persona del Commissario p.t. rag. Angelo Orsini, elettivamente domiciliato in Roma, via Ildebrando Goiran 10, presso l'avv. Lucia Gulino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvestri del foro de L'Aquila, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2782 del 01.06/04.10.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. De Virgiliis per delega dell'avv. Moscarini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino A. Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Per la ricostruzione del fatto, la Corte d'appello di Roma, giudice di rinvio, rimanda alla sentenza 3102/91 con cui la Corte di Cassazione annullò la precedente sentenza della Corte d'appello de L'Aquila. Si legge, nella pronuncia di legittimità:
"Con atto del 16.2.83 EG De IC esponeva che con delibera del 2.11.86 il Comitato Direttivo del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale de L'Aquila decideva di espropriare il lotto industriale denominato "Maglificio Belvedere", ricadente nell'agglomerato di Bazzano, costituito da un terreno con annessa recinzione/capannone industriale con macchinari per maglificio e cabina elettrica, di proprietà di esso istante, per destinarlo ad insediamento industriale, dietro cessione alla I.R.T.E.T. (Impianti Reti Telefoniche, Elettriche e Telegrafiche) S.p.a., de L'Aquila, che ne aveva fatto richiesta;
che nella delibera si asseriva di procedere ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 6.3.1978 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), che per le procedure espropriative, faceva riferimento al successivo art. 53, il quale demandava all'U.T.E. la stima, in base agli artt. 16 e 17 della L. 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni, per la determinazione dell'indennità di esproprio;
che l'U.T.E. procedeva alla stima della indennità che determinava nella somma di Lire L. 140.000.000. In queste premesse e ritenuta tale valutazione del tutto incongrua rispetto all'effettivo valore dei beni espropriandi, l'istante conveniva sia il Consorzio che l'IRTET dinanzi alla Corte di Appello de L'Aquila per la determinazione della giusta indennità. Sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava incostituzionali i criteri d'indennizzo fissati della l.s. 865/71 e successive modifiche, la procedura espropriativa veniva continuata dal Prefetto della Provincia dell'Aquila sulla base della l.s. 2369/1865, richiedendosi al Tribunale una nuova stima a mezzo di C.T.U. che stabiliva l'indennizzo dovuto in Lire 248.037.000. Con provvedimento 22.12.84, notificato il successivo 10.1.1985, il Prefetto della Provincia de L'Aquila, recependo integralmente la predetta determinazione dell'indennità emetteva il decreto di esproprio. Avverso tale determinazione il De IC proponeva ancora opposizione con atto del 5.2.1985, sempre dinanzi alla Corte di Appello de L'Aquila, col quale conveniva, oltre al Consorzio ed all'IRTET, anche il Prefetto de L'Aquila e, premesso che la stima effettuata dal CTU era assolutamente inadeguata, sia per quanto riguardava la valutazione del terreno, del capannone industriale, e della cabina elettrica, sia perché non erano stati presi in considerazione i macchinari contenuti nell'Opificio che, invece, dovevano ritenersi un tutt'uno con quest'ultimo (e, quindi, anch'essi da espropriarsi o comunque da in per la svalutazione totale che gli stessi venivano a subire restando privi di futura utilizzazione), sia perché non si era tenuto affatto conto dell'avviamento commerciale dell'attività artigianale svolta da esso istante da ben 20 anni, chiedeva determinarsi il giusto indennizzo. Il Consorzio nel costituirsi in entrambi i giudizi eccepiva, in relazione al primo atto di citazione, la inammissibilità e la infondatezza della domanda, affermando la congruità della stima in Lire 140.000.000 e in relazione al secondo atto, la incompetenza per materia della Corte di Appello e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Anche la IRTET si costituiva in entrambi i giudizi ed eccepiva, nel primo la improponibilità e comunque la infondatezza della domanda;
nel secondo, la inammissibilità e, anche qui, la infondatezza della domanda. I due procedimenti venivano riuniti. Con sentenza del 9.12 - 30.12.86, la Corte adita dichiarava la propria competenza rilevando che le disposizioni dettate dalla legge n. 865 - 71, all'art. 19, si applicano in relazione a tutti i procedimenti di espropriazione nei quali sia prevista la stima ad opera o con l'intervento dell'U.T.E.;
dichiarava il difetto di legittimazione dell'I.R.T.E.T., in quanto la stessa si è resa (o avrebbe dovuto rendersi) soltanto acquirente degli immobili espropriati quale avente causa del consorzio;
determinava l'indennità di espropriazione in Lire 308.538.512, recependo la valutazione espressa in proposito dal C.T.U. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi. Resiste il De IC con controricorso illustrato da memoria".
La sentenza 3102/91 della Cassazione, mentre confermava la impugnata sentenza della C.d.A. de L'Aquila in punto di competenza della Corte d'appello ad accertare la giusta indennità nell'esproprio subito dal De IC ed in punto di difetto di legittimazione passiva della convenuta I.R.P.E.T., censurava invece la stima della indennità per terreno ed edifici - oggetto del terzo motivo di censura - per assoluta carenza dell'indagine comparativa e, cassando in relazione al motivo accolto, rinviava alla Corte d'appello di Roma per il nuovo giudizio. Osservava la sentenza di cassazione che "è noto che dottrina e, giurisprudenza hanno indicato i criteri di applicazione dell'art. 39 Legge 2359 - 865, ravvisando gli elementi del calcolo relativo al valore venale del bene espropriato nello sviluppo edilizio della zona, nella esistenza di comunicazioni, nell'impianto di servizi pubblici, nonché negli elementi comparativi forniti da atti di compravendita, di esproprio, di aste pubbliche riguardanti immobili e situazioni territoriali similari, in riferimento ad identica zona. Orbene, nella specie, il C.T.U. si è limitato a fornire e la Corte di Appello a recepire, acriticamente ed immotivatamente, i valori di stima senza indicare in concreto quali fossero gli atti e i fatti costituenti adeguato elemento di riferimento e riscontro del valore venale del bene oggetto di valutazione".
In esito al giudizio di rinvio, con sentenza 2782/99 in data 01.06/04.10.99 la Corte d'appello di Roma, sulla base di nuova c.t.u. redatta col criterio comparativo, determinava in lire 122.557.000 l'indennità per i fabbricati;
in lire 17.047.452 (in applicazione dell'art. 5 bis l.s. 359/92 e con abbattimento del 40%) l'indennità per i terreni e quindi, complessivamente, in lire 140 milioni l'indennità d'esproprio; condannava il De IC alla restituzione al Consorzio della maggior somma riscossa, con interessi dalla domanda (25.02.92). Spese compensate.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EG De IC, enunciando, con atto notificato il 16.11.00, quattro motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 22.12.00, il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale dell'Aquila. Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si assume che l'espropriazione avvenne sulla base della l.s. 2359/1865, che la perizia giudiziale stimò l'indennità in lire 246.037.000 e che tale stima venne recepita dal decreto prefettizio d'esproprio, emesso il 22.12.84 e che tale decreto venne impugnato dal solo proprietario e non dal Consorzio. In conseguenza, neppure per effetto dello ius superveniens dettato dall'art. 5 della l.s. 359/92 l'indennità poteva essere determinata in misura inferiore a quella indicata dal decreto d'esproprio. La censura è infondata. Il giudizio di opposizione alla stima non è un giudizio sull'atto (decreto d'esproprio) ma sul rapporto. L'opponente, chiedendo al giudice di determinare la giusta indennità, in disapplicazione del provvedimento amministrativo, ne rimuove - o, secondo altra costruzione, impedisce la formazione della fattispecie complessa - l'efficacia vincolante per entrambe le parti del rapporto, con la conseguenza che la parte convenuta può offrire indennità diversa da quella stimata, assumere che la giusta indennità è inferiore all'importo stimato, senza necessità di proporre domande riconvenzionali, trattandosi di attività processuali che non esorbitano dalle normali difese del debitore nei confronti della pretesa creditoria (Cass. 6790/90; 4429/94; 3172/96;
10785/97; 483/98; 3048/01). Nel caso, l'ente espropriante non ha prestato acquiescenza alla quantificazione contenuta nel decreto d'esproprio perché, in entrambi i giudizi di opposizione promossi dal De IC, si è costituito affermando la congruità della stima in lire 140.000.000 e quando la Corte d'appello de L'Aquila ha determinato l'indennità in maggior somma, ha proposto ricorso per Cassazione. L'indennità non può quindi essere inferiore a 140 milioni ed è appunto nei limiti di tale importo, non contestato, che il giudice di rinvio ha liquidato l'indennità, nell'espresso rilievo che non si giustificava la liquidazione di somma inferiore a quella dallo stesso espropriante ritenuta congrua.
Non incide, sulla conclusione raggiunta, il rilievo che la stima è stata effettuata mediante perizia giudiziale ai sensi degli artt. 31 ss. l.s. 2359/1865. Infatti, per giurisprudenza risalente, tale perizia, pur se recepita nel decreto prefettizio d'esproprio, aveva carattere provvisorio (Cass. 2645/69), diveniva definitiva solo con l'inutile decorso del termine per proporre opposizione (l.cit., art. 51.3) e, in caso di opposizione dell'espropriato, l'espropriante poteva "insorgere" a sua volta (Cass. 1580/1940) nei tempi processuali propri della parte convenuta.
Col secondo motivo, sempre deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si assume che l'abbattimento del 40% operato dalla sentenza impugnata ("in quanto - come leggesi nella motivazione - è stata effettuata nuova offerta dell'indennità in corso di causa dall'espropriante, secondo i criteri di cui all'art. 5 bis l.c., dell'importo di L. 24.685.068 (vedi lettera del Consorzio in data 1.3.99) offerta, non accettata dall'espropriato, da ritenersi congrua perché, in considerazione della non rilevante differenza, non appare irragionevolmente e volutamente inferiore a quella sopra liquida") è errato perché la lettera del Consorzio non risultava acquisita agli atti del giudizio;
perché l'offerta, siccome intervenuta dopo diciotto anni di causa e dopo quattro dalla sentenza 283/93 della Corte Costituzionale, era, sotto il profilo temporale, non seria;
perché, infine, l'offerta doveva riguardare entrambe le componenti dell'indennità espropriativa e quindi non i soli terreni, ma anche i fabbricati.
La censura, nei suoi vari profili, è infondata. Per effetto del comma 6 dell'art. 5 bis l.s. 359/92 le regole dettate dall'articolo 5 bis - e quindi la previsione dell'abbattimento del 40% - trovano applicazione sino a che la indennità non sia stata accettata o non sia stata definita con sentenza passata in giudicato anche (Corte Cost. 283/93) nelle opposizioni anteriori all'entrata in vigore della nuova normativa. In conseguenza, l'eccezione di nuova e congrua offerta, nel diritto transitorio, si sottrae alle normali preclusioni e può essere sollevata anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, ne' il ricorrente lo contesta, perché il primo profilo della censura non nega che sia stata effettuata l'offerta, ma censura l'utilizzazione di una prova documentale che si assume irritualmente acquisita. Peraltro, poiché tale eccezione non si collega alla negazione dell'offerta o dell'ammontare indicato, è del tutto inconferente, avendo la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'offerta sia perché non contestata, sia perché documentata. Poiché, dalla disciplina normativa sopravvenuta, emerge che solo il giudicato ne impedisce l'applicazione, ogni offerta congrua, purché anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, giustifica, se non accettata, la riduzione della indennità del quaranta per cento. Infine, l'abbattimento del 40% è previsto solo in relazione ai terreni edificabili e non v'è quindi ragione per pretendere, nella fattispecie transitoria in esame, nella quale l'esproprio coinvolgeva anche fabbricati, che l'offerta si estendesse anche a tali manufatti, dato che la stima al valore venale, effettuata dall'ente espropriante, risultava confermata dalla c.t.u.
Col terzo motivo, sempre denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il ctu ha utilizzato come termini di comparazione anche compravendite chiaramente influenzate dalla pendenza della procedura espropriativa mentre, se tali atti fossero stati esclusi, il valore medio sarebbe stato superiore del 60% rispetto a quello accolto dal c.t.u. La esclusione dei valori anomali, perché troppo alti o troppo bassi, era stata però incompleta, non essendo stato espunto anche il cespite n. 13; infine, il valore medio accolto risultava, con eclatante incoerenza, inferiore anche ai valori espunti perché troppo bassi. Ancora, il c.t.u. aveva svolto una indagine comparativa "svincolata da qualsiasi riferimento alle caratteristiche intrinseche dell'immobile" in violazione del principio affermato dalla sentenza di annullamento.
Il criterio comparativo, a differenza dal criterio analitico di stima, comporta la determinazione del valore di mercato del bene mediante il paragone con beni omogenei;
in conseguenza il ricorrente, nell'assumere che la indagine esperita nel giudizio di rinvio non ha considerato le caratteristiche intrinseche dell'immobile, nega l'omogeneità dei termini di comparazione utilizzati;
contesta inoltre la neutralità delle compravendite di paragone. A tali eccezioni ha già però risposto la sentenza impugnata, quando ha affermato che i contratti tra Consorzio e privati utilizzati dal c.t.u. erano quelli nei quali il valore unitario non si discostava sensibilmente da quello emergente dai contratti tra aziende e privati proprietari e quando ha osservato che "il c.t.u. ha preso in esame, quali dati di comparazione, immobili tipologicamente simili". Negando la neutralità e l'omogeneità vengono quindi proposte questioni di fatto, inammissibili in questa sede, mentre il criterio di selezione dei dati idonei alla comparazione utilizzato dal c.t.u. costituisce una questione, oltre che di fatto, nuova perché non proposta al giudice del merito.
Col quarto motivo, si assume che le richieste relative ai macchinari ed alla svalutazione monetaria erano state implicitamente impugnate impugnando la stima complessiva ed il loro rigetto risultava, quindi, travolto dalla sentenza di cassazione.
Anche il quarto motivo è infondato. Lo stesso ricorrente ammette che la sentenza della C.d.A. de L'Aquila aveva rigettato sia la richiesta di indennizzo per perdita dei macchinari esistenti nei fabbricati, sia la richiesta di rivalutazione monetaria delle indennità dovute. Assume peraltro, che l'impugnazione di tali statuizionì fu implicita. La tesi è in contrasto con quanto statuisce l'art. 329.2 cpc e non trova sostegno neppure nell'art. 336.1 cpc, poiché il diritto ad indennizzo per la perdita dei macchinari o l'esistenza del maggior danno ex art. 1224.2 cc per ritardato pagamento di un credito di valuta costituiscono titoli di pretese indennitarie e risarcitorie autonome.
La controversia si è sviluppata nel corso di una serie di variazioni del dettato normativo, sia per interventi della Corte Costituzionale, sia per ripetute novelle legislative;
sussistono, perciò, giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002