Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
La denuncia di travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3163 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 02/02/2022), n.3163 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3896-2019 proposto da: CO.GE.SE. COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ROSSI, che la rappresenta e difende …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTIAS 2000 SRL, in persona del Presidente del Consiglio Amm.ne e legale rappresentante pro tempore Arturo FREMURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANS, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BATINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA RA CE, deceduta 4/8/1999 e per essa gli eredi RA AN e RA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B. BARTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLETTI, che la difende unitamente all'avvocato RUGGERO MORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 502/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30/11/1983 ed il 4/4/1984 IN GN UT esponeva: che con sentenza del tribunale di Livorno del 27/6/1972, passata in giudicato il 19/1/1974, la s.p.a. Ligure Siciliana di Costruzioni era stata condannata a "costruire n regolare passo per pedoni e veicoli conformemente a quanto previsto nell'atto Riccetti 9/5/1963 a risarcire all'attrice i danni da essa stessa patiti e patiendi, danni da liquidarsi in separato giudizio", che la società Ligure Siciliana era stata incorporata nella s.r.l. IA 2000; che il passo in questione, nonostante la menzionata sentenza, era sempre ostruito. L'attrice, quindi, conveniva in giudizio la società IA chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto vantato dalla attrice e l'infondatezza della domanda. L'adito tribunale di Livorno accoglieva la domanda dell'attrice e condannava la società convenuta al risarcimento del danno liquidato in L. 410.000.000.
La s.r.l. IA 2000, anche quale incorporante per fusione della s.r.l. Nuova IA, proponeva appello al quale resisteva la GN.
Con sentenza 18/3/2000, la corte d'appello di Firenze rigettava il gravame osservando: che era infondata l'eccezione sollevata dalla società appellante (la s.r.l. IA) relativa alla asserita nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa nei confronti di una società inesistente (la s.r.l. Nuova IA); che la persona giuridica convenuta che si era costituita e difesa nel giudizio di primo grado corrispondeva a quella che per propria affermazione era proprietaria dell'immobile confinante con quello della GN e nel quale insisteva il diritto di servitù di passaggio della medesima;
che pertanto, trattandosi nella specie di errore materiale, tale errore poteva essere corretto in sede di gravame ex articolo 287 c.p.c. come richiesto dall'appellata; che la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 30/11/1983 si doveva considerare nulla per non essere state osservate tutte le formalità indicate nella decisione della Corte Costituzionale n. 346 del 1988; che tuttavia il medesimo atto di citazione, trasmesso con lettera raccomandata all'esatto indirizzo della società appellante, aveva raggiunto l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione dovendo valere come atto di costituzione in mora;
che il tribunale aveva preso in considerazione, ai fini dell'accertamento del danno, ogni genere di prova afferente il periodo dal 1963 in poi e, in particolare, documenti fotografici, testimonianza, consulenze espletate nei precedenti giudizi e c.t.u. disposte in primo grado;
che la GN aveva chiesto il risarcimento del danno azionando due distinte pretese derivanti dal giudicato e dall'inesecuzione degli obblighi derivanti dal contratto Riccetti;
che il tribunale aveva esaminato i vari profili di danno che derivano dalla lesione dei diritti nascenti dal detto contratto;
che, secondo il primo giudice, il passaggio era ostruito come dimostrato dalle incontestate fotografie dalle quali era consentito avere la nozione dei luoghi e della violazione degli obblighi contrattuali per cui era superflua la misurazione del poco spazio rimasto disponibile per il passaggio che doveva avere una larghezza di almeno dieci metri per consentire il transito degli autoveicoli;
che il tribunale aveva fatto corretto uso del potere di liquidare equitativamente i danni derivanti dall'impossibilità di svolgere, nei periodi di chiusura dell'attività stagionale di cinema, altre attività dalle quali ricavare utili.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta dalla s.r.l. IA 2000 con ricorso affidato a sei motivi. NA ed IS UT, quali eredi della defunta IN GN ZA, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso - da esaminare logicamente in via preliminare per il suo carattere eventualmente assorbente rispetto agli altri motivi - la società IA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 287, 289, 156 e 162 c.p.c. sostenendo che il soggetto identificato nelle conclusioni precisate dall'attrice e nella sentenza impugnata (ossia la s.r.l. Nuova IA) non può in alcun modo essere individuato in essa società ricorrente. Pertanto la sentenza del tribunale di Livorno, emessa nei confronti di società inesistente, è nulla contrariamente a quanto affermato dalla corte di appello la quale al riguardo ha proceduto ad una correzione di errore materiale che nessuna delle parti aveva chiesto. Il motivo è infondato atteso che dalla consentita lettura della decisione di primo grado emerge con evidenza l'errore materiale nell'indicazione della società convenuta (s.r.l. Nuova IA invece che s.r.l. IA) commesso sia dalla attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, sia dal tribunale nell'intestazione della sentenza.
Si tratta nella specie di un chiaro e manifesto errore materiale - dovuto ad una mera svista rilevabile dal testo stesso della sentenza del tribunale - in ordine all'indicazione della società convenuta, inidoneo a creare incertezze sulla identità della effettiva parte convenuta, ossia la s.r.l. IA nei cui confronti era stata rivolta la domanda giudiziaria della GN e che si era regolarmente costituita difendendosi nel merito della pretesa avanzata dall'attrice. Nessun dubbio può pertanto sussistere in relazione al soggetto cui la decisione di primo grado si riferiva. Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. IA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2946, 2953, 2962 e 2963 c.c. deducendo di aver eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla GN per il decorso del decennio dal 19/1/1974 (data del passaggio in giudicato della decisione n. 471/72 del tribunale di Livorno) al 4/4/1984 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado). La detta eccezione era stata respinta dal tribunale di Livorno il quale a tal fine - per individuare la data di inizio del giudizio - aveva fatto riferimento ad una prima notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 30/11/1983) che era però radicalmente nulla e non alla successiva e rituale notifica (effettuata il 4/4/1984). La corte di appello ha riconosciuto che la prima notifica era nulla - anche alla luce della decisione n. 346 del 1988 della Corte Costituzionale affermando però che detta notifica, per quanto nulla, era atta ad interrompere la prescrizione come qualsiasi atto di costituzione in mora. Nella specie, ad avviso della ricorrente, più che una notifica nulla si ha una notifica inesistente in quanto mai eseguita posto che non può considerarsi perfezionata la compiuta giacenza di corrispondenza inviata a mezzo posta ad un indirizzo errato, come appunto avvenuto nella specie. In ogni caso l'atto non è stato mai ritirato e della sua esistenza essa IA non ha avuto conoscenza, per cui erroneamente a tale atto è stato attribuito effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto i diritti di cui alla sentenza n. 471/72 del tribunale di Livorno devono ritenersi estinti per il decorso della prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c.. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che dalla lettura della sentenza impugnata emergono le seguenti circostanze pacifiche tra le parti:
a) la sentenza del tribunale di Livorno n. 471/72 posta a base della domanda avanzata dalla GN nei confronti della s.r.l. IA - è passata in giudicato il 19/1/1974;
b) il primo atto di citazione della GN è stato notificato alla IA il 30/11/1983 a mezzo posta con deposito presso l'Ufficio Postale del plico raccomandato non ritirato dalla società destinataria dell'atto e, quindi restituito al mittente;
c) non essendosi la convenuta IA costituita, l'atto di citazione è stato rinotificato alla IA in data 4/4/1984 dopo la concessa autorizzazione al rinnovo della notifica ex articolo 291 c.p.c.;
d) l'eccezione di prescrizione sollevata dalla IA - per essere stato notificato l'atto di citazione di data 4/4/1984, ossia dopo il decorso del termine decennale della prescrizione dell'actio judicati - è stata rigettata dal tribunale il quale, ai fini interruttivi della prescrizione, ha ritenuto valida la prima notifica del novembre 1983;
e) la corte di appello ha "confermato che non era decorso il termine prescrizionale per svolgere l'actio judicati affermando, che, pur se la prima notifica dell'atto di citazione avvenuta a mezzo posta era da considerare nulla per non essere state osservate le formalità indicate nella decisione nella Corte Costituzionale n. 246 del 1988, il detto atto di citazione - trasmesso all'esatto indirizzo della società convenuta con lettera raccomandata - aveva raggiunto l'effetto "di interrompere il decorso della prescrizione, come qualsiasi atto di costituzione in mora".
Ciò posto è evidente l'esattezza della decisione della corte di appello la quale si è attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità - condiviso da questa Corte e dal quale si è in parte ed immotivatamente discostata la sentenza 14/8/1997 richiamata dalla ricorrente nel motivo in esame - secondo cui:
nell'ipotesi di nullità della notificazione dell'atto di citazione, prescindendo dagli effetti della rinnovazione della notifica ex articolo 291 c.p.c. deve ai fini dell'interruzione della prescrizione, accertarsi se - nonostante tale nullità - la citazione concreti una costituzione in mora, per l'avvenuta ricezione o notizia in tempo utile (da parte del destinatario), la cui prova può ricavarsi anche "aliunde";
una domanda giudiziale, invalida come atto processuale, può valere come atto interruttivo della prescrizione quando contenga gli elementi necessari di una costituzione in mora idonei a realizzare una richiesta scritta di adempimento dell'obbligazione nei confronti del debitore;
dall'art. 1335 c.c., che collega la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano all'indirizzo del destinatario, deriva che tale dichiarazione deve ritenersi conosciuta dal medesimo destinatario a meno che non provi di non averne avuto notizie senza sua colpa, mentre il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza, essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, non essendo, invece, necessario che provi la ricezione della dichiarazione, da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (rd. 689-940);
per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, a tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata con consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1335 c.c. in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che la norma, come sopra interpretata, creerebbe fra i destinatari di atti unilaterali recettizi, anche di rilevante interesse economico - giuridico rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati a mezzo posta, è manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee e consentendo, comunque, l'art. 1335 citato di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell'atto, ove quest'ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia;
in tema di interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 c.c., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente una conoscenza legale (articoli 1334, 1335 c.c.; articoli 137 e segg. c.p.c.) - da parte del suo destinatario (nei sensi suddetti tra le tante sentenze 4/6/2002 n. 8073; 26/3/2002 n. 4310;
26/4/1999 n. 4140; 14/4/1999 n. 3707; 19/12/1997 n. 12866; 23/9/1996 n. 8399; 22/12/1995 n. 13067).
Nel caso in esame dal contesto della sentenza d'appello risulta che la raccomandata - contenente l'atto di citazione erroneamente notificato in data 29/11/1983 - è stata inviata all'esatto indirizzo della società destinataria (Via Giolitti 6 e non 16 come sostenuto nei motivi di appello dalla s.r.l. IA) e depositata presso l'ufficio postale non avendo l'ufficiale postale rinvenuto al detto indirizzo il destinatario o altra persona abilitata a ricevere il plico.
Incombeva quindi alla IA - alla luce dei sopra enunciati principi giurisprudenziali superare la presunzione di conoscenza, di cui al più volte citato articolo 1335 c.c., provando di essersi trovata nell'incolpevole impossibilità di acquisire conoscenza dell'atto trasmesso a mezzo raccomandata.
Tale prova non è stata fornita sicché il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di ricorso la s.r.l. IA denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e seguenti c.c. e 324 c.p.c., nonché vizi di motivazione, lamentando gli errori commessi dai giudici del merito: nell'interpretare la volontà dei contraenti quanto alla servitù costituita dal rogito Riccetti del 9/5/1963; nel ravvisare nella sentenza di condanna al risarcimento del danno del tribunale di Livorno del 1972 un accertamento, coperto dal giudicato, in ordine alla "sussistenza del danno nella sua concreta realtà";
nell'affermare che la servitù in questione "doveva avere una lunghezza lineare di mt. 10..ridotta ad opera della convenuta a mt. 6". Invece, secondo la corretta interpretazione del citato rogito, la misura di mt. 10 deve ritenersi riferita alla striscia di terreno interessata dalla servitù e non alla dimensione quantitativa del passaggio. La misura attuale è di mt. 6,25 tale da consentire il passaggio a pedoni e veicoli. La corte di appello, pur investita da specifico motivo di gravame sul punto, ha al riguardo, omesso qualunque motivazione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 324 c.p.c. e vizi di motivazione. Ad avviso della IA è infondato ed apodittica l'affermazione della corte di appello relativa alla asserita correttezza della decisione del tribunale in ordine all'accertamento dei danni subiti dalla GN. Il primo giudice aveva ritenuto coperto da giudicato l'an ed il quantum dei danni con riferimento sia al periodo sino al 1971 sia al periodo successivo. Invece la condanna generica al risarcimento dei danni non pregiudica l'accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni riservato al giudice della liquidazione. Nel periodo sino al 1971 il cinema gestito dalla GN è stato sempre aperto per cui non esistono danni risarcibili. Nel periodo dal 1971 in poi il passaggio tra i due fondi è stato sempre garantito l'obbligo di risarcire eventuali danni doveva formare oggetto di esame non effettuato prima dal tribunale e poi dalla corte di appello malgrado specifico motivo del gravame. La corte di merito si è limitata ad affermare la "correttezza" della motivazione della decisione di primo grado e ciò senza alcun approfondimento e con riferimento solo a fotografie, e ad una discutibile prova testimoniale.
Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e seguenti, 1226 e 1223 c.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che nelle decisioni dei giudici del merito non vi è traccia ne' del perché del ricorso al principio della liquidazione equitativa dei danni, ne' processo logico e valutativo seguito. Inoltre nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno in ordine al nesso di causalità tra preteso inadempimento e danno risarcibile come richiesto dall'articolo 1223 c.c. quanto alla prova della imputabilità ad essa società del mancato esercizio di altre attività da parte della GN sul fondo in questione. Infine la corte di merito non ha motivato in relazione alla questione prospettata nei motivi di gravame concernente l'applicazione da parte del tribunale degli interessi "al danno rivalutato".
Con il sesto motivo la s.r.l. IA denuncia vizi di motivazione per non aver la corte di appello spiegato le ragioni della non concessa ammissione dei richiesti mezzi istruttori.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.
I riportati motivi si risolvono essenzialmente: a) nell'asserito errore che sarebbe stato commesso dai giudici del merito nel ritenere alcuni punti della controversia rientranti negli accertamenti effettuati dal tribunale di Livorno con la sentenza del 1972 passata in giudicato;
b) nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello in ordine all'interpretazione del rogito Riccetti del 1963 costitutivo della servitù in questione;
c) in una critica sia dei criteri adottati per determinare i danni subiti dalla GN sia dell'apprezzamento delle prove in ordine all'accertamento dei detti danni;
d) in lamentati vizi di motivazione su punti decisivi della controversia con riferimento, tra l'altro, alla mancata ammissione di mezzi istruttori.
In relazione al punto sub a) è appena il caso di rilevare che - come puntualmente posto in evidenza dalla corte di appello nell'impugnata sentenza - l'esistenza del danno, la sua reale entità ed il connesso rapporto eziologico, sono stati ravvisati dai giudici del merito non solo sulla base della sentenza di condanna generica passata in giudicato, bensì alla luce delle prove acquisite e specificamente indicate (documenti fotografici, testimonianze, consulenze tecniche) e ciò con riferimento a ciascuna delle due distinte pretese azionate dalla GN relative al periodo sino al passato in giudicato della citata sentenza del tribunale di Livorno del 1972 e dal periodo successivo per il protrarsi dell'impedimento dell'esercizio della servitù di passaggio.
Per quanto riguarda il punto sub b) è sufficiente osservare che la corte di appello non ha mancato di rilevare sia che il primo giudice aveva esaminato il contenuto ed i limiti del diritto spettante alla GN "come nascente dal rogito Riccetti del 1963", sia che il passaggio "doveva avere una larghezza di almeno 10 metri per consentire il transito degli autoveicoli". In proposito va peraltro segnalato che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta ne' emerge dal contenuto del ricorso - che nei motivi di appello la IA abbia sollevato critiche specifiche all'interpretazione data dal tribunale al rogito Riccetti con indicazione delle singole regole ermeneutiche che sarebbero state violate e dalle clausole contrattuali erroneamente interpretate. La corte di merito non era quindi tenuta a soffermarsi su aspetti non rientranti nelle censure mosse alla decisione di primo grado. Con riferimento ai punti sub c) e d) è evidente che con le relative censure la ricorrente inammissibilmente prospetta, in via prevalente, una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice di merito e costituiscono accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal detto giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.
Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilià e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nella parte narrativa che precede - nonché nell'esame del punto sub a) - il giudice di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze qualificanti, ha coerentemente affermato (nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l'onere della prova e con ragionamento ineccepibile) che l'ammontare del danno risultava dalle prove documentali e testimoniali acquisite e che dalle fotografie emergeva la permanenza degli ostacoli architettonici al passaggio con conseguente restringimento dello spazio disponibile per il transito di pedoni e veicoli. In relazione ai danni connessi al mancato utilizzo dell'area in questione nei periodi di chiusura dell'attività di esercizio del cinema la corte di appello ha confermato la corretta determinazione del tribunale di far uso del potere discrezionale di liquidazione equitativa dei danni previsto dall'articolo 1226 c.c.. La corte territoriale è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.
Il giudice di secondo grado ha dato controllo delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, in evidenza gli elementi probatori favorevoli alla tesi della GN ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della IA.
In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che dedotte violazioni di legge e che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Va aggiunto, in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, che il giudice di appello non ha l'obbligo di ammettere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, ma ha il dovere di valutarne la rilevanza: il relativo giudizio non deve essere necessariamente espresso potendo desumersi - come appunto nella specie - per implicito dal complesso della motivazione. Inoltre la detta censura non è meritevole di accoglimento anche per la sua genericità non avendo la ricorrente indicato i singoli mezzi istruttori richiesti e non ammessi il che impedisce di valutare l'incidenza causale dell'errore che la corte d'appello avrebbe commesso nel non ammettere i detti mezzi istruttori.
È poi inammissibile la censura relativa alla punto omessa motivazione in ordine alla critica mossa con i motivi di appello in ordine all'applicazione dal parte del tribunale degli interessi "al danno rivalutato": dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che il detto punto abbia formato oggetto di specifica censura illustrata nei motivi di appello della s.r.l. IA la quale nel ricorso non ha riportato la parte del gravame contenente la detta censura.
Bisogna infine segnalare che, sotto altro aspetto, le critiche concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna alla società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 120,00, oltre Euro 3.500,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003