Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5149
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Massime1

La denuncia di travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3163 del 02
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 02/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 02/02/2022), n.3163 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3896-2019 proposto da: CO.GE.SE. COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ROSSI, che la rappresenta e difende …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5149
Data del deposito : 3 aprile 2003

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