Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Affinché possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita dall'art. 1335 cod. civ. occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo, e non può invece ritenersi sufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, che, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella lettera raccomandata, abbia disposto il rinvio della stessa al mittente, in quanto manca in tal caso ogni concreta possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della lettera; ne' in senso contrario può essere richiamata la disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso l'ufficio postale e rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario, poiché in tal caso sussiste la possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione da parte del destinatario e del resto la dichiarazione si ritiene pervenuta all'indirizzo del medesimo solo dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico. (Nella specie il ricorrente - datore di lavoro - deduceva in particolare che l'agente postale avesse ritenuto "sconosciuto" il destinatario - lavoratore subordinato - e quindi omesso il recapito della lettera raccomandata, contenente una contestazione disciplinare, poiché il lavoratore non aveva riportato il suo nome sulla targhetta del citofono e sulla cassetta delle lettere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
STUDIO SEGRE & SEGRE s.r.l., in persona del legale rappresentante dr.ssa Enrichetta SE, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n. 51, presso l'avv. Giorgio Ghia e rappresentata e difesa dall'avv. Rino Scalisi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH NC, elettivamente domiciliato in Roma,via A. Secchi n. 3, presso l'avv. Armando Ferrari, che con l'avv. Lidio Morone lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1650 del Tribunale di Torino in data 11 marzo 1997, depositata il 9 aprile 1997 (R.G. n. 653/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Armando Ferrari;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 23 maggio 1996 il Pretore di Torino, accogliendo parzialmente la domanda proposta da NC OR nei confronti della sua ex datrice di lavoro s.r.l. ST SE & SE, e la riconvenzionale spiegata da questa nei confronti del primo, dichiarava la nullità del licenziamento intimato al OR il 25/31 maggio 1994, ordinava alla convenuta di reintegrare l'attore nel posto di lavoro e condannava la stessa al pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quello della reintegra;
condannava poi il OR al risarcimento del danno nei confronti della società per la sottrazione di documenti aziendali e con ordinanza disponeva la prosecuzione del processo per la liquidazione di tale danno, compensando fra le parti le spese di lite.
Il OR a sostegno della pretesa dedotta in giudizio aveva esposto di essere stato assunto formalmente dalla s.r.l. ST SE & SE quale impiegato di quarto livello nel gennaio 1988, pur essendo tale rapporto iniziato, in realtà, nell'ottobre 1986, di essere stato licenziato oralmente il 17 maggio 1994, di aver impugnato sia questo provvedimento di recesso che quello successivo per motivi disciplinari a lui comunicato con lettera del 31 maggio 1994, senza però che vi fosse stata una preventiva contestazione degli addebiti come prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, di essere stato ingiuriato, diffamato e minacciato dal titolare dello studio SE. Mentre la società aveva affermato di aver subito danni per la sottrazione di documenti aziendali da parte del dipendente.
La decisione appellata da entrambe le parti è stata in parte riformata dal Tribunale della stessa città, che con sentenza dell'11 marzo/9 aprile 1997 ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla società.
Ha ritenuto il Tribunale che la società non aveva adempiuto all'onere della contestazione dell'addebito prima del licenziamento, in quanto la lettera raccomandata di contestazione, inviata all'indirizzo anagrafico del lavoratore (via La Loggia n. 23 - Torino), non era stata recapitata al destinatario ed era stata restituita al mittente con l'annotazione , "sconosciuto" apposta dal portalettere;
che intempestiva era la eccezione dell' "aliunde perceptum", poiché la società l'aveva sollevata soltanto in appello, pur essendo a conoscenza, immediatamente dopo il licenziamento del OR, del reperimento da parte di costui di altra occupazione presso la società Informitalia, come peraltro risultava dal ricorso introduttivo del giudizio;
che il danno richiesto dallo ST SE per lo sviamento della clientela era fondato su un titolo diverso da quello inizialmente dedotto per la sottrazione dei documenti aziendali e non erano stati forniti elementi di prova del pregiudizio lamentato.
Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la società ST SE & SE con tre motivi, illustrati con memoria. L'altra parte resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, critica la sentenza impugnata per avere escluso l'applicazione della presunzione stabilita dalla norma denunciata in base al rilievo che non era stata effettuata la consegna della raccomandata, così confondendo il concetto di consegna con quello di recapito del plico: malgrado la raccomandata fosse stata inviata all'indirizzo del destinatario, essa non era stata consegnata per fatto esclusivo del OR, il quale aveva omesso di far riportare il suo cognome sulla targhetta del citofono e sulla cassetta per lettere della sua abitazione, rendendo perciò impossibile la consegna della corrispondenza regolarmente recapitata al suo effettivo indirizzo.
La censura è infondata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (v. fra le più recenti Cass. 23 settembre 1996 n. 8399) per ritenere sussistente la presunzione, stabilita dall'art. 1355 cod. civ., di conoscenza da parte del destinatario della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario. Nello stesso senso sono le sentenze di questa Corte richiamate dalla società ricorrente, secondo cui appunto la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, di una dichiarazione opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo dello stesso (Cass. 28 gennaio 1985 n. 450, Cass. 7 maggio 1992 n. 5393, Cass. 17 marzo 1995 n. 3099). E proprio in tema di licenziamento questa Corte ha avuto occasione di affermare il principio, secondo cui dovendosi applicare alla intimazione del recesso e alla comunicazione dei relativi motivi, in quanto atti unilaterali recettizi, le disposizioni degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento, nel caso di impiego del servizio postale, deve essere particolarmente rigorosa e, se non data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con la attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. 17 aprile 1985 n. 2558). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo l'applicazione nella specie della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., in base alla ritenuta mancanza di prova, da parte della società SE, dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata di contestazione degli addebiti. Il Tribunale ha osservato che vi era anzi la dimostrazione del contrario, per la accertata circostanza della restituzione al mittente della raccomandata in questione con l'annotazione destinatario "sconosciuto". Nè del resto sussiste la confusione tra il concetto di recapito e quello di consegna del plico che la ricorrente addebita alla sentenza impugnata, sostenendo che il recapito della corrispondenza può avvenire anche senza la materiale consegna di essa al destinatario (come nel caso del recapito delle raccomandate con avviso di giacenza) e che la consegna, momento potenzialmente conclusivo, ma comunque accessorio e non essenziale dell'attività di recapito, qui non si era verificato non per cause imputabili al mittente o all'amministrazione postale, ma per fatto esclusivo del destinatario, poiché, secondo le informazioni fornite dalla medesima amministrazione, "il nominativo del OR non compariva sulle targhette della citofoneria, ne' sulle cassette per lettere all'atto del recapito", informazioni che spiegavano il motivo della annotazione ("sconosciuto") fatta dal portalettere e con la quale la raccomandata era stata restituita alla società mittente. Il recapito, osserva il Collegio, nel suo comune significato lessicale sta ad indicare l'indirizzo di una persona ai fini della consegna della corrispondenza o della comunicazione di messaggi e il giudice di appello ha evidenziato che "l'atto non (era) mai giunto all'indirizzo del destinatario, in quanto l'agente postale - a torto o a ragione - non lo (aveva) recapitato". Questa considerazione è coerente, non potendosi ritenere pervenuta al recapito del destinatario la corrispondenza a lui inviata se nel luogo in cui è stata indirizzata il destinatario risulti e manchi perciò quel collegamento fra il luogo indicato e la persona cui la corrispondenza è diretta si da far ritenere che quel luogo sia nella sfera di dominio e di controllo del destinatario e quindi consenta allo stesso la ricezione della corrispondenza. Nè, posto che la raccomandata in questione non fu recapitata al OR in quanto, com'è circostanza incontroversa in atti, essa fu restituita al mittente, potrebbe mai ritenersi una concreta possibilità di conoscenza del suo contenuto da parte del predetto OR, possibilità di conoscenza su cui si fonda la presunzione in esame. Inconferente è poi il richiamo, fatto dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, al recapito delle raccomandate con avviso di giacenza che, ad avviso della ricorrente, deve ritenersi eseguito anche senza la materiale consegna del plico, in quanto in tale ipotesi sussiste la possibilità di conoscenza del contenuto di esso da parte del destinatario;
peraltro si deve rilevare che in detta ipotesi il momento in cui la dichiarazione si ritiene pervenuta all'indirizzo del destinatario coincide con il rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito ove non fu consegnata (Cass. 1^ aprile 1997 n. 2847, Cass. 23 settembre 1996 n. 8399). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e 2697 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360
nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) . Assume che avendo il lavoratore licenziato richiesto, insieme con la declaratoria dell'illegittimità, in modo generico il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 18, senza svolgere alcuna specifica ed esplicita domanda di danno per una entità superiore al minimo e concretamente quantificabile con riferimento alle retribuzioni perdute fra la data del licenziamento e quella della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, e senza allegare la sussistenza di un suo stato di non occupazione, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere al lavoratore l'importo minimo di cinque mensilità. Sostiene l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'avere escluso la possibilità per il debitore di dedurre e dimostrare nel corso del giudizio di primo grado e per la prima volta anche in appello quei fatti intervenuti o che si fossero protratti successivamente dai quali potesse derivare una diminuzione dell'entità del risarcimento del danno dovuto al creditore. Addebita alla sentenza impugnata di non aver valutato la circostanza dedotta dalla azienda, relativa al reperimento subito dopo il licenziamento di una nuova occupazione da parte del lavoratore presso la società Informitalia, circostanza oggetto della prova richiesta da essa ricorrente e peraltro incontroversa, essendo stata ammessa in modo specifico dal lavoratore sin dall'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale, aggiunge lo ST SE, non aveva considerato ne' quanto emerso dal procedimento penale relativamente al luogo ove era stato eseguito il sequestro dei documenti sottratti dal lavoratore, cioè l'ufficio messo a disposizione del OR dalla soc. Informitalia, e da cui doveva desumersi la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro nè il certificato della Camera di commercio prodotto da essa ricorrente, attestante l'attività di pubbliche relazioni, consulenza ed assistenza intrapresa dal OR dal gennaio 1996 con una propria impresa individuale.
La censura è fondata nei limiti di cui appresso.
Il contrasto insorto nella giurisprudenza circa la natura della eccezione con la quale il datore di lavoro deduca di volersi avvalere, al fine del contenimento della domanda di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, degli effetti giuridici ricollegabili alla circostanza dell'avvenimento reperimento, da parte del lavoratore e prima dell'ordine di reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, di altra occupazione retribuita (ovvero di quella della colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno), se cioè si tratti di eccezione in senso proprio o sostanziale, soggetta alla disciplina delle decadenze quale previste nel rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., o piuttosto di mere eccezioni, come tali sottratte a detta disciplina, è stato di recente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1099 del 3 febbraio 1998. Con tale decisione si è affermato che in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l'eccezione suddetta non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, ne' l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte, e che pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato come il reperimento da parte del OR, subito dopo il licenziamento, di una nuova occupazione presso la soc. Informitalia risultasse dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio e tanto basta per ritenere, alla luce del richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite, cui il Collegio presta convinta adesione, l'errore in cui è incorso il giudice del merito nel non avere tenuto conto, ai fini della determinazione del risarcimento del danno spettante al OR, della suddetta incontroversa circostanza del reperimento da parte dello stesso di altra occupazione.
Infondata è invece la doglianza con la quale la società ricorrente sostiene che il risarcimento del danno da liquidare al lavoratore avrebbe dovuto essere comunque contenuto nel minimo delle cinque mensilità di retribuzione, per non avere il lavoratore, che neppure si era curato di allegare di essere rimasto disoccupato, avanzato esplicita domanda di risarcimento per una entità superiore al minimo, in quanto come risulta dalla sentenza impugnata (v. pag. 5) il OR aveva richiesto il risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione del posto di lavoro. Con il terzo motivo la soc. ST SE, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 421 e 437 cod. proc. civ., 1226, 2043 e 2697 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), deduce che erroneamente il Tribunale ha individuato il danno dedotto con la domanda risarcitoria proposta in quello consistente nell'atto di concorrenza sleale commesso dal dipendente, avendo invece essa ricorrente richiesto i danni conseguenti alla sottrazione dei documenti aziendali e alla loro successiva divulgazione presso una società concorrente, la cui entità non immediatamente ed esattamente determinabile ben poteva essere liquidata con criterio equitativo. Assume che soltanto con il bilancio del 1995 essa ricorrente aveva potuto constatare la reale entità della perdita economica subita nell'anno precedenza e in conseguenza del mancato rinnovo per il 1996 dei contratti con quei clienti contattati dal OR, per cui esattamente il Pretore aveva pronunciato la condanna generica del lavoratore al risarcimento del danno, disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione dei danni.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha osservato che la società ST SE con la domanda riconvenzionale proposta aveva richiesto la condanna del OR al risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione di documenti aziendali, deducendo l'esistenza non di un danno conseguente alla sottrazione, ma del pregiudizio consistente nello sviamento di clientela per concorrenza sleale attuata con l'improprio uso dei documenti sottratti. Ha evidenziato inoltre il giudice di appello che di tale danno la società aveva affermato genericamente l'esistenza, richiamando poi il disposto dell'art. 1226 cod. civ. per la difficoltà della sua determinazione, senza però fornire al giudice adeguati elementi probatori sulla sussistenza del pregiudizio subito.
Sulla base di tale accertamento, che non risulta oggetto di specifica censura da parte della società ST SE (anche nel ricorso per cassazione la società ha insistito sulla circostanza che al momento della costituzione nel giudizio di primo grado il pregiudizio subito per .la perdita di clientela e di fatturato non si era manifestato in tutta la sua portata), il Tribunale correttamente ha rigettato la richiesta risarcitoria, facendo applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e secondo cui il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza del danno (v. fra le più recenti Cass. 8 settembre 1997 n. 8711). Conclusivamente devono essere rigettati il primo e il terzo motivo del ricorso e va accolto per quanto di ragione il secondo mezzo di annullamento.
In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio innanzi esposto. È opportuno demandare al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Pinerolo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999