Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 3
La proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione ( nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempiere), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed essendo sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica del destinatario, indicata anche nel contratto preliminare, costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora il contraente inadempiente).
La presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo di questo all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale. Peraltro, la trasmissione e la consegna di un atto unilaterale recettizio al destinatario può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, mentre è a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa ( fattispecie concernente la diffida ad adempiere un contratto preliminare di vendita).
Commentari • 2
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- 2. Contratto, diffida ad adempiere, procura, forma scritta, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RI ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO DI MAJO, che la difende unitamente all'avvocato MARIO PONNETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO RI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE B BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SO IE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2326/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Adolfo DI MAJO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Antonio DIALESSIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del primo del secondo e del terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto motivo. Svolgimento del processo
Di ZO GI. premesso di aver in data 4/4/1991 stipulato con RE e ZI BI un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamento per L.
1.500.000.000 versando L. 700.000.000 ed obbligandosi a saldare il prezzo alla data di stipulazione del rogito notarile nel termine di sei mesi dal preliminare con possibilità di proroga di sei mesi previa corresponsione di interessi al 12%, conveniva in giudizio i promittenti venditori per il trasferimento coattivo dell'immobile e per il risarcimento dei danni non essendosi essi presentati innanzi al notaio per la data fissata al 2/7/1992. I convenuti si costituivano: BI RE deduceva di essere estraneo al contratto;
BI ZI si opponeva alla domanda dell'attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva o dichiararsi l'inadempimento della Di ZO per non aver stipulato il contratto definitivo entro la data del 10/6/1992 indicata nella diffida ad adempiere, con conseguente ritenzione della caparra ovvero, in subordine, dichiararsi la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente.
L'attrice, con le conclusioni definitive, chiedeva la risoluzione del contratto. L'adito tribunale di Roma rigettava sia la domanda principale proposta nei confronti di BI RE, ritenuto estraneo al preliminare, sia quella riconvenzionale, mentre accoglieva la domanda della Di ZO nei confronti di BI ZI e dichiarava risolto il contratto per inadempimento di quest'ultima disponendo la restituzione delle somme versate in acconto.
La BI proponeva appello al quale resisteva la Di ZO. La corte di appello di Roma, con sentenza 7/7/1998, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava risolto di diritto il contratto preliminare tra le parti e, disposta la restituzione da parte di BI ZI della somma di L. 700.000 oltre interessi, condannava la Di ZO a risarcire i danni alla BI da liquidare in separato giudizio. Osservava la corte di merito: che era irrilevante la querela di falso proposta dalla Di ZO al riguardo della sottoscrizione di ricezione apposta sull'avviso della raccomandata con la quale era stata inviata la diffida ad adempiere - che agli atti vi era la prova della ricezione da parte della Di ZO della lettera inviatale dalla BI nonché della conoscenza del suo contenuto atteso che la destinataria della missiva, in risposta alla diffida, in data 9/6/1992 aveva comunicato di essere impossibilitata alla stipula del rogito "per imprevedibile malattia"; che nella diffida l'appellante aveva indicato per la stipula del contratto definitivo la data del 10/6/1992; che dopo la scadenza di detto termine la promissaria acquirente, con lettera del 16/6/1992, aveva fissato per il 2/7/1992 l'appuntamento per il rogito notarile;
che il tribunale non aveva verificato l'avvenuta verifica nella specie degli effetti solutori del preliminare ex articolo 1454 c.c. mentre aveva valutato il comportamento della venditrice sotto il profilo dell'interesse alla prestazione a norma dell'articolo 1455 c.c. ritenendo di scarsa importanza l'inadempienza dell'acquirente;
che la ragione di salute, indicata dalla Di ZO nel telegramma inviato in riposta alla diffida ad adempiere, non costituiva impedimento ex articolo 1218 c.c., trattandosi di prestazione che ben poteva essere effettuata previo rilascio di procura, che la Di ZO aveva avuto a disposizione il termine utile per adempiere previsto dalla legge;
che non era stato rispettato il termine di quindici giorni di cui all'articolo 1454 c.c. posto che il plico raccomandato era stato consegnato il 21/5/1992 e per la stipula del contratto era stata indicata la data del 10/6/1992; che comunque, la diffida era rimasta senza effetto, anche ad interpretarla nel senso della decorrenza dei quindici giorni dal 10/6/1992, in quanto la promissaria acquirente aveva fissato l'appuntamento per il 2/7/1992 e cioè fuori termine;
che il detto termine di adempimento non era stato neanche rispettato a decorrere dall'8/6/1992, ossia dalla data in cui la Di ZO aveva asserito di aver ricevuto nelle proprie mani il plico;
che l'inadempimento non era di scarsa importanza considerato che il ritardo incideva più che sensibilmente sugli interessi economici della venditrice: che si doveva pertanto dichiarare risolto di diritto il contratto preliminare;
che, quanto al risarcimento dei danni, la liquidazione andava rimessa in separato giudizio.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da NZ Di ZO con ricorso affidato a quattro motivi. ZI OR ha resistito con controricorso. RE BI non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso NZ Di ZO denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1334 e 1454 c.c., 8, 35, 38 e 157 del D.P.R. 29/5/1982 n. 655, nonché difetto assoluto o, quanto meno, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la querela di falso - proposta in relazione alla firma di essa Di ZO apposta sull'avviso di ricevuta del piego raccomandato del 21/5/1992 - in quanto nella specie si era alla presenza di un atto unilaterale ricettizio (valido, in quanto tale, solo dal momento della Sua conoscenza da parte del destinatario con effetti risolutori di diritto ex articolo 1454 c.c. Il requisito della conoscibilità della diffida costituisce condizione indispensabile per il conseguimento degli effetti giuridici di cui alla citata norma. A tal fine non è sufficiente che il plico raccomandato sia recapitato nel domicilio del destinatario senza l'indicazione della persona abilitata alla ricezione. Nel caso in esame sull'avviso di ricevimento, come sul registro dell'ufficiale postale, è stata apposta la firma apocrifa di essa ricorrente allontanatasi da Roma da circa un anno lasciandovi solo la residenza anagrafica. Non può poi conferirsi alcuna efficacia alla dichiarazione rilasciata dal direttore dell'ufficio postale di Roma in merito alla consegna del plico in questione ad essa Di ZO: tale dichiarazione non incide sull'autenticità o meno della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento contestata con la querela di falso. Inoltre la corte di merito, affermando che essa Di ZO aveva comunque fornito la prova di aver ricevuto il plico, non ha tenuto conto che è a carico della parte intimante l'onere della prova del giorno esatto dell'avvenuta conoscenza della parte diffidata del contenuto della diffida: nella specie tale data è quella dell'8/6/1992 indicata da essa ricorrente.
Il motivo è infondato.
Le statuizioni contenute nella sentenza impugnata relative alla irrilevanza della querela di falso proposta dalla Di ZO ed alla ricezione da parte di quest'ultima della lettera inviatale dalla BI contenente la diffida ad adempiere (con conseguente produzione degli effetti previsti dalla legge sono del tutto corrette e si sottraggono, alle critiche di Cui sono state oggetto in quanto conformi ai principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui:
- la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo al fine di rimuovere la forza probatoria di documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione (nella specie avviso di ricevimento del plico raccomandato con firma della Di ZO), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito: al giudice della causa principale è rimessa la valutazione - incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - sulla rilevanza del documento e sulla sua influenza ai fini della decisione della causa (sentenze 4/3/1998 n. 2403; 30/7/1996 n. 6911;
2/3/1996 n. 1636);
- la diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare ed è sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario anche mediante l'invio di una lettera raccomandata (sentenza 25/3/1995 n. 3566);
- le risultanze anagrafiche devono presumersi corrispondenti alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale corrisponda a quello formale (sentenza 27/9/1996 n. 8554);
- dalla norma dettata dall'articolo 1335 c.c. - che collega la presunzione di conoscenza (o di conoscibilità della dichiarazione recettizia al solo fatto oggettivo che essa giunga all'indirizzo del destinatario indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate - deriva che tale dichiarazione deve ritenersi conosciuta dal destinatario medesimo ed il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario in quanto non è necessario che egli provi la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione del codice postale;
peraltro la trasmissione e la consegna al destinatario di un atto unilaterale recettizio possono essere dimostrate anche mediante elementi presuntivi (sentenze 22/2/2001, n. 2612; 19/12/1997 n. 12866; 22/12/1995 n. 13067; 7/5/1992 n. 5393). La corte di appello ha fatto corretta applicazione dei detti principi rilevando che la diffida ad adempiere era stata comunicata alla Di ZO con lettera raccomandata inviata all'indirizzo della destinataria indicato nel contratto preliminare e - secondo quanto emergente dalle prove documentali - rimasto invariato anche successivamente. La stessa ricorrente ha ammesso che il detto indirizzo era quello risultante dalla residenza anagrafica. In una fattispecie simile questa Corte ha affermato che qualora lo stesso debitore indichi nel contratto l'indirizzo del proprio domicilio, la validità della notificazione eseguita in quel luogo non può essere contestata al creditore "essendo evidente anche in tal caso che a detta notifica ha dato luogo con il suo comportamento la stessa parte che la deduce" (sentenza citata 2/3/1996 n. 1636). La corte di merito ha poi coerentemente ritenuto irrilevante la proposta querela di falso - relativa alla firma apposta sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la diffida ad adempiere - avendo raggiunto la prova documentale (tenuto anche conto delle ammissioni della stessa Di ZO) che il mezzo di trasmissione della diffida ad adempiere era idoneo e congruo in concreto al raggiungimento dello scopo in quanto la lettera e, raccomandata contenente tale diffida era stata effettivamente spedita e recapitata all'indirizzo risultante dal contratto in questione, pervenendo nelle mani della destinataria la quale aveva in concreto preso conoscenza del suo contenuto. Posta tale corretta premessa il giudice di appello ha di conseguenza ritenuto ininfluente - ai fini della regolarità del recapito della lettera raccomandata - la temporanea assenza della destinataria da Roma e dal luogo della residenza anagrafica. L'eventuale falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, secondo la corte di appello, non può comunque giovare alla tesi della Di ZO risultando ammesso da quest'ultima che il plico le era stato recapitato anche se in ritardo. Tale plico era quindi giunto all'indirizzo anagrafico della ricorrente e consegnato a persona ivi rinvenuta la quale doveva avere un collegamento con la destinataria per aver poi provveduto (sia pur non immediatamente) a farlo pervenire alla Di ZO: ciò a conferma dell'insussistenza dell'interruzione in modo assoluto del collegamento (anche telefonico ed epistolare) della ricorrente con il luogo di destinazione della lettera raccomandata contenente la diffida ad adempiere.
La detta valutazione della corte territoriale in ordine alla rilevanza del documento oggetto della querela di falso, rientrando nei compiti della corte di merito, si sottrae - come sopra rilevato - al sindacato di questa Corte in quanto sorretta da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Con il secondo motivo di ricorso la Di ZO, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 c.c. e 39 Costituzione nonché difetto di motivazione su un Punto decisivo della controversia, deduce che è illogica ed antigiuridica l'affermazione con la quale la corte di appello ha ritenuto di non poter qualificare come impedimento ex articolo 19 18 c.c. la malattia denunciata da essa Di ZO trattandosi di prestazione effettuabile previo rilascio di procura. La ricorrente sostiene che l'articolo 1218 c.c. prevede espressamente che il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nella specie trattasi di ragione di salute, ossia di un evento idoneo a giustificare la mancata adesione all'istanza della controparte volta a stipulare il contratto di compravendita a poche ore di distanza dalla conoscenza della diffida ad adempiere. La corte territoriale ha quindi negato ad essa Di ZO il diritto alla salute previsto e protetto dall'articolo 32 Costituzione. Peraltro, secondo la ricorrente, il potere di delega è una facoltà e non un obbligo giuridico.
La censura non è fondata.
In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, a norma degli articoli 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato oggettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. Nella fattispecie la corte di appello, con incensurabile apprezzamento di merito all'esito di quanto accertato in fatto, ha affermato che la ragione di salute - addotta dalla Di ZO per giustificare la mancata adesione all'invito a stipulare il rogito notarile ed a versare il saldo del prezzo entro il termine indicato dalla BI nella diffida ad adempiere - non poteva qualificarsi come impedimento ex articolo 1218 c.c. Al riguardo la corte distrettuale, come riportato nella parte narrativa che precede, ha posto in evidenza con ampie e coerenti argomentazioni: a) il tempo utile avuto a disposizione dalla Di ZO (dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto e fissato per la data del 4/4/1992) per rispettare l'obbligo di stipulare il contratto definitivo e di pagare contestualmente il prezzo anche in considerazione della possibilità di rilasciare procura per la stipula del contratto definitivo;
b) l'ininfluenza della temporanea assenza della Di ZO da Roma dopo che la lettera raccomandata contenente la diffida ad adempiere era regolarmente giunta a destinazione all'indirizzo relativo alla residenza anagrafica della promissaria acquirente;
c) il non corretto comportamento della Di ZO la quale, pur avendo ammesso di aver in data 8/6/1992 preso visione della missiva inviata dalla BI avente ad oggetto l'intimazione ad adempiere, ha fissato l'appuntamento innanzi al notaio per il 2/7/1992, ossia ben oltre il termine di quindici giorni dalla detta data di asserita effettiva conoscenza della diffida ad adempiere.
È evidente che si tratta di un apprezzamento del giudice del merito sull'imputabilità dell'inadempimento contrattuale connesso ad indagini di fatto sottratte al sindacato di legittimità. Il convincimento raggiunto dal Giudice di appello è sorretto anche da attendibili considerazioni sul comportamento tenuto dalla promissaria acquirente: la corigruità della motivazione preclude a questa Corte di legittimità Una diversa valutazione dei fatti di causa che nella sostanza sollecita la ricorrente.
Di conseguenza non può essere ritenuto fondato il rilievo della Di ZO circa la idoneità della invocata ragione di salute a giustificare lo spostamento della data per la stesura del rogito notarile e circa la facoltà e non l'obbligo giuridico di conferire delega per la stipula del contratto definitivo.
Il giudice di secondo grado, per escludere la non imputabilità dell'inadempimento della Di ZO, non ha fatto riferimento solo alla possibilità per quest'ultima - al fine di conciliare il suo diritto alla salute ed il diritto della BI ad un esatto e tempestivo adempimento - di avvalersi della facoltà di conferire procura per la stipula dell'atto trattandosi di attività fungibile, bensì ha anche segnalato, come rilevato, sia l'irrilevanza della temporanea assenza della promissaria acquirente dalla sua residenza anagrafica, sia il tempo avuto a disposizione dalla Di ZO dopo la data di arrivo della raccomandata contenente la diffida ad adempiere, sia il comportamento non irreprensibile della ricorrente successivo alla acquisita conoscenza della detta diffida inviata dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto per la stipula del contratto definitivo.
La corte di merito ha quindi correttamente e coerentemente ritenuto dimostrata - in considerazione, tra l'altro, dell'insufficienza della mera difficultas praestandi per la liberazione del debitore - la mancanza di diligenza da parte della promissaria acquirente. Con il terzo motivo di ricorso la Di ZO, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto rionché errata motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nell'aver escluso la scarsa importanza dell'inadempimento di essa ricorrente. Ad avviso della Di ZO l'interesse economico della OR era comunque tutelato avuto riguardo alla clausola contrattuale relativa al computo degli interessi sulla parte residua del prezzo a decorrere dal 4/10/1991:
infatti un conto è il ritardo nell'adempimento che non faccia perdere all'obbligazione la sua utilità (consentendo quindi anche un adempimento tardivo) ed un conto è l'inadempimento definitivo. In realtà essa ricorrente non si è mai sottratta agli obblighi assunti come promissaria acquirente ed anzi ha accelerato i pagamenti. Inoltre nel preliminare del 4/4/1991 il termine finale non era stato previsto come essenziale. La BI, quindi, non era ne' pregiudicata, nè danneggiata dal breve rinvio occorrente per la stesura del rogito notarile: è quindi evidente nel caso in esame la scarsa importanza dell'inadempimento.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento posto che costituisce principio comunemente recepito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla gravità dell'inadempimento contrattuale, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, è incensurabile in cassazione se - come nella specie - la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici. Nel caso in esame la corte di appello ha escluso la scarsa importanza dell'inadempimento Di ZO facendo in proposito puntuale e coerente riferimento alla clausola contrattuale relativa alla data (4/10/1991 prorogabile al 4/4/1992) della stipula del rogito notarile e del pagamento del prezzo e limitandosi a richiamare la pattuizione concernente il calcolo degli interessi senza effettuare alcun collegamento logico tra tale pattuizione e la ravvisata gravità dell'inadempimento. Il giudice di secondo grado ha quindi ineccepibilmente concluso - sulla base di un corretto criterio individuato alla stregua dell'elemento oggettivo della mancata prestazione e con implicita valutazione globale del quadro complessivo dei rapporti e dei reciproci interessi dei contraenti - che il ritardo nel pagamento del prezzo di "ben 800.000.000" incideva "più che sensibilmente sugli interessi economici della venditrice" connessi all'esatto e tempestivo adempimento della controparte, il che ha di conseguenza comportato l'alterazione del sinallagma in considerazione dell'entità dell'inadempimento connesso al mancato rispetto del termine per il compimento della prestazione dovuta dalla Di ZO.
Devono pertanto ritenersi insussistenti le asserite violazioni di legge ed il lamentato vizio di motivazione: si tratta di censure che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice del merito.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 112 c.p.c.) e difetto di motivazione, nonché errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Di ZO sostiene che la corte di merito ha pronunciato oltre i limiti della domanda e deduce in proposito che ZI BI in primo grado aveva chiesto che fosse autorizzata a ritenere la caparra confirmatoria o che fosse condannata la controparte al risarcimento dei danni nella misura della caparra versata o in quella accertata in corso di causa. Invece la corte di appello, pur in assenza di richieste istruttorie sull'an e sul quantum, ha rinviato ad un separato giudizio la liquidazione del danno.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - non può dubitarsi della sussistenza in concreto della lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. risultando formulata da BI ZI, sia in primo che in secondo grado, la richiesta di condanna della Di ZO al risarcimento dei danni nella misura della caparra versata o in quella che sarebbe stata accertata in corso di causa. In proposito è appena il caso di osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, qualora l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'an debeatur, il giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimettere la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo ammontare e non anche allorché manchi la prova della sua entità (tra le tante, sentenze 10/4/2000 n. 4487; 16/10/1998 n. 10256; 21/2/1996 n. 1339). In definitiva devono essere rigettati i primi tre motivi di ricorso e, in accoglimento del quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma la quale dovrà riesaminare la richiesta di risarcimento danni avanzata da BI ZI tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed uniformandosi agli enunciati principi di diritto. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2002