Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 43336
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorché proveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile, per difetto di appello sul punto, la richiesta del pubblico ministero di rilevare il difetto di corrispondenza tra i fatti accertati e quelli contestati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 43336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43336
    Data del deposito : 9 settembre 2016

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