Sentenza 9 settembre 2016
Massime • 1
La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorché proveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile, per difetto di appello sul punto, la richiesta del pubblico ministero di rilevare il difetto di corrispondenza tra i fatti accertati e quelli contestati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 43336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43336 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2016 |
Testo completo
43336 / 1 6 Зів JND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1223 Domenico Carcano Pierluigi Di Stefano UP - 09/09/2016 R.G.N. 13326/2015 Massimo Ricciarelli Orlando Villoni Antonio Corbo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO di MILANO;
nonché dalle parti civili 2. COMUNE di MILANO;
3. IN OC;
nei confronti di ST MI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 18/14/2014 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio al giudice civile in accoglimento del ricorso delle parti civili;
Ал udito l'avvocato Marco Dal Toso, quale sostituto del difensore di fiducia della parte civile Comune di Milano, avvocato Maria Rosa Sala, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 aprile 2014, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, ha confermato la condanna di MI IZ alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di favoreggiamento personale commesso in data 13 gennaio 2012 per aver aiutato IK MI ad eludere le investigazioni dell'autorità per l'omicidio dell'agente della polizia municipale OL NO, ha revocato le statuizioni civili adottate in primo grado in favore delle costituite parti civili Comune di Milano e OC NO, ed ha dichiarato inammissibile la richiesta del Procuratore generale della Repubblica, formulata in udienza, di annullare la prima sentenza e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale in relazione alla diversa ipotesi di concorso nel delitto di omicidio. La condotta per la quale lo IZ è stato condannato è quella di aver aiutato IK MI ad eludere le investigazioni dell'autorità subito dopo che quest'ultimo si era reso responsabile del delitto di omicidio del NO, investendolo con una BMW;
precisamente, l'imputato avrebbe aiutato il MI ad eludere le investigazioni dell'Autorità, disincagliando la bicicletta della vittima dalla parte bassa della vettura guidata dal connazionale, autore dell'investimento. La revoca delle statuizioni civili è stata disposta per l'insussistenza di danni morali o materiali derivanti alle costituite parti civili dal reato di favoreggiamento personale, e previa ritenuta ammissibilità delle doglianze formulate in argomento dalla difesa dell'imputato con motivi nuovi. L'inammissibilità della richiesta del Procuratore generale di annullamento della sentenza e trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale è stata dichiarata per l'assenza di appello del Pubblico ministero avverso la decisione di primo grado al fine di far rilevare la diversità del fatto emerso dal dibattimento (secondo il requirente, concorso in omicidio) rispetto a quello oggetto di contestazione (favoreggiamento personale).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, l'avvocato Maria Rosa Sala, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile Comune di Milano, e l'avvocato 2 Nicola Caputo, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile OC NO.
3. Il ricorso del Procuratore generale è articolato in due motivi, nei quali si deduce, congiuntamente, violazione di legge sostanziale e processuale, in rapporto agli artt. 521, comma 2, e 604, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen., in riferimento al mancato annullamento della sentenza di primo grado e conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, previa riqualificazione del fatto in contestazione come concorso in omicidio. Si premette che già il Tribunale si era posto il problema se lo IZ potesse essere ritenuto concorrente nel reato di omicidio (e negli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni colpose e violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. Strada) alla luce sia delle dichiarazioni rese dal MI in udienza dibattimentale il quale ha detto che, subito dopo aver investito un pedone, al - cospetto del tentativo dell'agente NO e di un altro collega di fermarlo ponendosi di fronte alla BMW da lui guidata, aveva concordato nell'immediatezza con l'odierno imputato di darsi alla fuga sia dell'essere stata la vittima - trascinata per oltre duecento metri dopo l'iniziale impatto, e che quel giudice aveva risolto negativamente la questione individuando una preclusione nella contestazione formulata dal Pubblico ministero. Si aggiunge, poi, che lo IZ era seduto a fianco del MI prima, durante e dopo l'investimento, ed era consapevole della minore età di quest'ultimo, sicché sembra ipotizzabile che, in conformità delle dichiarazioni del MI, abbia incitato il medesimo a proseguire nella marcia nonostante l'ostacolo frapposto dal vigile urbano con la sua persona, ed abbia, quindi, posto in essere le condotte volte a cancellare le tracce dell'accaduto in primo luogo per soccorrere se stesso, tanto più da essere riparato all'estero e ritornato in Italia solo in esecuzione di mandato di arresto europeo e dopo circa un anno dai fatti. Tenendo conto di tali circostanze, si osserva che l'art. 604, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che «il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso (...) », e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello deve rilevare la diversità del fatto sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia, in applicazione analogica dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen., quando la stessa sia emersa nel giudizio di appello. Si rileva, inoltre, che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Pubblico ministero non determina alcuna 3 preclusione per il giudice di secondo grado di rilevare la diversità del fatto in ragione degli effetti spiegati sulla posizione dell'imputato, poiché quest'ultimo ha comunque ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini e del nuovo giudizio.
4. Il ricorso dell'avvocato Maria Rosa Sala, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile Comune di Milano, è articolato in due motivi.
4.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in rapporto agli artt. 581, comma 1, lett. a), e 585, comma 4, cod. proc. pen., nonché 167 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato con i motivi aggiunti avendo riguardo alle statuizioni civili pronunciate in primo grado. Si deduce che l'originario atto di appello dello IZ atteneva unicamente all'insussistenza del reato contestato ed al trattamento sanzionatorio, eventualmente con concessione della sospensione condizionale della pena escludendone la subordinazione al risarcimento del danno alle parti civili costituite;
solo con i motivi aggiunti è stata chiesta la revoca della costituzione di parte civile del Comune di Milano e degli eredi NO. Di conseguenza, deve ritenersi che i motivi aggiunti si riferiscono a punti diversi da quelli enunciati nell'originario atto di gravame e sono quindi inammissibili;
ciò tanto più che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena con esclusione della subordinazione del beneficio al risarcimento del danno alle parti civili costituite è stata formulata «senza spendere una parola sulla pretesa civilistica presupposta».
4.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in rapporto agli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla affermata insussistenza di un danno risarcibile per il Comune di Milano. Si deduce che anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite si è riconosciuta la configurabilità di un danno risarcibile derivante dal reato di favoreggiamento per omicidio, e che il Comune di Milano è ente esponenziale della sicurezza e della legalità a tutela dell'incolumità delle singole persone nel suo territorio, nonché dei valori di solidarietà, responsabilità e convivenza pacifica.
5. Il ricorso dell'avvocato Nicola Caputo, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile OC NO, è articolato in unM 4 unico motivo nel quale si lamenta violazione di legge, in rapporto all'art. 585 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato con i motivi aggiunti avendo riguardo alle statuizioni civili pronunciate in primo grado. Nel ricorso sono esposte le medesime ragioni addotte nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Comune di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano è fondato, per le ragioni di seguito precisate, ed il suo accoglimento, implicando l'annullamento della sentenza impugnata, determina l'assorbimento delle questioni dedotte nei ricorsi delle due parti civili costituite.
2. Il ricorso del Procuratore generale pone un duplice ordine di quesiti. In primo luogo, implica di verificare se, e a quali condizioni, giudice di appello abbia il potere di rilevare di ufficio che il fatto è diverso da come contestato a norma degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., anche nella prospettiva di assicurare il corretto esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, chiede di stabilire, in caso di risposta positiva al primo quesito, se, a quali condizioni, e con quali conseguenze, il pubblico ministero possa dedurre, mediante impugnazione, l'omesso esercizio dell'indicato potere officioso.
2.1. Ai fini dell'analisi del primo quesito, occorre innanzitutto accertare quale sia l'ambito del potere del giudice di appello di rilevare il difetto di contestazione tra accusa e sentenza. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265607; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533; Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, Bartolomei, Rv. 238323; Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, Falcone, Rv. 205922). Generalmente, il potere del giudice di appello di dichiarare il difetto di correlazione tra accusa e sentenza viene collegato all'esigenza di assicurare il rispetto del diritto di difesa. Non mancano però decisioni della Corte di•M 5 cassazione che evidenziano come, in realtà, detto potere abbia anche la funzione di garantire il corretto esercizio dell'azione penale. Innanzitutto, si è di recente ritenuto che il potere di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. possa essere legittimamente esercitato proprio nel giudizio di appello, sia pure attivato a seguito di impugnazione del pubblico ministero, per dichiarare la nullità di una sentenza di assoluzione emessa dal primo giudice (cfr. specificamente la fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio). Altre volte, poi, si è ritenuta ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di appello o di rinvio che, riformando una sentenza di condanna emessa in primo grado, aveva assolto l'imputato, invece di rilevare la diversità tra i fatti contestati e quelli accertati (così, Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533, e Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, Bartolomei, Rv. 238323); in particolare, in una delle due decisioni citate, il potere/dovere del giudice di appello (nella specie, in sede di rinvio) di rilevare il difetto di correlazione tra accusa e sentenza di primo grado è stato collegato al divieto di bis in idem, osservandosi che, in forza di tale divieto, l'assoluzione dell'imputato per l'originaria imputazione inibirebbe l'esercizio dell'azione penale (v., per questa considerazione, Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533, che ha richiamato anche Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, dep. 1992, Paglini, Rv. 189397, emessa con riferimento alle corrispondenti disposizioni del codice di rito del 1930). Ancora, una ulteriore pronuncia ha ritenuto che il potere di cui all'art. 521 cod. proc. pen. legittima il giudice di secondo grado ad «esercitare poteri officiosi ai fini degli approfondimenti probatori occorrenti», ed eventualmente anche a disporre perizia, poiché la disposizione indicata «enuncia un principio che permea l'intero ordinamento processuale;
quello della necessaria corrispondenza tra il fatto enunciato e quello accertato», sicché, in conseguenza, è conforme al sistema che il Giudice d'appello, quando riscontri la mancanza di corrispondenza tra il fatto contestato e quello evidenziatosi nel giudizio annulli la sentenza di primo grado e rimetta gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521 e 598 c.p.p. [...]» (così Sez. 4, n. 30065 del 18/06/2008, Sainville, Rv. 240385, con riferimento ad una fattispecie in cui il giudice d'appello, in un procedimento per il reato di lesioni colpose, aveva disposto perizia finalizzata ad accertare le cause del decesso della persona offesa, intervenuto nel corso del giudizio). Una volta verificato che il potere del giudice di appello di rilevare il difetto di contestazione è funzionale anche ad assicurare il corretto esercizio dell'azione penale, a prescindere dall'interesse o dal vantaggio derivabile per l'imputato, occorre valutare entro che limiti ciò sia possibile. Vengono in rilievo, in altri Ал termini, i poteri di cognizione e decisione del giudice di appello. 6 Indubbiamente, il potere di annullare la sentenza di primo grado ex artt. 521 e 598 cod. proc. pen. può avvenire solo nel rispetto del principio di devoluzione ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Il principio di devoluzione, però, non implica che (anche) la specifica questione sia stata dedotta con l'atto di impugnazione, ma solo che la stessa attenga al punto della decisione interessato dall'atto di appello. Ciò posto, la verifica della corrispondenza tra il fatto contestato e quello per il quale è stata pronunciata sentenza è imprescindibilmente ricompresa nella verifica attinente al merito della contestazione: quando è oggetto di impugnazione il punto della decisione concernente la sussistenza dell'addebito, la relativa valutazione implica di per sé, e contestualmente, la verifica della corrispondenza dei fatti accertati a quelli indicati nell'imputazione; del resto, se si opinasse diversamente, il rilievo del difetto di correlazione tra accusa e sentenza in appello sarebbe precluso pure quando esso dovrebbe rispondere allo specifico interesse dell'imputato, che, però, si sia limitato a criticare, nell'atto di impugnazione, l'affermazione della sussistenza del fatto.
Ritenuto che
il potere di annullare la sentenza di primo grado ex artt. 521 e 598 cod. proc. pen. avviene nel rispetto del principio di devoluzione quando l'atto di appello concerne la sussistenza dell'addebito, deve anche escludersi che il suo esercizio incontra limiti attinenti alle prerogative decisorie del giudice di secondo grado. In particolare, il potere in questione non può ritenersi precluso dal divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., poiché detto limite inibisce decisioni di merito meno favorevoli per l'imputato (e fatta salva comunque la possibilità di dare al fatto una definizione giuridica più grave), ma non anche l'adozione di decisioni meramente processuali. In questo senso, peraltro, era chiaramente orientata la giurisprudenza formatasi sulle corrispondenti disposizioni del vecchio rito: in particolare, Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, dep. 1992, Paglini, Rv. 189397, aveva affermato che la sentenza di annullamento emessa in grado di appello per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ancorché impugnante sia il solo imputato, [...] non viola il divieto di reformatio in peius perché il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa (rilevazione omessa dal primo giudice) ed esula perciò dai suoi poteri di cognizione, ed emette di conseguenza una decisione che ha natura squisitamente processuale perché non decide il merito, non pronunciandosi né sul fatto contestato né su quello diverso accertato».
2.2. L'esistenza del potere/dovere del giudice di appello di rilevare di ufficio l'eventuale difetto di correlazione tra l'accusa formulata ed i fatti accertati nel processo ogniqualvolta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di 7 M verificare la sussistenza dell'addebito, impone al medesimo decidente di fornire puntuale risposta nel merito quando una delle parti, nel corso del giudizio davanti a lui, solleva la relativa questione. L'omissione di una risposta nel merito alla specifica richiesta di una delle parti in proposito implica inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, se il giudice di appello nega, come nel caso di specie, di essere titolare del potere in questione, a fronte di esplicita richiesta del pubblico ministero avanzata nel corso del giudizio, invece di precisare se sia in concreto configurabile o meno il difetto di correlazione tra l'accusa formulata ed i fatti accertati nel processo, si produce una nullità di ordine generale a regime intermedio che attiene alla partecipazione del magistrato requirente al procedimento ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.3. La nullità derivante dall'omessa risposta nel merito alla richiesta, dedotta dal pubblico ministero nel corso del giudizio di secondo grado, di rilevare se i fatti accertati sono diversi da quelli oggetto di contestazione implica, quindi, la regressione del procedimento davanti al giudice di appello, affinché lo stesso esamini la stessa compiutamente sotto il profilo sostanziale, ex art. 185, coma 3, cod. proc. pen. Nel nuovo giudizio, poi, il giudice di appello, qualora giunga a concludere per la sussistenza del difetto di correlazione, dovrà dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al Pubblico ministero;
qualora, invece, pervenga ad escludere nel merito il difetto di correlazione, dovrà dichiarare se i fatti accertati forniscono o meno prova della sussistenza dell'addebito, come formulato nell'originaria imputazione.
3. In applicazione dei principi esposti, la decisione della Corte d'appello di Milano impugnata in questa sede deve essere annullata. I giudici della Corte distrettuale lombarda, infatti, aditi da impugnazione della difesa in ordine (anche) alla sussistenza del fatto, hanno confermato la condanna dell'imputato MI IZ per il reato di favoreggiamento, erroneamente affermando l'inammissibilità della richiesta formulata dal pubblico ministero nel dibattimento di secondo grado, in sede di discussione, di rilevare il difetto di corrispondenza tra i fatti emersi nel corso del giudizio e quelli oggetto di contestazione, e muovendo dall'inesatto presupposto dell'assenza di qualunque loro potere in proposito in assenza di specifico appello sul punto da parte degli Uffici giudiziari requirenti. L'annullamento, pertanto, deve essere disposto perché si proceda a nuovo giudizio di appello che dia risposta nel merito alla questione così sollevata. 써 8 4. L'annullamento della sentenza impugnata, a causa della rilevata nullità, e della conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, determina l'assorbimento dei ricorsi delle parti civili. Invero, la regressione del procedimento davanti al giudice di appello conseguente al rilievo della nullità della decisione impugnata in questa sede impone al medesimo, anche nell'ipotesi in cui escluda in concreto il difetto di correlazione tra fatti accertati e fatti oggetto di formale contestazione, di pronunciarsi ex novo su tutte le questioni rilevabili nel giudizio di secondo grado, ivi comprese quelle attinenti all'ammissibilità dei motivi aggiunti all'atto originario di impugnazione e, più, in generale, all'ammissibilità della costituzione delle parti civili nel presente processo ed alla sussistenza di un danno risarcibile in capo alle stesse. L'assorbimento dei ricorsi delle parti civili preclude anche, in questa fase, qualunque pronuncia sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese relative all'azione civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 9 settembre 2016 I Presidente Il Consigliere estensore Antonio Corpo Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA| oggi 13 OTT 2016 1 Fuzionario Giudiziario 9