Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
Anche in relazione ad intercettazioni cosiddette "ambientali" è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, ma il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende alla verifica della corrispondenza di quanto presupposto in ordine alla mancanza o inidoneità delle apparecchiature esistenti presso l'ufficio dell'accusa e la realtà effettuale perché, in tal caso, la critica non riguarda più la ragione della decisione ma il giudizio di valore di adeguatezza degli impianti, che è fuori della portata critica del giudice e del difensore.
In tema di intercettazioni, qualora l'acquisizione degli esiti delle captazioni disposte in un procedimento sia richiesto dall'imputato in procedimento diverso, non è necessario procedere agli adempimenti previsti all'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., che sono invece dovuti nel caso in cui la richiesta è avanzata dal pubblico ministero. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nel processo cumulativo va salvaguardato il diritto di difesa di tutti e pertanto quando la richiesta venga avanzata dal pubblico ministero o da un altro coindagato nella fase investigativa, le anzidette formalità devono necessariamente essere adempiute nei confronti di tutti gli indagati che non hanno richiesto l'acquisizione, non essendo gli stessi, per la riservatezza di tale fase, in grado di interloquire; quando invece la richiesta sopraggiunge nel dibattimento, poiché ciascuna parte può e deve valutare la convenienza di una data condotta ed esprimere la propria posizione al riguardo, la necessità dei detti adempimenti si verifica solo nei confronti di quegli imputati che si sono opposti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2001, n. 8440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8440 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMELO SCIUTO - Presidente - del 26/01/2001
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - N. 201
3. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - N. 46028/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AR CL nato in [...]ò di Piave il 19 agosto 1954;
2) LO ES US nato in [...] il [...];
3) DI IN nato in [...] il [...];
4) DI CO US nato in [...] il [...];
5) NI OL nato in [...] il [...];
6) AG CO nato in [...] il [...];
7) VE AN nato in [...] il [...];
8) AO EL nato in [...] il [...];
9) BA OL nato in [...] il [...];
10) D'CO AN nato in [...] il [...]. a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. Antonio Leo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'appello.
Udito il difensore del ricorrente Carminati, avv. Cicorella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal suo assistito. Udito il difensore del ricorrente IN CO, avv. Adami, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal suo assistito.
Udito il difensore del ricorrente Mogavero, avv. Saponara, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal suo assistito.
Udito il difensore del ricorrente OL, avv. Rizzoli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal suo assistito. La Corte rileva.
1. Il procedimento trasse origine da complesse ed approfondite indagini concernenti un grosso traffico di sostanza stupefacente del genere hashish attivato da alcune persone facenti capo all'esercizio denominato "Tanascarpa" gestito da tale NA AP e dalla sua convivente OS ZI.
Intercettazioni telefoniche e ambientali consentirono di seguire l'attività criminosa passo per passo sì da pervenire anche al sequestro di grossi quantitativi di sostanza stupefacente, tra i quali, in particolare, quelli di Kgr. 276 di hashish, in una occasione, e di Kgr. 300 sempre di hashish, in altra occasione. Dopo il primo dei due sequestri appena ricordati, si procedette all'arresto del AP il quale iniziò una attiva e fruttuosa collaborazione investigativa, non solo fornendo notizie e prove quanto all'attività cui egli direttamente, con numerosi altri personaggi, aveva partecipato, ma anche in relazione ad altri reati dei quali aveva avuto conoscenza. Ne seguì l'esercizio dell'azione penale nei confronti di numero se persone, la posizione della maggior parte delle quali è stata definita con riti alternativi, o altrimenti;
peraltro, non tutti coloro che furono ritenuti colpevoli in questo processo hanno proposto ricorso in sede di legittimità. Per facilitare la comprensione dei motivi di ricorso di coloro che vengono all'odierno giudizio della Corte e, quindi, delle ragioni della decisione, appare opportuno delineare la posizione di ciascuno esaminandola individualmente, secondo l'ordine della rubrica di accusa.
2. CL AR.
2.1. In primo grado il AR fu ritenuto colpevole:
(a) - unitamente ad altri prevenuti tra i quali;
per quel che riguarda la presente fase processuali, US LO ES, dei reati contestati ai capi 1-bis e 3, i cui fatti d'imputazione sono stati valutati unitamente e come un unico addebito;
esso concerne una operazione di importazione dal Marocco di circa 3.000 Kgr. di hashish con l'utilizzo di una nave appositamente acquistata, operazione non portata a termine per l'imprevisto arresto del ricorrente avvenuto il giorno 11 maggio 1996; e altra operazione di importazione, effettivamente portata a compimento, di kgr. 275 della stessa sostanza, sequestrata dalla Polizia giudiziaria nel territorio di Vercelli mentre veniva trasportata a destinazione con un autocarro di proprietà del LO ES, il quale non aveva potuto provvedere di persona perché in vacanza;
(b) - di altra operazione di commercio, di circa Kgr. 300 di hashish, importato dal Marocco e smerciato in parte (circa 100 chili) in Spagna (fu consegnata a tale Vincenzo Reale, residente in quello Stato a titolo di ricompensa per l'appoggio prestato nella precedente operazione), in parte sistemata dal consocio e coimputato LF RR nel territorio nazionale;
(c) - di altra operazione concernente l'importazione di Kgr.
6.000 di hashish acquistato sempre in Marocco, trasportato con la nave CAM SCOUT, appositamente acquistata. Kgr. 2000 di questa partita vennero introdotti nel territorio nazionale tramite il valico di Ventimiglia a mezzo di un autocarro;
di essi, kgr. 437,85 furono sequestrati dalla Polizia giudiziaria il giorno 8 novembre 1996. Per questi fatti, tutti rubricati nella fattispecie legale di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il AR fu condannato alla pena complessiva di anni 9 di reclusione e L. 250.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2.2. Tramite il difensore, CL AR, nel ricorrere per cassazione, deduce nove mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
2.2.1. Con i primi tre mezzi di annullamento denunzia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ex artt. 270 comma 2 e 268 commi 6, 7 ed 8, c.p.p..
2.2.1.1. Sostiene il deducente che l'acquisizione in giudizio e l'utilizzazione, ai fini della decisione, dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte da altra autorità giudiziaria in altro procedimento, quali quelle fatte eseguire dalla Procura distrettuale antimafia di Milano, non fu preceduta, come invece stabilisce la legge di rito, dal deposito delle registrazioni presso la segreteria del pubblico ministero e dalle altre operazioni previste dal codice di procedura penale, ivi compresa la messa a disposizione dei difensori dei provvedimenti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, dei relativi verbali e delle trascrizioni. Invece, secondo il deducente, i risultati di quelle intercettazioni sarebbero stati acquisiti al processo a discussione ultimata, senza dare alla difesa alcuna possibilità di realizzare i doverosi controlli di forma e di merito e di interloquire sul loro contenuto. Ciò avrebbe generato un insanabile vizio di acquisizione probatoria contaminante tutto il procedimento, per violazione della specifica normativa in tema di acquisizione dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimento, sì da integrare la fattispecie inibitorici dell'utilizzazione di prove comunque acquisite contro i divieti della legge processuale, ex art. 191 c.p.p.. Progredendo nell'analisi della situazione processuale denunziata, il deducente evidenzia che, qualora si dovesse ritenere che l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 270 comma 2 c.p.p. non sia sanzionata di inutilizzabilità patologica (vale a dire assoluta), sarebbe integrata una ipotesi di illegittimità costituzionale della normativa codicistica, per contrasto con l'art. 2 n. 3 della legge delega n. 81 del 1987, la quale stabilì il canone, cui il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi, della necessaria "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento". L'impedimento frapposto alla difesa quanto alla conoscenza dei risultati di intercettazioni realizzate in altro procedimento e l'ostacolo, di fatto venutasi così a determinare, impeditivo dell'esercizio del potere-dovere di controllare ed interloquire in merito, comporterebbe la violazione del principio di parità delle parti nel processo penale, oltre che la violazione della legge di delega.
Questa eccezione, fondata sugli stessi presupposti di fatto, è stata sviluppata, con analoghe argomentazioni, anche, dalla difesa di US LO ES;
sicché appare opportuno trattare la questione cumulativamente in questa sede.
2.2.2.2. Da quanto risulta dalla sentenza impugnata, in linea di mero accadimento processuale non contestato (anzi esplicitamente ammesso in un passaggio dell'elaborato razionale difensivo prodotto nell'interesse del AR), nel corso del dibattimento di primo grado i difensori di alcuni imputati chiesero l'acquisizione, a fini difensivi, degli atti relativi al subprocedimento di intercettazioni telefoniche attivato dalla Procura distrettuale antimafia di Milano in altro procedimento, fornendo tutti i dati necessari alla individuazione dei relativi atti. Il Tribunale, sempre in pubblico dibattimento e con l'accordo, seppure tacito, di tutte le parti presenti in causa, dispose l'acquisizione di quegli atti, ovviamente in copia, e poi ne fece l'utilizzo che il caso richiedeva, essendo ritualmente entrati a far parte del coacervo probatorio dibattimentale.
La mancata opposizione dei difensori presenti, diversi da quelli che ne avevano chiesto l'acquisizione, venne intesa dal Giudice del merito come consenso.
Solo in sede d'impugnazione, sempre per quanto emerge dalla sentenza impugnata, fu sollevata la contestazione sulla irrituale acquisizione degli atti di cui si sta parlando e sulle carenze circa gli adempimenti di rito.
Osserva il Collegio che i tre motivi, da valutare unitariamente attesa la stretta connessione tra loro, non sono fondati.
2.2.2.3. In linea di diritto deve rilevarsi come non sia da confondere l'ipotesi in cui, ai fini di accusa, e nel corso dell'investigazione, o anche del dibattimento, si proceda all'acquisizione degli atti relativi ad intercettazioni telefoniche (o ambientali) realizzate in altro procedimento, rispetto a quella di acquisizione ad opera o su richiesta della difesa e a fini di discarico. Nel primo caso, l'omissione degli adempimenti previsti dall'art. 270 c.p.p. (e dall'art. 268 commi 6, 7 e 8 stesso codice, esplicitamente richiamato) non può non comportare la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni realizzate nell'altro procedimento, poiché è la stessa legge di rito che lo stabilisce nell'incipit dell'art. 270 ("I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi (...)").
La ragione della disposizione appare di palmare evidenza: se l'accusa intende utilizzare i risultati di intercettazioni altrove realizzate, ferma la sussistenza dei requisiti di operatività (procedimento riguardante reato per il quale sia obbligatorio l'arresto in flagranza;
indispensabilità per l'accertamento del fatto), deve rispettare essenzialmente lo stesso protocollo procedimentale previsto per l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni realizzate nel dato procedimento;
quindi, deve mettere in grado la difesa di svolgere il proprio ruolo di controllo e verifica.
2.2.2.4. Diversa è la situazione che viene in evidenza quando i risultati di intercettazioni realizzate in altro procedimento vengano prodotti o esibiti dalla difesa ovvero, il che è sostanzialmente lo stesso, acquisiti su sua richiesta. Qui le esigenze di garanzia che presiedono al dettato dell'art. 270 c.p.p. non sussistono, perché è proprio la difesa che, dopo avere, ovviamente, adeguatamente ponderato il pro e il contro della sua istanza, chiede l'acquisizione di quegli atti, dalla cognizione e valutazione dei quali intende trarre benefici alla propria posizione. L'acquisizione non è realizzata ne' a sorpresa ne' a carico del prevenuto;
anzi, il presupposto è proprio quello che di esso (acquisizione) la difesa debbo o possa beneficiarne.
In tale situazione, semmai, il problema potrebbe sorgere quanto alla posizione dell'accusa, la quale, non conoscendo gli atti di cui si chiede l'acquisizione, potrebbe vedere compromessa, alla cieca, la propria posizione processuale. Ma questo problema qui non esiste. Dal punto di vista sin qui considerato, può dunque concludersi nel senso che quando i risultati di intercettazioni telefoniche (o ambientali) realizzate in procedimento diverso vengano acquisiti dall'accusa e su richiesta dell'accusa nel corso della fase investigativa o di quella dibattimentale, gli adempimenti di cui all'art. 270 c.p.p. sono da ritenere essenziali ai fini della utilizzabilità di quegli elementi. Qualora, invece, le intercettazioni realizzate nell'altro procedimento siano acquisite su richiesta dell'indagato-imputato, scontandosene la conoscenza e la valutazione favorevole ai fini di difesa, quegli adempimenti risultano non solo superflui ma, dipendendo dall'attività della controparte (dell'accusa), ingiustificata mente ostativi alla realizzazione del fine perseguito.
2.2.2.5. Nell'ipotesi, certo non infrequente, di procedimento coinvolgente più indagati-imputati, la soluzione della problematico che ne occupa, a giudizio del Collegio, deve essere necessariamente differenziata, a seconda che la richiesta e l'acquisizione avvengano nel corso della fase investigativa o in quella del dibattimento. Nel primo caso, le stesse ragioni poste a fondamento della soluzione sopra prospettata impongono di ritenere che nei riguardi degli indagati, diversi dal richiedente, debbono essere adempiute le formalità garantistiche previste dall'art. 270 c.p.p., perché gli interessati diversi non sono in grado di valutare la portata e le conseguenze sulla propria posizione, di quella acquisizione;
la fase investigativa, invero, è caratterizzata da essenziale riservatezza. Altra, invece, è la soluzione che deve darsi quando la richiesta e l'acquisizione avvenga in sede dibattimentale, ove ciascuna parte è presente con il proprio difensore e ha diritto di interloquire prima che la decisione sia adottata ed esprimersi al riguardo. Nel pubblico dibattimento, nel processo accusatorio, si dispiegano tutte le potenzialità del "processo di parti", a parti in uguale condizione e posizione nei diritti e nei doveri, sicché a ciascuna è riservato, in esclusiva, il giudizio sulla convenienza di una data condotta. Con la conseguenza che, a fronte della richiesta di un'altra parte (sia essa la controparte d'accusa - pubblica o privata-, sia quella, omologa o in conflitto, di altro imputato, spetta a ciascuna difesa assumere una qualche posizione che, incensurabile nella scelta, è da ritenersi, per definizione, conforme al proprio interesse processuale.
Ne viene, ulteriormente, che ove la parte diversa da quella richiedente si associ alla richiesta, esplicitamente o implicitamente, essa viene a trovarsi, per sua libera scelta, in posizione coincidente con quella del richiedente l'acquisizione probatoria. Nell'altra ipotesi, l'opposizione all'acquisizione comporterà la inutilizzabilità nei suoi riguardi dei risultati di quelle intercettazioni, a meno che non siano posti in essere gli adempimenti di garanzia previsti dal codice di rito, sopra più volte richiamati.
Non deve sorprendere tale conclusione perché la inutilizzabilità, anche patologica, riguarda pur sempre la posizione di una data parte del processo, e perché nessun istituto di garanzia può trasformarsi in un pregiudizio per l'accusato, a difesa del quale, invece, è stato concepito.
2.2.2.6. Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la richiesta di acquisizione degli atti relativi alle intercettazioni eseguite presso la Procura della Repubblica distrettuale di Milano, venne avanzata da alcuni difensori nel corso del pubblico dibattimento di primo grado;
i difensori di tutti gli imputati presenti nulla opposero lasciando intendere, come la Corte d'appello ha poi, non implausibilmente, ritenuto, di consentire all'acquisizione.
Alla luce delle esplicitazioni di cui sopra appare evidente come, stante il consenso di tutte le parti. non era necessario procedere agli adempimenti, la carenza dei quali viene, ora, posta a fondamento dei motivi di annullamento della sentenza della Corte di Milano. Carenza che, comunque, non potrebbe giammai condurre al totale, annullamento della sentenza in ogni sua determinazione poiché, al massimo, potrebbe implicare la inutilizzabilità degli elementi (di accusa, mai di quelli di difesa) tratti da quelle intercettazioni - che sono diverse da quelle realizzate nel negozio "Tanascarpe" del AP, circa le quali nulla si obietta -. E, poiché il deducente non indica neppure quali elementi d'accusa a suo carico da quelle Intercettazioni sarebbero stati tratti, anche sotto questo profilo le ragioni di ricorso risultano prive di concludenza rispetto alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
2.2.2.7. L'approdo cui è pervenuta la discussione priva di pertinenza e di rilevanza, in questo processo, l'eccezione relativa al dubbio di conformità alle disposizioni della legge di delega dell'art. 270 comma 2 c.p.p., e, quindi, della denunzia di sospetta costituzionalità della norma, come sopra delineata nei motivi di ricorso fin qui esaminati.
2.2.3. Con il quarto mezzo di annullamento, il deducente, dopo complesse considerazioni preliminari, perviene alla conclusione secondo la quale, a stare agli elementi probatori raccolti in atti, sarebbe positivamente provata la impossibilità del prevenuto di partecipare ai fatti addebitatigli e per i quali fu condannato. Infatti, esplicita il deducente, a parte la non credibilità delle dichiarazioni degli accusatori AP e BENDRIUCH EL DO per la contraddittorietà intrinseca delle stesse e per la loro non sovrapponibilità, pur volendo ammettere una iniziale partecipazione del prevenuto alla prima operazione di importazione di stupefacente, abortita prima di nascere, sarebbe certo che il AR, ristretto in carcere e così detenuto per tutto il tempo in cui le successive operazioni si sarebbero realizzate, non fu in grado di parteciparvi ed anzi nulla potette conoscere di quanto gli altri andavano facendo. Per sostenere tale motivo di ricorso il deducente attinge con ampiezza agli atti del processo citando dichiarazioni di coimputati ed altri elementi e così fornendo una propria lettura a tutto il coacervo probatorio, tanto da svilire il risultato decisorio cui la Corte territoriale è pervenuta.
Osserva il Collegio che il profilo in diritto dell'articolato e complesso mezzo di annullamento è infondato, mentre tutti gli aspetti debbono ritenersi inammissibili.
Sotto il primo aspetto deve osservarsi che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, regolanti il concorso di persone nel reato (art. 110, in riferimento agli artt. 40 e 42, c.p.).
I Giudici del merito hanno accertato che il AR ebbe a versare la somma di duecento milioni di lire al fine di contribuire con gli altri soci, all'acquisito di una nave da destinare al trasporto di hashish dal Marocco in Italia, tramite la Spagna. È stato accertato, altresì, che una operazione venne realizzata, seppure in due tempi, mentre il pervenuto era ancora libero;
ed, infatti, quanto a questo primo episodio le doglianze del ricorrente appaiono piuttosto sfumate. La sua critica si concentra sulle altre e successive operazioni;
ma la Corte di Milano ha considerato, facendo applicazione di una regola di esperienza di intuitiva e corrente valenza, che non si acquista una nave per realizzare un solo trasporto: in tale operazione, per la quale il ricorrente si caricò del maggior peso finanziario, era insito il programma di successivi trasporti che il gruppetto di soci intendeva realizzare. La imprevista detenzione del AR, pur avendo creato problemi di vada natura, non rese impossibile l'esecuzione degli altri trasporti, dei quali altri soggetti dovevano occuparsi, una volta che il ruolo del detto imputato era proprio quello del finanziatore ed era stato già svolto mediante la messa a disposizione della cospicua somma, necessaria per l'acquisto del mezzo di trasporto, che costituì il maggiore sforzo economico del gruppetto.
Non vale contrapporre che non vi fu contestazione di associazione per delinquere, perché la programmazione di più episodi di fatti di reato non necessariamente integra il delitto associativo che, perché sussista, ha bisogno di ben altre condizioni che, probabilmente, nel caso di specie non sussistevano. Ciò che rimane insuperabile - e la difesa non lo supera - è la considerazione, di intuitiva valenza logica, secondo la quale non si acquista una nave per realizzare un solo trasporto: in una operazione del genere è insito un programma che non è detto debba necessariamente sfociare in un vincolo associativo e coinvolgere la commissione di un numero indefinito di reati.
Plausibile, e certo non tacciabile di manifesta illogicità o di stravaganza, la regola di esperienza invocata ed applicata dal Giudice del merito: il finanziamento, dell'acquisto della nave implica l'adesione a un programma di più viaggi, dal quale non risulta che il AR si sia mai dissociato.
Non rileva, quindi, che i singoli trasporti siano stati realizzati mentre il ricorrente era detenuto, posto che - a parte la circostanza che, secondo il Giudice del fatto, egli, pur in quello stato, continuò ad occuparsi degli affari per i quali aveva compiuto uno sforzo economico non lieve - il suo ruolo era stato già svolto ed egli era consapevole che quella nave non doveva e non poteva rimanere inoperosa sol perché egli era detenuto.
Sono presenti, nella fattispecie concreta, gli elementi richiesti dall'art. 110 c.p.: una condotta consapevole, un apporto causale alle realizzazione del fatto, un evento di reato previsto e voluto. Passando agli ulteriori profili del motivo di ricorso, deve evidenziarsene, come preannunciato, la inammissibilità in ogni aspetto implicante argomentazioni di merito.
Motti passaggi critici sono poggiati su evidenze che non risultano dalla sentenza impugnata, tanto che per costruire le tesi di difesa, il deducente è costretto a fare ricorso agli atti del processo, selezionando quelli che più si addicono a sostenere il proprio punto di vista;
il Collegio, per dare un giudizio, dovrebbe leggere tutti gli atti del processo: il che non è consentito.
Sullo specifico problema della valenza delle dichiarazioni del coimputato AP, ritenuto dichiarante de relato, la Corte territoriale ha spiegato come la mancanza di un contatto diretto tra questo e il ricorrente AR, non significa irrilevanza delle dichiarazioni, perché il contenuto delle stesse venne riscontrato da una serie di elementi corroboranti fondati, principalmente, sulle ammissioni dello stesso prevenuto, il quale non negò di avere versato la cospicua somma di duecento milioni per l'acquisto della nave. E questo è il fatto che coinvolge il ricorrente in tutta fa vicenda secondo il meccanismo logico giuridico di cui si è avanti parlato.
2.2.4. Con il quinto e con il sesto mezzo di annullamento il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 523 comma 6 c.p.p., in relazione agli artt. 513 e 192 stesso codice.
Il deducente si duole perché i Giudici del merito (il Tribunale di Busto Arsizio prima e la Corte di Milano dopo), hanno tratto elementi di sostegno motivazionale, e, quindi, di convincimento, dal contenuto narrativo di una videocassetta fatta pervenire dal coimputato LF RR, mentre era ancora latitante, quando la discussione conclusiva del primo giudizio era ormai in corso. Secondo, il deducente, quella cassetta doveva essere cestinata e non poteva assolutamente giustificare la interruzione della discussione per la sua visione e per l'ascolto del contenuto dichiarativo memorizzato, non sussistendo le ragioni tecniche indicate dall'art. 523 comma 6 c.p.p.; anzi, mai potrebbe darsi spazio a un simile stravagante (extra ordinem vagantem) strumento di intervento nel processo da parte di un imputato latitante il quale, conservando lo stato di libertà, sarebbe riuscito ad introdursi nel processo facendo sapere solo ciò che gli conveniva, dopo avere conosciuto quanto emerso nel dibattimento, e sottraendosi, così, alle contestazioni dei difensori dei soggetti comunque coinvolti dalle sue dichiarazioni, con violazione del precetto di cui al novellato art. 111 Cost.. Osserva il Collegio che sotto l'aspetto meramente teorico, le osservazioni difensive appaiono plausibili. Tuttavia, va rilevato che nel caso di specie, le cose sono andate diversamente da quanto presupposto dal ricorrente.
Intanto va ricordato che nessun beneficio venne al RR dall'inusuale intervento difensivo, visto che fu condannato alla pena di 14 anni di reclusione e 350.000.000 di multa e nessuna delle sue giustificazioni venne creduta non solo a suo beneficio quanto anche a sollievo o a carico di altri soggetti. Infatti, la Corte territoriale, seppure occasionalmente fa riferimento al contenuto di quella videocassetta, non trae certo elementi di prova e neppure di corroborazione alle accuse, ma si limita a sporadici richiami del tutto privi di efficacia probante, tanto da potersi tranquillamente concludere che anche senza quel "video" nullo sarebbe cambiato quanto a decisione sulla posizione del AR.
Ma ciò che deve porsi in adeguato rilievo è che l'acquisizione al processo, la visione e l'ascolto del video", furono realizzati nel corso del dibattimento, vale a dire in presenza delle parti e, per quello che la Corte di Milano evidenzia, nessuno dei difensori ebbe a fare opposizione alla decisione di ascolto. Solo dopo averne appreso il contenuto alcuni tra gli interessati ebbero a sollevare riserve e contestazioni;
ma, in un processo di stile accusatorio, in un processo di parti, era troppo tardi. Si è già evidenziato, discutendo dei primi tre motivi di questo ricorso, il ruolo decisivo che spetta alle parti in un processo governato da ampi poteri di intervento sulla formazione della prova riconosciuti alle parti. Neppure il rilievo circa io sussistenza, o meno, nell'ipotesi in considerazione, del requisito richiesto dal comma 6 dell'art. 523 c.p.p., appare conducente, posto che, da un canto, trattosi pur sempre di valutazione di merito non rigovernabile in sede di legittimità, dall'altro canto, che la parte era presente e nulla eccepì, così dando il suo contributo al compimento dell'atto che ora contesta sollevando eccezioni che sarebbero dovute essere proposte in continenti (art. 182 comma 2 C.P.P.). Infine, del tutto privo di interesse, ai fini difensivi, risulta il rilievo secondo il quale il contenuto dichiarativo risultante dal nostro registrato non potrebbe essere considerato spontanea dichiarazione dell'imputato utilizzabile contro di lui. Il RR ha ammesso le sue responsabilità e si è acquietato alla decisione di secondo grado portante una pesante condanna.
2.2.5. Con il settimo mezzo di annullamento il deducente denunzia vari vizi della motivazione della sentenza impugnata, i quali spaziano dalla illogicità assuntamente manifesta, quanto alla valutazione delle fonti di prova sussunte al di fuori del contesto storico del processo, alla "distorsione valutativa del significato" delle stesse dichiarazioni, al travisamento del fatto sulla portata della chiamata in reità e, infine, alla omessa considerazione di specifici motivi di gravame.
Con questo motivo di ricorso viene passato in rassegna tutto il coacervo probatorio, quale appreso e valutato dal deducente, per venire alla conclusione di nullità della sentenza della Corte d'appello.
Osserva il Collegio che il poderoso sforzo difensivo non può approdare al risultato auspicato, essendo fondato sul senso e sulla valenza che il deducente intende attribuire alle dichiarazioni (più esattamente: ad alcune dichiarazioni, quelle citate) dei coimputati e degli altri dichiaranti.
Su tale base nessun controllo di legittimità è possibile. L'operazione logica posta in essere dal deducente non può essere positivamente apprezzata: si parte, infatti, con il dare per certo e per provato ciò che tale non è quanto meno perché in contrasto con l'accertamento dei Giudici del merito (inefficacia delle dichiarazioni del AP perché ritenute de relato e prive di riscontro, improbabilità del contenuto delle dichiarazioni del BENTRIOUCH, inutilizzabilità delle intercettazioni, e via di seguito); al contrario, in sede di legittimità si deve partire proprio e solo dall'accertamento in fatto come ritenuto dal giudice del merito, essendo nota la carenza di potere valutativo sul fatto da parte della Cassazione.
2.2.6. Con l'ottavo mezzo di annullamento il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 42 e 110 c.p. quanto al ritenuto concorso del prevenuto nella commissione dei reati da altri perpetrati, nonostante l'assenza di prova circa la sua partecipazione, come consapevolezza del fatto criminoso da altri materialmente commesso, e senza la conoscenza delle condotte dagli altri poste in essere;
quindi, con violazione dei principi che assistono la fattispecie del concorso nel reato.
Per sostenere tale motivo il deducente riprende il tema della detenzione subita dal AR dopo che era stata organizzata la prima e più massiccia operazione di importazione non venuta a materiale compimento.
Osserva il Collegio che l'essenzialità delle ragioni poste a sostegno del motivo è stata già discusso occupandosi del quarto motivo di ricorso, laddove è stata esaminata la ragione della decisione di coinvolgimento del ricorrente nella commissione degli altri fatti di importazione di sostanza tossica pur nella sua permanenza in carcere.
La conclusione del giudice del fatto si è fondata sulla ritenuta continuità della prima operazione - fallita - con la seconda;
questa, anzi, è stata ritenuta la vera operazione d'illecita importazione sostenuta dai cospicuo contributo finanziario del AR (acquisto della nave).
2.2.7. Con l'ultimo mezzo di impugnazione, deducendo vizio di motivazione quanto al diniego dell'attenuante generica ed erronea applicazione dei parametri in catalogo all'art. 133 c.p., il ricorrente esprime doglianze quanto al trattamento sanzionatorio. Le ragioni esplicitate dalla Corte di Milano per giustificare il rigetto della richiesta di attenuazione della pena sarebbero prive di logicità e in contrasto con la realtà processuale, laddove si sostiene, in specie, che anche durante, la carcerazione il prevenuto avrebbe continuato a mantenere rapporti con i soci nel crimine. Osserva il Collegio che non sussistono i vizi denunziati;
si tratta, invece, di valutazioni di merito peraltro collimanti con la convinzione maturata, dal giudice quanto a gravità del fatto contestato al prevenuto e ritenuto in giudizio.
2.2.8. Complessivamente, dunque, il ricorso proposto da CL AR deve essere rigettato;
il ricorrente va condannato a pagare le spese processuali in solido con gli altri ricorrenti i ricorsi dei quali sono rigettati o dichiarati inammissibili.
3. US LO ES.
3.1. In primo grado il LO ES fu ritenuto colpevole del fatto di cui si è parlato sopra al punto (a) dell'imputazione relativa al AR: Si ritenne, infatti, che egli aveva concordato con gli altri soci la importazione e il trasporto dello stupefacente, per quanto era emerso dalle intercettazioni telefoniche ed era risultato anche all'atto del sequestro dell'autocarro, di proprietà del LO ES, sul quale venne rinvenuto un telefono cellulare intestato al predetto ed alla quale utenza il ricorrente aveva telefonato dall'estero per assicurarsi del buon andamento dell'operazione di trasporto dell'hashish.
Per tale fatto, rubricato sotto la rubrica di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il ricorrente fu condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione e L. 50.000.000 di multa, esclusa l'aggravante dell'ingente quantità. Proposero appello sia l'imputato che il pubblico ministero il quale lamentò violazione di legge in relazione all'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990); impugnazione che la Corte milanese ritenne fondata ma,
confermando il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, e rigettando altresì l'appello dell'imputato, lasciò inalterato il trattamento punitivo.
A mezzo del difensore US Lo ES, nel ricorrere per cassazione, deduce sei mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
3.2. Con i primi tre mezzi di annullamento, rubricati per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e questione di costituzionalità dell'art. 270 c.p.p., sviluppa censure sostanzialmente omologhe a quelle dedotte dalla difesa del AR (v. p. 2.2.1) quanto all'utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche realizzate in altro procedimento condotto nei riguardi di altri prevenuti dalla Procura distrettuale di Milano ed acquisite al processo senza l'osservanza delle formalità previste dal codice di rito.
Le ragioni di ricorso sono sostanzialmente le stesse sviluppate nell'interesse del coimputato sicché, per la motivazione di rigetto, è sufficiente fare rinvio a quanto è stato discusso sull'analoga censura proposta dal AR (v. avanti, õ 2.2.2), con l'ulteriore precisazione, per quel che può valere, che, per quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, fu proprio il difensore del LO ES (unitamente a quello del RR) a chiedere, nel corso del dibattimento, l'acquisizione di quelle intercettazioni sostenendo di poter trarre elementi di prova a discarico.
3.3. Con il quarto mezzo di annullamento il ricorrente denunzia erronea applicazione degli artt. 42 e 110 c.p. per assoluto difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie concorsuale quanto a consapevolezza del fatto criminoso altrui. Secondo il deducente il trasporto della sostanza stupefacente avvenne nella ignoranza del prevenuto che si trovava all'estero per godersi le ferie annuali;
ne' le circostanze che nell'occasione del trasporto dell'ingente quantità di hashish sarebbe stato utilizzato un autocarro di sua proprietà e che il conducente dell'automezzo sarebbe stato trovato in possesso di un telefono cellulare al ricorrente intestato, proverebbero la consapevolezza del fatto criminoso e sarebbero idonee a coinvolgerlo nella responsabilità penale.
Osserva il Collegio che il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha posto in rilievo, ed utilizzato per la decisione, ben altri elementi di fatto, dai quali ha tratto la convinzione che il prevenuto aveva dato l'assenso all'operazione di importazione (intesa come prosecuzione e realizzazione del primo tentativo abortito) e deliberatamente e consapevolmente consegnato l'autocarro e il cellulare per consentire il trasporto dell'hashish, circa il buon esito del quale trasporto si informò mentre era in corso di realizzazione chiamando proprio la sua utenza satellitare, per come avanti si è ricordato.
La sentenza censurata ha fornito la prova della sussistenza degli elementi in fatto su cui ha fondato il giudizio di partecipazione nella commissione del reato: una condotta consapevole, un producente apporto causale, un evento di reato;
il che soddisfa il giudizio di legittimità.
3.4. Con il quinto e con il sesto mezzo di annullamento il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e difettosità di motivazione quanto al riconoscimento, su appello del pubblico ministero, dell'aggravante speciale della ingente quantità, ex art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, anche se da tale operazione non derivò conseguenza negativa per il ricorrente, posto che il Giudice del gravame mantenne fermo il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto negli stessi termini attuati dal Giudice di primo grado.
Secondo il deducente non sarebbero state effettuate quelle complesse indagini di mercato, di destinazione della merce e di valore, che la giurisprudenza della Cassazione richiederebbe, ne' sarebbe stato apprestato un apparato razionale idoneo a sostenere la decisione di riforma della prima sentenza che aveva escluso la sussistenza, in concreto, dell'aggravante in questione.
Osserva la Corte che il motivo non è fondato.
Sotto il primo profilo, va rilevato che, quanto ai parametri atti ad individuare la sussistenza e consistenza dell'aggravante della quantità ingente, di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza della Corte ha, negli ultimi tempi, adottato criteri più sintetici, consapevole delle non poche aporie logiche e difficoltà fattuali conseguenti alla parametrazione della quantità di sostanza stupefacente su indici labili e di difficile accertamento, quali il mercato di destinazione nelle sue componenti spaziali, temporali e di consistenza della domanda. Invero, con la sentenza 23 giugno 1999, Farinatti, CED n. 214773, questa Corte ha rilevato che "(...) la ratio dell'aggravante in questione (di natura oggettiva) è quella di punire più severamente la illecita detenzione di sostanza stupefacente che, per il suo quantitativo "ingente", è idonea a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché non definito, numero di tossicodipendenti. L'aggettivo "ingente" indica un livello di notevole entità, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, ma non il vertice massimo di essi. Quando il quantitativo della sostanza stupefacente sia tale da concretizzare quel pericolo, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, l'aggravante deve ritenersi sussistente.
In senso sostanzialmente conforme si sono espresse Sez. 4^, 16 dicembre 1999, Posillico, e Sez. 4^, 23 febbraio 2000, Celoaliaj, e, da ultimo, le Sezioni unite penale della Corte (Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera ed altri, in CED Cass. n. 216666). In quest'ultima decisione è stato evidenziato come sia pacificamente ammesso, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la ratio legis dell'aggravante in questione vada ricercata nell'esigenza di contrastare il più efficacemente possibile, e quindi con la comminatoria di più gravi pene, la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani, a causa dei deleteri effetti prodotti sulla salute fisica e mentale di chi ne fa uso;
diffusione che è agevolata sia dall'elevazione del livello di offerta (maggior facilità di reperimento), sia dal calo del prezzo di scambio collegato, secondo dati di comune esperienza, alla quantità disponibile per la cessione.
Per individuare un parametro valutativo dell'aggettivazione "ingente" spesso la giurisprudenza ricorre al termine "mercato", intendendo come tale sia l'area di destinazione e consumo della sostanza tossica oggetto di valutazione, sia il numero di probabili o possibili consumatori, concludendo nel senso che "ingente" è la quantità di droga idonea a soddisfare le esigenze di un ipotetico "mercato" per un certo numero di giorni secondo i bisogni di consumo di coloro che a quel "mercato" attingono. Tuttavia il riferimento al concetto di "mercato", nel senso sopra descritto, introduce, nell'esegesi della disposizione di legge, un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre;
quindi, del tutto immaginario affidato all'abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della decisione, quale che sia. Il commercio illecito degli stupefacenti, proprio perché illecito, vive nella clandestinità e sfugge, per sua stessa definizione, ad ogni indagine probatoria, che per essere valida e processualmente opponibile, deve seguire regole di garanzia comprese quelle proprie al contraddittorio. i dati statistici, elaborati fuori del processo e secondo prospettive che non sono, e non possono essere, di "indagine di mercato", sono privi di rappresentatività e di concludenza ai fini che qui interesserebbero, poiché, quale che ne sia l'esigenza che abbia sollecitato la raccolta di siffatti dati, l'indagine raggiunge solo una parte (forse minima) del fenomeno, per molti versi davvero impenetrabile non solo per la illiceità delle condotte, ma anche per ragioni di convenzione sociale, dello stare del soggetto tossicofilo nel rapporto con gli altri membri della società in cui opera e del sostegno della quale ha bisogno. Nella sin ad ora prevalente giurisprudenza della Corte, infatti, tralaticiamente viene fatto richiamo a presunte esigenze di una fantomatico "mercato", ovvero a capacità di assorbimento di una indefinibile massa di ipotetici consumatori distribuiti su ideali ambiti territoriali, cadendo, sempre e necessariamente, nell'enunciazione di nozioni del tutto generiche, alla pratica applicazione sottratte a ogni riscontro fattuale. Quando si è tentato di fornire una qualche definizione di siffatti sfuggenti concetti, nel lodevole intento di agevolare il giudice del merito nei difficile compito di dare corpo all'impalpabile. e di fornirgli una linea di guida, si è finito con il pretendere giustificazioni razionali da fondare su impossibili dati: come la individuazione della quantità di una data specie di stupefacente introdotta - o presumibilmente diretta all'introduzione - nell'area di un "mercato" da definire con un poco di immaginazione;
la quantità di sostanza, presumibilmente della stessa specie, sequestrata in un dato periodo di tempo e sempre in una indefinita area di spaccio oppure di consumo - fenomeni tra loro non sempre coincidenti -, e similmente;
dati, per il vero, molto aleatori, che dovrebbero estrarsi da accertamenti neppure previsti dalla legge e, per questo mai presenti negli atti processuali.
Sulla base di queste riflessioni, la giurisprudenza della Corte inclina ad abbandonare la incerta nozione di "mercato" essendo sufficiente per giudicare sussistente l'aggravante in questione il verificare che la quantità della sostanza stupefacente, di cui l'imputazione si occupa, sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile all'infinito. Ciò che conta per integrare l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, è stato rilevato, è che la quantità di sostanza tossica oggetto della specifica indagine nel dato procedimento superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale, nel quale il giudice del fatto opera e, per questo, è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive. La relativa valutazione costituisce, pertanto, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione, come ogni giudizio di valore legato a dati non tipizzabili (buon costume, morale pubblica, e similmente). Per questo la richiamata sentenza a Sezioni unite su ricorso Primavera ha fissato la regola secondo la quale l'aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisarsi nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, è integrata tutte le volte in cui il quantitativo di sostanza oggetto d'imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.
Alla luce di tale regola appare chiara la improponibilità delle articolazioni del motivo in esame, intese a dimostrare la conseguenza (negativa) sull'apparato probatorio dell'aggravante della mancanza di un'indagine di "mercato" da parte del Giudice del merito, sotto i profili dei quali si è avanti parlato (area di destinazione, numero dei consumatori, quantità sequestrate nel dato lasso di tempo, e così via), attesane l'irrilevanza.
Sotto il secondo aspetto, e tenendo a mente il guadagno ermeneutico sopra conseguito, la doglianza espressa in ricorso, lungi dal denunziare un vizio di motivazione, rilevante ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata, si risolve in una contestazione del criterio di valutazione del materiale probatorio adottato dal giudice del fatto per fondare il proprio convincimento sull'esistenza dell'aggravante di cui si parla, benché sia pacifico che l'operazione di trasporto, nella quale è risultata coinvolta la responsabilità penale del LO ES, riguardava ben 276 chilogrammi di hashish.
4. IN DI.
4.1. In primo grado fu ritenuto colpevole, unitamente ad altri prevenuti, di avere concorso alla consumazione di tre rapine aggravate con l'uso di armi anche da guerra (artt. 628 c.p.) - precedute dal furto degli automezzi serventi in danno della ditta SO.GE.MA. in Mazzo di Rho il 13 novembre 1995, per la commissione della quale fu usato un automezzo tipo FIORINO all'uopo rubato;
in danno della ditta RAWTEX, il giorno 11 marzo 1996, con l'uso di un'autovettura tipo Fiat UNO ed armi da guerra;
di altra rapina consumata in S. Giorgio su Legnano in danno dell'oreficeria Messanzana, per la quale furono utilizzate due autovetture rubate e armi da guerra.
Detto imputato, per tutti questi fatti, rubricati, nell'ordine ai capi 65 e 66, 67-68-68-bis, 69-70-71, ritenuta la continuazione tra le rapine e i furti, fu condannato, in primo grado, alla pena complessiva di anni 14 di reclusione e L.
6.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Impugnarono sia l'imputato che il pubblico ministero, ma la Corte di secondo grado rigettò entrambi gli appelli mantenendo ferma la prima decisione.
4.2. IN LI, nel ricorrere per cassazione, deduce, attraverso un primo difensore, mancato avviso del decreto di citazione al giudizio di appello al codifensore AR De Giorgio e carenza di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità. Si sostiene che la Corte avrebbe respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione tempestivamente proposta per il mancato avviso della data del giudizio di appello, al difensore ricorrente assumendo che non si rinveniva in atti prova della relativa nomina. Per questo allega copia di dichiarazione di nomina resa dal prevenuto in carcere.
Quanto all'affermazione di responsabilità, si sostiene che le dichiarazioni del chiamante, in corresponsabilità non sarebbero corroborate da riscontri e le relative accuse non sarebbero state analizzate a dovere.
4.3. Tramite il secondo difensore, lo stesso imputato deduce ulteriori due motivi di annullamento.
Con il primo si duole per l'assoluta mancanza di motivazione quanto alla giustificazione di irrilevanza data dalla Corte ad alcune osservazioni difensive, quale quella relativa alla frase con la quale il prevenuto si sarebbe presentato al AP, ovvero quanto all'attendibilità dell'accusante CAUCHI. Secondo il deducente le spiegazioni fornite dal Giudice dell'appello non sarebbero convincenti e inclinerebbero a ritenere fondate le critiche mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello.
Con l'altro mezzo di annullamento si deduce ulteriore vizio di motivazione per mancanza o insufficienza dell'apparato razionale a riguardo del diniego dell'attenuante generica per omessa valutazione di tutte le circostanze del caso.
All'odierna udienza e pervenuta una memoria predisposta e sottoscritta personalmente dal ricorrente, con la quale, riconosciuta la responsabilità per i fatti addebitati, si chiede che la Corte adotti decisione di giustizia.
4.4. Con riferimento al motivo di rito dedotto con il ricorso predisposto dal primo difensore, deve rilevarsi, per quanto risulta dal verbale del dibattimento d'appello (cui la Corte può accedere attesa la natura della deduzione difensiva), che alla prima udienza di costituzione in sede di appello (7 ottobre 1999), il ricorrente, presente, nominò difensore di fiducia l'avv. Cramis, senza fare esplicitazione circa l'avvenuta (eventuale) nomina di altro difensore che, in effetti, per quanto emerge dagli atti del giudizio di appello, non risulta esservi stata. Però, nei corso della terza udienza del giudizio d'appello (il 19 ottobre 1999), già in atto la discussione (il procuratore generale aveva svolto la sua requisitoria), il ricorrente dichiarò di essere difeso anche dall'avv. De Giorgio che "non era stato avvisato". Ancora, alla successiva udienza, in sede di ultima parola (art. 523 comma 5 c.p.p.), il ricorrente dichiarò: "desidero farmi difendere dall'avv.
De Giorgio".
Tali essendo te risultanze a verbale, osserva la Corte che la nullità dedotta dal difensore non sussiste.
A parte, invero, la considerazione che non esiste in atti una nomina a difensore di fiducia dell'avv. De Giorgio, quanto al giudizio di appello (la nomina di cui all'atto allegato in fotocopia al ricorso riguarda un subprocedimento in materia cautelare, il quale, com'è costante giurisprudenza della Corte, mantiene una sua propria autonomia), sta di fatto che il prevenuto venne sempre assistito dal difensore di fiducia che aveva nominato in sede di costituzione, sicché non venne mai a trovarsi privo di difensore. Ove in effetti il prevenuto avesse nominato un secondo difensore e ove, come egli sostiene, questi non fosse stato avvertito, spettava al prevenuto, presente, ed al suo difensore far tempestivamente rilevare la difettosità dell'avviso, trattandosi di una nullità a regime intermedio (stante la costante presenza di un difensore) da eccepire prima del compimento dell'atto e, come tale, soggetta a sanatoria a mente dell'art. 182 comma 2 c.p.p.. Il motivo di ricorso, dunque, è manifestamente infondato. Quanto al profilo sul merito dell'accusa del ricorso articolato dal primo difensore, se ne deve rilevare la evidente inammissibilità trattandosi di doglianza del tutto priva di specificità.
4.5. In relazione al ricorso proposto dai secondo difensore deve rilevarsi che il primo motivo, da un conto, risulta articolato in linea di fatto, laddove insinua una diversa valenza probatoria della frase pronunziata nel negozio del AP;
dall'altro canto, che nella parte in cui tratta cumulativamente le posizioni di altri imputati, senza fare distinzione tra la posizione dell'uno o dell'altro, l'elaborato difensivo appare privo di specificità. Non diversamente deve giudicarsi quanto al secondo motivo che riguarda censura sul trattamento sanzionatorio, in particolare circa il diniego dell'attenuante generica, ampiamente motivato dai giudice del gravame.
4.6. Conclusivamente, dunque, il ricorso di cui ci si occupa deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
5. CO US DI.
5.1. In primo grado fu ritenuto colpevole, unitamente ad IN DI e a OL IS, oltre che ad altri soggetti fuori del processo, di concorso nella perpetrazione delle tre, rapine di cui si è parlato avanti (p. 4.1.).
Per tali addebiti, cumulati in continuazione, CO US DI venne condannato, in primo grado, alla pena complessiva di anni 11 di reclusione e L.
5.000.000 di multa.
Propose appello il difensore dell'imputato, con atto cumulativo ad altri prevenuti, ma la Corte di Milano rigettò il gravame confermando la prima decisione.
5.2. li difensore di CO US DI, nel ricorrere per cassazione, con atto cumulativo riguardante anche altri assistiti, deduce le stesse alquanto generiche censure articolate a difesa di IN DI, come anche di OL IS, esclusa la questione attinente il mancato avviso all'avv. De Giorgio.
Osserva il Collegio che la genericità delle doglianze, peraltro cumulativamente dedotte nei riguardi di più imputati, esita nella declaratoria d'inammissibilità, del ricorso, conformemente, peraltro, a quanto si e già evidenziato nei riguardi dell'altro DI, con ogni conseguenza di legge.
6. OL IS.
6.1. In primo grado fu ritenuto colpevole, unitamente ai due DI e ad altri soggetti fuori del processo, di concorso nella perpetrazione delle tre rapine descritte sopra nel trattare la posizione di IN DI (p. 4.1.), cui si rinvia.
Per tali addebiti, cumulati in continuazione, il IS venne condannato, in primo grado, alla pena complessiva di anni 7 di reclusione e L.
4.000.000 di multa.
Propose appello il difensore dell'imputato, con otto cumulativo ad altri prevenuti, ma la Corte di Milano rigettò il gravame confermando la prima decisione.
6.2. Il difensore di OL IS, nel, ricorrere per cassazione, con atto cumulativo riguardante anche altri assisti, deduce le stesse alquanto generiche censure articolate a difesa di IN DI:
appare allora sufficiente fare riferimento, circa il contenuto, motivazionale e quanto alla decisione di inammissibilità del ricorso che, inevitabilmente, ne consegue alla soprana esposizione.
7. CO AG.
7.1. In primo grado, assolto da altri numerosi addebiti, fu ritenuto colpevole, unitamente ad altri soggetti fuori del processo, di concorso nella perpetrazione di due rapine: l'una, commessa il 10 ottobre 1995, ai danni dell'orefice AI (capi 37 e 37-bis dell'imputazione); l'altra, consumata il 26 aprile 1996 in SA (capo 38 del capo di imputazione).
Per tali addebiti, ritenuti in continuazione, il detto imputato venne condannato, in primo grado, alla pena complessiva di anni 13 di reclusione e L.
5.000.000 di multa.
Propose appello l'imputato tramite il difensore, ma la Corte di Milano rigettò tutte le doglianze.
7.2. A mezzo del difensore, CO AG, nel ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, della quale ne chiede l'annullamento con rinvio, deduce vizio di motivazione, per illogicità, sotto molteplici aspetti. Per primo, la Corte territoriale avrebbe respinto, secondo il deducente, l'articolato appello sulla base di considerazioni cumulative e per relationem rispetto alla posizione di altri prevenuti, liquidando le deduzioni difensive come valutazioni di merito opposte a quelle sviluppate e ritenute dal Tribunale di primo grado. Ne conseguirebbe che la decisione, di conferma dell'affermazione della penale responsabilità sarebbe viziata per violazione dei canoni prescritti dagli artt. 192 e 195 c.p.p.. Per sostenere tale affermazione il ricorrente espone, per proporli all'attenzione della Corte, per ciascun episodio, gli accadimenti in fatto quali ritenuti risultanti dagli atti del processo, poi, riassume le argomentazioni sviluppate dai giudici dei due gradi di merito per criticarne gli esiti probatorì. A giudizio del deducente, gli elementi assunti a fondamento della decisione non sarebbero dotati della forza probatoria loro assegnato dai giudici;
persino la dichiarazione di riconoscimento dell'imputato resa dalla parte offesa, quanto alla prima rapina, è giudicata scarsa o nulla attendibilità perché, evidenzia il deducente, la dichiarante non sarebbe stata in grado di percepire quanto accadeva posto che, per come ella stessa avrebbe raccontato, sarebbe svenuta: prima di poter incrociare il prevenuto. Anche la dichiarazione del collaborante AP risulterebbe priva di forza persuasiva, trattandosi di chiamata de relato, resa da coimputato nello stesso procedimento del quale la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente e correttamente saggiato l'attendibilità intrinseca.
Pure per la ritenuta partecipazione all'altro episodio di rapina (ai danni dell'oreficeria Isò di SA) varrebbero omologhe considerazioni;
anzi, per questo fatto nessun concreto elemento di prova a carico sarebbe stato acquisito, non potendosi far leva sull'assunto riconoscimento da parte dei danneggiati per le perplessità dagli stessi dimostrate nel corso del compimento degli atti d'investigazione.
Anche a riguardo del trattamento sanzionatorio, secondo il deducente, sarebbe da rilevare esiziale difettosità di motivazione a confronto degli esiti decisori, i quali sarebbero da giudicare eccessivamente penalizzanti per essere stata individuata, come pena base per l'episodio ritenuto più grave quella di dodici anni di reclusione senza, poi, neppure indicare i vari passaggi di aggravamento, alla conoscenza dei quali la difesa sarebbe interessata per poter esercitare il doveroso controllo sull'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito.
7.3. Osserva il Collegio che nonostante la complessità dell'argomentare difensivo, il ricorso non può trovare accoglimento. Tutte le censure che aggrediscono l'apparato motivazione sulla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti per i quali ha trovato condanno, seppure etichettate sotto la rubrica di vizio di illogicità, coinvolgono l'accertamento di merito sul fatto e non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione. Invero, per quanto emerge dalla lettura del canone di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., il vizio di illogicità della motivazione per condurre all'annullamento del provvedimento giurisdizionale, deve essere "manifesto" e deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
La illogicità di qualsiasi discorso motivazionale è "manifesta" quando a chiunque, sin dalla prima lettura, appare privo dei requisiti di coordinamento logico, razionale, vale a dire sconnesso ed inconcludente, sia nel rapporto tra singole proposizioni di premessa e dimostrative, sia con riferimento tra gli assunti presupposti e la conclusione decisoria.
Inoltre, tale "manifesta" vizio del discorso giustificativo deve risultare dal provvedimento sotto critica;
cioè, deve essere contenuto nel corpo del documento esaminato si da emergere di per sè stesso;
infatti, il compito della Corte di legittimità, quanto al vizio che ne occupa, si esaurisce nella verifica della logicità, (e non contraddittorietà) del discorso contenuto nel documento, senza che le siano consentite "incursioni verificatorie" negli atti del processo.
La inadeguatezza - ai fini perseguiti - del lungo discorso critico sviluppato dal deducente emerge persino dalla rubricazione del motivo di ricorso, là dove si parla di "illogicità" della motivazione sic et simpliciter, sicché, per darne dimostrazione, il coacervo argomentativo deve necessariamente attingere, e con dovizia, agli atti del processo dei quali, per non cadere nello stesso vizio denunziato, deve fornire una lettura omologabile sul risultato perseguito. Ma, allora, il vizio di illogicità, quand'anche esistente, non risulta ne' "manifesto" ne' "interno"; dunque, è fuori del controllo della Corte, che non è un controllo sulla giustizia o equità della decisione, ma sulla logicità della motivazione della sentenza.
Quanto al trattamento punitivo, deve rilevarsi che lo specifico profilo denunziato (individuazione della pena base per la rapina aggravata senza precisazione dei passaggi di aumento della pena), non venne dedotto in appello ove, sul punto. si invocò una drastica riduzione delle pena complessiva, anche quale effetto del richiesto riconoscimento dell'attenuante generica;
domande per il rigetto delle quali il Giudice dell'appello ha fornito adeguate spiegazioni.
8. AN VE.
8.1. Questo ricorrente in primo grado fu assolto da molteplici imputazioni di ricettazione di oggetti preziosi frutto delle rapine che la banda andava man mano consumando;
fu ritenuto colpevole solo della ricettazione (art. 648 c.p.) di cui al capo 4 della rubrica, contestata in udienza, concernente alcuni oggetti (anelli) "firmati" di cui fu accertata, per dichiarazione dei produttori, l'illecita provenienza. Per tale addebito il VE fu condannato alla pena complessiva di tre anni e sei mesi di reclusione e 1.8.000.000 di multa.
8.2. A mezzo del difensore, AN VE, nel ricorrere per cassazione, deduce tre mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
8.2.1. Con il primo, rubricato per nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, reitera la denunzia (già espressa in sede di appello) di violazione dell'art. 268 comma 3, con riferimento all'art. 271 comma 1 c.p.p., per inidoneità della motivazione di sostegno al decreto con il quale il pubblico ministero competente autorizzò l'effettuazione delle operazioni di intercettazione e registrazione delle conversazioni tra presenti tenute nel negozio "Tanascarpe", gestito dal AP e dalla sua convivente, mediante l'utilizzo di apparecchiature diverse da quelle esistenti nei locali della Procura della Repubblica.
Secondo il deducente il richiamo alla inidoneità degli apparati esistenti presso detto ufficio sarebbe insufficiente a soddisfare l'onere di motivazione. Poi, la giustificazione fornita dalla Corte d'appello - di non necessità di specifica autorizzazione nel caso di intercettazioni ambientali-, non sarebbe corretta e confliggerebbe con il dettato codicistico. Ne seguirebbe, pertanto, la inutilizzabilità dei risultanti delle intercettazioni per la parte che riguarda il ricorrente.
Osserva il Collegio che la conclusione del discorso difensivo non può essere condivisa.
Se è vero che la giustificazione fornita dalla Corte territoriale non e corretta, posto che anche per le intercettazioni ambientali occorre il decreto motivato del, pubblico ministero per, l'utilizzo di apparecchiature esterne (da ultimo: Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera ed altri, cit.), dato che l'art. 271 c.p.p. non fa distinzioni;
è vero, anche, che, come lo stesso deducente ammette, il pubblico ministero emise il prescritto decreto fornito di motivazione. Invero, la censura sviluppata dal deducente concerne il contenuto della motivazione e, più precisamente, l'esistenza del presupposto sul quale la motivazione sì fonda. Ma il controllo sull'apparato razionale di sostegno di siffatti provvedimenti del pubblico ministero non si estende alla verifica della corrispondenza di quanto presupposto (mancanza o inidoneità delle apparecchiature esistenti presso l'ufficio di accusa) e la realtà effettuale, perché, in caso diverso, la critica non riguarderebbe più la ragione della decisione (la verifica di legittimità) ma il giudizio di valore, di adeguatezza degli impianti;
il che è fuori della portata critica del giudice e del difensore.
Peraltro, giova ricordare che, seppure dei risultati di quelle intercettazioni fu fatto uso ai fini della rubricazione del coacervo accusatorio nei confronti del ricorrente, tuttavia, valutati gli esiti del giudizio (condanna per il solo episodio di cui al capo 4, accertato in dibattimento nel corso del quale fu contestato), l'interesse processuale del deducente si disperde, posto che, alla fine, nei suoi riguardi, quelle intercettazioni non hanno svolto alcun ruolo.
8.2.2. Con il secondo mezzo di annullamento, rubricato per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri interpretativi dettati dall'art. 192 comma 3 c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato AP, il deducente sostiene che non sarebbero state sviluppate adeguate verifiche a riguardo sia della credibilità interna alle dichiarazioni del propalante AP, sia quanto ai riscontri esterni, essendosi omesso di valutare le ragioni di rancore che avrebbero spinto il dichiarante ad inveire nei riguardi del ricorrente.
Osserva il Collegio che la deduzione difensiva, oltre che essere manifestamente infondata, in quanto la Corte lombarda ha dedicato a un intero paragrafo della sua sentenza, risulta priva di rilevanza sulla decisione riguardante il ricorrente di cui ci si occupa. Infatti, come è già stato rilevato, AN VE fu ritenuto colpevole del solo episodio di cui al capo 4 della rubrica, i cui fatti, merita ribadire, furono accertati in dibattimento nel corso del quale furono anche contestati. Sebbene dalle intercettazioni emerga la "trentennale attività di ricettatore" assuntamente svolta del ricorrente, pure di tale informazione nessun utilizzo venne fatto, sicché il ricorrente è carente di interesse rispetto all'assunta nullità.
8.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al diniego dell'attenuante generica.
Sennonché, va rilevato, la Corte territoriale ha ampiamente motivato sui punto e ha evidenziato la gravitò della condotta del prevenuto e l'esigenza di lasciare la modesta pena applicata in primo grado immutata, avendo il VE goduto di un trattamento eccezionalmente mite.
9. EL AO.
9.1. In primo grado fu ritenuto colpevole degli stessi reati addebitati, come sopra si è spiegato, ad IN DI (p. 4.11:
vale a dire i fatti di rapina, furto e porto di armi), e, ritenuta la continuazione tra le rapine e i furti, fu condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione e L.
3.000.000 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'appello del prevenuto non sortì effetto positivo avendo la Corte territoriale rigettato le richieste difensive.
9.2. Il AO ha proposto ricorso per cassazione sostenendolo con due omologhi atti motivazionali, l'uno a propria firma e altro sottoscritto dal difensore;
con tali atti si deducono quattro mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
9.2.1. Con il primo si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata perché la Corte territoriale avrebbe opposto un fermo diniego alla richiesta di assoluzione con riferimento a una situazione di dubbio, scaturente dalla provata circostanza che al momento in cui una delle rapine venne consumato egli si trovava al lavoro, mentre per l'altra egli si trovava addirittura a Roma. Osserva il Collegio che il vizio denunziato non sussiste. Non si tiene conto, infatti, che la Corte di Milano, quanto al primo episodio, ha evidenziato la inconsistenza, dell'alibi, che ha predicato di falsità, individuando, persino, e sia pure in via indiziaria, l'autore della manipolazione sul registro delle presenze presso lo stabilimento ove il prevenuto avrebbe dovuto lavorare;
e, quanto all'altra rapina, ha ritenuto irrilevante la circostanza dedotta, avendo il prevenuto partecipato alla fase ideativa e preparatoria del delitto ed essendosi allontanato al solo scopo di crearsi un alibi, tradito dalla telefonata con la quale chiese notizie sull'esito dell'azione programmata ed effettivamente realizzata.
Come si vede, il Giudice del merito ha fornito adeguate e ben logiche ragioni della decisione, sulle quali si può anche dissentire nei merito ma una siffatta doglianza non può riguardare il giudizio di legittimità.
9.2.2. Con il secondo motivo di annullamento si deduce violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. per omessa valutazione e motivazione quanto all'attendibilità del dichiarante AP.
Dopo ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, il deducente giudica, per sua convinzione, vaghe e inattendibili le dichiarazioni di chiamato in correità o in reità.
Osserva il Collegio che il motivo di ricorso risulta sostanzialmente inammissibile.
Scontata l'esistenza della citata giurisprudenza della Corte in materia, di sicuro conosciuta dal Collegio, sta di fatto che il deducente di quella giurisprudenza fa involucro per far transitare e giustificare la propria personale valutazione dei fatti in contrapposizione a quella dei Giudici di entrambi, i gradi di giudizio.
Le stesse regole vengono Invocate sia dai Giudici (di primo e secondo grado,) sia dai deducenti e, tuttavia, entrambi pervengono ad esiti opposti;
ma ciò, non perché i fatti siano diversi e neppure - come si è detto le regole adottate, ma perché i giudizi di valore sono differenti. In questa contesa la Corte di legittimità non ha ne' dovere ne' potere di intervenire, il suo compito essendo limitato a verificare la correttezza delle regole applicate e la logicità della motivazione di sostegno.
La conseguenza è che quando il giudicabile prospetta alla Cassazione una valutazione diversa (rispetto al giudice del merito) del materiale in giudizio, seppure fondata sulle stesse regole, incorre nella sanzione processuale della inamissibilità perché poggia la sua denunzia su "motivo diverso da quello consentito dalla legge" (art. 606 comma 3 c.p.p.).
9.2.3. Con il terzo mezzo i deducenti sostengono che i fatti processualmente accertati avrebbero potuto condurre, al più, ad imputazioni di ricettazione o di favoreggiamento reale, sostenendo tale assunto sulla base di proprie valutazioni.
Valutazioni che, per il vero, vennero portate al giudizio della Corte territoriale e trovarono rigetto sia in linea di diritto, essendo accertata la partecipazione del ricorrente alla fase esecutiva della prima rapina e ideativa e programmatica della seconda, che in linea di fatto, per quanto avanti si è detto in tema di alibi. I deducenti, nel reiterare la doglianza, non pare si siano curati di prendere in conto le osservazioni della Corte di merito sul punto, laddove è stato evidenziato come dagli atti emerga che il prevenuto era un complice dei rapinatori, istigatore e regista della seconda rapina in relazione alla quale tentò di precostituirsi un alibi andandosene a Roma ma senza dimenticare di chiedere informazioni sul buon esito del "colpo".
La carenza di critica sulle ragioni della, decisione censurata induce alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso perché, così operando, si versa in genericità, la specificità delle censure essendo da misurare, in relazione al tasso di corrispondenza tra ragione della decisione e ragioni della censura.
9.2.4. Con l'ultimo mezzo di annullamento i ricorrenti deducono vizio di motivazione, in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonostante la marginalità nelle condotte di delitto;
e quanto al diniego dell'attenuante generica. Però, anche su questi punti la Corte territoriale aveva espresso motivate ragioni del decidere, mettendo in rilievo, da una parte, il ruolo di compartecipe ispiratore attribuibile al ricorrente - sicché risultava improponibile la domanda di marginalità della condotta-;
dall'altra, l'adeguatezza della pena applicata rispetto alla gravità dei fatti accertati, sicché, a motivato giudizio di quel Giudice, non resta spazio e ragione d'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
10. OL BA.
10.1. In primo grado fu ritenuto colpevole degli stessi reati addebitati, come sopra, ad IN DI (avanti, p. 4.1: vale a dire i fatti di rapina, furto e porto di armi), e, ritenuta la continuazione tra le rapine e i furti, fu condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.
3.000.000 di multa, con interdizione per anni 5 dai pubblici uffici.
Con la sentenza oggi in delibazione la Corte di Milano rigettò l'appello del prevenuto, confermando in ogni parte la sentenza del Tribunale di primo grado.
10.2. A mezzo del difensore OL BA, nel ricorrere per cassazione, deduce due mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
10.2.1. Con il primo, rubricato per falsa applicazione dell'art. 648 c.p., sostiene che la Corte del merito avrebbe errato nel ritenere provato un previo accordo del ricorrente con gli autori materiali delle rapine, sicché si sarebbe dovuto accogliere la richiesta di derubricazione nel delitto di favoreggiamento.
Il motivo di annullamento è privo di specificità, sia nel suo interno sia, e soprattutto, in riferimento alle spiegazioni fornite al riguardo dalla Corte di Milano e del tutto ignorate dal deducente. 10.2.2. Con il secondo mezzo di annullamento si deduce violazione degli artt. 114 e 133 c.p., reiterando, senza motivazione, la richiesta di riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ai fatti in imputazione, ed esprimendo doglianze quanto al regime sanzionatorio.
Il motivo di ricorso è privo di specificità risolvendosi nella semplice enunciazione del desiderato del ricorrente;
come tale, e in unione al precedente, conduce alla inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge.
11. AN D'CO.
11.1. In primo grado fu ritenuto colpevole degli stessi fatti addebitati, come sopra, ad IN DI e ad EL AO e, concesse le attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti, ritenuta la continuazione tra i fatti di rapina e i furti, fu condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 2 di reclusione e L.
2.200.000 di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Con la sentenza oggi in delibazione la Corte di Milano rigettò l'appello del prevenuto confermando in ogni parte la sentenza del Tribunale di primo grado.
11.2. A mezzo del difensore AN D'CO, nel ricorrere per cassazione, deduce unico mezzo di annullamento della sentenza impugnata per assunta violazione degli artt. 114, 133 e 69 c.p.. Si duole, per primo, per il diniego dell'attenuante della minima partecipazione nonostante fosse stato riconosciuto il ruolo marginale svolto dal prevenuto nella consumazione della rapina in Mazzo di Rho. Poi, inadeguato sarebbe da ritenere il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti e scorretto l'utilizzo dei parametri di commisurazione della pena, come catalogati nell'art. 133 c.p. Il motivo, osserva il Collegio, è manifestamente infondato per la prima parte, privo di specificità per la seconda.
Infatti, la Corte di Milano ha spiegato la ragione del diniego della speciale attenuante della minima partecipazione ricordando il ruolo svolto dal prevenuto e l'efficienza causale dello stesso nella consumazione dei reati.
Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, deve rilevarsi che a fronte della considerazioni, sia pure succinte, svolte dal Giudice censurato, il deducente oppone la reiterazione della richiesta sulle stesse motivazioni già scartate.
Anche questo ricorso, dunque, risulta inammissibile e tale deve essere dichiarato.
12. Conclusivamente: i ricorsi proposti da CO US DI, OL IS, EL AO, OL BA, AN D'CO debbono essere dichiarati inammissibili con condanno dei ricorrenti, in solido, a pagare le spese processuali e a versare, ciascuno, alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, la somma di L. 1.000.000, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale non esente da colpa;
tutti gli altri ricorsi debbono essere rigettati con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e con gli altri ricorrenti di cui sì è appena parlato, a pagare le spese processuali.
P.T.M.
la Corte, visti gli artt. 615, 636 c.p.p. DICHIARA
inammissibili i ricorsi proposti da DI CO US, IS OL, AO EL, BA OL e D'CO AN;
RIGETTA
gli altri ricorsi;
CONDANNA
i tutti ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali e DI CO US, IS OL, AO EL, BA OL e D'CO AN a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001