Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA]02 7 94 / 0 1 LA CORTI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 20852/98 VIGOLO - Rel. Consigliere Cron. 5787 Dott. Luciano Dott. Giovanni - Consigliere MAZZARELLA Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 26 FEB. 2001 IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
--- - ricorrente
contro
Cra73720 TT AN, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e defende, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 5530 avverso la sentenza n. 173/98 del Tribunale di -1- BOLOGNA, depositata il 21/07/98 R.G.N. 1695/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 25 marzo /21 luglio 1998, il Tribunale -Sezione del lavoro di Bologna rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti della signora NN OT avverso la sentenza in data 28 novembre 1995/10 febbraio 1996 del ET-giudice del lavoro della stessa sede che accogliendo la domanda della OT, proposta con ricorso depositato il 15 marzo 1995 aveva condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente - l'assegno di invalidità, oltre interessi e rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha disatteso il motivo di impugnazione secondo cui il ET avrebbe fondato il proprio giudizio su consulenza tecnica di ufficio priva di coerenza logico-scientifica e di una adeguata motivazione. Ha, infatti, rilevato il giudice di appello che il consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado aveva affermato che risulta essere realizzata ... una riduzione della capacità lavorativa generica in misura superiore al 75%, ai sensi della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità. A tali conclusioni l'ausiliare era giunto a seguito di una considerazione sia analitica che complessiva di tutte le patologie consistenti in a) obesità, b) degenerazione artrosica dei segmenti articolari sottoposti a carico, c) ipercolesterolemia totale. Non solo tali conclusioni apparivano congruamente motivate, ma non erano state fatte oggetto neppure di contestazione ad opera dell'appellante. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con tre motivi. 2085298.doc 3 L Resiste l'assistita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, l'Amministrazione dell'interno deduce 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.118/71 nonché del d.m.
5.2.92 del Ministero della sanità in relazione all'art.360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché 2) motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. e - a) sostiene che il Tribunale e, ancor prima, il consulente di ufficio erano incorsi in errore per avere considerato due volte l'incidenza della medesima patologia, ricompresa sotto il codice 7105 della tabella allegata al d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità il quale già prevede l'ipotesi di obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche. Queste ultime, pertanto, non avrebbero potuto essere nuovamente considerate come patologia a sé (secondo il codici 7001, 7217 e 7218). Subordinatamente, il Ministero deduce, inoltre, che tali complicanze per la loro incidenza in concreto avrebbero dovuto ricondursi a fattori fisiologici dipendente dall'età e dal sesso;
- b) in secondo luogo, non era dato evincere dalla consulenza tecnica di secondo grado in base a quali parametri lo stesso consulente fosse pervenuto alla accertata decorrenza dal 1° gennaio 1994, indicazione tanto più necessaria in quanto l'obesità, correlata a fattori metabolici ed alimentari, oltre che alle abitudini di vita, era suscettibile, come lo erano anche le complicanze artrosiche, di variazioni significative nel corso degli anni. Del resto tutte le certificazioni, 2085298.doc ! tranne due, menzionate dal consulente di ufficio di secondo grado, recavano data successiva al 1° gennaio 1995. c) ancora subordinatamente, l'Amministrazione sostiene che se dovesse ritenersi essersi formato il giudicato in ordine al requisito sanitario, in quanto l'atto di appello lo aveva contestato solo per il periodo anteriore al 1° agosto 1995, l'effetto del giudicato sarebbe circoscritto tra il 1° settembre 1995 (primo giorno del mese successivo a quello della riconosciuta sussistenza di tale requisito ex art.5 d.p.r. n.698 del 1994) sino alla data della decisione di primo grado del ET (28 novembre 1995). Ritiene la Corte che, come sarà di seguito argomentato, soltanto la censura sub lett. b) sia fondata. Non meritano accoglimento, invece, le critiche esposte sub lett. a): se è, infatti, vero che la voce n.7105 della Nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla balse della classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, allegata al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (pubblicato il 26 febbraio succ.: la domanda amministrativa fu proposta dalla OT il 30 novembre 1992) prevede la obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche, deve escludersi che la rilevanza delle patologie artrosiche, previste anche da altre voci della tabella, considerate dal consulente tecnico di ufficio, debba essere in ogni caso - astraendo cioè dalla loro specifica entità - assorbita nella valutazione dell'obesità: si avrebbe, in tal caso, infatti, un del tutto irragionevole misconoscimento di patologie, anche multiple, che possono comportare di per sé, singolarmente o nel loro sinergismo, anche elevati gradi di invalidità, per il solo fatto di essere associate all'obesità. E' vero, invece, che لا 2085298.doc questa solamente se associata a complicanze artrosiche (è significativa, a tale proposito, la genericità del termine complicanze), assume rilievo invalidante, mentre le stesse complicanze, se di entità tale da superare la mera apprezzabilità e da rientrare, per il loro rilievo, anche in altre voci della tabella, debbono concorrere nella valutazione globale e complessiva del grado di invalidità secondo i generali criteri medico-legali (pur escludenti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, un computo aritmetico delle percentuali di invalidità, dovendosi invece tenere conto di eventuali effetti sinergici delle varie patologie oppure del concreto assorbimento delle une nelle altre: cfr., ex multis, Cass. 20 giugno 1994, n.5934). A tali criteri si è correttamente attenuto il consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale (la cui relazione la Corte è autorizzata ad esaminare avendovi fatto riferimento come parte integrante la stessa sentenza di appello) il quale ha operato un calcolo riduzionistico dell'incidenza delle varie infermità riscontrate nella OT. La sussistenza del requisito sanitario è stato dunque accertato in modo ineccepibile dal giudice di appello, senza che sul punto debba rilevarsi alcuna preclusione da giudicato in senso favorevole all'Amministrazione, come dalla stessa dedotto. peraltro solo in via subordinata e ipotetica ed in modo, a vero dire, non molto perspicuo sub lett. c). E' fondata, invece, la censura sopra esposta sub lett. b). Infatti, a fronte della contestazione, contenuta anche nell'atto di appello, della determinazione della decorrenza del superamento della soglia invalidante al 1° gennaio 1994, alcuna motivazione hanno fornito né il consulente tecnico di Vingel ufficio né il Tribunale, che alle conclusioni di quest'ultimo si è adeguato. 2085298.doc 6 Col secondo motivo, il ricorrente deduce subordinatamente violazione e falsa applicazione dell'art.13 l.n. 118/1971 in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c. sostenendo che non erano stati provati i requisiti del non superamento di limiti reddituali entro i quali il beneficio è concedibile. Col terzo motivo, che è opportuno esaminare congiuntamente con quello appena esposto, il ricorrente deduce, sempre subordinatamente, omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo - della controversia rilevabile d'ufficio in relazione all'art.360, primo comma, n.5 c.p.c.. Si duole che il Tribunale non abbia valutato se ricorresse il requisito della incollocazione o, rectius, trattandosi di ultracinquantacinquenne non iscrivibile nelle liste speciali del collocamento, della disoccupazione o non occupazione, requisiti non provati dall'interessata che, a tale riguardo, neppure aveva prodotto una propria attestazione. Entrambi gli ultimi due motivi concernono questioni non dedotte in secondo grado e non introducibili per la prima volta nel giudizio di cassazione, tanto più che sui punti dalle stesse censure implicati, non investiti dall'appello, si è comunque formato il giudicato a seguito della sentenza del ET, di accoglimento della domanda. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, che giudicherà tenendo conto dei rilievi che precedono. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle Vinge spese del giudizio di legittimità. 2085298.doc 7 P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2000. IL PRESIDENTE leveren feeplin IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Chillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 26 FEB. 2001 oggi, A M CA IL COLLABORATORE DI I E D R A DI CANCELLERIA P , 0 S U 1 S 3 O S L . 3 A T L T T 5 A , O O R . B A C A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N IS E R A I S G L E E D L R E O D 8 2085298.doc