Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, il reato previsto dall'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo) è configurabile in presenza di una verosimile pericolosità del prodotto, purché intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 27706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27706 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 635
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1277/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER OB, N. IL 31/07/1956;
avverso l'ordinanza n. 196/2009 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 20/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Genova, con decreto del 20.10.2009, disponeva il sequestro preventivo di caschi per motociclisti di provenienza cinese rinvenuti, in seguito a perquisizione, presso la società "Iron", aventi omologazione EI 05300278/P non corrispondente al tipo effettivo dei caschi rinvenuti, ipotizzando la conflgurabilità dei reati di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 112, comma 2, (per avere immesso sul mercato prodotti pericolosi) e art. 517 cod. pen. (per avere posto in vendita i prodotti medesimi con segni distintivi atti ad indurre in inganno i compratori su origine, provenienza e qualità del prodotto). La polizia giudiziaria, infatti, aveva accertato con prove tecniche che i caschi in oggetto, pure contrassegnati da omologazione apparente, non erano conformi agli standard di sicurezza.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14.12.2009, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di FE RT. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del FE, il quale - sotto i profili della violazione di legge e della "assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione" - ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus" di entrambi i reati ipotizzati;
- la assenza di un qualsiasi periculum in mora;
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge;
ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Questa Corte ha anche precisato (vedi Cass., sez. 6, 16.12.2003, Marei) che nella nozione di "violazione di legge" rientrano pure la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.
Nella specie, però, l'impugnata ordinanza non è manchevole di motivazione e non può considerarsi meramente apparente quella posta a fondamento del rigetto del ricorso per riesame del sequestro.
2. In punto di fatto, per la comprensione della vicenda, deve evidenziarsi che sono stati assoggettati al sequestro caschi jet privi di mentoniera recanti, nel rispettivo numero di omologazione riportato nelle etichette di stoffa cucite all'interno, invece della prescritta sigla "J", la sigla "P" prevista dal regolamento ECE-ONU 22/05 per i caschi con protezione mascellare.
Secondo la prospettazione difensiva, l'irregolare etichettatura sarebbe ascrivibile ad "un mero errore materiale" commesso dalla società produttrice cinese. I caschi, però, avrebbero "superato tutti i requisiti prestazionali richiesti dalla legge", come si evincerebbe dai risultati degli accertamenti tecnici eseguiti dal Ministero delle infrastnitture e dei trasporti, nonché dalle risultanze dei test relativi alla conformità della produzione eseguiti dal TUV Rheinland e, in ogni caso, all'originario errore di etichettatura sarebbe stato posto rimedio mediante l'apposizione di nuove etichette autoadesive autorizzata formalmente alla società importatrice ("SIFAM MBS") dalla Dogana francese.
Non sussisterebbe, pertanto, il fumus del reato di cui al D.Lgs. n.206 del 2005, art. 112, comma 2, in carenza del requisito della pericolosità del prodotto.
Neppure sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 517 cod. pen., poiché l'irregolare etichettatura non inciderebbe sul nome e sul marchio, ne' riguarderebbe un segno distintivo del prodotto e, comunque, non sarebbe idonea a trarre in inganno il consumatore, che visivamente può accertare la tipologia del casco evidentemente non integrale o modulare.
La successiva regolarizzazione delle merci, infine, legittimerebbe sicuramente il dissequestro delle stesse.
Il Tribunale ha rilevato, in proposito, che:
- l'etichetta relativa all'omologazione attesta che il casco (o il lotto al quale esso appartiene) è stato realizzato con gli stessi criteri di fabbricazione dei campioni che un ente accreditato all'accertamento tecnico certifica abbiano superato i test di conformità. Nessun intervento successivo può ritenersi, quindi, consentito sulla etichetta originariamente apposta, poiché diversamente verrebbe meno la certezza della corrispondenza con i test e non sarebbe dato sapere se sussistano o meno le caratteristiche dei prototipi iniziali;
ciò si traduce, tra l'altro, in assoluta incertezza circa le capacità di assorbimento degli urti e di resistenza allo scalzamento;
- in una situazione siffatta, l'incertezza circa la corrispondenza del prodotto con quello originariamente testato ed omologato lo rende potenzialmente pericoloso, trattandosi altresì di prodotto con segni non veritieri e con caratteristiche diverse da quelle dichiarate in sede di omologazione.
3. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilita tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini);
- "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
4. Alla stregua dei principi dianzi enunciati e della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, sussiste sicuramente il "fumus" dei delitti ipotizzati.
4.1 La prima imputazione in ordine alla quale è stato ritenuto legittimo il sequestro in oggetto è quella di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 112, comma 2, che considera il fatto del produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi (salvo che costituisca più grave reato).
Tale contravvenzione è configurabile in presenza di una "verosimile" pericolosità del prodotto, purché intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto (così Cass., sez. 3, 14.12.2007, n. 46656). Nella specie il Tribunale non ha ravvisato una "pericolosità" meramente astratta in termini generici ed apodittici, ma ha razionalmente dedotto tale caratteristica sia dalla consistenza oggettiva dei caschi sia dalla carenza di qualsiasi certezza circa l'effettiva omologazione del loro prototipo, inducente seri dubbi circa le capacità di assorbimento degli urti e di resistenza allo scalzamento, e ciò vale senz'altro a giustificare la interdizione della loro immissione in commercio.
4.2 Il delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è reato di pericolo avente per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede semplicemente un'imitazione del marchio o del segno distintivo, ancorché non registrato o riconosciuto, atta a trarre in inganno l'acquirente sulle caratteristiche essenziali del prodotto, con la conseguenza che colui che mette in circolazione prodotti con segni ingannevoli lede l'interesse generale alla lealtà degli scambi commerciali (vedi Cass., sez. 3: 30.4.2009, n. 23819, P.M. in proc. Rongzhen;
13.11.2007, n. 2003, Marzullo). La fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, dunque, prescinde dalla falsità del segno distintivo, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni e delle indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni (semplice attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto). La fattispecie in esame è caratterizzata dall'apposizione di una sigla di omologazione sicuramente non veritiera, perché corrispondente a caschi aventi caratteristiche assolutamente diverse, e ciò inerisce ad una qualità essenziale del prodotto.
5. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la legittimità della misura adottata.
La addotta successiva "regolarizzazione amministrativa" della merce in questione - la quale sarebbe stata attuata mediante la sovrapposizione di nuove etichette autoadesive autorizzata alla società importatrice dalla Dogana francese - non può considerarsi idonea a fare venir meno la sussistenza delle condizioni per il mantenimento del vincolo sui caschi sequestrati: e ciò perché la stessa necessita di un necessario approfondimento, da effettuarsi in sede di merito, in ordine sia alle competenze dell'autorità autorizzante sia alla documentazione prodotta alla Dogana per comprovare la congruità degli accertamenti effettuati in concreto si da pervenire ad una decisione sostanzialmente omologativa degli specifici prodotti in oggetto.
Etichette autoadesive sovrapposte ed agevolmente rimovibili, in ogni caso, non appaiono sicuramente idonee ad evitare la possibilità di trarre in inganno eventuali acquirenti.
6. Il sequestro risulta correttamente ancorato alle finalità preventive di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1 tenuto conto del concreto pericolo per l'incolumità fisica degli utilizzatoli e della circostanza che una eventuale prosecuzione dell'attività di vendita dei prodotti porterebbe ad una ulteriore lesione del pubblico affidamento su determinate qualità e caratteristiche degli stessi.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010