Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 182, comma secondo, del cod. proc. civ. in base al quale il giudice deve assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2014, n. 15097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15097 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 19/03/2014
Dott. FIANDANESE Franco -Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 627
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 46083/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA CE nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25/7/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 29/6/2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emetteva decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame la terza interessata IA CE a mezzo del proprio difensore.
1.2. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 25/7/2013, dichiarava inammissibile l'istanza.
2. Ricorreva per Cassazione la terza interessata IA CE, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e C), in relazione agli artt. 83 e 84 c.p.c., art. 122 c.p.p., art. 322 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p..
Rileva che all'istanza di riesame era stata allegata la procura speciale rilasciata dal terzo sequestrato sotto forma di scrittura privata autenticata dal difensore conforme a quanto previsto nell'art. 83 ed 84 c.p.c.. 2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 182 c.p.p., comma 2 per non avere il Tribunale assegnato un termine per il rilascio al difensore di valida procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati entrambi i motivi proposti.
Deve, in punto di fatto ed via preliminare, rilevarsi che nel caso di specie l'istanza di riesame è stata proposta dal difensore dell'attuale ricorrente IA CE, terza interessata e non indagata nel procedimento de quo, nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo;
per quel che risulta dal provvedimento impugnato, alla suddetta istanza non è stata allegata la procura alle liti prevista dall'art. 83 c.p.c., ne' detta procura è stata rinvenuta agli atti del procedimento, risultando allegato al fascicolo soltanto un mandato difensivo conferito al legale. La procura speciale, allegata al presente ricorso ed unita alla memoria difensiva depositata presso il Tribunale di Catanzaro, risulta rilasciata in data 7/8/2013 e quindi in data successiva a quella del 25/7/2013, in cui si è tenuta l'udienza presso il Tribunale del riesame e nella quale il Collegio si è pronunciato sull'istanza proposta, depositando poi il provvedimento in data 1/8/2013.
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che correttamente il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 c.p.p.. Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440;
sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Di tali principi giurisprudenziali disciplinanti, sulle base delle previsioni di sistema contenute nelle norme di procedura civile e penale, la rituale rappresentanza e costituzione in giudizio del terzo interessato alla restituzione di un bene sequestrato, si è fatta corretta applicazione nel provvedimento impugnato.
Quanto poi alla specifica questione sollevata con il secondo motivo di ricorso, inerente la mancata applicazione, nel caso di specie, della previsione contenuta nell'art. 182 c.p.p., comma 2, il Collegio ritiene che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale;
ciò, in quanto, come già affermato da questa Corte (sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839), per la suddetta procedura è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito di derogare in assenza di una espressa previsione in tale senso. La diversa affermazione di questa Corte citata dal ricorrente (sez. 3 n. 11966 del 16/12/2010, Rv. 249766), come pure altra decisione successiva della sesta sezione penale (sez. 6, n. 1289 del 20.11.2012, rv. 254287), non pare essersi confrontate con la sopra esposta argomentazione in forza della quale deve ribadirsi l'impossibilità di sanare, in una procedura incidentale finalizzata alla revoca di una misura cautelare reale, il difetto di rappresentanza del terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro.
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014