Sentenza 13 novembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l'indulto concesso dallo Stato richiesto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2006, n. 40693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40693 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 13/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1930
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 35414/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO UR;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 10.7.2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. URio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. GRISTINA Sergio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre il cittadino romeno CI UR, a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 10.7.2006, che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per la sua estradizione in Romania, dove era stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per reato nell'ordinamento giuridico italiano qualificabile come millantato credito. Deduce il ricorrente che la pena di cui sopra dovrebbe ritenersi estinta per effetto dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, secondo lui applicabile al suo caso per effetto degli artt. 10 e 22 della Convenzione Europea di estradizione ratificata in Italia con L. n. 300 del 1983, di cui denuncia la violazione. Denuncia altresì violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Convenzione: poiché lo Stato italiano non ha mai precisato la nozione di ressortissant di cui alla norma citata, essa non potrebbe trovare applicazione al suo caso.
I rilievi del ricorrente debbono ritenersi manifestamente infondati. La prescrizione della pena, cui si riferisce l'art. 10 della Convenzione, è cosa ben diversa dal condono della stessa, che è effetto dell'indulto: la prima dipende dal decorso del tempo e la seconda è conseguenza di un atto di clemenza generalizzato, che non può riguardare le sentenze di Stati esteri. L'art. 22 si riferisce poi alla procedura di estradizione e all'arresto provvisorio, regolati dalla legge italiana;
e non riguarda nessuna norma di diritto sostanziale.
Difficilmente comprensibile è il secondo motivo. Il CI è cittadino romeno residente in Italia;
ma la residenza in Italia non lo equipara al cittadino italiano, la cui estradizione all'estero è comunque possibile, salva la facoltà dell'autorità politica di rifiutarla. Non si vede, pertanto, quale influenza possano avere sul suo caso la mancata precisazione, da parte del legislatore, della nozione di ressortissant e la possibilità di interpretare tale termine in senso più ampio di quello di cittadino.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 13 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006