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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IF FR, Presidente
RB IA, LA
FRICANO FR GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5543/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via PE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE DECCA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2021 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 REGISTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 05/09/2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, UF PE impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500004185000, notificata il
23/07/2025 e le cartelle sottese, queste mai o irritualmente notificate, relative all'Imposta di Registro per gli anni 2013, 2015, 2016, all'Irpef per l'anno 2013, all'Imposta sostituiva Irpef per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, al Canone Radioaudizioni per l'anno 2015, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dell'importo complessivo di € 63.071,69.
Eccepiva:
1) Difetto di motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per violazione dell'art. 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
2) Illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per omessa notifica dell'atto prodromico in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973 e 137 e seguenti c.p.c.
3) Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per intervenuta prescrizione del credito richiesto.
Chiedeva, l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca opposta e dichiararsi non dovuto e prescritto il debito contestato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato coattivamente o volontariamente dal ricorrente al solo fine di evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite.
L'Ader, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare che il deposito del ricorso fosse avvenuto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica per come previsto dall'art. 22 D.
Lgs 546/1992, dichiarando in caso contrario l'inammissibilità del procedimento.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, documentava la regolarità delle notifiche delle cartelle e dei successivi avvisi di intimazione quali atti interruttivi dei termini prescrizionali, tra cui il n.29320219000886540 del 14/09/2021, il n. 29320239024943982 del 14/11/2023, il n. 29320239007772748 ed il n.
29320239008971943 del 18/03/2024, il n.29320239028207171 del 26/04/2024, il n. 29320259005336013 del 15/03/2025, il n.29320259013913340 del 18/04/2025 ed il n. 29320259017554084 del 05/05/2025, oltre ad un pignoramento presso terzi n. 29384202500004587001 del 24/06/2025. Rilevava, infine, che, ai fini dei calcoli della prescrizione, bisognava considerare il periodo di sospensione previsto dagli artt. 67 e 68 del dl del 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n.27/220 e successive modifiche.
Con successive memorie illustrative il ricorrente specificava che, al fine di evitare l'iscrizione ipotecaria, aveva proceduto a presentare un'istanza di rateazione con espresso spirito di ripetizione delle somme versate nelle more del presente giudizio e contestava le deduzioni di parte resistente, insistendo nei motivi del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento avendo il ricorrente , nelle more del giudizio, provveduto a versare i relativi importi come dallo stesso documentato in atti :
29320160047408269000, 29320160062055870000, 29320170010528601000, 29320170010537085001,
29320170043581609000, 29320180007280957001, 29320180020743216000, 29320190001801422001,
29320190019194745000, 29320200040934989000, 29320210117534426000, 29320210164461317000,
29320220036712250000, 29320220064227617000, 29320230016515663000, 29320230035474020000,
29320230041036430000.
L'art. 46 D.Lvo 546/1992 dispone che “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere
" onde essendo nel caso in esame venuto meno l'interesse ad agire e resistere, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle suindicate cartelle.
Del tutto destituita di fondamento l'eccepita nullità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione poiché, trattandosi di una mera comunicazione con la quale si informa il contribuente che in mancanza di pagamento si provvederà ad iscrivere ipoteca, non è previsto alcun contenuto motivazionale, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo. La mancata indicazione dell'immobile nel preavviso di ipoteca non è causa di nullità dello stesso, in quanto la Legge non prevede alcun obbligo in tal senso.
Con riguardo alle ulteriori cartelle, e segnatamente nr. 29320240008135336000 , nr.
29320240022016289000, nr. 29320240054170841000 e nr. 29320240079892520000, avendo il ricorrente presentato istanza di rateizzazione in data 31.7.2025 per la quale ha rappresentato “che la stessa è stata presentata con spirito di ripetizione, quindi al solo fine di sottrarsi al gioco dell'esecuzione, non costituendo difatti riconoscimento del debito”, va affrontato il secondo motivo di impugnazione (nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa/irregolare notifica degli atti prodromici).
L'Ader in relazione alle cartelle n. 29320240008135336000, n.29320240054170841000 e n.
29320240079892520000 non ha fornito la prova di aver notificato gli atti, atteso che per queste cartelle non risultano depositati i referti di notifica.
Va qui richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ritiene di doversi qui discostare, secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale…” (in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 16412 del 3/7/2007).
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha documentato l'avvenuta notifica delle suindicate cartelle di pagamento, atti prodromici della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, onde l'eccezione di nullità dell'atto impugnato avanzata dal ricorrente va accolta.
Con riguardo alla cartella nr. 29320240022016289000, per tasse automobilistiche 2021, dell'importo di € 564,43, la stessa risulta notificata direttamente dall'agente della riscossione attraverso il servizio postale, in data 16/7/24 a familiare del ricorrente, onde la notifica si ritiene regolare, non essendo necessario in questo caso la prova della ricezione della cd raccomandata informativa.
In conclusione va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29320160047408269000, 29320160062055870000, 29320170010528601000, 29320170010537085001,
29320170043581609000, 29320180007280957001, 29320180020743216000, 29320190001801422001,
29320190019194745000, 29320200040934989000, 29320210117534426000, 29320210164461317000,
29320220036712250000, 29320220064227617000, 29320230016515663000, 29320230035474020000 e
29320230041036430000.
Il ricorso va accolto in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320240008135336000,
n.29320240054170841000 e n. 29320240079892520000 e rigettato in relazione alla cartella di pagamento n. 29320240022016289000.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono .
In relazione alle motivazioni a base della presente decisione, conforme a criteri di giustizia è la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, dichiara estinto in parte il ricorso per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.L.gs. n. 546/1992.
Accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320240008135336000, n.
29320240054170841000 e n. 29320240079892520000.
Rigetta il ricorso in relazione alla cartella di pagamento n. 29320240022016289000.
Spese compensate.
Catania, 14.01.2026
L'estensore Il Presidente
(dr. Ignazia Barbarino ) (dr. Francesco Lucifora)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IF FR, Presidente
RB IA, LA
FRICANO FR GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5543/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via PE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE DECCA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CEDOLARE SECCA 2021 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 REGISTRO 2013
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- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500004185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
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a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 05/09/2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, UF PE impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500004185000, notificata il
23/07/2025 e le cartelle sottese, queste mai o irritualmente notificate, relative all'Imposta di Registro per gli anni 2013, 2015, 2016, all'Irpef per l'anno 2013, all'Imposta sostituiva Irpef per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, al Canone Radioaudizioni per l'anno 2015, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dell'importo complessivo di € 63.071,69.
Eccepiva:
1) Difetto di motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per violazione dell'art. 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
2) Illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per omessa notifica dell'atto prodromico in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973 e 137 e seguenti c.p.c.
3) Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per intervenuta prescrizione del credito richiesto.
Chiedeva, l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca opposta e dichiararsi non dovuto e prescritto il debito contestato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato coattivamente o volontariamente dal ricorrente al solo fine di evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite.
L'Ader, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare che il deposito del ricorso fosse avvenuto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica per come previsto dall'art. 22 D.
Lgs 546/1992, dichiarando in caso contrario l'inammissibilità del procedimento.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, documentava la regolarità delle notifiche delle cartelle e dei successivi avvisi di intimazione quali atti interruttivi dei termini prescrizionali, tra cui il n.29320219000886540 del 14/09/2021, il n. 29320239024943982 del 14/11/2023, il n. 29320239007772748 ed il n.
29320239008971943 del 18/03/2024, il n.29320239028207171 del 26/04/2024, il n. 29320259005336013 del 15/03/2025, il n.29320259013913340 del 18/04/2025 ed il n. 29320259017554084 del 05/05/2025, oltre ad un pignoramento presso terzi n. 29384202500004587001 del 24/06/2025. Rilevava, infine, che, ai fini dei calcoli della prescrizione, bisognava considerare il periodo di sospensione previsto dagli artt. 67 e 68 del dl del 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n.27/220 e successive modifiche.
Con successive memorie illustrative il ricorrente specificava che, al fine di evitare l'iscrizione ipotecaria, aveva proceduto a presentare un'istanza di rateazione con espresso spirito di ripetizione delle somme versate nelle more del presente giudizio e contestava le deduzioni di parte resistente, insistendo nei motivi del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento avendo il ricorrente , nelle more del giudizio, provveduto a versare i relativi importi come dallo stesso documentato in atti :
29320160047408269000, 29320160062055870000, 29320170010528601000, 29320170010537085001,
29320170043581609000, 29320180007280957001, 29320180020743216000, 29320190001801422001,
29320190019194745000, 29320200040934989000, 29320210117534426000, 29320210164461317000,
29320220036712250000, 29320220064227617000, 29320230016515663000, 29320230035474020000,
29320230041036430000.
L'art. 46 D.Lvo 546/1992 dispone che “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere
" onde essendo nel caso in esame venuto meno l'interesse ad agire e resistere, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle suindicate cartelle.
Del tutto destituita di fondamento l'eccepita nullità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione poiché, trattandosi di una mera comunicazione con la quale si informa il contribuente che in mancanza di pagamento si provvederà ad iscrivere ipoteca, non è previsto alcun contenuto motivazionale, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo. La mancata indicazione dell'immobile nel preavviso di ipoteca non è causa di nullità dello stesso, in quanto la Legge non prevede alcun obbligo in tal senso.
Con riguardo alle ulteriori cartelle, e segnatamente nr. 29320240008135336000 , nr.
29320240022016289000, nr. 29320240054170841000 e nr. 29320240079892520000, avendo il ricorrente presentato istanza di rateizzazione in data 31.7.2025 per la quale ha rappresentato “che la stessa è stata presentata con spirito di ripetizione, quindi al solo fine di sottrarsi al gioco dell'esecuzione, non costituendo difatti riconoscimento del debito”, va affrontato il secondo motivo di impugnazione (nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa/irregolare notifica degli atti prodromici).
L'Ader in relazione alle cartelle n. 29320240008135336000, n.29320240054170841000 e n.
29320240079892520000 non ha fornito la prova di aver notificato gli atti, atteso che per queste cartelle non risultano depositati i referti di notifica.
Va qui richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ritiene di doversi qui discostare, secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale…” (in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 16412 del 3/7/2007).
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha documentato l'avvenuta notifica delle suindicate cartelle di pagamento, atti prodromici della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, onde l'eccezione di nullità dell'atto impugnato avanzata dal ricorrente va accolta.
Con riguardo alla cartella nr. 29320240022016289000, per tasse automobilistiche 2021, dell'importo di € 564,43, la stessa risulta notificata direttamente dall'agente della riscossione attraverso il servizio postale, in data 16/7/24 a familiare del ricorrente, onde la notifica si ritiene regolare, non essendo necessario in questo caso la prova della ricezione della cd raccomandata informativa.
In conclusione va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29320160047408269000, 29320160062055870000, 29320170010528601000, 29320170010537085001,
29320170043581609000, 29320180007280957001, 29320180020743216000, 29320190001801422001,
29320190019194745000, 29320200040934989000, 29320210117534426000, 29320210164461317000,
29320220036712250000, 29320220064227617000, 29320230016515663000, 29320230035474020000 e
29320230041036430000.
Il ricorso va accolto in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320240008135336000,
n.29320240054170841000 e n. 29320240079892520000 e rigettato in relazione alla cartella di pagamento n. 29320240022016289000.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono .
In relazione alle motivazioni a base della presente decisione, conforme a criteri di giustizia è la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, dichiara estinto in parte il ricorso per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.L.gs. n. 546/1992.
Accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320240008135336000, n.
29320240054170841000 e n. 29320240079892520000.
Rigetta il ricorso in relazione alla cartella di pagamento n. 29320240022016289000.
Spese compensate.
Catania, 14.01.2026
L'estensore Il Presidente
(dr. Ignazia Barbarino ) (dr. Francesco Lucifora)