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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 7 aprile
2025, la comparizione delle parti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6542/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Vincenzo Gatto) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Massimo Dell'Utri) Controparte_1
(Avv.ta Adriana Giovanna Rizzo) CP_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta le domande formulate nel ricorso;
◊ condanna il ricorrente a rimborsare alla le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi euro 4.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ compensa le restanti spese di lite.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Rilevato che con ricorso depositato il 29 giugno 2022 il ricorrente premetteva di essere stato dipendente dell' e di essere Parte_2
transitato alle dipendenze della - ai sensi dell'art. 4, comma 1, della CP_1
legge regionale n. 8/2017 - dal 16 gennaio 2018, e ciò a seguito di accordo sindacale in pari data stipulato inter partes davanti alla Commissione Provinciale
di Conciliazione di Palermo e sulla scorta di quanto già stabilito per l'
[...]
dall'accordo sindacale del 14 Parte_3
novembre 2017; deduceva che alla data del trasferimento vantava numerosi crediti nei confronti dell' e che, essendosi Parte_2
verificato un trasferimento di ramo d'azienda, la doveva ritenersene CP_1
coobbligata solidale, a ciò non ostando la clausola n. 8 contenuta nell'accordo del
16 gennaio 2018 (secondo cui “il signor dichiara di rinunciare, Parte_1
con la sottoscrizione del presente verbale conciliativo, ad ogni e qualsivoglia
rivendicazione, pretesa retributiva o giuridica, nonché ad ogni forma di
contenzioso nei confronti della riguardante il pregresso rapporto di CP_1
lavoro con l'Ente Fiera Internazionale di Messina“), dovendosi la stessa reputare nulla per contrarietà alle previsioni imperative degli artt. 2112 del codice civile e 4,
comma 1, della legge regionale n. 8/2017 ed in ogni caso annullabile per la perpetrata violenza sulla sua libertà di determinazione;
aggiungeva che la CP_1
era debitrice nei suoi confronti di altre somme maturate in relazione al
[...]
rapporto di lavoro in essere dal 16 gennaio 2018, conseguenti all'espletamento di un orario di lavoro settimanale di 40 ore in luogo delle 36 ore previste dal CP_3
al maggiore trattamento retributivo annuo lordo spettantegli alla data di
[...]
entrata in vigore della legge regionale n. 8/2017 sulla scorta degli accertamenti
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro racchiusi nella diffida accertativa della di Parte_4
del 5 marzo 2019, alle 88 ore annuali di permessi retribuiti previste dal Pt_2
CCNL applicato dall' che le sentenze nn. Parte_2
194/2017 e 474/2017 del Tribunale di Palermo avevano stabilito essere dovute da parte della ai dipendenti provenienti dall CP_1 Parte_3
di Palermo, alla percezione in costanza del rapporto di lavoro con
[...]
l' della 15^ mensilità; conveniva perciò in Parte_2
giudizio la e l' per sentire dichiarare la anche CP_1 CP_2 CP_1
previa declaratoria di nullità (ex artt. 1418 e 1419 del codice civile) o in subordine di annullamento (ex artt. 1427 e 1434 del codice civile) della clausola n. 8
dell'accordo inter partes stipulato il 16 gennaio 2018, obbligata in solido con l' al pagamento dei crediti vantati nei confronti di Parte_2
questo alla data del 16 gennaio 2018; per vedere, inoltre, condannare la CP_1
al pagamento delle differenze fra il maggiore trattamento economico annuo
[...]
lordo spettantegli al 12 maggio 2017 quale dipendente dell'Ente Autonomo Fiera
di Messina in liquidazione e il minore trattamento economico annuo lordo pagatogli a far data dal 16 gennaio 2018, delle differenze di retribuzione per le 4
ore di lavoro straordinario settimanalmente espletate, delle differenze retributive corrispondenti alle 80 ore annuali di permessi retribuiti ed alla quindicesima mensilità mai riconosciutegli dal 16 gennaio 2018 provvedendo altresì alla consequenziale regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
rilevato che la si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei CP_1
crediti rivendicati dal ricorrente, escludendo la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda e la conseguente applicabilità della disciplina stabilita dall'art. 2112 del codice civile, ribadendo in ogni caso la validità delle rinunce espresse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dagli accordi sindacali e conciliativi indicati nel ricorso, precisando infine che il trattamento economico del ricorrente era stato inderogabilmente determinato dal competente Assessorato delle Attività Produttive sulla scorta delle indicazioni dell' ; Parte_2
rilevato che l' si costituiva in giudizio facendo atto di prontezza a ricevere i CP_2
contributi previdenziali che, all'esito del giudizio, fossero risultati dovuti al ricorrente e non ancora prescritti;
◊
ritenuto che infondatamente il ricorrente assuma la coobbligata CP_1
solidale all'adempimento dei numerosi crediti che, alla data del suo passaggio alle dipendenze della dal 16 gennaio 2018, ancora vantava nei confronti CP_1
del precedente datore di lavoro, l' di Parte_2 Pt_2
ricordato, infatti, che “la soc. risulta collocarsi in un sistema disciplinato CP_1
inizialmente dall'art. 1 (“Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni
regionali”) della L.R. 18 febbraio 1986 n. 7, il quale, abrogando l'art. 2 della
precedente L.R. 11 aprile 1981, n. 54, già prevedeva in sintesi quanto segue:
Contr
- il personale dipendente dalle società costituite dall' e dall' è CP_5
trasferito alla società costituita dall' con il trattamento economico previsto CP_6
dal contratto di lavoro vigente presso la società medesima;
- tutto il personale dipendente dalla predetta società resterà in carico alla
società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile;
- il personale, durante il periodo di permanenza presso la società, è utilizzato “da
enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione
direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di
funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro utili o per la frequenza di corsi di qualificazione” (così, testualmente, il CGA
Sicilia, sentenza n. 104/2017);
ricordato, ancora, che l'art. 1 della legge regionale n. 5/1999 ha previsto la
Contr soppressione e ha posto in liquidazione gli enti ed e il CP_5 CP_6
successivo art. 8 ha disposto il trasferimento del personale dipendente, nonché di quello delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, “in apposita
area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la alle CP_1
cui dipendenze permane in carico” fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione;
e con successive disposizioni sono stati trasferiti presso la suddetta area speciale transitoria ad esaurimento anche i dipendenti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/2002 (cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari), il personale di cui all'art. 11 della legge regionale n.
26/2012 ( ), nonché quello degli enti regionali disciolti Parte_3
e posti in liquidazione individuati dall'art. 4 della legge regionale n. 8/2017 ed è
incontestato che il ricorrente sia transitato alla proprio in CP_1
applicazione di quest'ultima disposizione;
osservato che, sulla scorta delle surrichiamate previsioni, la è stata CP_1
dunque “costituita in forza della legislazione regionale, e a carico della finanza
pubblica, per l'assolvimento dell'attività, reputata di pubblico interesse,
consistente nel mantenimento in condizioni di occupazione del personale sopra
indicato, e nella strumentale gestione delle relative risorse umane” (CGA,
ibidem) sostanzialmente realizzando “un modello di "ammortizzatore sociale" che
“si caratterizza per il mantenimento in vita dei rapporti di lavoro alle
dipendenze della società con utilizzazione dei lavoratori presso strutture CP_1
pubbliche” (cfr. Cass. n. 4566 del 03/03/2005): ciò che esclude evidentemente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 del codice civile, il quale presuppone invece il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato o, quanto meno, il trasferimento di una parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, in altri termini “il subentro nella gestione del
complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la
continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale” (così ad esempio Cass. n.
23242 del 31/07/2023):
rilevato che, anche a volerne ignorare la tardiva deduzione solo nelle note conclusive, infondatamente il ricorrente evoca a supporto della dedotta nullità
anche le previsioni di cui all'art 31 del decreto legislativo n. 165/2001 che, sotto la rubrica “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” dispone che “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento
di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle
dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”, dal momento che tale disposizione – pur prescindendo dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico
ex art. 2555 del codice civile e dalle modalità con le quali il trasferimento d'azienda è stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo (v. in tal senso Cass. 10
marzo 2009, n. 5709; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 28 settembre
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2018, n. 23618) - postula analogamente un trasferimento del personale dipendente dalla pubblica amministrazione presso un altro soggetto cui è stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dalla prima;
escluso, per altro verso, che una posizione condebitoria possa insorgere in capo alla solo per effetto del disposto di cui all'art. 4, comma 1, della CP_1
legge regionale n. 8/2017 la quale, stabilendo che “Il personale degli enti
regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre
2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento
economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore
della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita
presso la , nulla prevede in relazione ai debiti pregressi;
CP_1
osservato pertanto che non è per effetto delle rinunce trasfuse nell'accordo in parola che l'azione svolta dal ricorrente si rivela infondata e che tale conclusione rende del tutto privo di interesse il chiesto accertamento della validità di tali rinunce;
ribadito che l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2017 fa obbligo alla di rispettare per il personale degli enti regionali disciolti e posti in CP_1
liquidazione trasferito alle sue dipendenze il “trattamento economico-normativo
e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge” ed osservato che l'accordo inter partes del 16 gennaio 2018, richiamando anche le intese sindacali del 14 novembre 2017 e del 28 giugno 2012, ha espressamente riconosciuto l'”intangibilità del trattamento retributivo, previdenziale e
professionale individualmente posseduto … da ogni singolo beneficiario…
rispetto a quello riconosciuto dalla alla data di immissione in CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro servizio” (cfr. art. 8 dell'accordo del 28 giugno 2012) perciò prevedendo un
“orario di lavoro settimanale pari a quello prestato … ai sensi del CCNL dell'Ente
di provenienza” (art. 9, punto b, dell'accordo del 28 giugno 2012) e, quindi, nel caso del ricorrente un orario di lavoro di 40 ore settimanali (art. 3 dell'accordo del
16 gennaio 2018) così come previsto dal CCNL per i dipendenti del settore
Terziario Commercio applicato dall' ; Parte_2
rilevato che le parti hanno convenuto un trattamento economico lordo annuale di ingresso dell'ammontare di euro 28.900,20 e ritenuto che per effetto di tale previsione l'accordo del 16 gennaio 2018 abbia anche assolto all'obbligo di conservare in capo al ricorrente l'intera retribuzione già in godimento presso l' alla data del 12 maggio 2017 nel suo Parte_2
ammontare comprensivo di tutte le mensilità supplementari lì accordate (15^
inclusa) anche in forza del contratto integrativo aziendale, tale conclusione risultando suffragata dai conteggi all'uopo predisposti dal Commissario
Liquidatore dell' prima con la nota n. 24/2017 e Parte_2
poi con quella n. 44/2017 (tutte richiamati nell'accordo del gennaio 2018) e risultando per contro del tutto insufficiente, in assenza di obiettivi dati contabili di raffronto, il diverso importo riportato nella diffida accertativa della
[...]
Lavoro di del 5 marzo 2019, del quale non è dato Parte_4 Pt_2
conoscere le precise modalità di determinazione;
rilevato, da ultimo, che appare inammissibilmente generica la domanda riferita ai permessi retribuiti, dal momento che il ricorrente non ne ha enucleato con precisione né tanto meno documentato il fondamento normativo e/o contrattuale che ne avrebbe sancito un dovere di riconoscimento già da parte dell'
[...]
e che le previsioni dell'accordo del gennaio 2018 Parte_2
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avrebbero conseguentemente violato non includendoli nel trattamento retributivo dovuto al ricorrente;
respinte, sulla scorta delle precedenti considerazioni, tutte le domande avanzate nel ricorso e, in applicazione dell'art 91 c.p.c., regolate le spese secondo soccombenza, perciò ponendole in capo al ricorrente ed a favore della CP_1
avuto riguardo ai valori (prossimi ai minimi) stabiliti dal DM 55/2014 con
[...]
le modifiche apportatevi dal DM 148/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile;
compensate le spese relative al rapporto processuale instauratosi con l' in CP_2
ragione della relativa posizione di mero litisconsorte necessario;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 28 aprile 2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
firmato digitalmente a margine
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 7 aprile
2025, la comparizione delle parti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6542/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Vincenzo Gatto) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Massimo Dell'Utri) Controparte_1
(Avv.ta Adriana Giovanna Rizzo) CP_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta le domande formulate nel ricorso;
◊ condanna il ricorrente a rimborsare alla le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi euro 4.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ compensa le restanti spese di lite.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Rilevato che con ricorso depositato il 29 giugno 2022 il ricorrente premetteva di essere stato dipendente dell' e di essere Parte_2
transitato alle dipendenze della - ai sensi dell'art. 4, comma 1, della CP_1
legge regionale n. 8/2017 - dal 16 gennaio 2018, e ciò a seguito di accordo sindacale in pari data stipulato inter partes davanti alla Commissione Provinciale
di Conciliazione di Palermo e sulla scorta di quanto già stabilito per l'
[...]
dall'accordo sindacale del 14 Parte_3
novembre 2017; deduceva che alla data del trasferimento vantava numerosi crediti nei confronti dell' e che, essendosi Parte_2
verificato un trasferimento di ramo d'azienda, la doveva ritenersene CP_1
coobbligata solidale, a ciò non ostando la clausola n. 8 contenuta nell'accordo del
16 gennaio 2018 (secondo cui “il signor dichiara di rinunciare, Parte_1
con la sottoscrizione del presente verbale conciliativo, ad ogni e qualsivoglia
rivendicazione, pretesa retributiva o giuridica, nonché ad ogni forma di
contenzioso nei confronti della riguardante il pregresso rapporto di CP_1
lavoro con l'Ente Fiera Internazionale di Messina“), dovendosi la stessa reputare nulla per contrarietà alle previsioni imperative degli artt. 2112 del codice civile e 4,
comma 1, della legge regionale n. 8/2017 ed in ogni caso annullabile per la perpetrata violenza sulla sua libertà di determinazione;
aggiungeva che la CP_1
era debitrice nei suoi confronti di altre somme maturate in relazione al
[...]
rapporto di lavoro in essere dal 16 gennaio 2018, conseguenti all'espletamento di un orario di lavoro settimanale di 40 ore in luogo delle 36 ore previste dal CP_3
al maggiore trattamento retributivo annuo lordo spettantegli alla data di
[...]
entrata in vigore della legge regionale n. 8/2017 sulla scorta degli accertamenti
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro racchiusi nella diffida accertativa della di Parte_4
del 5 marzo 2019, alle 88 ore annuali di permessi retribuiti previste dal Pt_2
CCNL applicato dall' che le sentenze nn. Parte_2
194/2017 e 474/2017 del Tribunale di Palermo avevano stabilito essere dovute da parte della ai dipendenti provenienti dall CP_1 Parte_3
di Palermo, alla percezione in costanza del rapporto di lavoro con
[...]
l' della 15^ mensilità; conveniva perciò in Parte_2
giudizio la e l' per sentire dichiarare la anche CP_1 CP_2 CP_1
previa declaratoria di nullità (ex artt. 1418 e 1419 del codice civile) o in subordine di annullamento (ex artt. 1427 e 1434 del codice civile) della clausola n. 8
dell'accordo inter partes stipulato il 16 gennaio 2018, obbligata in solido con l' al pagamento dei crediti vantati nei confronti di Parte_2
questo alla data del 16 gennaio 2018; per vedere, inoltre, condannare la CP_1
al pagamento delle differenze fra il maggiore trattamento economico annuo
[...]
lordo spettantegli al 12 maggio 2017 quale dipendente dell'Ente Autonomo Fiera
di Messina in liquidazione e il minore trattamento economico annuo lordo pagatogli a far data dal 16 gennaio 2018, delle differenze di retribuzione per le 4
ore di lavoro straordinario settimanalmente espletate, delle differenze retributive corrispondenti alle 80 ore annuali di permessi retribuiti ed alla quindicesima mensilità mai riconosciutegli dal 16 gennaio 2018 provvedendo altresì alla consequenziale regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
rilevato che la si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei CP_1
crediti rivendicati dal ricorrente, escludendo la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda e la conseguente applicabilità della disciplina stabilita dall'art. 2112 del codice civile, ribadendo in ogni caso la validità delle rinunce espresse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dagli accordi sindacali e conciliativi indicati nel ricorso, precisando infine che il trattamento economico del ricorrente era stato inderogabilmente determinato dal competente Assessorato delle Attività Produttive sulla scorta delle indicazioni dell' ; Parte_2
rilevato che l' si costituiva in giudizio facendo atto di prontezza a ricevere i CP_2
contributi previdenziali che, all'esito del giudizio, fossero risultati dovuti al ricorrente e non ancora prescritti;
◊
ritenuto che infondatamente il ricorrente assuma la coobbligata CP_1
solidale all'adempimento dei numerosi crediti che, alla data del suo passaggio alle dipendenze della dal 16 gennaio 2018, ancora vantava nei confronti CP_1
del precedente datore di lavoro, l' di Parte_2 Pt_2
ricordato, infatti, che “la soc. risulta collocarsi in un sistema disciplinato CP_1
inizialmente dall'art. 1 (“Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni
regionali”) della L.R. 18 febbraio 1986 n. 7, il quale, abrogando l'art. 2 della
precedente L.R. 11 aprile 1981, n. 54, già prevedeva in sintesi quanto segue:
Contr
- il personale dipendente dalle società costituite dall' e dall' è CP_5
trasferito alla società costituita dall' con il trattamento economico previsto CP_6
dal contratto di lavoro vigente presso la società medesima;
- tutto il personale dipendente dalla predetta società resterà in carico alla
società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile;
- il personale, durante il periodo di permanenza presso la società, è utilizzato “da
enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione
direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di
funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro utili o per la frequenza di corsi di qualificazione” (così, testualmente, il CGA
Sicilia, sentenza n. 104/2017);
ricordato, ancora, che l'art. 1 della legge regionale n. 5/1999 ha previsto la
Contr soppressione e ha posto in liquidazione gli enti ed e il CP_5 CP_6
successivo art. 8 ha disposto il trasferimento del personale dipendente, nonché di quello delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, “in apposita
area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la alle CP_1
cui dipendenze permane in carico” fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione;
e con successive disposizioni sono stati trasferiti presso la suddetta area speciale transitoria ad esaurimento anche i dipendenti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/2002 (cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari), il personale di cui all'art. 11 della legge regionale n.
26/2012 ( ), nonché quello degli enti regionali disciolti Parte_3
e posti in liquidazione individuati dall'art. 4 della legge regionale n. 8/2017 ed è
incontestato che il ricorrente sia transitato alla proprio in CP_1
applicazione di quest'ultima disposizione;
osservato che, sulla scorta delle surrichiamate previsioni, la è stata CP_1
dunque “costituita in forza della legislazione regionale, e a carico della finanza
pubblica, per l'assolvimento dell'attività, reputata di pubblico interesse,
consistente nel mantenimento in condizioni di occupazione del personale sopra
indicato, e nella strumentale gestione delle relative risorse umane” (CGA,
ibidem) sostanzialmente realizzando “un modello di "ammortizzatore sociale" che
“si caratterizza per il mantenimento in vita dei rapporti di lavoro alle
dipendenze della società con utilizzazione dei lavoratori presso strutture CP_1
pubbliche” (cfr. Cass. n. 4566 del 03/03/2005): ciò che esclude evidentemente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 del codice civile, il quale presuppone invece il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato o, quanto meno, il trasferimento di una parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, in altri termini “il subentro nella gestione del
complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la
continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale” (così ad esempio Cass. n.
23242 del 31/07/2023):
rilevato che, anche a volerne ignorare la tardiva deduzione solo nelle note conclusive, infondatamente il ricorrente evoca a supporto della dedotta nullità
anche le previsioni di cui all'art 31 del decreto legislativo n. 165/2001 che, sotto la rubrica “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” dispone che “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento
di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle
dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”, dal momento che tale disposizione – pur prescindendo dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico
ex art. 2555 del codice civile e dalle modalità con le quali il trasferimento d'azienda è stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo (v. in tal senso Cass. 10
marzo 2009, n. 5709; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 28 settembre
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2018, n. 23618) - postula analogamente un trasferimento del personale dipendente dalla pubblica amministrazione presso un altro soggetto cui è stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dalla prima;
escluso, per altro verso, che una posizione condebitoria possa insorgere in capo alla solo per effetto del disposto di cui all'art. 4, comma 1, della CP_1
legge regionale n. 8/2017 la quale, stabilendo che “Il personale degli enti
regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre
2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento
economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore
della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita
presso la , nulla prevede in relazione ai debiti pregressi;
CP_1
osservato pertanto che non è per effetto delle rinunce trasfuse nell'accordo in parola che l'azione svolta dal ricorrente si rivela infondata e che tale conclusione rende del tutto privo di interesse il chiesto accertamento della validità di tali rinunce;
ribadito che l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2017 fa obbligo alla di rispettare per il personale degli enti regionali disciolti e posti in CP_1
liquidazione trasferito alle sue dipendenze il “trattamento economico-normativo
e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge” ed osservato che l'accordo inter partes del 16 gennaio 2018, richiamando anche le intese sindacali del 14 novembre 2017 e del 28 giugno 2012, ha espressamente riconosciuto l'”intangibilità del trattamento retributivo, previdenziale e
professionale individualmente posseduto … da ogni singolo beneficiario…
rispetto a quello riconosciuto dalla alla data di immissione in CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro servizio” (cfr. art. 8 dell'accordo del 28 giugno 2012) perciò prevedendo un
“orario di lavoro settimanale pari a quello prestato … ai sensi del CCNL dell'Ente
di provenienza” (art. 9, punto b, dell'accordo del 28 giugno 2012) e, quindi, nel caso del ricorrente un orario di lavoro di 40 ore settimanali (art. 3 dell'accordo del
16 gennaio 2018) così come previsto dal CCNL per i dipendenti del settore
Terziario Commercio applicato dall' ; Parte_2
rilevato che le parti hanno convenuto un trattamento economico lordo annuale di ingresso dell'ammontare di euro 28.900,20 e ritenuto che per effetto di tale previsione l'accordo del 16 gennaio 2018 abbia anche assolto all'obbligo di conservare in capo al ricorrente l'intera retribuzione già in godimento presso l' alla data del 12 maggio 2017 nel suo Parte_2
ammontare comprensivo di tutte le mensilità supplementari lì accordate (15^
inclusa) anche in forza del contratto integrativo aziendale, tale conclusione risultando suffragata dai conteggi all'uopo predisposti dal Commissario
Liquidatore dell' prima con la nota n. 24/2017 e Parte_2
poi con quella n. 44/2017 (tutte richiamati nell'accordo del gennaio 2018) e risultando per contro del tutto insufficiente, in assenza di obiettivi dati contabili di raffronto, il diverso importo riportato nella diffida accertativa della
[...]
Lavoro di del 5 marzo 2019, del quale non è dato Parte_4 Pt_2
conoscere le precise modalità di determinazione;
rilevato, da ultimo, che appare inammissibilmente generica la domanda riferita ai permessi retribuiti, dal momento che il ricorrente non ne ha enucleato con precisione né tanto meno documentato il fondamento normativo e/o contrattuale che ne avrebbe sancito un dovere di riconoscimento già da parte dell'
[...]
e che le previsioni dell'accordo del gennaio 2018 Parte_2
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avrebbero conseguentemente violato non includendoli nel trattamento retributivo dovuto al ricorrente;
respinte, sulla scorta delle precedenti considerazioni, tutte le domande avanzate nel ricorso e, in applicazione dell'art 91 c.p.c., regolate le spese secondo soccombenza, perciò ponendole in capo al ricorrente ed a favore della CP_1
avuto riguardo ai valori (prossimi ai minimi) stabiliti dal DM 55/2014 con
[...]
le modifiche apportatevi dal DM 148/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile;
compensate le spese relative al rapporto processuale instauratosi con l' in CP_2
ragione della relativa posizione di mero litisconsorte necessario;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
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Così deciso in Palermo, il 28 aprile 2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
firmato digitalmente a margine
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro