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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 4321/2021 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], e residente in [...]
- Parco Noviello, 81055, Santa Maria Capua Vetere, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe GALLO e Cristina CARREA, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala DE BENEDICTIS, giusta procura allegata, RESISTENTE
Oggetto: Ratei maturati e non riscossi per compensazione con indebito assistenziale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 15.7.2021 la ricorrente, premesso di essere titolare dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV n. 07215751, con decorrenza 1° novembre 2008, ha esposto che il trattamento pensionistico in godimento veniva illegittimamente sospeso dall' dal novembre 2018, mese per il Controparte_2 quale l'importo del rateo era di € 292,88. Presentata in data 06/11/2018, per il tramite del patronato domanda di CP_3 ricostituzione reddituale della pensione, ha dedotto che con missiva del 13/08/2019 l' CP_1 sede di Caserta, comunicava la liquidazione degli arretrati maturati per il periodo dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019 per l'importo spettante di € 3.542,55, che, sarebbe stato disponibile, al netto delle trattenute, unitamente alla prima rata di pensione con valuta 01/10/2019. Lamentando la mancata erogazione dell' nonostante i ripetuti solleciti, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della somma spettante, con il favore delle spese da distrarsi per anticipo fattone.
Costituitosi in giudizio l' ha evidenziato che nulla sarebbe dovuto alla ricorrente, in CP_1 quanto l'importo a credito vantato è stato portato a compensazione di una prestazione indebita pregressa, come da relazione amministrativa. Ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Innanzitutto, preme evidenziare, com'è noto, che la causa ha avuto un iter travagliato, a causa dei plurimi rinvii senza compiere attività processuali e, infine, del trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo. Da ultimo, con decreto presidenziale del 13.10.2025, il procedimento è stato riassegnato alla scrivente per la celere definizione entro il 30.6.2026 imposta dagli obiettivi del PNRR. Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'odierna udienza di discussione
– la prima celebrata a seguito dello scardinamento - le parti concludevano nei termini pocanzi esplicati e, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni, come secondo rito ex art. 429 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La doglianza attorea concerne la sospensione della prestazione di invalidità civile in godimento, disposta dall' a far data dal novembre 2018 e fino al settembre 2019 CP_1 compreso, con conseguente domanda di condanna dell'Ente al pagamento di quanto indebitamente trattenuto per tale periodo, per l'importo indicato.
L' ha difeso la legittimità del proprio operato evidenziando di aver proceduto ad una CP_1 compensazione. Dalla relazione amministrativa e dagli atti allegati emerge che con ricostituzione d'ufficio del 21/9/2018 è stato comunicato alla ricorrente un indebito per irreperibilità, originariamente di € 21.231,31 dal 20/2/2013 al 10/2018. A seguito di giustificazione della irreperibilità in data 13/8/2019, tale debito è stato ridotto di € 17.707,98, con ricostituzione (quindi sottrazione dal debito) di tutte le somme spettanti per le annualità 2013-2018, ad esclusione dell'annualità 2015 per la quale la ricorrente non aveva presentato dichiarazione dei redditi, generando un residuo debito di
€ 3.523,33. Pertanto, quando l'Ente ha provveduto al ripristino della prestazione per il periodo richiesto in ricorso - dall'11/2018 al 30/9/2019 – per un credito di € 3.542,55, tale somma è stata utilizzata a scomputo del debito residuo, con sopravanzo di € 19,22.
In premessa, mette conto evidenziare che l ha operato una compensazione su un CP_1 indebito di natura assistenziale. Ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Trovano applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ai sensi dell'art. 2697 c.c. è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto. CP_1
Ebbene, la ricorrente, nella fattispecie - in conseguenza delle difese dell' , a tenore CP_1 delle quali pare sia stata giustificata la sospensione della prestazione in godimento per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale per il 2015, per omessa dichiarazione dei redditi - ha contestato la legittimità della decurtazione delle somme per l'anno 2015 e ha prodotto l'autocertificazione reddituale resa ai sensi dell'art. 46 lett. c), D.P.R. 445/2000 e la relativa attestazione ISEE (cfr. all. alle note dell'8.2.2024), da cui risulta che il reddito percepito è pari a zero. Con la conseguenza che in tal modo ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente circa la sussistenza dei fatti costitutivi del beneficio e tanto già sarebbe sufficiente per l'accoglimento della domanda.
In aggiunta, va rammentato che in caso di indebito assistenziale, in diritto, non può farsi indiscriminata applicazione del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c. (cfr. sent. 18 gennaio 2023 n. 20, Trib. Arezzo), secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita, soggetta a ripetizione senza limiti (cfr. in senso contrario pronunce più risalenti della giurisprudenza di legittimità, Cass. 18.8.2003 n. 12067 e Cass. 14.1.2004 n. 390) e nell'assoluta irrilevanza dello stato psicologico di buona/malafede dell'accipiens, considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori, a nulla contando – in assenza di una normativa derogatoria – l'esigenza di tutela dell'affidamento.
Con sentenza del 31 gennaio 2023, n. 229, la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, richiamando l'ordinanza n. 12608/2020 con cui la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”, ha chiarito quanto segue:
– all'indebito assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);
– si tratta invero di un sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento;
– sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile;
– al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993);
– sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di:
• erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (Cass. 23 agosto 2003, 12406);
• o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario);
• o, infine, di dolo comprovato (Cass. 1446/2008 cit.; 11921/2015; 28771/2018; 26036/2019; 13223/2020; Cass. Sez.
6 - L, ordin. n. 10642 del 16/04/2019);
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto CP_1 previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' CP_1 del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione; quindi quanti hanno già provveduto a dichiarare all'Agenzia delle Entrate integralmente tutti i redditi percepiti, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione reddituale all' che è alternativa a quella fiscale, salvo risultino titolari di altri redditi CP_1 non conosciuti dall' ; CP_1 – inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già CP_1 CP_1 conosce.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento può, allora, concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, “i ratei indebitamente erogati vanno restituiti a partire dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali” (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021), salva l'ipotesi del “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceo ha l'onere di conoscere” (Cass. civ. sez. VI, sent. n. 13223 del 30/06/2020).
Ed è proprio questo il caso di specie, in cui – a fronte di una ricostituzione effettuata nel settembre 2018 – l' pretende di recuperare retroattivamente ratei non spettanti CP_1 risalenti al 2015, a carico di un soggetto che non può considerarsi in dolo, in quanto non aveva alcun obbligo di comunicare i propri redditi, costituiti solo ed esclusivamente dalla prestazione di invalidità civile erogata dallo stesso CP_1
Tale conclusione è rafforzata ulteriormente dal dettato normativo di cui all'art. 13 comma 6 lett. c) D.L. n. 78/2010 (conv. in L. 122/2010), che ha modificato l'art. 35 D.L. n. 207/2008 (conv. in L. 14/2009), introducendo il comma 10 bis, che dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale personale, nonché quella del coniuge o dei familiari, solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano altri redditi di diversa natura, non rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi – che non vanno dichiarati nel modello 730 o REDDITI PERSONE FISICHE - ma che ugualmente sono tali da incidere sulla prestazione di cui godono (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, proprietà di seconde abitazioni o case concesse in locazione, etc.) Con esclusione, invece:
- di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero, e percepiscono una pensione corrisposta dall' o da qualsiasi altro ente CP_1 previdenziale italiano, poiché essa rientra nella sfera di conoscenza (o di conoscibilità) dell' attraverso l'inserimento nel Casellario centrale dei CP_1 pensionati, com'è nel caso di specie;
- dei beneficiari che dichiarano all'Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Redditi PF) integralmente tutti i propri redditi. Come già osservato dalla giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello di Genova, sent. 18/07/2019, n. 257), tale ermeneusi è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'Ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario che possono incidere sia sul diritto alla prestazione che sulla sua misura, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Tanto, quindi, non può valere nel caso in cui i redditi siano già pienamente conosciuti dall' CP_1
In conclusione, la mancata corresponsione dei ratei arretrati per il 2015 è illegittima e il relativo importo non dev'essere compensato con alcun credito;
dunque, anche l'omesso pagamento dei ratei maturati dal novembre 2018 al 30 settembre 2019 dell'assegno di invalidità civile è illegittimo e alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla percezione delle relative somme. Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Spese di lite secondo soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa, del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e accerta e dichiara in favore di il diritto di credito Parte_1 per € 3.542,55, quali arretrati sulla prestazione dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV n. 07215751, per il periodo dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019;
2. per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della predetta somma in favore CP_1 della ricorrente, oltre ad accessori come per legge, dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l' soccombente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.000,00 oltre al 15% sul compenso e a I.V.A. e C.P.A. – se dovute - come per legge, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv.ti Giuseppe Gallo e Cristina Carrea, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 24 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 4321/2021 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], e residente in [...]
- Parco Noviello, 81055, Santa Maria Capua Vetere, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe GALLO e Cristina CARREA, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala DE BENEDICTIS, giusta procura allegata, RESISTENTE
Oggetto: Ratei maturati e non riscossi per compensazione con indebito assistenziale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 15.7.2021 la ricorrente, premesso di essere titolare dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV n. 07215751, con decorrenza 1° novembre 2008, ha esposto che il trattamento pensionistico in godimento veniva illegittimamente sospeso dall' dal novembre 2018, mese per il Controparte_2 quale l'importo del rateo era di € 292,88. Presentata in data 06/11/2018, per il tramite del patronato domanda di CP_3 ricostituzione reddituale della pensione, ha dedotto che con missiva del 13/08/2019 l' CP_1 sede di Caserta, comunicava la liquidazione degli arretrati maturati per il periodo dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019 per l'importo spettante di € 3.542,55, che, sarebbe stato disponibile, al netto delle trattenute, unitamente alla prima rata di pensione con valuta 01/10/2019. Lamentando la mancata erogazione dell' nonostante i ripetuti solleciti, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della somma spettante, con il favore delle spese da distrarsi per anticipo fattone.
Costituitosi in giudizio l' ha evidenziato che nulla sarebbe dovuto alla ricorrente, in CP_1 quanto l'importo a credito vantato è stato portato a compensazione di una prestazione indebita pregressa, come da relazione amministrativa. Ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Innanzitutto, preme evidenziare, com'è noto, che la causa ha avuto un iter travagliato, a causa dei plurimi rinvii senza compiere attività processuali e, infine, del trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo. Da ultimo, con decreto presidenziale del 13.10.2025, il procedimento è stato riassegnato alla scrivente per la celere definizione entro il 30.6.2026 imposta dagli obiettivi del PNRR. Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'odierna udienza di discussione
– la prima celebrata a seguito dello scardinamento - le parti concludevano nei termini pocanzi esplicati e, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni, come secondo rito ex art. 429 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La doglianza attorea concerne la sospensione della prestazione di invalidità civile in godimento, disposta dall' a far data dal novembre 2018 e fino al settembre 2019 CP_1 compreso, con conseguente domanda di condanna dell'Ente al pagamento di quanto indebitamente trattenuto per tale periodo, per l'importo indicato.
L' ha difeso la legittimità del proprio operato evidenziando di aver proceduto ad una CP_1 compensazione. Dalla relazione amministrativa e dagli atti allegati emerge che con ricostituzione d'ufficio del 21/9/2018 è stato comunicato alla ricorrente un indebito per irreperibilità, originariamente di € 21.231,31 dal 20/2/2013 al 10/2018. A seguito di giustificazione della irreperibilità in data 13/8/2019, tale debito è stato ridotto di € 17.707,98, con ricostituzione (quindi sottrazione dal debito) di tutte le somme spettanti per le annualità 2013-2018, ad esclusione dell'annualità 2015 per la quale la ricorrente non aveva presentato dichiarazione dei redditi, generando un residuo debito di
€ 3.523,33. Pertanto, quando l'Ente ha provveduto al ripristino della prestazione per il periodo richiesto in ricorso - dall'11/2018 al 30/9/2019 – per un credito di € 3.542,55, tale somma è stata utilizzata a scomputo del debito residuo, con sopravanzo di € 19,22.
In premessa, mette conto evidenziare che l ha operato una compensazione su un CP_1 indebito di natura assistenziale. Ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Trovano applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ai sensi dell'art. 2697 c.c. è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto. CP_1
Ebbene, la ricorrente, nella fattispecie - in conseguenza delle difese dell' , a tenore CP_1 delle quali pare sia stata giustificata la sospensione della prestazione in godimento per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale per il 2015, per omessa dichiarazione dei redditi - ha contestato la legittimità della decurtazione delle somme per l'anno 2015 e ha prodotto l'autocertificazione reddituale resa ai sensi dell'art. 46 lett. c), D.P.R. 445/2000 e la relativa attestazione ISEE (cfr. all. alle note dell'8.2.2024), da cui risulta che il reddito percepito è pari a zero. Con la conseguenza che in tal modo ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente circa la sussistenza dei fatti costitutivi del beneficio e tanto già sarebbe sufficiente per l'accoglimento della domanda.
In aggiunta, va rammentato che in caso di indebito assistenziale, in diritto, non può farsi indiscriminata applicazione del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c. (cfr. sent. 18 gennaio 2023 n. 20, Trib. Arezzo), secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita, soggetta a ripetizione senza limiti (cfr. in senso contrario pronunce più risalenti della giurisprudenza di legittimità, Cass. 18.8.2003 n. 12067 e Cass. 14.1.2004 n. 390) e nell'assoluta irrilevanza dello stato psicologico di buona/malafede dell'accipiens, considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori, a nulla contando – in assenza di una normativa derogatoria – l'esigenza di tutela dell'affidamento.
Con sentenza del 31 gennaio 2023, n. 229, la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, richiamando l'ordinanza n. 12608/2020 con cui la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”, ha chiarito quanto segue:
– all'indebito assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);
– si tratta invero di un sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento;
– sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile;
– al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993);
– sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di:
• erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (Cass. 23 agosto 2003, 12406);
• o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario);
• o, infine, di dolo comprovato (Cass. 1446/2008 cit.; 11921/2015; 28771/2018; 26036/2019; 13223/2020; Cass. Sez.
6 - L, ordin. n. 10642 del 16/04/2019);
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto CP_1 previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' CP_1 del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione; quindi quanti hanno già provveduto a dichiarare all'Agenzia delle Entrate integralmente tutti i redditi percepiti, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione reddituale all' che è alternativa a quella fiscale, salvo risultino titolari di altri redditi CP_1 non conosciuti dall' ; CP_1 – inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già CP_1 CP_1 conosce.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento può, allora, concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, “i ratei indebitamente erogati vanno restituiti a partire dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali” (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021), salva l'ipotesi del “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceo ha l'onere di conoscere” (Cass. civ. sez. VI, sent. n. 13223 del 30/06/2020).
Ed è proprio questo il caso di specie, in cui – a fronte di una ricostituzione effettuata nel settembre 2018 – l' pretende di recuperare retroattivamente ratei non spettanti CP_1 risalenti al 2015, a carico di un soggetto che non può considerarsi in dolo, in quanto non aveva alcun obbligo di comunicare i propri redditi, costituiti solo ed esclusivamente dalla prestazione di invalidità civile erogata dallo stesso CP_1
Tale conclusione è rafforzata ulteriormente dal dettato normativo di cui all'art. 13 comma 6 lett. c) D.L. n. 78/2010 (conv. in L. 122/2010), che ha modificato l'art. 35 D.L. n. 207/2008 (conv. in L. 14/2009), introducendo il comma 10 bis, che dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale personale, nonché quella del coniuge o dei familiari, solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano altri redditi di diversa natura, non rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi – che non vanno dichiarati nel modello 730 o REDDITI PERSONE FISICHE - ma che ugualmente sono tali da incidere sulla prestazione di cui godono (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, proprietà di seconde abitazioni o case concesse in locazione, etc.) Con esclusione, invece:
- di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero, e percepiscono una pensione corrisposta dall' o da qualsiasi altro ente CP_1 previdenziale italiano, poiché essa rientra nella sfera di conoscenza (o di conoscibilità) dell' attraverso l'inserimento nel Casellario centrale dei CP_1 pensionati, com'è nel caso di specie;
- dei beneficiari che dichiarano all'Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Redditi PF) integralmente tutti i propri redditi. Come già osservato dalla giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello di Genova, sent. 18/07/2019, n. 257), tale ermeneusi è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'Ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario che possono incidere sia sul diritto alla prestazione che sulla sua misura, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Tanto, quindi, non può valere nel caso in cui i redditi siano già pienamente conosciuti dall' CP_1
In conclusione, la mancata corresponsione dei ratei arretrati per il 2015 è illegittima e il relativo importo non dev'essere compensato con alcun credito;
dunque, anche l'omesso pagamento dei ratei maturati dal novembre 2018 al 30 settembre 2019 dell'assegno di invalidità civile è illegittimo e alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla percezione delle relative somme. Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Spese di lite secondo soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa, del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e accerta e dichiara in favore di il diritto di credito Parte_1 per € 3.542,55, quali arretrati sulla prestazione dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV n. 07215751, per il periodo dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019;
2. per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della predetta somma in favore CP_1 della ricorrente, oltre ad accessori come per legge, dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l' soccombente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.000,00 oltre al 15% sul compenso e a I.V.A. e C.P.A. – se dovute - come per legge, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv.ti Giuseppe Gallo e Cristina Carrea, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 24 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini