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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 1305/2022, promosso con ricorso depositato in data 2.3.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Berto giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Dolo, piazzetta Aldo Moro n. 11;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Susa giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via Caneve n.
77/B;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento di
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Zennaro giusta mandato allegato telematicamente all'atto di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia Mestre, via San Donà n.
9/G;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 17.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
NEL MERITO
Rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione.
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. con obbligo di trasmissione della CP_1
relativa sentenza al Comune di Salzano (VE) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2. Disporsi che la casa coniugale sita in Comune di Preganziol (TV), alla Via Sambughè n. 146, int.7, rimanga assegnata, con i relativi mobili, arredi e pertinenze, alla SInora ove i figli maggiorenni ma non Parte_1
CP_ economicamente autosufficienti, e , hanno la residenza anagrafica;
Per_1
3. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente alla SI.ra , a mezzo bonifico CP_1 Parte_1
bancario, un contributo al mantenimento della stessa pari ad € 800,00 (ottocento/00) mensili oltre a rivalutazione annuale ISTAT, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese;
4. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente alla SI.ra o anche CP_1 Parte_1
CP_ direttamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e , un contributo al mantenimento Per_1
dell'importo di €1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
2
5. In ogni caso: con vittoria di spese di lite. Si precisa che la SI.ra ha già formalizzato al Giudice Parte_1
procedente istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendone tutti i requisiti di legge, sulla quale non si è ancora provveduto.
Per parte resistente:
Respinta ogni domanda o richiesta avversaria,
Nel merito:
1) Dichiarare la separazione personale tra il SInor e la SInora , che hanno contratto Parte_2 Parte_1
matrimonio il giorno 04.09.1993 in Salzano (VE) ordinando di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza;
2) Respingere la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie;
Parte_1
3) Dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento danno “endofamiliare” avanzata dalla ricorrente e, comunque, infondata e per l'effetto respingerla;
4) Respingere altresì la domanda di contributo al mantenimento della moglie;
CP_ 5) Considerate le eSIenze dei figli, prevedere che il SInor versi direttamente ai figli e , entro CP_1 Per_1
e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma mensile di € 350,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
6) Autorizzare i coniugi all'espatrio, nonché al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
7) Rifusione di competenze e spese di lite con liquidazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc.
Per la parte intervenuta:
Si dà atto che la parte intervenuta ha rinunciato alla domanda proposta.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con ricorso depositato il 2.3.2022, chiedeva la pronuncia di separazione personale dal Parte_1
marito, con cui aveva contratto matrimonio il 4.9.1993 a Salzano. Dall'unione erano CP_1
nati i figli il 12.7.2000 e il 4.2.2003. Per_1 CP_2
La ricorrente esponeva che la convivenza era cessata a partire dal 2006 a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte del marito, il quale, pur intrattenendo una relazione stabile con un'altra donna, non aveva mai voluto formalizzare la separazione, continuando però, quantomeno per un primo periodo, a farsi carico delle eSIenze familiari.
Tuttavia, negli ultimi tempi, il resistente aveva omesso di contribuire in maniera adeguata al sostentamento della famiglia;
per tale ragione, la ricorrente si determinava ad adìre il Tribunale di
Treviso al fine di regolarizzare e regolamentare la separazione già in atto da oltre un decennio.
La SInora chiedeva nel proprio ricorso introduttivo la pronuncia di separazione personale con Pt_1
addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento pari ad € 800,00, un contributo per il mantenimento dei figli e (maggiorenni ma non autosufficienti) pari Per_1 CP_2
ad € 600,00 ciascuno, il 100% delle spese straordinarie a carico del padre e l'importo di € 50.000,00 a titolo di risarcimento per danno endofamiliare.
A fronte della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, si costituiva in giudizio in data 13.6.2022 il resistente, fornendo la sua ricostruzione della vicenda familiare,
contestando le richieste della moglie e chiedendo il rigetto delle domande di addebito, mantenimento in favore della moglie e risarcimento del danno, nonché la determinazione del contributo per i figli in €
350,00 ciascuno e il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 22.6.2022, il Presidente sentiva separatamente i coniugi e il figlio . Il CP_2
tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Con ordinanza del 27.6.2022, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, dando atto preliminarmente della rilevante disparità di reddito tra le parti e dell'esistenza di un tacito accordo per cui il SInor aveva provveduto al mantenimento della famiglia anche dopo la separazione di CP_1
fatto. Per tale ragione, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla SInora
4 PA, poneva a carico del SInor un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della CP_1
moglie e di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie (comprese quelle universitarie).
Il SInor presentava reclamo avverso il provvedimento presidenziale alla Corte d'Appello di CP_1
Venezia. Con provvedimento del 17.10.2022, la Corte d'Appello riformava parzialmente l'ordinanza presidenziale, riducendo il contributo al mantenimento della moglie da € 800,00 ad € 400,00 mensili, con decorrenza retroattiva da marzo 2022. La Corte, infatti, accertava i minori redditi del SInor
e la capacità lavorativa della SInora , nonché la necessità che essa si attivasse per CP_1 Pt_1
reperire un impiego.
Contestualmente, le parti si costituivano davanti al Giudice Istruttore e interveniva in giudizio il
Pubblico . CP_3
Nel corso della fase istruttoria, la SInora formulava tre istanze ex art. 156, sesto comma, cod. Pt_1
proc. civ. al fine di ottenere il pagamento diretto dell'assegno di separazione dal datore di lavoro del marito, allegando inadempimenti di quest'ultimo. Tutte e tre le istanze venivano rigettate dal Giudice
Istruttore, il quale sottolineava come l'assegno in favore della SInora , così come rideterminato Pt_1
dalla Corte d'Appello, non avesse natura alimentare idonea ad impedire la compensazione con crediti per spese straordinarie anticipate.
Venivano ammesse prove orali, ovvero l'interrogatorio formale del resistente e le prove testimoniali. I testi della ricorrente ( e ) venivano sentiti all'udienza del 9.1.2024. Testimone_1 Tes_2
Il SInor rendeva l'interrogatorio formale e i suoi testi ( e CP_1 Testimone_3 Testimone_4
venivano escussi in data 21.5.2024.
Il Giudice Istruttore rigettava le istanze di ordine di esibizione documentale richieste dalla SInora
, ritenendole superate dall'indagine demandata alla Guardia di Finanza. Pt_1
Veniva, infatti, ordinata alla Guardia di Finanza l'acquisizione di un quadro completo della posizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, estendendo gli accertamenti dal 2022 in poi. I risultati di tali indagini venivano depositati il 22.11.2023.
5 Alla SInora PA veniva ordinato ex art. 210 cod. proc. civ. di esibire prova della sua iscrizione presso agenzie di lavoro o liste di collocamento, documentazione che produceva, seppur in ritardo, ma che veniva ammessa dal Giudice poiché il termine non era perentorio.
Il figlio depositava un atto di intervento il 19.11.2024, chiedendo al Tribunale di CP_2
accertare l'obbligo del padre di contribuire al 90% delle spese universitarie (Conservatorio di
Maastricht) e di quelle connesse all'alloggio, con versamento diretto delle somme.
Con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice Istruttore rilevava che la procedura ante riforma Cartabia non prevedeva il cumulo di domande soggette a rito diverso (come le richieste di ), e convocava le CP_2
parti per un'udienza il 5.12.2024 al fine di discutere la questione.
Alla suddetta udienza, il Giudice dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di a fronte CP_2
della rinuncia alla stessa nel contesto del presente procedimento, riservandosi il ragazzo di proporla in un giudizio autonomo.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni si svolgeva in data 23.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. In tale sede, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
1) Preliminarmente: sull'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato
La domanda della ricorrente, proposta ante causam in data 10.12.2020, di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è stata dichiarata inammissibile dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso per mancata esibizione degli estratti conto bancari che la SInora aveva richiesto al Pt_1
marito, senza ottenere risposta (come si evince dal doc. 3, mai contestato dal resistente).
Solo successivamente all'avvio del presente giudizio, la SInora è entrata in possesso degli estratti Pt_1
conto bancari, dai quali ha potuto ricavare che i denari corrisposti dal marito a titolo di contributo al mantenimento dell'intero nucleo familiare, detratto quanto necessario al pagamento del mutuo pari a ad
€ 554,00, erano pari ad € 6.094,00 per l'intero anno 2021.
6 Così ha formulato istanza al Tribunale di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126, ultimo comma, D.P.R. 115/2002.
Il Presidente, chiamato a valutare siffatta richiesta, ha richiesto specificamente alla ricorrente di produrre “documenti (compresi quelli attestanti le contribuzioni che essa stessa e i figli hanno ricevuto dal marito) e dichiarazioni previste dalla legge, riferiti all'anno 2021”, specificando altresì che “se si tiene conto che il mutuo gravava anche sulla SInora (condebitrice solidale), delle contribuzioni ricevute dai figli (Cassazione civile sez. II, Pt_1
30/09/2019, ud. 08/02/2019, dep. 30/09/2019, n.24378) e di ogni altra circostanza emersa in causa, potrebbe risultare superata la soglia di cui all'art. 76 DPR 115/2002”.
A fronte di tale richiesta e dell'orientamento espresso dal Presidente, la ricorrente ha ritenuto di soprassedere alla produzione documentale, evidentemente ritenendo che – considerate le contribuzioni ricevute dai figli e della cointestazione del mutuo – potessero essere superati per il 2021 i limiti reddituali per il beneficio.
In sede di riproposizione della domanda di ammissione retroattiva, presentata al G.I. in data 2.12.2024, la ricorrente ha esposto nuovamente gli argomenti già vagliati dal Presidente, senza tuttavia ottemperare all'invito dello stesso di depositare un rendiconto di tutte le somme ricevute dal marito nel 2021.
Non vi sono ragioni, dunque, per discostarsi dall'originaria indicazione presidenziale, non avendo l'attrice prodotto la documentazione necessaria ad effettuare il vaglio di ammissibilità della sua richiesta ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002.
Né risulta che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti presidenziali (con cui è stato cristallizzato l'onere economico in capo al SInor e dunque gli introiti mensili della SInora CP_1
) o alla pronuncia della Corte d'Appello (che tali introiti ha ridotto), la ricorrente abbia formulato Pt_1
nuova istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non potendosi intendere tale quella presentata nel dicembre 2024 a questo G.I. (che era una mera riproposizione dell'originaria richiesta al Presidente, cui la stessa SInora non aveva dato corso omettendo di produrre i Pt_1
documenti espressamente richiesti dal medesimo Presidente).
7 Per tale ragione, non può accogliersi la domanda attorea di ammissione con efficacia retroattiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2) Sulla separazione personale dei coniugi
Dall'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Salzano il 4.9.1993 e che l'atto è stato iscritto al n. 3, parte I, anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune.
La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salzano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
2.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla SInora , la stessa risulta fondata sull'asserito Pt_1
abbandono del tetto coniugale da parte del SInor e sulla violazione da parte dello stesso del CP_1
dovere di fedeltà.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis:
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (e non solo per il coniuge vittima del tradimento), costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento
8 rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I
Sent., 19 luglio 2010, n. 16873).
Il tradimento e l'abbandono del tetto coniugale allegati dalla ricorrente nei propri atti, a parere di questo
Collegio, non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria svolta.
In particolare, occorre sottolineare che è proprio la ricorrente ad indicare – con valore pienamente confessorio – la data della separazione di fatto dei coniugi: l'anno 2006 (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo).
Ciò che tuttavia è emerso nel corso dell'istruttoria orale è che il SInor anche prima della CP_1
definitiva crisi coniugale e separazione di fatto dalla moglie, trascorresse lunghi periodi lontano da casa per ragioni lavorative (Sicilia, Bologna, Thiene, Portogallo, ecc…).
Appare particolarmente difficoltosa la ricostruzione analitica dei periodi in cui il SInor ha CP_1
dimorato lontano dalla famiglia;
tale difficoltà la incontrano la stessa SInora ed anche il figlio Pt_1
sentito come testimone. Per_1
E nemmeno è chiaro se tali lunghe assenze avessero preceduto o seguito la scelta dei coniugi di allontanarsi e di condurre vite separate. Tuttavia, ciò che appare è che il temporaneo trasferimento del SInor non concretizzasse mai un vero e proprio abbandono del tetto coniugale ma fosse CP_1
dettato da eSIenze lavorative concordate o quantomeno tollerate dalla moglie.
Nemmeno è chiaro quando sia iniziata la relazione del SInor con la sua attuale compagna. Il CP_1
figlio ricorda di aver avuto la percezione di una presenza femminile nella dimora del SInor Per_1
in occasione di una visita al padre, visita che però non è ben contestualizzata nello spazio e nel CP_1
tempo. I testi del resistente, invece, hanno affermato che la relazione con la SInora è iniziata Parte_3
a seguito della scoperta della malattia oncologica che ha colpito il SInor dunque CP_1
successivamente al 2018.
Posto che l'onere probatorio relativo alla violazione del dovere di fedeltà e del nesso causale tra il tradimento e la fine del matrimonio incombe sulla parte che formula domanda di addebito, l'assenza di
9 prova o comunque un quadro probatorio contrastante e dubbio deve essere valutato a discapito del soggetto richiedente e portare al rigetto della domanda.
Nel caso in esame, infatti, non vi è certezza circa la natura degli allontanamenti (anche per lunghi periodi) del resistente dalla casa familiare né, tantomeno, di una relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso prima del 2006, anno in cui – per espressa ammissione della ricorrente – è intervenuta la separazione di fatto.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere dunque rigettata.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione del fatto che il figlio , a quanto consta, non ha potuto proseguire il suo CP_2
percorso al Conservatorio di Maastricht per carenza di fondi ed ha dunque fatto ritorno presso la casa materna, sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare alla ricorrente.
In ogni caso, si evidenzia che tale abitazione costituisce comunque il punto di riferimento per entrambi i ragazzi (maggiorenni ma ancora studenti) poiché ci vive ancora, e continuerà a viverci se – CP_2
come si auspica – si iscriverà al Conservatorio veneziano il prossimo anno accademico, mentre Per_1
vi fa rientro nei periodi di sospensione dei corsi universitari e durante le vacanze.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario di e CP_2 Per_1
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
10 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
Recentemente, la Suprema Corte ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo – spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
11 d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nel caso di specie, deve ritenersi che entrambi i figli non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, e tale circostanza è pacifica (tanto che anche il resistente si è offerto di contribuire al loro mantenimento).
, in particolare, sta frequentando l'università e tra poco tempo si laureerà. Per_1
al momento non sta svolgendo attività lavorativa. Musicista particolarmente dotato, si era iscritto CP_2
per lo scorso anno accademico al Conservatorio di Maastricht ma non ha potuto portare a compimento il ciclo di studi per insufficienza della disponibilità economica.
A tal proposito, ha svolto intervento volontario nel presente giudizio, chiedendo il rimborso CP_2
delle spese sostenute per l'iscrizione e per la frequenza del primo semestre. A fronte dell'indirizzo espresso dal G.I. in merito all'inammissibilità di siffatta domanda (soggetta a rito diverso) nel giudizio di separazione dei suoi genitori, il ragazzo ha rinunciato alle sue pretese in questa sede. E' sufficiente osservare come la disciplina del rimborso delle spese straordinarie sia soggetta alla regola, per quelle non indispensabili o ineliminabili, del consenso preventivo del genitore.
, come si è detto, ha quindi fatto rientro presso l'abitazione materna e lì vive, non essendo ancora CP_2
note le sue intenzioni per il prossimo anno accademico (iscrizione ad un corso di laurea o al
Conservatorio veneziano).
Egli, pacificamente, è privo di reddito e non pare, secondo questo Collegio, che la sua condizione attuale sia dipensa da inerzia del ragazzo;
del resto, egli ha studiato fino a pochi mesi fa e ha dovuto rinunciare al percorso prescelto a causa del rifiuto paterno di contribuire alle ingenti spese.
Ciò premesso, e dunque accertato il diritto di entrambi i figli ad essere ancora mantenuti dai genitori, nella determinazione dell'importo del contributo paterno occorre tenere conto dei redditi e delle capacità economiche di entrambe le parti, oltre che del fatto che la SInora si occupa in via Pt_1
diretta dei figli (anche di , nei periodi in cui – libero dalle lezioni universitarie – fa rientro presso Per_1
l'abitazione familiare).
12 Con riguardo alla capacità economica del SInor le dichiarazioni dei redditi relative agli anni CP_1
antecedenti il presente giudizio attestavano introiti mensili di circa € 4.300,00, somma che ricomprendeva anche la componente variabile del reddito del resistente, dovuta ai rimborsi spese e ai premi di produzione.
Le ultime dichiarazioni dei redditi dimesse attestano invece introiti ridotti, pari a circa € 3.000,00 al mese. Secondo la prospettazione del resistente, tale brusco calo sarebbe dipeso dalla malattia che lo ha colpito nel 2018. A parere della ricorrente, invece, vi sarebbero fondati motivi per ritenere inattendibili le dichiarazioni dei redditi più recenti, poiché manchevoli proprio di quella componente variabile del reddito (premi produzione e rimborsi spese) più facilmente occultabile.
A parere di questo Collegio, non può prescindersi dal dato fiscale, che – come già segnalato dalla Corte
d'Appello – attesta indubbiamente redditi mensili di circa € 3.000,00, ma occorre considerare anche la peculiarità dell'eliminazione della componente reddituale relativa ai benefits ulteriori proprio a far data dall'instaurazione del presente giudizio. La condizione di malattia del SInor che per espressa CP_1
dichiarazione dello stesso lo ha colpito nel 2018, pare non aver influito sui redditi degli anni immediatamente successivi (2019 e 2020) ma solo su quelli degli ultimi anni.
E' dunque presumendo che egli possa godere ancora di parte dei benefits che prima dell'instaurazione del presente giudizio comparivano nelle sue dichiarazioni dei redditi che questo Collegio giunge a confermare il contributo di € 400,00 per ciascun figlio stabilito in sede presidenziale, peraltro confermato anche dalla Corte d'Appello di Venezia.
A fronte dell'assenso prestato dalla SInora , il contributo paterno al mantenimento di e Pt_1 CP_2
potrà essere versato direttamente ai figli. Per_1
In merito alle spese straordinarie, lo squilibrio reddituale tra le parti legittima una differente ripartizione delle stesse.
Se, come si è detto, i redditi mensili del SInor ammontano a circa € 3.000,00, oltre ai benefits CP_1
di cui egli presumibilmente giova, quelli della SInora sono decisamente più ridotti: ella ha Pt_1
dichiarato di guadagnare circa € 200,00 al mese svolgendo pulizie e ausilio alla persona.
13 Ciò non esclude che la SInora possa e debba attivarsi fattivamente nella ricerca di Pt_1
un'occupazione. La mera iscrizione alle agenzie interinali documentata, infatti, non è sufficiente a comprovare tale attivazione concreta, ben potendo la stessa anche aumentare l'attività di pulizie che svolge in maniera non regolarizzata (tanto più se si considera che, gratuitamente, assiste la sorella, potendo dunque impiegare parte del tempo dedicato a quest'ultima ad un'attività produttiva di reddito).
In ogni caso, però, lo squilibrio reddituale tra le parti è evidente. In conseguenza di esso, a parere di questo Collegio, le spese straordinarie per e devono essere poste a carico del padre in Per_1 CP_2
ragione dell'80% e della madre del restante 20%. Le spese straordinarie sono individuate e disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulla domanda di mantenimento formulata dalla SInora Pt_1
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore, a carico del marito, nella misura di € 800,00 mensili.
Il resistente ha chiesto il rigetto della pretesa della moglie in ragione della sua autosufficienza economica o, comunque, dell'inerzia manifestata dalla stessa nella ricerca di un lavoro.
Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
14 Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, in favore della SInora , il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito. Pt_1
Si è già descritta la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi nel paragrafo che precede.
A tal proposito, occorre segnalare che la somma di circa € 8.000,00 rilevata dall'indagine patrimoniale svolta nel conto intestato alla ricorrente è ragionevolmente riconducibile alla vendita dei preziosi, necessaria a finanziare il trasferimento del figlio a Maastricht. CP_2
Alcuna attività lavorativa non dichiarata svolge dunque la SInora . Pt_1
In considerazione dei redditi e delle capacità economiche delle parti (effettive e potenziali), il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo del SInor di versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, la somma mensile di € 500,00, determinata anche tenendo in considerazione il fatto che la ricorrente giova dell'immobile ex casa familiare in comproprietà e pacificamente pagato integralmente dal SInor CP_1
Si ritiene di disporre un aumento del contributo stabilito dalla Corte d'Appello in sede di reclamo proprio alla luce degli approfondimenti istruttori disposti, che hanno reso evidente la parziale incompatibilità dei redditi dichiarati con l'effettiva potenzialità reddituale del SInor dovendosi CP_1
presumere la percezione di benefits non più evincibili dalla busta paga.
La decorrenza di tale modifica deve farsi decorrere dalla data della presente decisione, perché è proprio all'esito di questo giudizio che si è raggiunto l'adeguato approfondimento istruttorio che ha condotto a questa determinazione.
6) Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza (la ricorrente con riguardo alla domanda di addebito e all'entità delle domande economiche svolte, il resistente con riferimento a quella di mantenimento della moglie), questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Anche le spese del reclamo davanti alla Corte d'Appello devono essere compensate tra le parti, dal momento che l'impugnazione è stata solo parzialmente accolta.
15 Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite sostenute dal figlio che ha rinunciato CP_2
alla propria domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], coniugatisi a Salzano il 4.9.1993, atto iscritto al n. 3, parte I, anno CP_1
1993 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente;
3) assegna la casa familiare a;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli maggiorenni ma non CP_1
economicamente autosufficienti e , a titolo di contributo al loro mantenimento, la CP_2 Per_1
somma mensile complessiva di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5) ripartisce tra i genitori, in ragione dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre, le spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione e disciplina fa rimando al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 500,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data della presente decisione;
7) prende atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente e di quella restitutoria formulata da CP_2
16 8) rigetta l'istanza di ammissione retroattiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato formulata dalla ricorrente;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e della fase di reclamo davanti alla Corte d'Appello di Venezia.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salzano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 17.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 1305/2022, promosso con ricorso depositato in data 2.3.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Berto giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Dolo, piazzetta Aldo Moro n. 11;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Susa giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via Caneve n.
77/B;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento di
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Zennaro giusta mandato allegato telematicamente all'atto di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia Mestre, via San Donà n.
9/G;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 17.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
NEL MERITO
Rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione.
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. con obbligo di trasmissione della CP_1
relativa sentenza al Comune di Salzano (VE) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2. Disporsi che la casa coniugale sita in Comune di Preganziol (TV), alla Via Sambughè n. 146, int.7, rimanga assegnata, con i relativi mobili, arredi e pertinenze, alla SInora ove i figli maggiorenni ma non Parte_1
CP_ economicamente autosufficienti, e , hanno la residenza anagrafica;
Per_1
3. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente alla SI.ra , a mezzo bonifico CP_1 Parte_1
bancario, un contributo al mantenimento della stessa pari ad € 800,00 (ottocento/00) mensili oltre a rivalutazione annuale ISTAT, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese;
4. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente alla SI.ra o anche CP_1 Parte_1
CP_ direttamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e , un contributo al mantenimento Per_1
dell'importo di €1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
2
5. In ogni caso: con vittoria di spese di lite. Si precisa che la SI.ra ha già formalizzato al Giudice Parte_1
procedente istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendone tutti i requisiti di legge, sulla quale non si è ancora provveduto.
Per parte resistente:
Respinta ogni domanda o richiesta avversaria,
Nel merito:
1) Dichiarare la separazione personale tra il SInor e la SInora , che hanno contratto Parte_2 Parte_1
matrimonio il giorno 04.09.1993 in Salzano (VE) ordinando di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza;
2) Respingere la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie;
Parte_1
3) Dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento danno “endofamiliare” avanzata dalla ricorrente e, comunque, infondata e per l'effetto respingerla;
4) Respingere altresì la domanda di contributo al mantenimento della moglie;
CP_ 5) Considerate le eSIenze dei figli, prevedere che il SInor versi direttamente ai figli e , entro CP_1 Per_1
e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma mensile di € 350,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
6) Autorizzare i coniugi all'espatrio, nonché al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
7) Rifusione di competenze e spese di lite con liquidazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc.
Per la parte intervenuta:
Si dà atto che la parte intervenuta ha rinunciato alla domanda proposta.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con ricorso depositato il 2.3.2022, chiedeva la pronuncia di separazione personale dal Parte_1
marito, con cui aveva contratto matrimonio il 4.9.1993 a Salzano. Dall'unione erano CP_1
nati i figli il 12.7.2000 e il 4.2.2003. Per_1 CP_2
La ricorrente esponeva che la convivenza era cessata a partire dal 2006 a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte del marito, il quale, pur intrattenendo una relazione stabile con un'altra donna, non aveva mai voluto formalizzare la separazione, continuando però, quantomeno per un primo periodo, a farsi carico delle eSIenze familiari.
Tuttavia, negli ultimi tempi, il resistente aveva omesso di contribuire in maniera adeguata al sostentamento della famiglia;
per tale ragione, la ricorrente si determinava ad adìre il Tribunale di
Treviso al fine di regolarizzare e regolamentare la separazione già in atto da oltre un decennio.
La SInora chiedeva nel proprio ricorso introduttivo la pronuncia di separazione personale con Pt_1
addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento pari ad € 800,00, un contributo per il mantenimento dei figli e (maggiorenni ma non autosufficienti) pari Per_1 CP_2
ad € 600,00 ciascuno, il 100% delle spese straordinarie a carico del padre e l'importo di € 50.000,00 a titolo di risarcimento per danno endofamiliare.
A fronte della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, si costituiva in giudizio in data 13.6.2022 il resistente, fornendo la sua ricostruzione della vicenda familiare,
contestando le richieste della moglie e chiedendo il rigetto delle domande di addebito, mantenimento in favore della moglie e risarcimento del danno, nonché la determinazione del contributo per i figli in €
350,00 ciascuno e il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 22.6.2022, il Presidente sentiva separatamente i coniugi e il figlio . Il CP_2
tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Con ordinanza del 27.6.2022, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, dando atto preliminarmente della rilevante disparità di reddito tra le parti e dell'esistenza di un tacito accordo per cui il SInor aveva provveduto al mantenimento della famiglia anche dopo la separazione di CP_1
fatto. Per tale ragione, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla SInora
4 PA, poneva a carico del SInor un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della CP_1
moglie e di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie (comprese quelle universitarie).
Il SInor presentava reclamo avverso il provvedimento presidenziale alla Corte d'Appello di CP_1
Venezia. Con provvedimento del 17.10.2022, la Corte d'Appello riformava parzialmente l'ordinanza presidenziale, riducendo il contributo al mantenimento della moglie da € 800,00 ad € 400,00 mensili, con decorrenza retroattiva da marzo 2022. La Corte, infatti, accertava i minori redditi del SInor
e la capacità lavorativa della SInora , nonché la necessità che essa si attivasse per CP_1 Pt_1
reperire un impiego.
Contestualmente, le parti si costituivano davanti al Giudice Istruttore e interveniva in giudizio il
Pubblico . CP_3
Nel corso della fase istruttoria, la SInora formulava tre istanze ex art. 156, sesto comma, cod. Pt_1
proc. civ. al fine di ottenere il pagamento diretto dell'assegno di separazione dal datore di lavoro del marito, allegando inadempimenti di quest'ultimo. Tutte e tre le istanze venivano rigettate dal Giudice
Istruttore, il quale sottolineava come l'assegno in favore della SInora , così come rideterminato Pt_1
dalla Corte d'Appello, non avesse natura alimentare idonea ad impedire la compensazione con crediti per spese straordinarie anticipate.
Venivano ammesse prove orali, ovvero l'interrogatorio formale del resistente e le prove testimoniali. I testi della ricorrente ( e ) venivano sentiti all'udienza del 9.1.2024. Testimone_1 Tes_2
Il SInor rendeva l'interrogatorio formale e i suoi testi ( e CP_1 Testimone_3 Testimone_4
venivano escussi in data 21.5.2024.
Il Giudice Istruttore rigettava le istanze di ordine di esibizione documentale richieste dalla SInora
, ritenendole superate dall'indagine demandata alla Guardia di Finanza. Pt_1
Veniva, infatti, ordinata alla Guardia di Finanza l'acquisizione di un quadro completo della posizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, estendendo gli accertamenti dal 2022 in poi. I risultati di tali indagini venivano depositati il 22.11.2023.
5 Alla SInora PA veniva ordinato ex art. 210 cod. proc. civ. di esibire prova della sua iscrizione presso agenzie di lavoro o liste di collocamento, documentazione che produceva, seppur in ritardo, ma che veniva ammessa dal Giudice poiché il termine non era perentorio.
Il figlio depositava un atto di intervento il 19.11.2024, chiedendo al Tribunale di CP_2
accertare l'obbligo del padre di contribuire al 90% delle spese universitarie (Conservatorio di
Maastricht) e di quelle connesse all'alloggio, con versamento diretto delle somme.
Con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice Istruttore rilevava che la procedura ante riforma Cartabia non prevedeva il cumulo di domande soggette a rito diverso (come le richieste di ), e convocava le CP_2
parti per un'udienza il 5.12.2024 al fine di discutere la questione.
Alla suddetta udienza, il Giudice dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di a fronte CP_2
della rinuncia alla stessa nel contesto del presente procedimento, riservandosi il ragazzo di proporla in un giudizio autonomo.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni si svolgeva in data 23.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. In tale sede, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
1) Preliminarmente: sull'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato
La domanda della ricorrente, proposta ante causam in data 10.12.2020, di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è stata dichiarata inammissibile dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso per mancata esibizione degli estratti conto bancari che la SInora aveva richiesto al Pt_1
marito, senza ottenere risposta (come si evince dal doc. 3, mai contestato dal resistente).
Solo successivamente all'avvio del presente giudizio, la SInora è entrata in possesso degli estratti Pt_1
conto bancari, dai quali ha potuto ricavare che i denari corrisposti dal marito a titolo di contributo al mantenimento dell'intero nucleo familiare, detratto quanto necessario al pagamento del mutuo pari a ad
€ 554,00, erano pari ad € 6.094,00 per l'intero anno 2021.
6 Così ha formulato istanza al Tribunale di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126, ultimo comma, D.P.R. 115/2002.
Il Presidente, chiamato a valutare siffatta richiesta, ha richiesto specificamente alla ricorrente di produrre “documenti (compresi quelli attestanti le contribuzioni che essa stessa e i figli hanno ricevuto dal marito) e dichiarazioni previste dalla legge, riferiti all'anno 2021”, specificando altresì che “se si tiene conto che il mutuo gravava anche sulla SInora (condebitrice solidale), delle contribuzioni ricevute dai figli (Cassazione civile sez. II, Pt_1
30/09/2019, ud. 08/02/2019, dep. 30/09/2019, n.24378) e di ogni altra circostanza emersa in causa, potrebbe risultare superata la soglia di cui all'art. 76 DPR 115/2002”.
A fronte di tale richiesta e dell'orientamento espresso dal Presidente, la ricorrente ha ritenuto di soprassedere alla produzione documentale, evidentemente ritenendo che – considerate le contribuzioni ricevute dai figli e della cointestazione del mutuo – potessero essere superati per il 2021 i limiti reddituali per il beneficio.
In sede di riproposizione della domanda di ammissione retroattiva, presentata al G.I. in data 2.12.2024, la ricorrente ha esposto nuovamente gli argomenti già vagliati dal Presidente, senza tuttavia ottemperare all'invito dello stesso di depositare un rendiconto di tutte le somme ricevute dal marito nel 2021.
Non vi sono ragioni, dunque, per discostarsi dall'originaria indicazione presidenziale, non avendo l'attrice prodotto la documentazione necessaria ad effettuare il vaglio di ammissibilità della sua richiesta ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002.
Né risulta che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti presidenziali (con cui è stato cristallizzato l'onere economico in capo al SInor e dunque gli introiti mensili della SInora CP_1
) o alla pronuncia della Corte d'Appello (che tali introiti ha ridotto), la ricorrente abbia formulato Pt_1
nuova istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non potendosi intendere tale quella presentata nel dicembre 2024 a questo G.I. (che era una mera riproposizione dell'originaria richiesta al Presidente, cui la stessa SInora non aveva dato corso omettendo di produrre i Pt_1
documenti espressamente richiesti dal medesimo Presidente).
7 Per tale ragione, non può accogliersi la domanda attorea di ammissione con efficacia retroattiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2) Sulla separazione personale dei coniugi
Dall'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Salzano il 4.9.1993 e che l'atto è stato iscritto al n. 3, parte I, anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune.
La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salzano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
2.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla SInora , la stessa risulta fondata sull'asserito Pt_1
abbandono del tetto coniugale da parte del SInor e sulla violazione da parte dello stesso del CP_1
dovere di fedeltà.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis:
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (e non solo per il coniuge vittima del tradimento), costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento
8 rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I
Sent., 19 luglio 2010, n. 16873).
Il tradimento e l'abbandono del tetto coniugale allegati dalla ricorrente nei propri atti, a parere di questo
Collegio, non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria svolta.
In particolare, occorre sottolineare che è proprio la ricorrente ad indicare – con valore pienamente confessorio – la data della separazione di fatto dei coniugi: l'anno 2006 (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo).
Ciò che tuttavia è emerso nel corso dell'istruttoria orale è che il SInor anche prima della CP_1
definitiva crisi coniugale e separazione di fatto dalla moglie, trascorresse lunghi periodi lontano da casa per ragioni lavorative (Sicilia, Bologna, Thiene, Portogallo, ecc…).
Appare particolarmente difficoltosa la ricostruzione analitica dei periodi in cui il SInor ha CP_1
dimorato lontano dalla famiglia;
tale difficoltà la incontrano la stessa SInora ed anche il figlio Pt_1
sentito come testimone. Per_1
E nemmeno è chiaro se tali lunghe assenze avessero preceduto o seguito la scelta dei coniugi di allontanarsi e di condurre vite separate. Tuttavia, ciò che appare è che il temporaneo trasferimento del SInor non concretizzasse mai un vero e proprio abbandono del tetto coniugale ma fosse CP_1
dettato da eSIenze lavorative concordate o quantomeno tollerate dalla moglie.
Nemmeno è chiaro quando sia iniziata la relazione del SInor con la sua attuale compagna. Il CP_1
figlio ricorda di aver avuto la percezione di una presenza femminile nella dimora del SInor Per_1
in occasione di una visita al padre, visita che però non è ben contestualizzata nello spazio e nel CP_1
tempo. I testi del resistente, invece, hanno affermato che la relazione con la SInora è iniziata Parte_3
a seguito della scoperta della malattia oncologica che ha colpito il SInor dunque CP_1
successivamente al 2018.
Posto che l'onere probatorio relativo alla violazione del dovere di fedeltà e del nesso causale tra il tradimento e la fine del matrimonio incombe sulla parte che formula domanda di addebito, l'assenza di
9 prova o comunque un quadro probatorio contrastante e dubbio deve essere valutato a discapito del soggetto richiedente e portare al rigetto della domanda.
Nel caso in esame, infatti, non vi è certezza circa la natura degli allontanamenti (anche per lunghi periodi) del resistente dalla casa familiare né, tantomeno, di una relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso prima del 2006, anno in cui – per espressa ammissione della ricorrente – è intervenuta la separazione di fatto.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere dunque rigettata.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione del fatto che il figlio , a quanto consta, non ha potuto proseguire il suo CP_2
percorso al Conservatorio di Maastricht per carenza di fondi ed ha dunque fatto ritorno presso la casa materna, sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare alla ricorrente.
In ogni caso, si evidenzia che tale abitazione costituisce comunque il punto di riferimento per entrambi i ragazzi (maggiorenni ma ancora studenti) poiché ci vive ancora, e continuerà a viverci se – CP_2
come si auspica – si iscriverà al Conservatorio veneziano il prossimo anno accademico, mentre Per_1
vi fa rientro nei periodi di sospensione dei corsi universitari e durante le vacanze.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario di e CP_2 Per_1
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
10 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
Recentemente, la Suprema Corte ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo – spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
11 d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nel caso di specie, deve ritenersi che entrambi i figli non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, e tale circostanza è pacifica (tanto che anche il resistente si è offerto di contribuire al loro mantenimento).
, in particolare, sta frequentando l'università e tra poco tempo si laureerà. Per_1
al momento non sta svolgendo attività lavorativa. Musicista particolarmente dotato, si era iscritto CP_2
per lo scorso anno accademico al Conservatorio di Maastricht ma non ha potuto portare a compimento il ciclo di studi per insufficienza della disponibilità economica.
A tal proposito, ha svolto intervento volontario nel presente giudizio, chiedendo il rimborso CP_2
delle spese sostenute per l'iscrizione e per la frequenza del primo semestre. A fronte dell'indirizzo espresso dal G.I. in merito all'inammissibilità di siffatta domanda (soggetta a rito diverso) nel giudizio di separazione dei suoi genitori, il ragazzo ha rinunciato alle sue pretese in questa sede. E' sufficiente osservare come la disciplina del rimborso delle spese straordinarie sia soggetta alla regola, per quelle non indispensabili o ineliminabili, del consenso preventivo del genitore.
, come si è detto, ha quindi fatto rientro presso l'abitazione materna e lì vive, non essendo ancora CP_2
note le sue intenzioni per il prossimo anno accademico (iscrizione ad un corso di laurea o al
Conservatorio veneziano).
Egli, pacificamente, è privo di reddito e non pare, secondo questo Collegio, che la sua condizione attuale sia dipensa da inerzia del ragazzo;
del resto, egli ha studiato fino a pochi mesi fa e ha dovuto rinunciare al percorso prescelto a causa del rifiuto paterno di contribuire alle ingenti spese.
Ciò premesso, e dunque accertato il diritto di entrambi i figli ad essere ancora mantenuti dai genitori, nella determinazione dell'importo del contributo paterno occorre tenere conto dei redditi e delle capacità economiche di entrambe le parti, oltre che del fatto che la SInora si occupa in via Pt_1
diretta dei figli (anche di , nei periodi in cui – libero dalle lezioni universitarie – fa rientro presso Per_1
l'abitazione familiare).
12 Con riguardo alla capacità economica del SInor le dichiarazioni dei redditi relative agli anni CP_1
antecedenti il presente giudizio attestavano introiti mensili di circa € 4.300,00, somma che ricomprendeva anche la componente variabile del reddito del resistente, dovuta ai rimborsi spese e ai premi di produzione.
Le ultime dichiarazioni dei redditi dimesse attestano invece introiti ridotti, pari a circa € 3.000,00 al mese. Secondo la prospettazione del resistente, tale brusco calo sarebbe dipeso dalla malattia che lo ha colpito nel 2018. A parere della ricorrente, invece, vi sarebbero fondati motivi per ritenere inattendibili le dichiarazioni dei redditi più recenti, poiché manchevoli proprio di quella componente variabile del reddito (premi produzione e rimborsi spese) più facilmente occultabile.
A parere di questo Collegio, non può prescindersi dal dato fiscale, che – come già segnalato dalla Corte
d'Appello – attesta indubbiamente redditi mensili di circa € 3.000,00, ma occorre considerare anche la peculiarità dell'eliminazione della componente reddituale relativa ai benefits ulteriori proprio a far data dall'instaurazione del presente giudizio. La condizione di malattia del SInor che per espressa CP_1
dichiarazione dello stesso lo ha colpito nel 2018, pare non aver influito sui redditi degli anni immediatamente successivi (2019 e 2020) ma solo su quelli degli ultimi anni.
E' dunque presumendo che egli possa godere ancora di parte dei benefits che prima dell'instaurazione del presente giudizio comparivano nelle sue dichiarazioni dei redditi che questo Collegio giunge a confermare il contributo di € 400,00 per ciascun figlio stabilito in sede presidenziale, peraltro confermato anche dalla Corte d'Appello di Venezia.
A fronte dell'assenso prestato dalla SInora , il contributo paterno al mantenimento di e Pt_1 CP_2
potrà essere versato direttamente ai figli. Per_1
In merito alle spese straordinarie, lo squilibrio reddituale tra le parti legittima una differente ripartizione delle stesse.
Se, come si è detto, i redditi mensili del SInor ammontano a circa € 3.000,00, oltre ai benefits CP_1
di cui egli presumibilmente giova, quelli della SInora sono decisamente più ridotti: ella ha Pt_1
dichiarato di guadagnare circa € 200,00 al mese svolgendo pulizie e ausilio alla persona.
13 Ciò non esclude che la SInora possa e debba attivarsi fattivamente nella ricerca di Pt_1
un'occupazione. La mera iscrizione alle agenzie interinali documentata, infatti, non è sufficiente a comprovare tale attivazione concreta, ben potendo la stessa anche aumentare l'attività di pulizie che svolge in maniera non regolarizzata (tanto più se si considera che, gratuitamente, assiste la sorella, potendo dunque impiegare parte del tempo dedicato a quest'ultima ad un'attività produttiva di reddito).
In ogni caso, però, lo squilibrio reddituale tra le parti è evidente. In conseguenza di esso, a parere di questo Collegio, le spese straordinarie per e devono essere poste a carico del padre in Per_1 CP_2
ragione dell'80% e della madre del restante 20%. Le spese straordinarie sono individuate e disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulla domanda di mantenimento formulata dalla SInora Pt_1
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore, a carico del marito, nella misura di € 800,00 mensili.
Il resistente ha chiesto il rigetto della pretesa della moglie in ragione della sua autosufficienza economica o, comunque, dell'inerzia manifestata dalla stessa nella ricerca di un lavoro.
Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
14 Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, in favore della SInora , il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito. Pt_1
Si è già descritta la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi nel paragrafo che precede.
A tal proposito, occorre segnalare che la somma di circa € 8.000,00 rilevata dall'indagine patrimoniale svolta nel conto intestato alla ricorrente è ragionevolmente riconducibile alla vendita dei preziosi, necessaria a finanziare il trasferimento del figlio a Maastricht. CP_2
Alcuna attività lavorativa non dichiarata svolge dunque la SInora . Pt_1
In considerazione dei redditi e delle capacità economiche delle parti (effettive e potenziali), il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo del SInor di versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, la somma mensile di € 500,00, determinata anche tenendo in considerazione il fatto che la ricorrente giova dell'immobile ex casa familiare in comproprietà e pacificamente pagato integralmente dal SInor CP_1
Si ritiene di disporre un aumento del contributo stabilito dalla Corte d'Appello in sede di reclamo proprio alla luce degli approfondimenti istruttori disposti, che hanno reso evidente la parziale incompatibilità dei redditi dichiarati con l'effettiva potenzialità reddituale del SInor dovendosi CP_1
presumere la percezione di benefits non più evincibili dalla busta paga.
La decorrenza di tale modifica deve farsi decorrere dalla data della presente decisione, perché è proprio all'esito di questo giudizio che si è raggiunto l'adeguato approfondimento istruttorio che ha condotto a questa determinazione.
6) Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza (la ricorrente con riguardo alla domanda di addebito e all'entità delle domande economiche svolte, il resistente con riferimento a quella di mantenimento della moglie), questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Anche le spese del reclamo davanti alla Corte d'Appello devono essere compensate tra le parti, dal momento che l'impugnazione è stata solo parzialmente accolta.
15 Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite sostenute dal figlio che ha rinunciato CP_2
alla propria domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], coniugatisi a Salzano il 4.9.1993, atto iscritto al n. 3, parte I, anno CP_1
1993 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente;
3) assegna la casa familiare a;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli maggiorenni ma non CP_1
economicamente autosufficienti e , a titolo di contributo al loro mantenimento, la CP_2 Per_1
somma mensile complessiva di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5) ripartisce tra i genitori, in ragione dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre, le spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione e disciplina fa rimando al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 500,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data della presente decisione;
7) prende atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente e di quella restitutoria formulata da CP_2
16 8) rigetta l'istanza di ammissione retroattiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato formulata dalla ricorrente;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e della fase di reclamo davanti alla Corte d'Appello di Venezia.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salzano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 17.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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