Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8086
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, a seguito di giudizio promosso dall'interessato e di conseguente pronuncia emanata dal giudice, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - ove riguardi una fase del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, data che segna l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la pretesa risarcitoria si collega in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre è del tutto irrilevante, a tali fini, che la domanda consegua ad un inadempimento della pubblica amministrazione in relazione ad un obbligo sulla stessa gravante per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8086
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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