Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, a seguito di giudizio promosso dall'interessato e di conseguente pronuncia emanata dal giudice, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - ove riguardi una fase del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, data che segna l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la pretesa risarcitoria si collega in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre è del tutto irrilevante, a tali fini, che la domanda consegua ad un inadempimento della pubblica amministrazione in relazione ad un obbligo sulla stessa gravante per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8086 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BI LV, elett.te dom.ta in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Alletto per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1978 del 7.9.1998 (R.G. n. 86/96). Sentita nella pubblica udienza del 14.3.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 19 gennaio 1995 LV BI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Agrigento il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli studi di Agrigento ed esponeva che, nonostante che ella avesse superato il concorso magistrale indetto il 30 settembre 1982 e che fosse stata inclusa nella graduatoria generale, era stata immessa in ruolo solamente con decreto del 13 maggio 1991 (con decorrenza degli effetti giuridici dal 10 settembre 1984 e di quelli economici dal 1^ settembre 1991), dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, aveva annullato l'ordinanza ministeriale con la quale, essendo stato disposto il riassorbimento di cinquantuno posti messi a concorso, le era stato impedito l'immediato accesso alla carriera. La ricorrente chiedeva che i convenuti fossero condannati a risarcirle i danni, nell'ammontare pari alle retribuzioni maturate dal 10 settembre 1984 al 31 agosto 1991, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio solamente il Ministero della Pubblica Istruzione, che in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 18 dicembre 1995 il Pretore, rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Provveditorato agli studi di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti del Ministero condannava quest'ultimo a pagare alla BI, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che avrebbero dovuto esserle corrisposte nel periodo dal 10 settembre 1984 al 31 agosto 1991, oltre agli accessori.
Questa decisione, impugnata dal Ministero della Pubblica Istruzione, veniva riformata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 7 settembre 1998, con la quale, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di nuovo dedotta dall'appellante, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in base al rilievo che, una volta esclusa la formazione di un giudicato sulla giurisdizione - dato che la pronuncia del giudice amministrativo, che aveva annullato i provvedimenti con i quali era stato impedito all'interessata l'immediata assunzione in servizio, non conteneva il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo alla medesima - la giurisdizione apparteneva in via esclusiva al tribunale amministrativo regionale competente, quale giudice del rapporto dedotto in giudizio, avendo la BI, immessa in servizio con effetti retroattivi solo ai fini giuridici, chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la BI, che ha dedotto due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione.
Motivi della decisione
Con entrambi i motivi dell'impugnazione, che, essendo connessi, vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7, terzo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 1, 3 e 5, c.p.c. e sostiene che, vantando essa una situazione giuridica piena di diritto soggettivo alla copertura del posto messo a concorso - come era stato affermato nelle decisioni emesse in sede giurisdizionale amministrativa, nelle quali era stato posto in luce l'obbligo (e non la discrezionalità) gravante sull'amministrazione quanto alla immissione in servizio dei vincitori - ed essendo tale situazione antecedente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, il diritto dedotto in giudizio (al risarcimento del danno per la denegata retrodatazione degli effetti economici del provvedimento di immissione in ruolo) deve essere accertato dal giudice ordinario e non, come è stato affermato dal Tribunale di Agrigento, dal giudice amministrativo. A tale conclusione, a detta della medesima ricorrente, si perviene considerando altresì che l'amministrazione, con il rifiuto a dare esecuzione alla sentenza emessa dal TAR del Lazio, ha posto in essere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., un comportamento, quanto meno colposo, produttivo del danno.
Queste censure sono prive di fondamento.
Premesso che la questione dedotta in giudizio, come è pacifico fra le parti, riguarda un periodo antecedente al 30 giugno 1998 - sicché non debbono formare oggetto di approfondito esame le norme contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato e integrato, in particolare, dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (v. di quest'ultimo provvedimento legislativo l'art. 45, diciassettesimo comma, ed ora l'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), va richiamato quell'indirizzo, espresso anche in tempi recenti da queste Sezioni Unite ad integrazione di un precedente orientamento (cui ha fatto riferimento il giudice dell'appello), in base al quale si afferma che, qualora il rapporto di pubblico impiego sia stato costituito, a seguito di un giudizio promosso dall'interessato e della conseguente pronuncia emanata dal giudice adito, con retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici e non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente per oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La pretesa risarcitoria dedotta dall'interessato, infatti, si ricollega in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre è del tutto irrilevante che la domanda sia stata basata su un inadempimento della pubblica amministrazione in relazione ad un obbligo sulla stessa gravante per legge (cfr., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 10 maggio 1996 n. 4396, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2000 n. 1324, Cass. Sez. Un. 7 marzo 2001 n. 92; v., in particolare, Cass. Sez. Un. 27 marzo 2001 n. 139, che ha pronunciato in una vicenda identica a quella in esame e nella quale è stato sostenuto che, configurandosi una posizione di diritto soggettivo perfetto, tale posizione, qualunque sia il comportamento della pubblica amministrazione, "rileva sempre sotto il profilo dell'inadempimento e, quindi, della responsabilità contrattuale", sicché la domanda, pur avendo per oggetto il risarcimento dei danni, è tuttavia diretta, in sostanza, a conseguire "quell'utilità economica che l'esatto adempimento della controparte avrebbe assicurato secondo le regole proprie del rapporto"). In applicazione del principio di diritto sopra richiamato e delle ragioni che lo sorreggono, il ricorso deve essere disatteso e deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Giusti motivi sussistono, in considerazione della peculiarità della questione decisa, per compensare per intero fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002