Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
È causa di nullità d'ordine generale e di carattere assoluto l'omesso avviso, nel procedimento di esecuzione, della data dell'udienza camerale all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 12878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12878 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 676
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26712/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
DI LO IC IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 giugno 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di MI;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di MI, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca della sospensione condizionale della pena (mesi otto di reclusione) irrogata a IA DI LO RO con sentenza divenuta irrevocabile in data 9 giugno 2001.
Il DI LO RO era stato, invero, condannato dalla Corte di appello di MI (con sentenza in data 15 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 2 aprile 2007) a pena detentiva per un reato commesso il 22 febbraio 2006, quindi nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163 c.p., comma 1 (cinque anni). Precisava, peraltro, il giudice:
- che DI LO RO era stato dapprima condannato alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in Codogno il 21 gennaio 1995, dalla Corte di appello di MI in data 10 aprile 2000 (pronuncia divenuta irrevocabile il 26 maggio 2000);
- che, successivamente, si era visto applicare, ai sensi dell'art.444 c.p.p., dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, con sentenza pronunciata in data 9 maggio 2001 (e divenuta irrevocabile il 9 giugno 2001) per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 588 c.p. commessi in Casalpusterlengo il 21 gennaio 1995, la pena di mesi sei di reclusione (sempre condizionalmente sospesa);
- che, poi, il giudice dell'esecuzione di Lodi, su richiesta del condannato, aveva, con ordinanza in data 15 giugno 2006, applicato ai reati anzidetti la disciplina della continuazione, ritenendo violazione più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui alla sentenza di patteggiamento, determinando la pena complessiva in mesi otto di reclusione e confermando la sospensione condizionale della stessa;
- che, ai fini della decorrenza del quinquennio previsto dall'art.168 c.p., comma 1, n. 1, doveva tenersi conto della data in cui era divenuta irrevocabile la più volte citata sentenza di patteggiamento (9 giugno 2001), ultima delle sentenze pronunciate, a nulla rilevando che, successivamente, fosse stata applicata la disciplina della continuazione con il reato di cui alla prima condanna.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, segnatamente degli artt. 161 e 666 c.p.p.. Afferma che il condannato non aveva mai avuto effettiva conoscenza dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione per il giorno 3 giugno 2008 in quanto gli atti introduttivi erano stati inviati in Opera, via Cadorna 25, anziché nel domicilio eletto in MI, via Podgora n. 7, con dichiarazione inviata a mezzo raccomandata del 7 marzo 2008 e ricevuta il successivo 10 marzo.
2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 167, 168 e 81 c.p., art. 187 disp. att. c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 4.
Ribadisce che il dies a quo, ai sensi dell'art. 163 c.p., era rappresentato dalla data del passaggio in giudicato (26 maggio 2000) della prima delle due sentenze, quella pronunciata dalla Corte di appello di MI, poiché la stessa riguardava il reato che, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, avrebbe dovuto essere considerato (ma, per errore, così non era stato), a norma dell'art. 187 disp. att. c.p.p.. "violazione più grave" in quanto, in relazione ad esso, era stata inflitta la pena più grave (mesi otto di reclusione in giudizio ordinario).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo del ricorso è fondato (resta assorbito il secondo motivo).
Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 18 gennaio 1994, Sangiorgio, RV 196672; Cass. 1^ 19 novembre 1991, De Paola, RV 188711) che, nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso della data dell'udienza in camera di consiglio all'interessato, imposto dall'art. 666 c.p.p., comma 3, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), di carattere assoluto (in quanto da equipararsi all'omessa citazione dell'imputato), come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
E, nel caso di specie, gli atti introduttivi del procedimento non risultano essere stati notificati all'interessato, che aveva eletto domicilio, in MI, via Podgora n. 7, presso il difensore di fiducia avv. Roberta LIGOTTI, con dichiarazione pervenuta al giudice dell'esecuzione in epoca anteriore al 22 aprile 2008, data in cui era stata disposta la rinnovazione della notificazione al DI LO RO per l'udienza del 3 giugno 2008.
4. La nullità rende invalidi gli atti consecutivi da esso dipendenti, tra i quali l'ordinanza impugnata, che va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di MI.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di MI. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009