Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
IN NOME DEL F0 0 6 070 4 REPUBBLICA ITALIANA ORIGIN. LA CORTE SUPREM A ASSAZIONE Oggetto Presen tion- SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 20626/00 - Cron. 60 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 21 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud.17/11/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MAURO MEZZETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LEVANTE NORDITALIA ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante Pietro Bidone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 2143
contro
-1- CAMPAGNOLA GIORGIO, UNIPOL - COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA con sede in Bologna, in persona del Dirigente Dott.ssa Giovanna Gigliotti, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BRETZEL, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RD US, RD AN;
intimati avverso la sentenza n. 1911/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 09/06/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 1044/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito l'Avvocato Simone CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- La Corte Premesso che la Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la domanda di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli proposta da ER LA con atto di citazione notificato il 12 aprile 1991, per essersi verificata la prescrizione biennale dalla data del fatto illecito (8 novembre 1986), prevista dal secondo comma dell'art.2947, secondo comma, c.c.; Considerato che il LA ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, con l'unico motivo, che, essendo il fatto produttivo del danno considerato dalla legge come reato di lesioni personali colpose, è applicabile la prescrizione più lunga prevista per detto reato a norma del terzo comma }{} del citato art.2947, essendo irrilevante che per il detto reato, perseguibile a querela di parte, la querela stessa non sia stata presentata;
Considerato che
gli intimati PA e Assicuratrice OL, da un lato, e EV RA, dall'altro, hanno resistito con separati controricorsi e memorie;
Ritenuto che
sulla questione giuridica posta dal ricorrente sono recentemente intervenute le Sezioni unite di questa Corte, le quali, con orientamento condiviso da questo Collegio, hanno affermato che, in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art.2947 c.c., con conseguente inapplicabilità del successivo terzo comma invocato dal ricorrente (sentenza 10 aprile 2002 n.5121); 1 Poiché, pertanto, il motivo di ricorso è infondato, onde esso va respinto;
Ritenuto che
sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione, in relazione al fatto che la citata sentenza delle Sezioni unite, la quale ha risolto un contrasto interpretativo interno a questa Corte di legittimità, è intervenuta successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 17 novembre 2003. Робот свобо Il Presidente Il Relatore-Estensore Елице про Depositata in Cancelleria ✓RE 7 GEN. 2004 IL CANC ERECT Dott.ssa Mana Aiello IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mara Aiello 2