Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15709 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
1 5.7.0 .9 / 03 OGGETTO Locazione immobile ur- bano R UB LICA TALIANAUBOLICALTALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . ☑ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 13327/00 dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 4129 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Cron. 32032 dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 17.6.2003 dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI AN DI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Conte Лил Verde n. 68, presso lo studio dell'avv. Felice Canfora, che la difen- de, anche disgiuntamente, con l'avv. Egidio Russo, giusta delega in atti. ricorrente
contro
CH NI, IN BE, IN EN. intimate avverso la sentenza n. 250/99 del Tribunale di Viterbo, emessa il 22 aprile 1999 e depositata il 12 maggio 1999 (R.G. 1074/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 1408/2003 giugno 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Felice Canfora;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Na- poletano, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo. Svolgimento del processo 1. La signora AN LI RI intimò alle signore BE IN, EN IN e NI CH, sfratto per morosità per canoni non pagati, ammontanti a lire 4.200.000, relativi alla lo- cazione di un immobile adibito ad uso commerciale.
2. Le signore BE IN e NI CH si costitui- rono in giudizio e chiesero termine per sanare la morosità.
3. Fu concesso il termine di dieci giorni per il pagamento della somma di lire 4.200.000 oltre interessi e spese di lite, pari a lire 600.000, oltre IVA e CAP.
4. Il TO, in seguito alle contestazioni sollevate dalla in- иш timante, modificò il rito e procedette alla trattazione della causa che si concluse con il rigetto della domanda di risoluzione.
5. La sentenza, impugnata dalla signore RI, fu confermata dal Tribunale di Viterbo. A Il Tribunale osservò: -- che la somma versata dalle convenute, pari a lire 4.953.500, corrispondeva esattamente all'importo dovuto alla locatrice per ca- noni scaduti (lire 4.200.000), per spese liquidate dal TO (lire 600.000 oltre lire 128.280 per CAP al 2% e IVA al 19% all'epoca 2 della liquidazione) e per interessi lire 24.720; - che nessun rilievo poteva avere il fatto che le somme sud- dette fossero state versate a mezzo vaglia postale atteso che gli stessi erano stati emessi nel termine dei dieci giorni concessi dal pretore, cosicché risultava superata ogni questione relativa al man- cato rispetto del termine ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978. 6. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ri- corso la signora AN LI RI.
7. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 8. Con il primo motivo si denuncia: Omessa ed erronea mo- tivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 in re- lazione agli artt. 15 e 16 c.p.c. [N.D.E. ma probabilmente la ricor- rente voleva indicare gli artt. 115 e 116 c.p.c.] e art. 2697 c.c.). Si deduce che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che fos- ми sero state corrispose le somme dovute per IVA e CAP sugli onorari liquidati dal TO;
invero, la circostanza del mancato pagamento delle somme dovute a tale titolo era stata ammessa dalle stesse conduttrici con la memoria con la quale si erano costituite in ap- pello e risultava dagli stessi vaglia con i quali le dette conduttrici avevano effettuato il pagamento delle altre somme da loro dovute.
9. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 1182, 1188 3 e 1197 c.c., art. 55 della legge n. 392 del 1978). Si deduce: a) che illegittimamente il giudice aveva fatto applicazione. nella fattispecie, relativa a locazione di immobile ad uso commer- ciale, dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, riguardante soltanto le locazioni abitative;
b) che, anche a ritenere applicabile l'art. 55 della legge n. 392 del 1978, non vi era stata tuttavia sanatoria della morosità perché il pagamento era stato parziale, non essendo stata corrisposta la somma dovuta per IVA e CAP, e perché il pagamento era comun- que pervenuto in ritardo alla locatrice, non potendo farsi riferi- mento alla data di emissione dei vaglia postali, ma dovendo essere presa in considerazione la data in cui i vaglia erano pervenuti alla locatrice o al suo procuratore. 10. Il ricorso è fondato nella parte in cui sostiene che il giu- dice di merito ha erroneamente applicato la disciplina di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 ad una fattispecie di locazione non и л abitativa. 10.1. É stato, infatti, affermato da questa Corte che: «Nel re- gime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla 1. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sa- natoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abi- tativo. Ed, infatti, il legislatore, nel dettare la disciplina della sa- natoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadem- pimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, le quali, di per sé, non sono idonee a dilatare l'ambito di applicazio- ne di una norma di natura sostanziale a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative (Cassa- zione civile sez. un., 28 aprile 1999, n. 272). 10.2. L'accoglimento di questa censura comporta la irrilevan- za delle altre censure che attengono, invece, ai modi in cui il giudi- ce di merito avrebbe fatto scorretta applicazione della norma sopra indicata. rul 11. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice che, nel delibare sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, farà applicazione delle norme relative alla risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 e 1455 c.c.). 12. Il giudice di rinvio, al quale si demanda il compito di statuire sulle spese del processo di Cassazione, è individuato nella Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
5 La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbite le altre censure;
cassa in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del processo di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 17 giugno 2003. Il Presidente Garlan Fiducia Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria ogg2 1 OTT. 2003 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 12-12-2003 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia serie 4 al n. 41307 versate € 149,77 apposta in calce alla copia putentica (art. 278 T.U. n°115 gei 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rico 6