Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, i fanghi provenienti da impianto di lavaggio di materiali inerti, quali i minerali e i materiali di cava costituiscono rifiuto speciale ex art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, non rientrando tra le specifiche esclusioni previste dallo articolo 8 dello stesso decreto n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 42949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42949 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 29/10/2002
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 2025
3. Dott. PICCIALLI LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 40941/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RO LU, nato ad [...] il [...];
De MI PP, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza Tribunale di Lanciano, emessa il 06/03/01;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Loreto che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Russo Marcello, difensore di fiducia di RO LU;
Avv. Enrico Baccino, quale sostituto processuale dell'Avv. Masciantonio Raffaele, difensore di fiducia di De MI PP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, con sentenza emessa il 06/03/01, dichiarava RO TO e De MI PP colpevoli del reato di cui agli artt. 2, 16, comma 2^ D.Lvo 99/92 e 51, comma 1^ D.Lvo 22/97 e li condannava alla pena di lire 10.000.000 di ammenda ciascuno.
Avverso la citata sentenza, RO LU e De MI PP proponevano ricorso per Cassazione.
Il De MI deduceva:
Motivo unico: Violazione dell'art. 606, in relazione alla normativa vigente sui rifiuti ed in particolare agli artt. 8 e 51 D.Lvo 05/02/97 n. 22 come modificato dall'art. 10 L. 23/03/01 n. 93. Nella fattispecie non ricorrevano gli estremi del reato contestato al ricorrente tenuto conto, in particolare, della disciplina di cui all'art. 8 D.Lvo 22/97, come introdotto dall'art. 10 L. 93 del 23/03/01. In base a tale modifica i rifiuti derivanti dalla lavorazione di minerali e di materiali di cava, come nella fattispecie in esame, non erano più assimilabili ai rifiuti urbani, con conseguente insussistenza del reato de quo anche in base al principio della legge più favorevole di cui all'art. 2, 2^ comma cp. Il RO, a sua volta, deduceva:
1^ e 2^ Motivo: Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità o inutilizzabilità.
Nella fattispecie erano state ritenute utilizzabili le dichiarazioni del teste De ER LU (Vice Brigadiere della Polizia Municipale di Altino) e del coimputato De MI PP, in violazione, rispettivamente, dell'art. 199 cpp (per quanto attiene al De ER) e dell'art. 513 cpp (per quanto attiene al De MI);
3^ e 4^ Motivo: Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Nella fattispecie non risultava provata la natura di materiale fangoso di quanto depositato nella vasca di decantazione gestita dal RO.
La sentenza impugnata, comunque, non era congniamente motivata in ordine al punto relativo alla natura del materiale depositato nella vasca.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 29/10/02, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo vanno disattese le censure relative a violazione di norme processuali dedotte dalla difesa del TA (1^ e 2^ Motivo). Per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste De ER LU, nella parte in cui riferisce circostanze apprese in violazione dell'art. 199 cpp, va osservato che - a prescindere dalla fondatezza o meno della eccezione - nella sentenza impugnata, non sono state utilizzate le dichiarazioni del De ER. Il ricorrente, pertanto, non ha interesse a sollevare la predetta eccezione.
Per quanto attiene, poi, all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato De MI PP perché assunte in violazione dell'art. 513 cp, va osservato che le dichiarazioni relative alla natura del materiale depositato nella vasca di decantazione risultano dal verbale di accertamento redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Altino, ritualmente acquisito al processo. Il ricorrente, pertanto, non ha interesse a sollevare la dedotta eccezione. Vanno parimenti disattese le censure attinenti al merito della contestazione. Il giudice di merito ha motivato in modo esauriente in ordine alla responsabilità degli imputati. In particolare risulta certo che RO LU aveva depositato in una vasca di decantazione (realizzata per suo conto) il materiale fangoso proveniente dall'impianto di lavaggio di materiali inerti della propria ditta. Trattatasi di materiale derivante dall'attività di demolizione di cava.
Orbene tale materiale fangoso, in assenza di specifiche disposizioni di legge disciplinante in modo diverso la materia (art. 8 D.Lvo 22/97), costituisce rifiuto speciale ex art. 7 D.Lvo 22/97. Il De MI, a sua volta, aveva provveduto a rimuovere il citato materiale fangoso per trasportarlo presso il proprio fondo. Le condotte poste in essere da TA LU e De MI PP - entrambi privi della prescritta autorizzazione - integrano il reato di cui all'art. 51 1^ comma lett. a) D.Lvo 22/97, come ritenuto e affermato dal Giudice di merito nella sentenza impugnata. Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da RO LU e De MI, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2002