TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 428
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 108 d.lgs. 36/2023 e art. 17 disciplinare - documentazione economica incompleta

    La contestazione è infondata poiché il verbale di gara attesta che tutte le ditte hanno presentato i documenti richiesti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 93, 177, 185 d.lgs. 36/2023 e artt. 19, 22 disciplinare - mancata valutazione Piani Economici Finanziari

    Il Collegio ritiene sufficiente che i Piani Economico Finanziari siano stati valutati dalla Commissione e riverificati dal RUP. Il verbale di gara attesta che la documentazione è stata scaricata per un approfondito esame di merito.

  • Accolto
    Violazione artt. 57, 83 d.lgs. 36/2023 - Omessa previsione Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    Il motivo è fondato. La mancata previsione dei CAM per servizi essenziali come ristorazione, lavanderia, pulizie, fornitura arredi, ecc., rende la procedura illegittima. La censura è tempestiva in quanto l'onere di impugnare immediatamente il bando sussiste solo se il mancato inserimento dei CAM rende impossibile la formulazione dell'offerta.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e sostanziali nella valutazione dell'offerta tecnica e nella richiesta di chiarimenti

    I chiarimenti richiesti non costituiscono integrazioni inammissibili dell'offerta, ma rientrano nel soccorso istruttorio/procedimentale. La valutazione delle offerte tecniche è discrezionale e non sindacabile se non per manifesta illogicità o travisamento. Le doglianze della ricorrente, che mirano a sostituire la propria valutazione a quella della commissione, sono inammissibili.

  • Accolto
    Mancata previsione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    Accolto come terzo motivo del ricorso principale. La mancata previsione dei CAM rende illegittima la procedura.

  • Accolto
    Conseguenza dell'accoglimento del motivo relativo ai CAM

    L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta l'annullamento di tutti gli atti impugnati, sin da quello di indizione della procedura di gara. La gara dovrà essere interamente riedita.

  • Rigettato
    Tutela risarcitoria in forma specifica

    La domanda è stata formulata come tutela risarcitoria in forma specifica e non è stata accolta dal giudice.

  • Inammissibile
    Offerta tecnica con monte ore inferiore ai requisiti minimi e nomina di direttore non laureato

    Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta l'annullamento dell'intera procedura di gara e la sua riedizione. Pertanto, non sussiste più un interesse all'esclusione della ricorrente principale da una gara che non rimane in vita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 428
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 428
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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