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30 marzo 1958
30 marzo 1958
Art. 3.
L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficolta' dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
Il lavoro straordinario, nei, casi consentiti ai sensi del comma precedente, non puo' superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.
L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficolta' dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
Il lavoro straordinario, nei, casi consentiti ai sensi del comma precedente, non puo' superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Siena, sentenza 14/10/2024, n. 658Provvedimento: […] quella di un tetto annuale di 250 ore, e oltretutto in via suppletiva rispetto all'esistenza di una disciplina collettiva applicabile. L'art. 5 in sostanza deve ritenersi contenere una nuova disciplina compiuta e organica del lavoro straordinario, certamente non compatibile con quella dell'art. 3 della legge n. 138/1958, e l'art. 19, comma 3, espressamente dispone che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, […]Leggi di più...
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