CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17897/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190257327871000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249096939871000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10219/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.11.2024 il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720190257327871000 notificata in data 09.05.2022, della quale chiede l'annullamento, relativa alla tassa automobilistica – anno 2017 non pagata per un ammontare complessivo pari ad euro 768,20.
Eccepisce la mancata notifica di atti prodromici e la prescrizione /decadenza della pretesa creditoria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiede il rigetto delle avverse domande siccome nulle, inammissibili, infondate, illegittime e pretestuose, invocando preliminarmente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio “del ne bis idem” esistendo un precedente giudicato su ricorso (rigettato) proposto avverso preavviso di fermo sulla medesima cartella n.
09720190257327871000 che asserviva non essergli stata notificata. Trattasi della sentenza della CGT di primo grado di Roma, sez. 21, n. 1167 del 24.01.2024, dep. in data 25.01.2024, che dichiarò ritualmente e validamente notificata la cartella. La sentenza è passata in giudicato. In secondo luogo l'AD deduce in ogni caso di essere carente di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti l'Ente creditore, non vocato in giudizio dal ricorrente, rilevando la violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992, il quale ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario secondo cui, al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti ove si impugni come nel caso in discussione un atto sollevando vizi inerenti l'atto presupposto emesso da diverso ente, il ricorso va notificato anche a quest'ultimo. La Regione Lazio,
Ente creditore, vocata in giudizio dalla stessa AD non si è costituita in giudizio.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente asserisce sostanzialmente di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella in epigrafe in quanto sarebbe stato omesso ogni prodromico atto. Diversamente risulta dalla documentazione prodotta dall'AD, la quale è estranea alle eccezioni sollevate dal ricorrente, che quest'ultimo ebbe già ad impugnare unitamente al preavviso di fermo anche la sottesa cartella n. 09720190257327871000 (che è la medesima in questa sede di nuovo impugnata), innanzi alla
CGT di primo grado di Roma, sez. 21 la quale confermò la legittimità della stessa con sentenza in data
24/01/2024, pubblicata in data 25/01/2024 ormai passata in giudicato. Invero si legge nella motivazione della sentenza depositata in atti: ”… Parte resistente, costituendosi in giudizio, prova la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo. Risulta dai referti di notifica prodotti agli atti che la notifica della cartella n. 09720190257327871000 è stata eseguita, in data 09/05/2022, tramite messo notificatore, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 e 140 c.p.c., per irreperibilità relativa del destinatario con deposito presso la casa comunale del plico in notifica, affissione alla porta dell'abitazione del destinatario di avviso in busta chiusa, invio di apposita comunicazione tramite raccomandata con AR, che è stata ricevuta dal medesimo contribuente (cfr. Allegato n. 1) alla comparsa defensionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione). Pertanto, a fronte della prova della regolare notifica della cartella di pagamento, ogni eccezione riguardante la stessa deve ritenersi inammissibile per tardività dell'impugnazione ex art. 21 D.lgv. 546/92. Eccepisce la tardività della presente impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e, quindi, di ogni motivo e/o eccezione afferenti dette cartelle, sia formale che sostanziale. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione allegata dei rispettivi referti di notificazione”. In atti in ogni caso è qui documentata la relata di notifica ex art. 139 c.p.
c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani dell'addetto alla casa la sorella Nominativo_1; dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata.
Tanto ritenuto, è la cartella n. 09720190257327871000 ad essere oggetto di contestazione nel presente giudizio in via principale nel mentre nel precitato giudizio innanzi alla CGT il medesimo contribuente, odierno ricorrente, ebbe ad impugnare in via principale il preavviso di fermo mettendo in discussione, come detto, in via incidentale la legittimità della sottesa medesima cartella asserendo che la stessa non era stata notificata. Se sulla cartella nel predetto precedente giudizio si è formato il giudicato affermandone la regolare notifica, è necessario pervenire in questa sede che vede contrapposti gli stessi soggetti, ad una decisione sulla cartella quale unico atto impugnato. Dalla documentazione prodotta si evince che la cartella è stata ritualmente notificata ma non è stata impugnata nei termini di legge.
In particolare dalla disamina della relata in atti, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani dell'addetto alla casa la sorella Nominativo_1; dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia, come documentato da AD, che il contribuente moroso dopo essere stato iscritto nei ruoli esecutivi dell'ente impositore, ha ricevuto regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento n.
09720190257327871000, che lo ha informato dell'ommesso versamento ed avvertito che alle scadenze, nel caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata con l'utilizzo degli strumenti di garanzia previsti dalla legge;
l'Agente della Riscossione ha regolarmente notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200072028000 in data 30.11.2022, e non avendo ancora ricevuto il pagamento ha regolarmente notificato l'AVI n. 09720249096939871000 in data 27.09.2024. Nel caso di specie, il Concessionario ha operato in maniera corretta seguendo le prescrizioni dell'Ente creditore.
Nessuna prescrizione è maturata poichè dopo la rituale notifica della cartella n. 09720190257327871000 in data 09.05.2022 consequenziale all'iscrizione a ruolo dei tributi pretesi AD ha poi notificato PFA n.
09780202200072028000 in data 30.11.2022 e successivamente notificato l'AVI n.
09720249096939871000 in data 27.09.2024 interrompendo la prescrizione della cartella impugnata. E' da concludere che i crediti vantati dall'Agenzia della Riscossione si sono cristallizzati. La pretesa fiscale
è attuale: la cartella fu notificata il 9.5.2022, il preavviso di fermo in data 30.11.2022, la sentenza della
CGT di primo grado di Roma sopra citata fu pubblicata in data 25/01/2024, l' avviso di intimazione n. 09720249096939871000 notificato il 27.9.2024, il ricorso è stato depositato il l'8/11/2024 . La prescrizione risulta dunque non maturata. Il ricorso è tardivo.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile come da motivazione. Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente.
Rilevato che AD si è costituita in giudizio con procedura conforme alle norme di riferimento avvalendosi della difesa dell' Avv.to del libero Foro Difensore_2 il quale si è dichiarato antistatario, le spese di giudizio sono liquidate in favore di quest'ultimo quantificate in euro 300,00 oltre CPA e IVA.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il Giudice monocratico
IA RA RO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17897/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190257327871000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249096939871000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10219/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.11.2024 il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720190257327871000 notificata in data 09.05.2022, della quale chiede l'annullamento, relativa alla tassa automobilistica – anno 2017 non pagata per un ammontare complessivo pari ad euro 768,20.
Eccepisce la mancata notifica di atti prodromici e la prescrizione /decadenza della pretesa creditoria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiede il rigetto delle avverse domande siccome nulle, inammissibili, infondate, illegittime e pretestuose, invocando preliminarmente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio “del ne bis idem” esistendo un precedente giudicato su ricorso (rigettato) proposto avverso preavviso di fermo sulla medesima cartella n.
09720190257327871000 che asserviva non essergli stata notificata. Trattasi della sentenza della CGT di primo grado di Roma, sez. 21, n. 1167 del 24.01.2024, dep. in data 25.01.2024, che dichiarò ritualmente e validamente notificata la cartella. La sentenza è passata in giudicato. In secondo luogo l'AD deduce in ogni caso di essere carente di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti l'Ente creditore, non vocato in giudizio dal ricorrente, rilevando la violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992, il quale ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario secondo cui, al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti ove si impugni come nel caso in discussione un atto sollevando vizi inerenti l'atto presupposto emesso da diverso ente, il ricorso va notificato anche a quest'ultimo. La Regione Lazio,
Ente creditore, vocata in giudizio dalla stessa AD non si è costituita in giudizio.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente asserisce sostanzialmente di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella in epigrafe in quanto sarebbe stato omesso ogni prodromico atto. Diversamente risulta dalla documentazione prodotta dall'AD, la quale è estranea alle eccezioni sollevate dal ricorrente, che quest'ultimo ebbe già ad impugnare unitamente al preavviso di fermo anche la sottesa cartella n. 09720190257327871000 (che è la medesima in questa sede di nuovo impugnata), innanzi alla
CGT di primo grado di Roma, sez. 21 la quale confermò la legittimità della stessa con sentenza in data
24/01/2024, pubblicata in data 25/01/2024 ormai passata in giudicato. Invero si legge nella motivazione della sentenza depositata in atti: ”… Parte resistente, costituendosi in giudizio, prova la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo. Risulta dai referti di notifica prodotti agli atti che la notifica della cartella n. 09720190257327871000 è stata eseguita, in data 09/05/2022, tramite messo notificatore, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 e 140 c.p.c., per irreperibilità relativa del destinatario con deposito presso la casa comunale del plico in notifica, affissione alla porta dell'abitazione del destinatario di avviso in busta chiusa, invio di apposita comunicazione tramite raccomandata con AR, che è stata ricevuta dal medesimo contribuente (cfr. Allegato n. 1) alla comparsa defensionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione). Pertanto, a fronte della prova della regolare notifica della cartella di pagamento, ogni eccezione riguardante la stessa deve ritenersi inammissibile per tardività dell'impugnazione ex art. 21 D.lgv. 546/92. Eccepisce la tardività della presente impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e, quindi, di ogni motivo e/o eccezione afferenti dette cartelle, sia formale che sostanziale. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione allegata dei rispettivi referti di notificazione”. In atti in ogni caso è qui documentata la relata di notifica ex art. 139 c.p.
c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani dell'addetto alla casa la sorella Nominativo_1; dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata.
Tanto ritenuto, è la cartella n. 09720190257327871000 ad essere oggetto di contestazione nel presente giudizio in via principale nel mentre nel precitato giudizio innanzi alla CGT il medesimo contribuente, odierno ricorrente, ebbe ad impugnare in via principale il preavviso di fermo mettendo in discussione, come detto, in via incidentale la legittimità della sottesa medesima cartella asserendo che la stessa non era stata notificata. Se sulla cartella nel predetto precedente giudizio si è formato il giudicato affermandone la regolare notifica, è necessario pervenire in questa sede che vede contrapposti gli stessi soggetti, ad una decisione sulla cartella quale unico atto impugnato. Dalla documentazione prodotta si evince che la cartella è stata ritualmente notificata ma non è stata impugnata nei termini di legge.
In particolare dalla disamina della relata in atti, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani dell'addetto alla casa la sorella Nominativo_1; dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia, come documentato da AD, che il contribuente moroso dopo essere stato iscritto nei ruoli esecutivi dell'ente impositore, ha ricevuto regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento n.
09720190257327871000, che lo ha informato dell'ommesso versamento ed avvertito che alle scadenze, nel caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata con l'utilizzo degli strumenti di garanzia previsti dalla legge;
l'Agente della Riscossione ha regolarmente notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200072028000 in data 30.11.2022, e non avendo ancora ricevuto il pagamento ha regolarmente notificato l'AVI n. 09720249096939871000 in data 27.09.2024. Nel caso di specie, il Concessionario ha operato in maniera corretta seguendo le prescrizioni dell'Ente creditore.
Nessuna prescrizione è maturata poichè dopo la rituale notifica della cartella n. 09720190257327871000 in data 09.05.2022 consequenziale all'iscrizione a ruolo dei tributi pretesi AD ha poi notificato PFA n.
09780202200072028000 in data 30.11.2022 e successivamente notificato l'AVI n.
09720249096939871000 in data 27.09.2024 interrompendo la prescrizione della cartella impugnata. E' da concludere che i crediti vantati dall'Agenzia della Riscossione si sono cristallizzati. La pretesa fiscale
è attuale: la cartella fu notificata il 9.5.2022, il preavviso di fermo in data 30.11.2022, la sentenza della
CGT di primo grado di Roma sopra citata fu pubblicata in data 25/01/2024, l' avviso di intimazione n. 09720249096939871000 notificato il 27.9.2024, il ricorso è stato depositato il l'8/11/2024 . La prescrizione risulta dunque non maturata. Il ricorso è tardivo.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile come da motivazione. Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente.
Rilevato che AD si è costituita in giudizio con procedura conforme alle norme di riferimento avvalendosi della difesa dell' Avv.to del libero Foro Difensore_2 il quale si è dichiarato antistatario, le spese di giudizio sono liquidate in favore di quest'ultimo quantificate in euro 300,00 oltre CPA e IVA.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il Giudice monocratico
IA RA RO