Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il ricorso è inammissibile perché la cartella di pagamento è già stata oggetto di impugnazione in un precedente giudizio, conclusosi con una sentenza passata in giudicato che ne ha affermato la regolare notifica. Pertanto, l'attuale impugnazione è tardiva.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    L'avviso di intimazione è impugnato in relazione alla cartella di pagamento sottesa, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile per tardività. Di conseguenza, anche l'impugnazione dell'avviso di intimazione risulta inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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