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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 934/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Manfron (C.F. ) e Francesca Boschetto (C.F. C.F._2 C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: accertata e dichiarata l'intervenuta maggiore età ed autosufficienza economica dei figli Parte_2
e nonché l'imminente mutamento della condizione reddituale del ricorrente, modificare CP_2
le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 2362/2018 (R.G. n. 8763/2017), emessa dal
Tribunale di Vicenza, Giudice Presidente Relatore dott.ssa Marina Caparelli all'esito del procedimento pagina 1 di 7 per la separazione giudiziale dei coniugi, e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore dei figli e Parte_1 CP_2 Parte_2 pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio); disporre altresì la revoca dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore dei figli e Parte_1 CP_2 Parte_2 pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), ridurre il predetto assegno nella misura ritenuta equa dal Giudice, disponendo altresì che la corresponsione del predetto assegno venga eseguita direttamente nei confronti dei figli maggiorenni.
In via istruttoria:
Laddove il Giudice non ritenesse sufficienti le prove documentali allegate al presente ricorso, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che lavora come operaio con contratto di apprendistato professionalizzante Parte_2
presso la società Amma s.p.a. corrente in Gazzo (PD) e attualmente percepisce uno stipendio di circa €
1.535,00 mensili;
2) vero che al termine del contratto di apprendistato la società Amma s.p.a. sottoscriverà nuovo contratto di assunzione con il sig. Parte_2
3) vero che lavora come operaio meccanico presso la società CP_2 Parte_3
e percepisce una busta paga pari ad € 1.650,00;
[...]
4) vero che al termine del contratto di apprendistato la società Parte_3
sottoscriverà nuovo contratto di assunzione con il sig. CP_2
Si indicano quali testimoni:
- di Camisano Vicentino;
Parte_2
- di Camisano Vicentino;
CP_2
- legale rappresentante della società Amma s.p.a.;
- legale rappresentante della società Parte_3
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2024 il ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica Pt_2
delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 2362/2018 del Tribunale di Vicenza, con cui il
Tribunale aveva recepito le condizioni concordate dalle parti, chiedendo disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'attore in favore dei figli e per € 700,00 CP_2 Parte_2
pagina 2 di 7 complessivi (€ 350,00 per ciascun figlio) e del mantenimento straordinario.
A sostegno della sua domanda allegava che i figli fossero divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: per essere stato assunto come apprendista operaio meccanico dalla CP_2 [...]
in data 13.1.2023, percependo € 1.650,00 mensili ca., con contratto di durata di Parte_3
30 mesi, ma di cui sarebbe stata già confermata la prosecuzione al figlio. per essere stato assunto il 7.6.2023 come operaio con contratto di apprendistato Pt_2
professionalizzante da Amma s.p.a., percependo una retribuzione media di € 1.535,00 mensili.
Allegava altresì di percepire € 1.700,00 mensili (pur essendo prossimo alla pensione, con prevedibile riduzione del reddito) e di sostenere spese per la locazione dell'abitazione per € 430,00.
Osservava di aver tentato di contattare la moglie per una soluzione stragiudiziale, senza buon esito.
Fissata l'udienza “filtro” per il tentativo di conciliazione delle parti al 10.5.2024, la convenuta non compariva né si costituiva;
veniva quindi fissata udienza 473bis.21 c.p.c. al 24.9.2024, ma la convenuta
– che pure nelle more, inviava una comunicazione datata 5.7.204 via raccomandata al marito, confermando l'autosufficienza dei figli e di acconsentire alla revoca richiesta del marito, depositata sub. doc. 16 dal ricorrente - ancora non compariva né si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato in via provvisoria revocava il mantenimento ai figli e, ritenuta superflua l'ammissione delle istanze istruttorie, rinviava la causa al
7.1.2025 per la rimessione della causa al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 473bis c.p.c. n.
28. All'esito di detta udienza, trattata ex art. 127ter c.p.c. il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni che il
15.1.2025 concludeva come in epigrafe.
2. Deve anzitutto essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, superflue in ragione della documentazione prodotta.
3. Le domande del sono meritevoli di accoglimento. Pt_2
Si rammenta che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 4108 del 1993, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883 del 2018, Cass. n. 17183 del 2020).
I criteri dell'accertamento sono necessariamente relativi, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr.
Cass. n. 1830 del 2011).
pagina 3 di 7 È stato puntualizzato, inoltre, che la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 12477 del 2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. Cass. n. 4108 del 1993, in motivazione;
concetto ripreso, poi, tra le altre, da Cass. n. 12952 del 2016). Si è quindi affermata una stretta correlazione tra diritto all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis, comma 1, cod. civ., "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, come è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Dunque, si è concluso che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. 22 giugno 2016, n. 12952 del 2016, richiamate da Cass. n. 17183 del 2020). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014; nello stesso senso, ex multis, n. 10207 del
2019). È ormai acquisita, allora, la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Nessun rilievo, invece, ha la situazione economico patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato
(cfr. Cass. n. 22314 del 2017). Tra le situazioni che sicuramente possono escludere (o farne modificare l'entità, ove già riconosciuto) il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato
pagina 4 di 7 esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo, la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (cfr. Cass. n.
12952 del 2016), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 5088 del
2018). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
In questo contesto è intervenuta Cass. n. 17183 del 2020. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, discostandosi dal proprio costante orientamento, hanno statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, tra le evenienze che comportano il sorgere (ma altrettanto è a dirsi quanto alla permanenza) del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di pagina 5 di 7 tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
In conseguenza di tale innovativa impostazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. In particolare, l'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Questi princìpi, sono stati sostanzialmente confermati, poi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n. 29264 del 2022; Cass. n. 38366 del 2021; Cass. n. 18608 del 2021).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato e provato (cfr. documentazione prodotta, in particolare da ultimo buste paga di ottobre 2024 per e Settembre 2024 per cfr. docc. 17 e 18) che i figli hanno CP_2 Pt_2 ottenuto un impego e una retribuzione idonea a garantire l'autosufficienza (le ultime buste paga prodotte portano un importo di ca. € 1.800,00 per e di oltre € 1.900,00 per . CP_2 Pt_2
Pur trattandosi di occupazioni legate a contratti di apprendistato e a termine, può osservarsi che proprio in ragione della tipologia di lavoro possa dimostrato che esso non costituisca una occupazione temporanea, ma che piuttosto si tratti della prima esperienza nel settore cui i figli vogliono dedicarsi, previa acquisizione delle relative professionalità
Le domande attoree devono essere accolte, disponendosi la revoca del mantenimento a carico di
. Parte_1
4. Stante la mancata opposizione della convenuta e anche la mancata richiesta dell'attore, nulla deve pagina 6 di 7 essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del ricorso proposto da : Parte_1
a) dichiara cessato, a far data dalla domanda giudiziale, l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni e e alla quota di spese CP_2 Parte_2
straordinarie come previsto dai punti 5 della sentenza n. 2362/2018 di questo Tribunale;
2) Nulla sulle spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 934/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Manfron (C.F. ) e Francesca Boschetto (C.F. C.F._2 C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: accertata e dichiarata l'intervenuta maggiore età ed autosufficienza economica dei figli Parte_2
e nonché l'imminente mutamento della condizione reddituale del ricorrente, modificare CP_2
le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 2362/2018 (R.G. n. 8763/2017), emessa dal
Tribunale di Vicenza, Giudice Presidente Relatore dott.ssa Marina Caparelli all'esito del procedimento pagina 1 di 7 per la separazione giudiziale dei coniugi, e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore dei figli e Parte_1 CP_2 Parte_2 pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio); disporre altresì la revoca dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore dei figli e Parte_1 CP_2 Parte_2 pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), ridurre il predetto assegno nella misura ritenuta equa dal Giudice, disponendo altresì che la corresponsione del predetto assegno venga eseguita direttamente nei confronti dei figli maggiorenni.
In via istruttoria:
Laddove il Giudice non ritenesse sufficienti le prove documentali allegate al presente ricorso, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che lavora come operaio con contratto di apprendistato professionalizzante Parte_2
presso la società Amma s.p.a. corrente in Gazzo (PD) e attualmente percepisce uno stipendio di circa €
1.535,00 mensili;
2) vero che al termine del contratto di apprendistato la società Amma s.p.a. sottoscriverà nuovo contratto di assunzione con il sig. Parte_2
3) vero che lavora come operaio meccanico presso la società CP_2 Parte_3
e percepisce una busta paga pari ad € 1.650,00;
[...]
4) vero che al termine del contratto di apprendistato la società Parte_3
sottoscriverà nuovo contratto di assunzione con il sig. CP_2
Si indicano quali testimoni:
- di Camisano Vicentino;
Parte_2
- di Camisano Vicentino;
CP_2
- legale rappresentante della società Amma s.p.a.;
- legale rappresentante della società Parte_3
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2024 il ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica Pt_2
delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 2362/2018 del Tribunale di Vicenza, con cui il
Tribunale aveva recepito le condizioni concordate dalle parti, chiedendo disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'attore in favore dei figli e per € 700,00 CP_2 Parte_2
pagina 2 di 7 complessivi (€ 350,00 per ciascun figlio) e del mantenimento straordinario.
A sostegno della sua domanda allegava che i figli fossero divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: per essere stato assunto come apprendista operaio meccanico dalla CP_2 [...]
in data 13.1.2023, percependo € 1.650,00 mensili ca., con contratto di durata di Parte_3
30 mesi, ma di cui sarebbe stata già confermata la prosecuzione al figlio. per essere stato assunto il 7.6.2023 come operaio con contratto di apprendistato Pt_2
professionalizzante da Amma s.p.a., percependo una retribuzione media di € 1.535,00 mensili.
Allegava altresì di percepire € 1.700,00 mensili (pur essendo prossimo alla pensione, con prevedibile riduzione del reddito) e di sostenere spese per la locazione dell'abitazione per € 430,00.
Osservava di aver tentato di contattare la moglie per una soluzione stragiudiziale, senza buon esito.
Fissata l'udienza “filtro” per il tentativo di conciliazione delle parti al 10.5.2024, la convenuta non compariva né si costituiva;
veniva quindi fissata udienza 473bis.21 c.p.c. al 24.9.2024, ma la convenuta
– che pure nelle more, inviava una comunicazione datata 5.7.204 via raccomandata al marito, confermando l'autosufficienza dei figli e di acconsentire alla revoca richiesta del marito, depositata sub. doc. 16 dal ricorrente - ancora non compariva né si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato in via provvisoria revocava il mantenimento ai figli e, ritenuta superflua l'ammissione delle istanze istruttorie, rinviava la causa al
7.1.2025 per la rimessione della causa al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 473bis c.p.c. n.
28. All'esito di detta udienza, trattata ex art. 127ter c.p.c. il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni che il
15.1.2025 concludeva come in epigrafe.
2. Deve anzitutto essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, superflue in ragione della documentazione prodotta.
3. Le domande del sono meritevoli di accoglimento. Pt_2
Si rammenta che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 4108 del 1993, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883 del 2018, Cass. n. 17183 del 2020).
I criteri dell'accertamento sono necessariamente relativi, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr.
Cass. n. 1830 del 2011).
pagina 3 di 7 È stato puntualizzato, inoltre, che la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 12477 del 2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. Cass. n. 4108 del 1993, in motivazione;
concetto ripreso, poi, tra le altre, da Cass. n. 12952 del 2016). Si è quindi affermata una stretta correlazione tra diritto all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis, comma 1, cod. civ., "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, come è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Dunque, si è concluso che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. 22 giugno 2016, n. 12952 del 2016, richiamate da Cass. n. 17183 del 2020). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014; nello stesso senso, ex multis, n. 10207 del
2019). È ormai acquisita, allora, la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Nessun rilievo, invece, ha la situazione economico patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato
(cfr. Cass. n. 22314 del 2017). Tra le situazioni che sicuramente possono escludere (o farne modificare l'entità, ove già riconosciuto) il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato
pagina 4 di 7 esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo, la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (cfr. Cass. n.
12952 del 2016), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 5088 del
2018). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
In questo contesto è intervenuta Cass. n. 17183 del 2020. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, discostandosi dal proprio costante orientamento, hanno statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, tra le evenienze che comportano il sorgere (ma altrettanto è a dirsi quanto alla permanenza) del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di pagina 5 di 7 tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
In conseguenza di tale innovativa impostazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. In particolare, l'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Questi princìpi, sono stati sostanzialmente confermati, poi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n. 29264 del 2022; Cass. n. 38366 del 2021; Cass. n. 18608 del 2021).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato e provato (cfr. documentazione prodotta, in particolare da ultimo buste paga di ottobre 2024 per e Settembre 2024 per cfr. docc. 17 e 18) che i figli hanno CP_2 Pt_2 ottenuto un impego e una retribuzione idonea a garantire l'autosufficienza (le ultime buste paga prodotte portano un importo di ca. € 1.800,00 per e di oltre € 1.900,00 per . CP_2 Pt_2
Pur trattandosi di occupazioni legate a contratti di apprendistato e a termine, può osservarsi che proprio in ragione della tipologia di lavoro possa dimostrato che esso non costituisca una occupazione temporanea, ma che piuttosto si tratti della prima esperienza nel settore cui i figli vogliono dedicarsi, previa acquisizione delle relative professionalità
Le domande attoree devono essere accolte, disponendosi la revoca del mantenimento a carico di
. Parte_1
4. Stante la mancata opposizione della convenuta e anche la mancata richiesta dell'attore, nulla deve pagina 6 di 7 essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del ricorso proposto da : Parte_1
a) dichiara cessato, a far data dalla domanda giudiziale, l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni e e alla quota di spese CP_2 Parte_2
straordinarie come previsto dai punti 5 della sentenza n. 2362/2018 di questo Tribunale;
2) Nulla sulle spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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