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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10798/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10798/2016 promossa da:
p.i./c.f. ) ora , con sede in Milano, in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del consigliere delegato e legale rappresentante Sig. Parte_3
rappresentata e difesa dall'AVV. ORESTE GIAMBELLINI (c.f. ), con C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Augusto 1, e dall'Avv. Stefano Demuro, (C.F.
,giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, alla Piazza della Repubblica n. 22
OPPONENTE contro
, (p. i. ) con sede in Carbonia, Via Stazione sn, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRO PIU, (c.f. CP_2 [...]
), del Foro di Oristano, e dall'AVV. PAOLO ANTONIO ARU, (c.f. C.F._3 C.F._4
), anche disgiuntamente, in forza della procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Donizetti 22, presso lo studio del secondo difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Nel merito in via principale: - revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 2362/2016 reso dal Tribunale Civile di Cagliari in data 18 ottobre 2016 e notificato in data 21/24 ottobre 2016, in quanto illegittimo per i motivi esposti in narrativa;
‐spese, diritti ed onorari rifusi”.
pagina 1 di 5 Nell'interesse dell'opposto: “l'Illustrissimo Tribunale adito voglia, contraris reiectis – in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto essendo venuto meno il motivo per cui il Giudice della fase monitoria aveva negato la sua concessione, ossia la mancata prova che gli scritti riconoscenti il debito provenissero da soggetti titolari di poteri dispositivi, come
è invece risultato documentalmente dalla visura storica prodotta da parte opponente;
– in via principale: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte opponente in quanto infondate
e, per l'effetto, – confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi precisati in narrativa;
– con vittoria di spese e onorari, sia della fase monitoria, sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 9.11.2016, Parte_1
ha esposto che in data 21/24 ottobre 2016 ha notificato all'opponente il decreto
[...] CP_1
ingiuntivo n. 2362/2016 reso in data 18 ottobre 2016 dal Tribunale di Cagliari con il quale è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della “somma di Euro 12.200,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla domanda fino al saldo effettivo;
le spese di lite di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 540,00 per competenze professionali, in Euro
145,50 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
A sostegno della propria opposizione la ha dedotto l'inesistenza del credito di Parte_1
sotto un triplice profilo: 1) nessun accordo risulta raggiunto tra le parti in causa Controparte_1
relativamente ai premi previsti per l'apertura di corner a marchio presso i propri punti CP_3
vendita; 2) il sig. non aveva il potere di concludere accordi in nome e per conto della società Parte_4
(già ; 3) comunque, con la transazione avvenuta tra le parti in data Pt_2 Parte_1
20.05.2016 sono state tacitate le controversie tra (e le altre società all'epoca amministrate dal CP_1
sig. e , inclusa quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, poiché CP_4 Parte_1
l'accordo transattivo è stato firmato dalle parti successivamente all'emissione della fattura n. 50/2016 azionata con il decreto ingiuntivo n. 2362/2016.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.02.2016 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. L'opposta ha eccepito a) che risulta provato l'accordo raggiunto tramite corrispondenza e-mail tra il sig. responsabile dell'Ufficio Parte_5
acquisti di Marketing Trend S.p.a. e il sig. allora rappresentante legale della CP_4 CP_1
b) che il sig. aveva il potere di contrarre in nome e per conto della;
[...] Parte_4 Parte_1
c) che la transazione del 20.05.2016 non aveva ad oggetto le questioni relative ai contributi dovuti da alla ed alle altre società rappresentate dal ma era circoscritta alla Parte_1 CP_1 CP_4
pagina 2 di 5 rinuncia da parte delle società amministrate dal alle diffide ad adempiere inviate a CP_4 Parte_1
(ed alle relative comunicazioni di avvenuta risoluzione), riconoscendo a tali società una
[...] dilazione del debito complessivo di € 720.000,00 vantato dalla (società collegata Parte_6
alla ) in trenta rate mensili;
d) che sussistono i presupposti per la concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti difensivi e confermate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica depositate.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
1. Sul potere del sig. di contrarre in nome e per conto di . Parte_5 Parte_1
È agli atti la procura del 19.04.2013 n. 9284/5543 rep. Notaio (doc. 12 dell'opponente, Per_1
procura e doc. 13 opponente, visura camerale), che ha conferito, tra gli altri, a Parte_1
” (noto ) in base alla quale “in relazione alle attività di impesa e agendo in Persona_2 Pt_5
rappresentanza della società potranno compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni affinché la società mandante entri in possesso di tutti i rami di azienda rispetto ai quali la medesima abbia in essere contratti di affitto con la società Nuovi Mercati SRL. I nominati procuratori potranno pertanto (…) fare tutto quanto si renderà necessario sia per entrare in possesso dei singoli rami, sia per avviarne
l'attività. A tale ultimo fine (…) potranno procedere con la esecuzione di ogni singolo atto idoneo ad assicurare l'inizio dell'attività”. Dal testo della procura richiamata si evince in modo incontrovertibile che i poteri riconosciuti al sono delimitati ad una fattispecie specifica e diversa da quella Parte_4 oggetto di causa, poiché riguarda espressamente attività funzionali all'entrata in possesso, da parte della , di tutti i rami d'azienda rispetto ai quali quest'ultima abbia in essere contratti Parte_1
d'affitto con la società Nuovi Mercati s.r.l.. Pertanto, il in qualità di procuratore non Parte_4
avrebbe avuto il potere di sottoscrivere accordi con gli affiliati di riguardanti addende Parte_1
al contratto di franchising stipulato tra la prima e la quale sarebbe stato l'accordo Controparte_1
relativo alla corresponsione di contributi da parte dell'affiliante all'affiliato per l'apertura di corner
Casa & Casa presso i punti vendita di quest'ultimo.
2. Sull'esistenza del credito di Controparte_1
Lo scambio di corrispondenza e-mail prodotto agli atti e intercorso tra il sig. CP_4
amministratore unico della e il sig. responsabile acquisti della società CP_1 Parte_5
, fa presumere, dal suo tenore letterale, una trattativa tra le due società in causa in Parte_1 ordine al contributo di € 10.000,00 previsto per l'apertura, da parte della società (e delle altre CP_1
pagina 3 di 5 quattro società facenti capo al , di un corner Casa & Casa presso ciascun punto vendita, CP_4
contributo corrisposto dalla società BE (fornitrice dei prodotti) alla e che sarebbe Parte_1 potuto essere “girato” alla , come si legge dalla e-mail intercorsa tra e e CP_1 Parte_4 Parte_7
inviata per conoscenza anche ad (anch'egli procuratore della MKT). Dalle e-mail Testimone_1
allegate (doc. 3 monitorio) non è possibile assumere, in modo univoco certo e incontrovertibile, che tra le parti in causa sia stato raggiunto un accordo preciso e compiuto in ordine al “contributo” da riconoscere alla Nella e-mail del 3.06.2014, infatti, si legge che legale CP_1 CP_4 rappresentante e amministratore unico della , ricorda “di aver ricevuto una proposta da CP_1
( n.r.d.) per la definizione dei contratti di fornitura con la EG (per la quale vi Tes_1 Tes_1 chiedo conferma) un contributo da parte di di € 10.000,00 a punto vendita”, Parte_1 aggiungendo che “nel caso in cui confermaste il vostro intervento, sono a chiederVi le possibili modalità di accredito”. Ebbene, in primo luogo, dal tenore letterale delle e-mail prodotte agli atti, il cui contenuto deve essere valutato prudentemente dal giudice secondo il principio del libero convincimento espresso dall'art. 116 c.p.c., alla stregua dei canoni di coerenza e logicità, non risulta essere stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine ai contributi per l'apertura dei corner facendo CP_3 riferimento, il a un “ricordo” di cui però non è stata allegata prova diretta;
in secondo luogo, la CP_4
proposta cui fa riferimento l'e-mail del 3.06.2014 avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam, rappresentando una addenda integrativa del contratto di franchising. Ai sensi dell'art. 3, l.
6 maggio 2004, n. 129, infatti, il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, così come, difatti, risulta il contratto di affiliazione in franchising stipulato con scrittura privata tra e in data 21.03.2004, con cui le parti hanno regolato i propri Parte_1 CP_1
rapporti e tutti gli aspetti di natura amministrativa, gestoria, patrimoniale, come previsto per legge.
3. Sul contratto di transazione stipulato dalle parti.
Benché dirimenti ai fini della risoluzione della controversia i primi due punti, per completezza si deve dare atto dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'accordo transattivo intercorso tra le parti.
Con il contratto di transazione sottoscritto da e in data 20.05.2016 le parti Parte_1 CP_1 hanno rinunciato “ad ogni e qualsiasi pretesa per esse discendente, inerente, connessa o conseguente ai fatti lamentati di cui in premessa o comunque sorti antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto”. Ebbene, tra i fatti descritti analiticamente in premessa a fondamento dell'accordo non vi è alcun riferimento alla fattura n. 50/2016 azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che l'accordo transattivo richiede due presupposti per la sua validità, ovvero le reciproche concessioni con le quali le parti modificano le loro pretese e che tra le parti vi sia (o vi possa essere) una res litigiosa, nel caso di specie, le parti hanno dettagliatamente delimitato l'ambito di tale contrasto, elencando tutti i pagina 4 di 5 crediti e debiti reciproci che hanno inteso tacitare, nonché le concessioni previste, elencandoli e descrivendoli puntualmente, con il fine ultimo di “proseguire nei loro rapporti commerciali”. Se le parti avessero voluto includere anche la fattura n. 50/2016 lo avrebbero fatto, così come hanno fatto con tutte le fatture oggetto di contrasto, al fine di porre fine alle liti al tempo in atto e a quelle che sarebbero potute discendere dai fatti descritti in premessa nei titoli I, II, III, e IV. Coerentemente, questo Giudice deve ritenere che l'accordo transattivo non copra la controversia in esame, diversamente ragionando non si giustificherebbe l'esclusione, nel corpo del contratto, del mancato pagamento dei premi citati nella corrispondenza e-mail allegata agli atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2362/2016 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 18.10.2016;
2) Condanna alla rifusione a favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle spese della fase monitoria già liquidate.
Cagliari, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10798/2016 promossa da:
p.i./c.f. ) ora , con sede in Milano, in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del consigliere delegato e legale rappresentante Sig. Parte_3
rappresentata e difesa dall'AVV. ORESTE GIAMBELLINI (c.f. ), con C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Augusto 1, e dall'Avv. Stefano Demuro, (C.F.
,giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, alla Piazza della Repubblica n. 22
OPPONENTE contro
, (p. i. ) con sede in Carbonia, Via Stazione sn, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRO PIU, (c.f. CP_2 [...]
), del Foro di Oristano, e dall'AVV. PAOLO ANTONIO ARU, (c.f. C.F._3 C.F._4
), anche disgiuntamente, in forza della procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Donizetti 22, presso lo studio del secondo difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Nel merito in via principale: - revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 2362/2016 reso dal Tribunale Civile di Cagliari in data 18 ottobre 2016 e notificato in data 21/24 ottobre 2016, in quanto illegittimo per i motivi esposti in narrativa;
‐spese, diritti ed onorari rifusi”.
pagina 1 di 5 Nell'interesse dell'opposto: “l'Illustrissimo Tribunale adito voglia, contraris reiectis – in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto essendo venuto meno il motivo per cui il Giudice della fase monitoria aveva negato la sua concessione, ossia la mancata prova che gli scritti riconoscenti il debito provenissero da soggetti titolari di poteri dispositivi, come
è invece risultato documentalmente dalla visura storica prodotta da parte opponente;
– in via principale: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte opponente in quanto infondate
e, per l'effetto, – confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi precisati in narrativa;
– con vittoria di spese e onorari, sia della fase monitoria, sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 9.11.2016, Parte_1
ha esposto che in data 21/24 ottobre 2016 ha notificato all'opponente il decreto
[...] CP_1
ingiuntivo n. 2362/2016 reso in data 18 ottobre 2016 dal Tribunale di Cagliari con il quale è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della “somma di Euro 12.200,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla domanda fino al saldo effettivo;
le spese di lite di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 540,00 per competenze professionali, in Euro
145,50 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
A sostegno della propria opposizione la ha dedotto l'inesistenza del credito di Parte_1
sotto un triplice profilo: 1) nessun accordo risulta raggiunto tra le parti in causa Controparte_1
relativamente ai premi previsti per l'apertura di corner a marchio presso i propri punti CP_3
vendita; 2) il sig. non aveva il potere di concludere accordi in nome e per conto della società Parte_4
(già ; 3) comunque, con la transazione avvenuta tra le parti in data Pt_2 Parte_1
20.05.2016 sono state tacitate le controversie tra (e le altre società all'epoca amministrate dal CP_1
sig. e , inclusa quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, poiché CP_4 Parte_1
l'accordo transattivo è stato firmato dalle parti successivamente all'emissione della fattura n. 50/2016 azionata con il decreto ingiuntivo n. 2362/2016.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.02.2016 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. L'opposta ha eccepito a) che risulta provato l'accordo raggiunto tramite corrispondenza e-mail tra il sig. responsabile dell'Ufficio Parte_5
acquisti di Marketing Trend S.p.a. e il sig. allora rappresentante legale della CP_4 CP_1
b) che il sig. aveva il potere di contrarre in nome e per conto della;
[...] Parte_4 Parte_1
c) che la transazione del 20.05.2016 non aveva ad oggetto le questioni relative ai contributi dovuti da alla ed alle altre società rappresentate dal ma era circoscritta alla Parte_1 CP_1 CP_4
pagina 2 di 5 rinuncia da parte delle società amministrate dal alle diffide ad adempiere inviate a CP_4 Parte_1
(ed alle relative comunicazioni di avvenuta risoluzione), riconoscendo a tali società una
[...] dilazione del debito complessivo di € 720.000,00 vantato dalla (società collegata Parte_6
alla ) in trenta rate mensili;
d) che sussistono i presupposti per la concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti difensivi e confermate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica depositate.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
1. Sul potere del sig. di contrarre in nome e per conto di . Parte_5 Parte_1
È agli atti la procura del 19.04.2013 n. 9284/5543 rep. Notaio (doc. 12 dell'opponente, Per_1
procura e doc. 13 opponente, visura camerale), che ha conferito, tra gli altri, a Parte_1
” (noto ) in base alla quale “in relazione alle attività di impesa e agendo in Persona_2 Pt_5
rappresentanza della società potranno compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni affinché la società mandante entri in possesso di tutti i rami di azienda rispetto ai quali la medesima abbia in essere contratti di affitto con la società Nuovi Mercati SRL. I nominati procuratori potranno pertanto (…) fare tutto quanto si renderà necessario sia per entrare in possesso dei singoli rami, sia per avviarne
l'attività. A tale ultimo fine (…) potranno procedere con la esecuzione di ogni singolo atto idoneo ad assicurare l'inizio dell'attività”. Dal testo della procura richiamata si evince in modo incontrovertibile che i poteri riconosciuti al sono delimitati ad una fattispecie specifica e diversa da quella Parte_4 oggetto di causa, poiché riguarda espressamente attività funzionali all'entrata in possesso, da parte della , di tutti i rami d'azienda rispetto ai quali quest'ultima abbia in essere contratti Parte_1
d'affitto con la società Nuovi Mercati s.r.l.. Pertanto, il in qualità di procuratore non Parte_4
avrebbe avuto il potere di sottoscrivere accordi con gli affiliati di riguardanti addende Parte_1
al contratto di franchising stipulato tra la prima e la quale sarebbe stato l'accordo Controparte_1
relativo alla corresponsione di contributi da parte dell'affiliante all'affiliato per l'apertura di corner
Casa & Casa presso i punti vendita di quest'ultimo.
2. Sull'esistenza del credito di Controparte_1
Lo scambio di corrispondenza e-mail prodotto agli atti e intercorso tra il sig. CP_4
amministratore unico della e il sig. responsabile acquisti della società CP_1 Parte_5
, fa presumere, dal suo tenore letterale, una trattativa tra le due società in causa in Parte_1 ordine al contributo di € 10.000,00 previsto per l'apertura, da parte della società (e delle altre CP_1
pagina 3 di 5 quattro società facenti capo al , di un corner Casa & Casa presso ciascun punto vendita, CP_4
contributo corrisposto dalla società BE (fornitrice dei prodotti) alla e che sarebbe Parte_1 potuto essere “girato” alla , come si legge dalla e-mail intercorsa tra e e CP_1 Parte_4 Parte_7
inviata per conoscenza anche ad (anch'egli procuratore della MKT). Dalle e-mail Testimone_1
allegate (doc. 3 monitorio) non è possibile assumere, in modo univoco certo e incontrovertibile, che tra le parti in causa sia stato raggiunto un accordo preciso e compiuto in ordine al “contributo” da riconoscere alla Nella e-mail del 3.06.2014, infatti, si legge che legale CP_1 CP_4 rappresentante e amministratore unico della , ricorda “di aver ricevuto una proposta da CP_1
( n.r.d.) per la definizione dei contratti di fornitura con la EG (per la quale vi Tes_1 Tes_1 chiedo conferma) un contributo da parte di di € 10.000,00 a punto vendita”, Parte_1 aggiungendo che “nel caso in cui confermaste il vostro intervento, sono a chiederVi le possibili modalità di accredito”. Ebbene, in primo luogo, dal tenore letterale delle e-mail prodotte agli atti, il cui contenuto deve essere valutato prudentemente dal giudice secondo il principio del libero convincimento espresso dall'art. 116 c.p.c., alla stregua dei canoni di coerenza e logicità, non risulta essere stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine ai contributi per l'apertura dei corner facendo CP_3 riferimento, il a un “ricordo” di cui però non è stata allegata prova diretta;
in secondo luogo, la CP_4
proposta cui fa riferimento l'e-mail del 3.06.2014 avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam, rappresentando una addenda integrativa del contratto di franchising. Ai sensi dell'art. 3, l.
6 maggio 2004, n. 129, infatti, il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, così come, difatti, risulta il contratto di affiliazione in franchising stipulato con scrittura privata tra e in data 21.03.2004, con cui le parti hanno regolato i propri Parte_1 CP_1
rapporti e tutti gli aspetti di natura amministrativa, gestoria, patrimoniale, come previsto per legge.
3. Sul contratto di transazione stipulato dalle parti.
Benché dirimenti ai fini della risoluzione della controversia i primi due punti, per completezza si deve dare atto dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'accordo transattivo intercorso tra le parti.
Con il contratto di transazione sottoscritto da e in data 20.05.2016 le parti Parte_1 CP_1 hanno rinunciato “ad ogni e qualsiasi pretesa per esse discendente, inerente, connessa o conseguente ai fatti lamentati di cui in premessa o comunque sorti antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto”. Ebbene, tra i fatti descritti analiticamente in premessa a fondamento dell'accordo non vi è alcun riferimento alla fattura n. 50/2016 azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che l'accordo transattivo richiede due presupposti per la sua validità, ovvero le reciproche concessioni con le quali le parti modificano le loro pretese e che tra le parti vi sia (o vi possa essere) una res litigiosa, nel caso di specie, le parti hanno dettagliatamente delimitato l'ambito di tale contrasto, elencando tutti i pagina 4 di 5 crediti e debiti reciproci che hanno inteso tacitare, nonché le concessioni previste, elencandoli e descrivendoli puntualmente, con il fine ultimo di “proseguire nei loro rapporti commerciali”. Se le parti avessero voluto includere anche la fattura n. 50/2016 lo avrebbero fatto, così come hanno fatto con tutte le fatture oggetto di contrasto, al fine di porre fine alle liti al tempo in atto e a quelle che sarebbero potute discendere dai fatti descritti in premessa nei titoli I, II, III, e IV. Coerentemente, questo Giudice deve ritenere che l'accordo transattivo non copra la controversia in esame, diversamente ragionando non si giustificherebbe l'esclusione, nel corpo del contratto, del mancato pagamento dei premi citati nella corrispondenza e-mail allegata agli atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2362/2016 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 18.10.2016;
2) Condanna alla rifusione a favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle spese della fase monitoria già liquidate.
Cagliari, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5