Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 3
Rientra nello schema della concussione per costrizione anche la condotta minacciosa del pubblico ufficiale che prospetti al privato un male ingiusto la cui rimozione - dietro compenso indebito - potrà avvenire non attraverso il suo intervento, bensì quello di altri soggetti appartenenti alla stessa amministrazione dell'agente, ancorché non individuati, con i quali l'agente mostri di poter interagire.
Il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso - in cui manca tale prospettazione -, raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode.
La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1998, n. 11259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11259 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 05.10.1998
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 1250
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano EL " N. 8515/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AC AR AL, n. 28.04.1945
Avverso la sentenza emessa il giorno 03.11-1997 dalla Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili, avv. Di Flumeri, che chiede il rigetto del ricorso;
Udito i difensori dell'imputato, avv. D'Ippolito e Gaito, che chiedono l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 13.05.1996 il Tribunale di Crotone condannava AC AR AL alla pena di anni quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per due delitti di concussione consumata e un delitto di concussione tentata, per avere, abusando del suo ufficio di capo ufficio tecnico del Comune di Isola Capo Rizzuto:
1) costretto IO AN a cedergli indebitamente, in cambio dell'approvazione di un progetto per un costruendo villaggio turistico, la somma di L. 200.000.000, che il IO gli consegnava in rate di L. 50.000.000, dopo aver raccolto il denaro con il concorso materiale di LI GI, IC GA e CA AN (capo B della rubrica);
2) compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere IO AN a cedergli una ulteriore somma di L. 50.000.000 in cambio del rilascio della concessione edilizia, adducendo a motivazione che il denaro già ricevuto era servito per il pagamento di "gente che aveva alle spalle" (capo C);
3) costretto IO AN e LI GI a cedergli un appartamento di loro proprietà, cessione formalizzata successivamente davanti al notaio con atto di vendita in favore di AC PA e per la somma di L. 18.000.000, in realtà mai ricevuta dai venditori (capo E).
Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti del AC per il reato di estorsione (capo E), per avere, mediante larvata e sottintesa minaccia di intralciare i lavori edili che IO NN stava eseguendo, costretto il medesimo a consegnargli prima la somma di L.
4.500.000 e poi la somma di L.
2.000.000 ad ogni stato di avanzamento dei lavori, che il IO gli corrispondeva per sei volte nell'arco di due anni. Su appello dell'imputato, con sentenza emessa il giorno 03.11.1997 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la pronuncia del Tribunale.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il prevenuto con atto a firma del difensore, deducendone la nullità ex artt. 125 n. 3, 546 lett. e) e 606 lett. b), c) ed e), cpp., per illogicità manifesta, contraddittorietà, omesso esame di emergenze significative.
Dopo aver dettagliatamente censurato la valutazione delle risultanze istruttorie e la motivazione in ordine al reato di estorsione in danno di IO NN, il ricorrente lamenta in particolare, quanto ai delitti di concussione, che l'impugnata sentenza ha acriticamente dato credito alle dichiarazioni accusatorie di IO AN, omettendo di tener conto sia della mancanza di qualunque riscontro, in particolare circa l'effettiva destinazione delle somme dal medesimo raccolte, sia della inverosimiglianza del descritto comportamento elusivo e dilatorio del AC, nonché conferendo a vicende spiegabilissime alla luce del senso comune (quale quella dell'acquisto e vendita dell'appartamento da parte della sorella dell'imputato) indebite valenze criminali, e, infine, aggirando disinvoltamente risultanze documentali (quale la data apposta sugli elaborati tecnici) palesemente inconciliabili con il racconto della parte offesa.
Con altro atto a propria firma l'imputato, dopo aver reiterato e approfondito le doglianze avverso la motivazione della sentenza in ordine al reato di estorsione, sottolineato l'esistenza, illogicamente negata dalla Corte del merito, di motivi di rancore del IO nei suoi confronti (risalenti ad una vicenda tangentizia del 1983), ed evidenziato, relativamente all'episodio di cui al capo D) della rubrica, come siano state apoditticamente svalutate le risultanze e inibite le acuisizioni favorevoli alla difesa e ipervalutate invece le dichiarazioni accusatorie, richiama il rilievo di fondo dell'assenza di qualunque riscontro circa l'effettiva consegna ad esso imputato, da parte del IO, del denaro da questo raccolto, e la conseguente ricostruibilità dei fatti nei termini di una truffa ordita dal IO stesso (D'accordo col LI) ai danni dei propri congiunti e soci: ipotesi questa non meno legittima e comprovata di quella della concussione, accolta dalla Corte territoriale a prezzo. fra l'altro, del, travisamento di alcune dichiarazioni dello stesso accusatore (in ordine al consiglio da ultimo datogli dal AC circa l'opportunità di iniziare i lavori di costruzione di alcuni edifici), dell'acrobatico superamento del contrasto di alcune delle dichiarazioni stesse con inoppugnabili dati documentali (in ordine alla data di redazione e presentazione dei progetti) e della rilevanza impropriamente e disinvoltamente attribuita alla circostanza dell'acquisto di un immobile di L. 500.000.000 realizzato all'epoca dei fatti dal prevenuto. Con altro motivo il ricorrente deduce che, alla stregua della corretta ricostruzione dei fatti come descritti dallo stesso IO, deve escludersi che il AC abbia determinato nel soggetto passivo un metus in correlazione al ruolo svolto dall'agente nella P.A. (considerato fra l'altro che anche il denunciato ritardo nella protocollazione della pratica venne conosciuto dal IO solo dopo l'avvenuto pagamento della tangente), risultando piuttosto che gli fece artatamente credere che bisognava superare l'ostruzionismo di altri e non individuati personaggi. Ricorrerebbe quindi, nella specie, l'ipotesi della truffa aggravata dalla qualità di p.u. ovvero, in alternativa, le figure delittuose di cui all'art. 318 e 323 cp. La decisione sarebbe poi, in ogni caso, nulla per la mancata correlazione fra accusa e sentenza, posto che, contestata nel capo di imputazione l'ipotesi della concussione per "costrizione", sarebbe poi stata ritenuta dal Tribunale l'ipotesi della concussione per "induzione", col conseguente innegabile concretizzarsi di una immutazione del fatto.
Da ultimo il prevenuto lamenta che illegittimamente è stata convalidata la reiezione delle richieste formulate dalla difesa ex art. 507 cpp., laddove sia la testimonianza del notaio rogante l'atto di vendita in favore di AC PA, sia la documentazione relativa al fallimento di una società del IO, erano pertinenti e dirette a smentire la tesi accusatoria.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il delitto di estorsione, di cui al capo E) della rubrica, già dichiarato estinto, va rilevato che il ricorso censura in maniera ampia e articolata la motivazione dell'impugnata sentenza. Sotto tale profilo, e premesso che non ricorrono certamente i presupposti per un immediato proscioglimento più favorevole ex art. 129 cpp., il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, essere negata la possibilità di chiedere in sede di legittimità l'annullamento, per vizio motivazionale, di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, al fine di ottenere, previo un ulteriore giudizio di merito, una formula assolutoria piena (v., fra le ultime, Cass SS.UU. up. 21-10-1992, Marino ed altri;
Cass. up. 23-1-1997, Borniglia ed altri;
Cass, up. 24-6-1996, P.M. in proc. Battaglia;
Cass. up. 9-2-1995, Cardillo;
Cass. up. 7-7-1994, Boiani).
Al riguardo, com'è noto, viene in rilievo l'interferenza che sul sistema delle impugnazioni esplica l'obbligo del giudice, in qualunque stato e grado del giudizio, di riconoscere e dichiarare in via immediata, e con priorità su qualsivoglia altra esigenza processuale, l'esistenza di determinate cause di proscioglimento, quand'anche non corrispondenti alle formule di maggior vantaggio per l'imputato (art. 129). L'unico limite esplicitamente previsto a tale obbligo di declaratoria immediata è rappresentato dalla necessaria priorità che deve essere riconosciuta ad un gruppo di cause di proscioglimento più favorevoli rispetto a quelle di natura per c.d. pregiudiziale (estinzione del reato). Tale priorità, peraltro, può e deve essere riconosciuta solo quando, nel momento in cui si ravvisi la causa di proscioglimento meno favorevole, quella più favorevole già risulti evidente. Da ciò consegue che il processo non può proseguire ne' può compiersi ulteriore istruttoria al fine di meglio accertare se la causa di proscioglimento più favorevole, ancora non risultante con evidenza, sussista effettivamente, allorché comunque venga ravvisata una causa di proscioglimento meno favorevole, che va immediatamente dichiarata.
In ordine alla rilevanza che l'episodio di cui al capo E) avrebbe poi avuto ai fini della motivazione in ordine agli altri capi di imputazione, è agevole osservare che la stessa è assolutamente marginale e pleonastica nel complessivo sviluppo del discorso argomentativo fatto dalla Corte dei merito, quale più avanti sarà illustrato.
Venendo ora ai tre delitti concussivi, che appaiono strettamente legati fra di loro, rilevasì che l'impugnata sentenza è pervenuta alla affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base di una motivazione logica e compiuta, tale da resistere alle varie censure mossele.
Il cardine dell'accusa viene rettamente individuato nelle precise dichiarazioni della parte offesa IO AN, per il quale si escludono anzitutto, con congrua argomentazione, motivi di astio o rancore nei confronti del AC, con riferimento, in particolare, ad una pregressa vicenda tangentizia del 1984, rilevandosi efficacemente che, se rancore dalla stessa fosse scaturito, certamente in termini diversi e meno sfumati, quanto al coinvolgimento del prevenuto, il teste parte offesa ne avrebbe parlato.
Quanto ai riscontri delle accuse del IO, ovvio rilievo assume al riguardo l'episodio di cui al capo D) della rubrica, che costituisce l'ultima delle illecite dazioni e si caratterizza per la evidenziata convergenza di molteplici e inoppugnabili elementi a carico del AC.
Che, invero, dell'acquisto dell'appartamento del IO, perfezionato formalmente in capo a AC PA, sorella dell'imputato, il vero beneficiario sia stato quest'ultimo, i giudici di merito lo inferiscono in modo pienamente persuasivo dal possesso che lo stesso ne aveva già da prima, dalle trattative che condusse per la successiva vendita dell'immobile e dalla circostanza che il successivo acquirente, che aveva fra l'altro intuito che l'alloggio era frutto di una "mazzetta", ne pagò in parte il prezzo con la consegna di una Mercedes destinata ad essere usata dal prevenuto. A fronte di tali univoche emergenze. confermative della versione accusatoria del IO, coerentemente la Corte territoriale ha considerato ininfluenti, in quanto basate su quanto affermato dall'imputato e dalla di lui sorella, che avevano ovvio interesse a far credere all'esterno che la realtà dell'acquisto fosse conforme alle apparenze, le dichiarazioni della teste Saggese e la richiesta audizione del Notaio rogante (dinanzi al quale le parti contraenti non firmarono neppure contestualmente), avanzata proprio in dipendenza di tali dichiarazioni.
Altro rilevante e oggettivo riscontro alle accuse del IO è rettamente individuato dai giudici di merito nell'acquisto, operato dal AC in data assai prossima a quella del completo pagamento della tangente, di un appartamento del costo di L. 500.000.000: circostanza al cui peso la difesa non ha potuto opporre se non una del tutto astratta possibilità che il prevenuto fungesse in tal caso da prestanome, oltre al dato, ovviamente irrilevante, della non perfetta coincidenza dell'importo della tangente col surriferito costo dell'acquisto.
La versione accusatoria del IO, quanto alla causale, ai tempi, all'entità e alla destinazione delle dazioni tangentizie, è stata, inoltre, pienamente confermata dai suoi congiunti e soci nella vicenda. Per superare tale convergenza di riscontri, la difesa ha ventilato l'ipotesi che il IO abbia in realtà tratto in inganno e truffato i suoi stessi soci, posto che nessuno di essi ha assistito alle presunte consegne di denaro. Tale ricostruzione viene correttamente considerata nell'impugnata sentenza come totalmente ipotetica, e non compatibile col complesso delle risultanze processuali, confermative della veridicità delle accuse mosse dal IO. Tra l'altro, poiché il LI ha confermato per cognizione diretta l'epoca, riferita dal IO, in cui fu inoltrata la pratica, a mani del AC, che provvide però a protocollarla con molto ritardo, nella prospettazione della difesa anche il LI viene associato alla truffa.
La circostanza relativa alla data di presentazione della pratica finisce così, per assumere un suo peso nella ricostruzione della vicenda. La non coincidenza, con l'epoca riferita dal IO e dal LI, della data apposta sui progetti, prossima a quella della avvenuta protocollazione, viene addotta dalla difesa a comprova della inattendibilità delle dichiarazioni di accusa. Sul punto però l'impugnata sentenza ha fornito una congrua e persuasiva interpretazione dei fatti, che non smentisce ma anzi conferma le dichiarazioni. stesse. Rileva invero la Corte del merito: che i progetti furono sicuramente redatti nell'epoca riferita dal IO, come confermato anche da tutti gli altri soci;
che la data apposta sui progetti è scritta a mano e quindi può essere stata aggiunta da chiunque in un momento successivo alla redazione dei medesimi;
che le affermazioni circa la "completezza" dei progetti attengono evidentemente al loro contenuto sostanziale e non anche alla indicazione della data;
che nessun valido motivo avrebbe avuto il IO di riferire un'epoca diversa.
Irrilevanti al fine di incrinare la tenuta logica della motivazione della impugnata sentenza sono, altresì, i rilievi di ricorso in ordine alla circostanza, in sè per vero marginale, dei consigli dati dal AC circa l'opportunità di iniziare comunque a costruire, anche se in modo abusivo: è certo che tale inizio di costruzione si inserì in una fase in cui non ne sussistevano i presupposti legali e amministrativi, avendo il IO anche rinunciato alla lottizzazione, onde, ai fini di stabilire la veridicità dei riferiti consigli provenienti dal AC, appare inconferente appurare quale sia, nelle affermazioni della parte offesa, l'effettivo grado di conformità ai progetti precedenti delle costruzioni "consigliate".
Generica appare, infine, la doglianza circa la mancata acquisizione della documentazione attinente al fallimento di una società del IO, relativamente alla quale la Corte del merito ha fornito (con considerazioni di ordine cronologico) adeguata motivazione.
Passando ora ad esaminare le problematiche più propriamente giuridiche sollevate nel ricorso, rilevasi che rettamente la Corte del merito ha ravvisato nella condotta del AC un atteggiamento di tipo "costrittivo" nei confronti del IO. L'imputato, invero, che, nella sua qualità di capo ufficio tecnico del Comune, rivestiva sicuramente un ruolo non secondario per il "cammino" della pratica in questione, dapprima, accampando contrattempi vari (mentre in realtà, come si appurò successivamente, non aveva neppure protocollato la pratica), fornì messaggi idonei a integrare, anche alla luce del suo comportamento successivo, una implicita minaccia di ostruzionismo per il detto cammino, e, quindi, esplicitò apertamente la necessità dell'esborso di denaro ai fini dell'iter favorevole del progetto. E anche se formalmente riferì tale necessità a non meglio nominata "gente alle spalle", che bisognava pagare, nondimeno si poneva come mediatore utile e credibile, in funzione del suo ruolo nell'amministrazione, di tale coatto mercimonio.
Sussistono, dunque, senza ombra di dubbio, gli elementi, caratterizzanti il delitto contestato, dell'abuso del proprio ufficio e della costrizione produttiva di metus. Di costrizione, e non di induzione, deve nella specie parlarsi. Premesso infatti che le due figure della concussione per costrizione e della concussione per induzione si distinguono per il fatto che nella prima si prospetta in modo univoco, anche se non necessariamente esplicito, alla vittima un male ingiusto, ponendola nell'alternativa secca di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, laddove nella seconda tale prospettazione manca e lo scopo illecito viene raggiunto attraverso un'opera di suggestione o frode, non c'è dubbio che ricorre la costrizione anche allorché, come nella specie, la minaccia e la correlata richiesta indebita vengono riferite a non individuati soggetti, appartenenti alla stessa amministrazione dell'agente, con i quali quest'ultimo abbia rapporti operativi e mostri di poter utilmente interagire al fine della rimozione del male prospettato: anche in tal caso, infatti, è la inequivoca prospettazione di un male, su cui comunque l'agente vanta, in virtù del suo ruolo, un credibile potere di intervenire, a coartare la volontà della vittima.
Ne consegue la ovvia esclusione delle configurazioni, alternativamente prospettate, della truffa aggravata ex art. 61 n. 9 cp., della corruzione e dell'abuso d'ufficio.
Com'è noto, invero, un problema di distinzione fra concussione e truffa si pone solo nei riguardi della concussione per induzione e si risolve nel senso che ricorre la concussione se il privato mantiene (come sicuramente avvenuto nella fattispecie di causa, caratterizzata peraltro, come si è detto. da una condotta costrittiva dell'agente) la consapevolezza di. dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre si ha truffa se lo stesso viene indotto in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva, nei riguardi della P.A, delle somme o utilità date o promesse (Cass. 20.09.1991, Guglielmetti). Noto è anche il criterio distintivo fra concussione e corruzione, che risiede nel, fatto che la prima è contrassegnata dallo stato di soggezione del privato (palese nel caso di specie) di fronte al titolare della pubblica funzione o del pubblico servizio, laddove nella seconda viene in evidenza una trattativa su un piano di parità fra i due soggetti (Cass. 03.02.1991, Chiminello). Circa l'abuso d'ufficio, trattasi di figura delittuosa normativamente residuale, automaticamente esclusa dal (suddimostrato) ricorrere del più specifico e grave reato concussivo. Quanto chiarito in ordine alla natura costrittiva della concussione posta in essere dal AC esclude infine in radice (e prescindendo da ogni discorso sulla integrazione, in tesi, di una effettiva immutazione del fatto, anche in correlazione alla verificanda sussistenza di un reale pregiudizio dei diritti della difesa) la fondatezza della doglianza di mancata correlazione fra accusa e sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessive L. 3.630.000, di cui L.
3.500.000 per onorari, oltre iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1998