Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1998, n. 11259
CASS
Sentenza 5 ottobre 1998

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Rientra nello schema della concussione per costrizione anche la condotta minacciosa del pubblico ufficiale che prospetti al privato un male ingiusto la cui rimozione - dietro compenso indebito - potrà avvenire non attraverso il suo intervento, bensì quello di altri soggetti appartenenti alla stessa amministrazione dell'agente, ancorché non individuati, con i quali l'agente mostri di poter interagire.

Il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso - in cui manca tale prospettazione -, raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode.

La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1998, n. 11259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11259
    Data del deposito : 5 ottobre 1998

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