Sentenza 3 luglio 2000
Massime • 1
Il reato di concussione non è escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dell'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato la sussistenza del reato nel comportamento di un vigile urbano il quale aveva chiesto una somma di denaro per consentire a un venditore ambulante privo di licenza di svolgere la sua attività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 10792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10792 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 03/07/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 1322
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 9710/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Giovanni Palermo, di SA RU SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 11.11.1999 della Corte d'appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza 11.11.1999, in parziale riforma della sentenza 1.3.1995 del Tribunale di Enna, riteneva SA RU SA responsabile del reato di concussione in danno di NG SA, come originariamente contestatogli, e rideterminava la pena in anni due di reclusione, eliminando la già concessa sospensione condizionale della pena. Il SA, vigile urbano del Comune di Enna, era stato notato da agenti di polizia mentre faceva cenno ad un venditore ambulante, NG SA. Questi lo seguiva in un bar dove i due si intrattenevano. Successivamente l'NG, interpellato dagli agenti, dichiarava che il vigile gli aveva chiesto la somma di lire 100.000 minacciandolo, in caso contrario, di sequestrargli la merce e il mezzo di trasporto. Secondo l'NG il fatto si era ripetuto più volte e, nell'occasione, si dichiarava disposto a far cogliere il vigile urbano in flagranza di reato. Veniva quindi seguito ed era scorto avvicinare più volte il vigile SA, fino a che si erano portati all'interno di un bar. Qui il vigile porgeva il libretto delle contravvenzioni all'NG e questi vi riponeva all'interno una banconota da lire 50.000 (unica somma al momento posseduta). Nell'uscire dal locale il vigile veniva notato scuotere il capo e restituire la banconota da lire 50.000 opportunamente segnata. L'NG riavvicinava il SA e gli consegnava in una busta di plastica le due banconote da lire 50.000 ciascuna, prontamente riposta da quest'ultimo in una tasca della giacca. A quel punto gli agenti intervenivano fermando il SA e reperivano nella sua giacca le due banconote, una delle quali segnata in precedenza. Il Tribunale riteneva che il fatto dovesse qualificarsi come corruzione, in base alla considerazione che da anni l'NG svolgeva abusivamente il commercio ambulante e che il vigile si era limitato a prospettargli le conseguenze legali del suo controllo, senza ulteriori minacce, e fra i due era intervenuto un accordo corruttivo. La Corte d'appello riteneva invece che la volontà del privato era stata viziata dal prepotere del pubblico ufficiale, che aveva assunto l'iniziativa, mentre l'eventuale lucro di evitare il danno prospettato non aveva costituito da parte del privato la finalità esclusiva e prevalente della sua condotta.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge e illogicità della motivazione, richiamandosi agli argomenti sviluppati dalla sentenza di primo grado e dolendosi in subordine del diniego della concessione della sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. L'impugnata sentenza ripercorre in fatto la vicenda (peraltro non contestata dalla difesa) negli stessi termini di cui alla decisione di primo grado, attribuendo una diversa valenza alla condotta del pubblico ufficiale sulla base di una motivazione logica e coerente. A prescindere dal rilievo che l'iniziativa non è stata assunta dal privato (il venditore ambulante), ma dal pubblico ufficiale (il vigile urbano), e che a seguito di essa insorse una trattativa circa l'ammontare del compenso illecito - il che non appare determinante ai fini della qualificazione giuridica del reato (Cass.. sez. VI, 9.10.1998, Meucci) - l'impugnata sentenza pone in luce due elementi significativi: il comportamento del privato diretto a denunciare agli organi di polizia il fatto e a collaborare con essi per far cogliere in flagranza il suo interlocutore: la concreta minaccia da parte del pubblico ufficiale di procedere, in caso di mancata adesione alla richiesta di denaro, al sequestro del mezzo e della merce in possesso del privato.
Il primo di questi elementi e quantomeno sintomatico dello stato di soggezione psicologica del privato, il quale nel proporre la denuncia implicitamente ammette la propria situazione di illegittimità (quale venditore ambulante abusivo) accettandone i rischi. Il secondo e più pregnante, in quanto il privato appare condizionato nella propria volontà dall'atteggiamento prevaricatore del pubblico ufficiale. Non importa se il privato versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale (Cass.. sez. VI, 11.12.1997, Sammarco): ciò che rileva è che al privato non si pongano alternative rispetto alla pretesa illecita, nel senso che non aderire ad essa comporta conseguenze non solo immediate, ma durature nel tempo.
Non a caso l'impugnata sentenza sottolinea che in un contesto socio- economico, quale quello in cui si è sviluppata la vicenda, la minaccia non si esaurisce nel ventilato sequestro al privato del mezzo e della merce, ma si articola ulteriormente nel fatto che non aderendo ad essa, gli "verrà sistematicamente impedito di lavorare". Si deve, infine, considerare che il ricorso difensivo non è teso al superamento delle argomentazioni adottate dalla Corte d'appello in contrasto con quelle del Tribunale, ma ripropone per relationem queste ultime, limitandosi ad affermare apoditticamente una pretesa posizione paritetica fra i soggetti (pubblico ufficiale e privato), convergente nel perseguire una reciproca utilità ai danni della Pubblica amministrazione. Il che appare contraddetto dalla posizione di supremazia del pubblico ufficiale correlata alla entità della minaccia.
2. Anche il secondo motivo di ricorso non appare fondato. La difesa si duole del fatto che, pur essendo la pena contenuta nel limite dei due anni di reclusione, sia stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa dal primo giudice che aveva ritenuto la sussistenza del reato di corruzione.
Sul punto la sentenza impugnata appare ampiamente motivata, sia per il riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, sia per la connessione del reato con le pubbliche funzioni, sia per la gravità dell'episodio e il pericolo di reiterazione nel reato.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2000